Un complesso di norme prevede nel nostro ordinamento l'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In particolare la legge n. 241/90 e i regolamenti delle singole amministrazioni, contenenti le categorie di documenti per i quali tale diritto non è ammesso, disciplinano le modalità concrete di esercizio del diritto in argomento fissandone i limiti per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.

L'ispezione per orientamento consolidato di dottrina e prassi costituisce un vero e proprio procedimento amministrativo: l'ispezione tende alla formazione di un atto amministrativo attraverso una sequenza di atti teleologicamente orientati.

Pertanto, è ammessa la visione degli atti relativi e la conoscenza purché sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici. Quindi, l'interesse personale e concreto deve essere esplicitato nella motivazione di istanza che dovrà essere inoltrata alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro.

D.M. 4.11.1994 n. 757, disciplina dei documenti sottratti all'accesso, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 24, comma 4, L. 7.8.90, n. 241.

Con il regolamento in epigrafe, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 29.1.95, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale precisa le categorie di documenti dallo stesso formati, ovvero comunque rientranti nella sua disponibilità, da ritenersi sottratti all'accesso per le esigenze di salvaguardare la vita privata di persone fisiche, di persone giuridiche, di imprese e associazioni.

Per quanto attiene alla documentazione prodotta o comunque conservata dal Servizio Ispezione del Lavoro sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
1. documenti contenenti notizie sulla programmazione, sulle modalità e sui tempi di svolgimento dell'attività di vigilanza;
2. documenti contenenti le richieste d'intervento del Servizio Ispezione del Lavoro;
3. documenti contenenti notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi;
4. documenti contenenti notizie riguardanti aziende pubbliche o private quando la loro divulgazione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza o provocare indebita concorrenza;
5. documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.

Le categorie di documenti sopra indicati rimangono sottratti all'accesso di norma per un periodo di cinque anni ovvero finché permane l'obbligo della riservatezza (per esempio per tutta la durata del rapporto di lavoro, quando lo stesso sia l'oggetto di una richiesta di intervento).

Per prendere visione ed accedere alla documentazione l'interessato deve presentare una richiesta ed allegare un numero di marche da bollo da € 0,26 per quanti documenti sono indicati nella stessa.
E' possibile scaricare
facsimile dell'istanza.