A seguito dell'entrata in vigore, il 24 ottobre 2003 del Decreto Legislativo n. 276 del 10.9.2003, per l'instaurazione di rapporti di apprendistato non è più necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

L'art. 85, 1° comma, lett. b) della citata normativa elenca infatti, tra le disposizioni abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, anche l'art. 2, 2° comma, della legge n. 25/1955, che prevedeva appunto che il datore di lavoro che intendesse instaurare rapporti di apprendistato avesse preventivamente ottenuto dalla D.P.L. il provvedimento in parola.

Permane viceversa in capo al datore di lavoro l'obbligo, contemplato dall'art. 6, 3° comma, della legge n. 977/67, come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 262/2000, di munirisi della preventiva autorizzazione della D.P.L. in caso di impiego di apprendisti minori nelle lavorazioni, nei processi e nei lavori indicati nell'Allegato 1 al Decreto Legislativo n. 345/99, presentando a tal fine istanza, corredata dagli appositi allegati.

Circ. n. 40 del 14 ottobre 2004: IL NUOVO CONTRATTO DI APPRENDISTATO