Un
complesso di norme prevede nel nostro ordinamento l'istituto del
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
In particolare la legge
n. 241/90 e i regolamenti delle singole amministrazioni,
contenenti le categorie di documenti per i quali tale diritto
non è ammesso, disciplinano le modalità concrete
di esercizio del diritto in argomento fissandone i limiti
per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone,
gruppi ed imprese.
L'ispezione per orientamento consolidato di dottrina
e prassi costituisce un vero e proprio procedimento amministrativo:
l'ispezione tende alla formazione di un atto amministrativo attraverso
una sequenza di atti teleologicamente orientati.
Pertanto, è ammessa la visione degli atti
relativi e la conoscenza purché sia necessaria per curare o
per difendere interessi giuridici. Quindi, l'interesse personale e
concreto deve essere esplicitato nella motivazione di istanza che
dovrà essere inoltrata alla Direzione Provinciale del Lavoro
- Servizio Ispezione del Lavoro.
D.M. 4.11.1994 n. 757, disciplina
dei documenti sottratti all'accesso, in riferimento a quanto
stabilito dall'art. 24,
comma 4, L. 7.8.90, n. 241.
Con il regolamento in epigrafe, pubblicato
sulla G.U. n. 16 del 29.1.95, il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale precisa le categorie di documenti dallo stesso
formati, ovvero comunque rientranti nella sua disponibilità,
da ritenersi sottratti all'accesso per le esigenze di salvaguardare
la vita privata di persone fisiche, di persone giuridiche, di
imprese e associazioni.
Per quanto attiene alla documentazione prodotta o comunque conservata
dal Servizio Ispezione del Lavoro sono sottratti all'accesso
i seguenti documenti:
| 1. |
documenti contenenti notizie sulla
programmazione, sulle modalità e sui tempi di svolgimento
dell'attività di vigilanza; |
| 2. |
documenti
contenenti le richieste d'intervento del Servizio Ispezione
del Lavoro; |
| 3. |
documenti contenenti
notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva,
quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie
o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di
terzi; |
| 4. |
documenti contenenti
notizie riguardanti aziende pubbliche o private quando la loro
divulgazione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza
o provocare indebita concorrenza; |
| 5. |
documenti riguardanti
il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare,
sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra
natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare
effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza. |
Le categorie di documenti sopra indicati
rimangono sottratti all'accesso di norma per un periodo di cinque
anni ovvero finché permane l'obbligo della riservatezza (per
esempio per tutta la durata del rapporto di lavoro, quando lo stesso
sia l'oggetto di una richiesta di intervento). Per
prendere visione ed accedere alla documentazione l'interessato
deve presentare una richiesta ed allegare un numero di marche
da bollo da € 0,26 per quanti documenti sono indicati
nella stessa.
E' possibile scaricare facsimile
dell'istanza. |