Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA
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Oggetto: Legge 24.12.2007 n. 247. Contratto a tempo determinato. Deroga assistita

 

Come è noto la legge 24.12.2007 n. 247 (art. 1, commi da 39 a 43) ha modificato, in maniera sostanziale, la disciplina del contratto a termine contenuta nel D.Lgs 6.09.2001 n. 368. Le disposizioni di cui trattasi sono entrate in vigore il 1 gennaio 2008 (art. 1 comma 94). La norma in questione, nel ribadire con fermezza il principio secondo cui il contratto a tempo indeterminato rappresenta la regola e quello a tempo determinato, invece, l’eccezione, ha limitato a 36 mesi la durata massima del rapporto di lavoro, in caso di successione di contratti a tempo determinato, con esclusione di quelli relativi ai dirigenti (per i quali rimane il limite massimo quinquennale), delle agenzie di somministrazione e delle attività stagionali previste dal DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 e ad altre attività ancora da individuarsi.

In base all’art. 5 del D.Lgs. 368/2001, nell’ipotesi di successione di più contratti, tra la fine del vecchio contratto e l’inizio del nuovo è necessario rispettare un intervallo di tempo fissato in 10 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e in 20 giorni per quelli che superano i 6 mesi. Se il periodo minimo di interruzione non viene rispettato, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato. La nuova legge, lasciando invariata tale disposizione, ha previsto che – nel caso in cui si susseguano più contratti a termine – il rapporto di lavoro non può durare complessivamente più di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, “indipendentemente” dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro (art. 5 d.lgs. 368/01, comma 4 bis introdotto dalla legge 247/2007), fatte comunque salve disposizioni diverse dettate da contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Alla luce della nuova normativa – che si applica a tutti i contratti stipulati dal 1 gennaio 2008, nell’ipotesi che non vi siano disposizioni derogatorie nel senso detto sopra, il superamento del limite dei 36 mesi comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A una condizione, però. E cioè, che si tratti di contratti per lo svolgimento di “mansioni equivalenti”. Diversamente, la nuova disciplina non trova applicazione e la durata del rapporto di lavoro può legittimamente superare i 36 mesi.

Secondo la giurisprudenza, il concetto di “equivalenza” delle mansioni deve essere valutato in concreto, tenendo conto non solo della posizione oggettiva del lavoratore all’interno del contesto organizzativo e produttivo dell’impresa, ma anche del profilo soggettivo e del bagaglio professionale del lavoratore stesso. Infatti, sussiste equivalenza quando le mansioni, ancorché diverse, si trovino in linea con le capacità professionali e le attitudini acquisite dal lavoratore nel corso della propria esperienza lavorativa. In altre parole, il concetto di “equivalenza” delle mansioni non necessariamente coincide con quello di “identità”.

Mansioni equivalenti possono essere anche mansioni tra loro differenti (per tutte, Cass., Sez. Lav., n. 10091/2006). Comunque, al di là dal significato e dalla portata della nozione di “equivalenza”, la nuova normativa prevede la possibilità di superare il limite temporale di 36 mesi mediante l’attivazione della “deroga assistita”, ovvero la sottoscrizione – presso alla Direzione Provinciale del Lavoro e alla presenza di un rappresentante sindacale – di un nuovo contratto a termine, la cui durata massima è stabilita, mediante avvisi comuni, dalle organizzazioni sindacali di datori e lavoratori. Tale deroga è però concessa al datore di lavoro una sola volta.

In tal senso il comma 4 bis dell’art. 5 del D.Lgs 368/2001, introdotto dalla legge 247/2007 e modificato dal comma 2 del D.L. 112/2008 stabilisce che <<Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato>>.

Inoltre la normativa in questione ha previsto, per la fase di prima applicazione, una disciplina transitoria (art. 1 comma 43) la quale stabilisce che i contratti a termine in corso al 1 gennaio 2008 continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al sopra riportato comma 4-bis dell’articolo 5 del D.Lgs 368/2001 e che il periodo di lavoro già effettuato antecedentemente al 1 gennaio 2008 si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, a far data dall’1.04.2009.


