Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 14.8.96 n. 494 il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, è tenuto a trasmettere all’azienda sanitaria locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato nonché gli eventuali aggiornamenti, nei casi:

a) cantieri di cui all’art. 3, comma 3 del sopraccitato Decreto Legislativo;
b) cantieri che, pur inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.

Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

In relazione al Decreto Legislativo n. 626 del 1994 le competenze previste in capo all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio possono essere riassunte in:

attività di vigilanza rispetto ad attività comportanti rischi particolarmente elevati (DPCM n. 412 del 14.10.97) previa informazione al dipartimento di prevenzione dell’A.S.L.;
attività di informazione consulenza e assistenza: il Ministero del Lavoro per mezzo dell’Ispettorato;
presenza nei comitato di coordinamento regionali e provinciali ai sensi del DPCM 5.12.97.

Ai sensi dell’art. 8 comma 11 del suddetto D. Lgs. 626/94 il datore di lavoro è inoltre tenuto a comunicare all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’azienda (figura da istituire ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D. Lgs. 626/94). Tale dichiarazione deve attestare, con riferimento alle persone designate:

i compiti svolti in materia di prevenzione protezione;
il periodo nel quale tali compiti sono svolti;
il curriculum professionale.