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A seguito dell'entrata
in vigore, il 24 ottobre 2003 del Decreto
Legislativo n. 276 del 10.9.2003, per l'instaurazione
di rapporti di apprendistato non è più necessaria
la preventiva autorizzazione della Direzione Provinciale del
Lavoro competente per territorio.
L'art. 85, 1° comma, lett. b) della citata
normativa elenca infatti, tra le disposizioni abrogate dalla
data di entrata in vigore della medesima, anche l'art. 2,
2° comma, della legge n. 25/1955, che prevedeva appunto
che il datore di lavoro che intendesse instaurare rapporti
di apprendistato avesse preventivamente ottenuto dalla D.P.L.
il provvedimento in parola.
Permane viceversa in capo al datore di lavoro
l'obbligo, contemplato dall'art. 6, 3° comma, della legge
n. 977/67, come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 262/2000,
di munirisi della preventiva autorizzazione della D.P.L. in
caso di impiego di apprendisti minori nelle lavorazioni, nei
processi e nei lavori indicati nell'Allegato 1 al Decreto
Legislativo n. 345/99, presentando a tal fine istanza,
corredata dagli appositi allegati.
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