a) cantieri di cui all’art. 3, comma
3 del sopraccitato Decreto Legislativo;
b) cantieri che, pur inizialmente non soggetti all’obbligo
di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera
a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni
in attuazione dell’art.
20 del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso
ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi
di vigilanza.

In relazione al Decreto Legislativo n. 626 del 1994 le
competenze previste in capo all’Ispettorato del Lavoro
competente per territorio possono essere riassunte in:
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attività di vigilanza
rispetto ad attività comportanti rischi particolarmente
elevati (DPCM n. 412 del 14.10.97) previa informazione
al dipartimento di prevenzione dell’A.S.L.; |
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attività di informazione consulenza
e assistenza: il Ministero del Lavoro per mezzo dell’Ispettorato;
presenza nei comitato di coordinamento regionali e provinciali
ai sensi del DPCM 5.12.97. |
Ai sensi dell’art.
8 comma 11 del suddetto D. Lgs. 626/94 il datore di
lavoro è inoltre tenuto a comunicare all’Ispettorato
del Lavoro territorialmente competente il nominativo della
persona designata come responsabile del servizio di prevenzione
e protezione interno ovvero esterno all’azienda (figura
da istituire ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D. Lgs.
626/94). Tale dichiarazione
deve attestare, con riferimento alle persone designate:
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i compiti
svolti in materia di prevenzione protezione;
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il periodo nel quale
tali compiti sono svolti;
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il curriculum professionale.
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