Il
rapporto di lavoro a tempo determinato dopo le ultime modifiche
introdotte con legge 247/2007 e 133/2008
Il
contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dal
D.Lgs 368/2001 è stato recentemente sottoposto ad
una profonda revisione in ragione, dapprima, della Legge
247/2007 e successivamente del D.L. 112/2008 convertito
con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133.
Per effetto della novella introdotta dall’art. 21
del Decreto legge n. 112/08 convertito con modificazioni
nella Legge 133/2008, che è intervenuto sul disposto
dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001, è
consentita l’apposizione di un termine alla durata
del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
“anche se riferibili alla ordinaria attività
del datore di lavoro”.
Inoltre la contrattazione collettiva può intervenire
anche sulla durata. Infatti è stato ritoccato l’articolo
5, comma 4 bis della 247/2007 - contenente le “Norme
di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitività per favorire l'equita' e la
crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia
di lavoro e previdenza sociale” - che prevedeva il
tetto massimo dei 36 mesi. In caso di successione (per effetto
di proroghe o rinnovi) di più contratti a termine
per lo svolgimento di mansioni equivalenti, la contrattazione
collettiva di categoria (nazionale, provinciale e territoriale)
può estendere il termine dei 36 mesi stabilendo così
una diversa durata massima prima che il contratto possa
trasformarsi automaticamente a tempo indeterminato.
Infine in sede di conversione del decreto legge n. 112/2008,
il decreto legislativo 368/2001 si è arricchito di
un articolo, il 4 bis, che disciplina un regime transitorio
sull'indennizzo per la violazione delle norme in materia
di apposizione e di proroga del termine. Con la norma in
questione viene stabilito che il contenzioso giudiziario
in corso alla data di entrata in vigore della legge 133/2008
di conversione del D.L. 112/08, su violazioni del datore
agli articoli 1 (ragioni che legittimano l'apposizione del
termine), 2 (disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo
e i servizi aeroportuali) e 4 (disciplina della proroga)
del decreto legislativo 368/01, è risolto con il
pagamento di una indennità di importo non inferiore
a 2,5 mensilità e non superiore a 6 dell'ultima retribuzione
globale di fatto.