Per
effetto della novella introdotta dall’art. 21 del
Decreto legge n. 112/08 convertito con modificazioni nella
Legge 133/2008, che è intervenuto sul disposto dell’art.
1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001, è consentita
l’apposizione di un termine alla durata del contratto
di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo “anche se
riferibili alla ordinaria attività del datore di
lavoro”.
La
modifica interviene su uno dei punti più controversi
della disciplina contenuta nel Dlgs. 368/2001, cioè
la natura straordinaria oppure ordinaria delle ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo
che giustificano il ricorso al contratto a termine. Secondo
una lettura, molto seguita dalla giurisprudenza successiva
all’approvazione della indicata normativa, le esigenze
che legittimano l’apposizione del contratto dovrebbero
avere necessariamente caratteristiche di eccezionalità,
e pertanto non dovrebbero essere connesse all’ordinaria
attività dell’impresa. Invece, ferma restando
la dichiarazione di principio introdotta dalla legge n. 247/07
al comma 01 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, in base
alla quale “il contratto di lavoro subordinato è
di regola a tempo indeterminato”, in sede di conversione
del D.L. 112/2008 è stato previsto le esigenze “di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”
possano essere riferite anche “alla ordinaria attività
del datore di lavoro”. In tal modo sembrerebbe che il
contratto a termine possa essere stipulato anche a fronte
di carenze strutturali e permanenti nell’organico aziendale.
La
contrattazione collettiva può intervenire anche sulla
durata. E’ stato, inoltre, ritoccato l’articolo
5, comma 4 bis della 247/2007 - contenente le “Norme
di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitività per favorire l'equita' e la
crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia
di lavoro e previdenza sociale” - che prevedeva il tetto
massimo dei 36 mesi. In caso di successione (per effetto di
proroghe o rinnovi) di più contratti a termine per
lo svolgimento di mansioni equivalenti, la contrattazione
collettiva di categoria (nazionale, provinciale e territoriale)
può estendere il termine dei 36 mesi stabilendo così
una diversa durata massima prima che il contratto possa trasformarsi
automaticamente a tempo indeterminato.
Ritocchi
anche per il diritto di precedenza. Con il comma 3 viene,
inoltre, ritoccato il diritto di precedenza che scattava al
superamento dei sei mesi anche con più contratti riferiti
alla stessa mansione; ora, invece, il diritto di precedenza
non è più assoluto in quanto viene anch’esso
demandato alla contrattazione collettiva, anche territoriale
e/o aziendale che potrà prevedere anche differenti
modalità applicative.
Cause in corso, niente assunzioni. Inoltre in sede di conversione
del decreto legge n. 112/2008, il decreto legislativo 368/2001
si è arricchito di un articolo, il 4 bis, che disciplina
un regime transitorio sull'indennizzo per la violazione delle
norme in materia di apposizione e di proroga del termine.
Con la norma in questione viene stabilito che il contenzioso
giudiziario in corso alla data di entrata in vigore della
legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/08, su violazioni
del datore agli articoli 1 (ragioni che legittimano l'apposizione
del termine), 2 (disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo
e i servizi aeroportuali) e 4 (disciplina della proroga) del
decreto legislativo 368/01, è risolto con il pagamento
di una indennità di importo non inferiore a 2,5 mensilità
e non superiore a 6 dell'ultima retribuzione globale di fatto.
In questi casi viene quindi meno sia la tutela reale sia la
cosiddetta tutela obbligatoria. La previsione vale con riferimento
ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della
legge in esame, fatte salve le sentenze passate in giudicato.
1) Definizione
II rapporto di lavoro è normalmente a tempo indeterminato,
tuttavia il datore di lavoro al momento dell'assunzione può
decidere di fissare una scadenza alla durata del contratto.
In tal caso si è in presenza di un contratto a termine.
2) Forma del contratto
La legge precisa che tanto l'apposizione del termine, quanto
la ragione che la giustifica devono risultare per iscritto,
pena l'inefficacia del termine stesso, a meno che il termine
non sia superiore a dodici giorni, nel qual caso l'atto
scritto non è necessario.
