Il rapporto di lavoro a tempo determinato dopo le ultime modifiche
introdotte con legge 247/2007 e 133/2008

Il contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dal D.Lgs 368/2001 è stato recentemente sottoposto ad una profonda revisione in ragione, dapprima, della Legge 247/2007 e successivamente del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133.

Per effetto della novella introdotta dall’art. 21 del Decreto legge n. 112/08 convertito con modificazioni nella Legge 133/2008, che è intervenuto sul disposto dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001, è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo “anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”.

Inoltre la contrattazione collettiva può intervenire anche sulla durata. Infatti è stato ritoccato l’articolo 5, comma 4 bis della 247/2007 - contenente le “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” - che prevedeva il tetto massimo dei 36 mesi. In caso di successione (per effetto di proroghe o rinnovi) di più contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, la contrattazione collettiva di categoria (nazionale, provinciale e territoriale) può estendere il termine dei 36 mesi stabilendo così una diversa durata massima prima che il contratto possa trasformarsi automaticamente a tempo indeterminato.

Infine in sede di conversione del decreto legge n. 112/2008, il decreto legislativo 368/2001 si è arricchito di un articolo, il 4 bis, che disciplina un regime transitorio sull'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine. Con la norma in questione viene stabilito che il contenzioso giudiziario in corso alla data di entrata in vigore della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/08, su violazioni del datore agli articoli 1 (ragioni che legittimano l'apposizione del termine), 2 (disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo e i servizi aeroportuali) e 4 (disciplina della proroga) del decreto legislativo 368/01, è risolto con il pagamento di una indennità di importo non inferiore a 2,5 mensilità e non superiore a 6 dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Contratto a tempo determinato
Deroga assistita