Il legislatore, nell’operare una sostanziale differenziazione fra i contratti in essere all’1 gennaio 2008 e quelli stipulati dopo tale data, differisce – con la fase transitoria in essere fino al 31.03.2009 - la piena operatività della normativa in parola all’1.04.2009 con una importante eccezione che riguarda i contratti in essere all’1.01.2008.

A tale titolo si rappresentano tre casi di cui i primi due di immediata rilevanza:


1) Contratto a termine, in corso all’1 gennaio 2008, scaduto nel corso del 2008, con sottoscrizione di un nuovo contratto a termine per mansioni “equivalenti” con superamento della durata di 36 mesi;

2) Contratto a termine, in corso all’1 gennaio 2008, scadente in data successiva all’1.04.2009 con superamento,o meno, della durata di 36 mesi;

3) Contratto a termine concluso in data antecedente al 31.12.2007 e nuovo contratto stipulato in data successiva all’1.01.2008

Primo caso.

Contratto a termine, in corso all’1 gennaio 2008, poi scaduto nel corso del periodo transitorio (cioè entro il 31.03.2009), a cui segue la sottoscrizione di un nuovo contratto a termine per lo svolgimento di mansioni “equivalenti”. L’ipotesi formulata è quella di maggiore rilevanza in quanto al momento della stipula del nuovo contratto, bisogna tenere immediatamente conto dei periodi lavorati prima e dopo l’1 gennaio 2008, computandoli con il periodo di durata del nuovo contratto che si intende sottoscrivere. Nel caso in cui il limite temporale complessivo non superi i 36 (trentasei) mesi, il nuovo contratto è autonomamente stipulabile dal datore e dal lavoratore. Invece, nel caso in cui il precitato limite temporale superi i 36 mesi è necessario avvalersi della cosiddetta “deroga assistita” di cui si è detto in precedenza.
In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, quello nuovo si considera a tempo indeterminato.

Secondo caso.
Contratto a termine, in corso all’1 gennaio 2008, scadente in data successiva all’1.04.2009 con superamento della durata di 36 mesi.
I contratti a termine stipulati prima della entrata in vigore della legge n. 247/2007 ed in essere all’1.01.2008, proseguono fino alla loro naturale scadenza anche oltre il limite temporale dei 36 mesi, senza che operi la conversione del rapporto di lavoro, sia in presenza di un termine contrattuale in data posteriore al 31.03.2009, ultimo giorno in cui è in vigore il periodo transitorio e sia in presenza di superamento della durata temporale di 36 mesi.
Solo in presenza di una successiva proroga ai sensi dell’art. 4 del D.lgs n. 368/2001 occorrerà computare tutti i periodi lavorati prima e dopo il 1° gennaio 2008 come già si è avuto modo di descrivere nel “primo caso”.

Terzo caso.
Infine per quanto concerne i nuovi contratti a termine, stipulati a partire dal 1° gennaio 2008 con lavoratori che abbiano già lavorato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e per lo svolgimento di mansioni equivalenti, i periodi lavorati antecedentemente all’ 1 gennaio 2008 si calcoleranno ai fini del raggiungimento del limite dei 36 mesi soltanto decorso il periodo di 15 mesi. Pertanto, la più volte citata norma transitoria posticipa l’applicazione dell’eventuale effetto derivante dalla conversione del rapporto a tempo indeterminato al 1° aprile 2009.
Naturalmente, nel calcolare il limite temporale dei 36 mesi si terrà conto, a quella data, anche dei contratti a termine stipulati anteriormente al 31.12.2007 tra le stesse parti e con mansioni equivalenti.

Tutto ciò premesso si informa che nel caso ricorrano le condizioni per l’applicazione della cosiddetta “deroga assistita” è necessario inoltrare istanza l’Unità Operativa Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro del Servizio Politiche del Lavoro di questa Dpl (tel 0532- ha attivazione della “deroga assistita”.

 

 
Il Direttore
 
Dr. Maurizio Tedeschi