Il contratto deve essere (normalmente) stipulato in forma
scritta e deve contenere l'indicazione delle ragioni sopra
indicate; in loro mancanza, il contratto si considera a
tempo indeterminato. Una copia dell'atto scritto deve essere
consegnata al lavoratore all'inizio del rapporto di lavoro.
La forma scritta non è richiesta quando la durata
del rapporto di lavoro non supera i 12 giorni.
3)
Durata
Il contratto di lavoro non può avere una durata iniziale
superiore ai 36 mesi.
4)
Condizioni per la stipula del contratto
Il contratto di lavoro a termine può essere stipulato
quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo, che richiedono un incremento di manodopera
per un periodo di tempo limitato, anche se riferibili alla
ordinaria attività del datore di lavoro.
- L'assunzione
a termine non è invece ammessa:
- Per sostituire lavoratori in sciopero;
- Per le aziende che abbiano effettuato licenziamenti collettivi
nei sei mesi precedenti l'assunzione, salvo alcuni casi
particolari indicati dalla legge;
- Per le aziende che sono ammesse alla Cassa integrazione
guadagni;
- Per le aziende non hanno effettuato la valutazione dei
rischi prescritta dalle norme di legge sulla sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro (art. 4 D Lgs 626/94).
6)
Proroga
Il termine finale del contratto può essere prorogato,
per una sola volta, quando il contratto iniziale ha una
durata inferiore a tre anni e con il consenso del lavoratore.
La proroga è ammessa quando sussistono ragioni oggettive
e si riferisce alla stessa attività lavorativa per
la quale era stato stipulato il contratto iniziale. In tal
caso, la durata complessiva del rapporto di lavoro, data
dalla sommatoria fra durata iniziale e proroga, non può
superare i 3 anni.
7)
Diritto di precedenza
Prima
della entrata in vigore della Legge n. 133/2008, il lavoratore
che aveva prestato attività lavorativa a termine
presso la stessa azienda per un periodo superiore ai 6 mesi,
aveva diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato
per mansioni equivalenti, effettuate dal datore di lavoro
entro i 12 mesi successivi. Invece con il comma 3 della
Legge di cui sopra viene ritoccato il diritto di precedenza
che scattava al superamento dei sei mesi anche con più
contratti riferiti alla stessa mansione. Ora invece, il
diritto di precedenza non è più assoluto in
quanto viene demandato alla contrattazione collettiva, anche
territoriale e/o aziendale che potrà prevedere anche
differenti modalità applicative.
8)
Successione di contratti a termine
Qualora il rapporto di lavoro avente ad oggetto mansioni equivalenti
abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione
che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di
lavoro si considera a tempo indeterminato a partire dalla
scadenza dell'ultimo termine. Fatte salve diverse disposizioni
contenuti nella contrattazione collettiva nazionale, territoriale
ed aziendale.
9) Eccezioni
Anche se complessivamente il rapporto di lavoro ha superato
i 36 mesi, un successivo contratto a termine può essere
concluso per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga
presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per
territorio con l'assistenza di un rappresentante sindacale
appartenente ad una delle OO.SS. comparativamente più
rappresentative a livello nazionale. In sede di conversione
in legge del D.L. 112/2008 è stato stabilito che il
limite dei 36 mesi limite può essere derogato dai contratti
collettivi, stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale.
Il limite dei 36 mesi non si applica nei confronti delle attività
stagionali. Inoltre è sempre consentita l'assunzione
a termine dei dirigenti, purché la durata del contratto
non sia superiore a 5 anni. Casi particolari si rilevano inoltre
nel settore del trasporto aereo dove sono ammessi contratti
a termine di durata complessiva non superiore a 6 mesi nei
periodi compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, nonché
contratti a termine di durata non superiore a 4 mesi per periodi
diversamente distribuiti.
