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Con Decreto del Ministero delle attività produttive
del 23 Giugno 2004 è stato istituito l'Albo delle società
cooperative. Esso si compone di due sezioni raggruppanti i vari tipi di
società cooperative a mutualità prevalente.
L'Albo verrà gestito con modalità informatiche.
Per il deposito annuale dei bilanci è previsto
l'utilizzo di un apposito modello. Inoltre, ogni società cooperativa
verrà dotata di un numero d'iscrizione.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente
il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge
n. 580 del 1993;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione
per il 1999 ed in particolare l'art. 31 sugli strumenti di informazione
informatica;
Visto l'art. 7, comma 1, lettera n), della legge 3 aprile
2001, n. 142, legge recante «revisione della legislazione in materia
cooperativistica»;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220, decreto recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli
enti cooperativi;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante
riforma organica della disciplina delle società di capitali e società
cooperative;
Visto l'art. 2512, ultimo comma, del codice civile;
Visto l'art. 223-sexiesdecies, comma 1, disposizioni
di attuazione del codice civile e transitorie, a tenore del quale «entro
il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone
un albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle
attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità
prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti
di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo albo
sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità
prevalente»;
Decreta:
Art. 1.
Ai fini del presente decreto l'espressione: «Ministero» indica
il Ministero delle attività produttive; «Direzione generale»
indica la Direzione generale per gli enti cooperativi;
«ufficio» indica l'ufficio del Registro delle imprese;
«Camera di commercio» indica Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
Art. 2.
E' istituito l'albo delle società cooperative presso il Ministero
delle attività produttive a cura della Direzione generale. L'albo
si compone di due sezioni. Nella prima sezione devono iscriversi le società
cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513
e 2514 del codice civile.
Nella seconda sezione devono iscriversi le società cooperative
diverse da quelle a mutualità prevalente.
Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le società
cooperative sono tenute a presentare le domande di iscrizione presso l'albo
stesso, con le modalità di cui al successivo art. 3.
Art. 3.
L'albo è gestito con modalità informatiche e comunque secondo
quanto dispone l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Nella raccolta
delle notizie il Ministero si avvale degli uffici delle Camere di commercio.
La pubblicità dei dati dell'albo e' resa disponibile dagli uffici
delle Camere di commercio.
Art. 4.
La società cooperativa deve presentare la domanda di iscrizione
presso l'ufficio delle Camere di commercio dove ha la sede legale.
La domanda di iscrizione firmata dal legale rappresentante deve indicare
la sezione - cooperative a mutualità prevalente o cooperative diverse
- nella quale la società cooperativa intende iscriversi.
Nella domanda di iscrizione la società cooperativa deve indicare
l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:
cooperative di produzione e lavoro, cooperative di lavoro agricolo, cooperative
sociali, cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento,
cooperative edilizie di abitazione, cooperative della pesca, cooperative
di consumo, cooperative di dettaglianti, cooperative di trasporto, consorzi
cooperativi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, consorzi
e cooperative di garanzia e fidi, altre cooperative.
Art. 5.
Le società cooperative iscritte all'albo che depositano annualmente
i propri bilanci all'ufficio saranno tenute ad utilizzare dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il modello approvato dal Ministero.
Gli amministratori al momento del deposito del bilancio devono dichiarare
che nella società permane la condizione di mutualità prevalente,
documentando nella nota integrativa tale condizione ai sensi degli articoli
2512, 2513 e 2514 del codice civile. La Direzione generale, sulla base
della documentazione depositata ogni anno dalla società cooperativa,
dell'eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del decreto
legislativo n. 220/2002 e sulla base delle risultanze delle attività
di vigilanza, verifica l'iscrizione dell'ente in una delle due sezioni
previste dal precedente art. 2 e in una delle categorie previste dall'art.
4.
Le società cooperative che perdono il requisito della prevalenza
sono iscritte a cura della Direzione generale nella sezione delle cooperative
prive del requisito predetto; di tale variazione viene data comunicazione
alla società cooperativa da parte della Direzione generale.
Art. 6.
L'ufficio riceve la documentazione presentata dalla cooperativa, ne verifica
la completezza formale ed entro dieci giorni lavorativi la inoltra alla
Direzione generale presso il Ministero. Per i bilanci il termine entro
il quale deve avvenire l'inoltro e' di trenta giorni dal deposito.
L'ufficio nel caso in cui ne ravvisi la necessità può invitare
la società a completare, rettificare o integrare la domanda entro
un congruo termine.
Art. 7.
La Direzione generale per il tramite degli uffici delle Camere di commercio
attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione
con l'indicazione della sezione di appartenenza.
Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite il sistema informatico
delle Camere di commercio. Tale numero deve essere indicato dalla società
nei propri atti e nella propria corrispondenza.
Art. 8.
Le cooperative aderenti ad uno dei gruppi di cui all'art. 2545-septies
del codice civile devono depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione
presso l'albo tenuto dalla Direzione generale e provvedere alla comunicazione
al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile.
Art. 9.
La Direzione generale, prima dell'iscrizione, può invitare a completare
o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando
un congruo termine trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta
l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente,
provvedendo alla iscrizione nella sezione delle cooperative prive di tale
requisito.
In caso di iscrizione in una sezione o in una categoria diversa, nonché
di variazione dell'iscrizione ai sensi del precedente art. 5, comma 4,
la cooperativa interessata può richiedere, in forma scritta e motivata,
un riesame della richiesta di iscrizione alla Direzione generale la quale,
prima di decidere, può sentire la commissione centrale per le cooperative.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2004
Il Ministro: Marzano
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