10) Indennizzo
In
sede di conversione del D.L. 112/2008 è stato stabilito
che, limitatamente ai soli giudizi in corso al 21.08.2008,
data di entrata in vigore della Legge di conversione del citato
D.L. 112/2008, e fatte salve le sentenze passate in giudicato,
in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli
1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad
indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità
di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di
sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge
15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
11)
Forma contrattuali escluse dalla presente disciplina
Le seguenti forme contrattuali hanno una specifica disciplina
e sono quindi escluse dall'ambito di applicazione della
normativa sui contratti a termine:
• rapporti di lavoro tra datori di lavoro agricoli
ed operai assunti a tempo determinato;
• contratti di lavoro temporaneo;
• contratti di inserimento
• contratti di apprendistato
• nel settore dei servizi e del turismo per un periodo
non superiore a tre giorni;
• rapporti di lavoro instaurati con aziende che esercitano
il commercio all'ingrosso, importazione ed esportazione
di prodotti ortofrutticoli
• assunzione a termine di lavoratori in mobilità
• contratti a termine stipulati con lavoratori che
abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento
di anzianità
12) Parità di trattamento
La norma fondamentale per la disciplina del rapporto di lavoro
a tempo determinato è la c.d. norma “antidiscriminatoria”,
che stabilisce parità di trattamento fra il lavoratore
a termine ed il lavoratore a tempo indeterminato. In particolare,
al lavoratore a termine spettano le ferie, la gratifica natalizia,
la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto
e ogni altro trattamento in atto nell'impresa, a meno che
non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto
a tempo determinato.
Nonostante le difficoltà di calcolo e di erogazione,
non possono quindi essere negati ai lavoratori a termine neppure
i premi di risultato. L’unico limite a quanto finora
affermato è rappresentato dall’esclusione degli
istituti di anzianità e dei superminimi individuali,
perché questi oggettivamente incompatibili con il lavoro
a tempo determinato.
13) Cessazione del rapporto
Una particolarità della disciplina del lavoro a termine
riguarda il licenziamento: il lavoratore assunto a tempo determinato
non può essere licenziato prima della scadenza del
termine se non per giusta causa, cioè per un fatto
talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure
provvisoria, del rapporto di lavoro. Non è possibile,
in altre parole, il licenziamento per giustificato motivo,
sia soggettivo che oggettivo (ad esempio per riduzione dell'attività
dell'impresa).
Il licenziamento intimato senza giusta causa prima della scadenza
del termine comporta il diritto del lavoratore al risarcimento
del danno, pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate
al lavoratore fino alla scadenza inizialmente prevista, dedotto
quanto eventualmente percepito dal lavoratore lavorando presso
un altro datore di lavoro nel periodo considerato.
14)
Indennità di disoccupazione e di maternità
E’ utile accennare ad alcune conseguenze della cessazione
del rapporto per scadenza del termine. In particolare, si
osserva che:
1. Se il contratto scade quando il lavoratore è in
malattia, o è in stato di infermità causato
da infortunio, all’avvenuta scadenza verrà meno
anche il relativo trattamento.
2. Per quanto riguarda la maternità, è invece
possibile ottenere un trattamento assistenziale corrisposto
direttamente dall’Inps.
15) Riferimenti normativi
Il contratto a tempo determinato è attualmente disciplinato
dal D. Lgs. 06.09.2001, n.368 (emanato in attuazione della
Direttiva comunitaria 1999/70 sul lavoro a termine), che
ha espressamente abrogato la precedente normativa, così
come modificato ed integrato dalla Legge n. 24.12.2007 n.
247 (c.d. collegato alla finanziaria 2007) e dal D.L. 112/2008
convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008.
A tal proposito il Decreto Legislativo 6 settembre 2001,
n. 368 stabilisce che è consentita l'apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato
a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo anche se riferibili alla ordinaria attività
del datore di lavoro (Art.1 comma 1).
All’Art.1 comma 2 di tale decreto si evince che l'apposizione
del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente
o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate
le ragioni di cui al comma 1.
