
PROCEDURE
DI INGRESSO DEI LAVORATORI NEOCOMUNITARI
1. Nella
G.U. n. 102 del 3.5.2004 è stato pubblicato il
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20.4.2004
riguardante le procedure di ingresso in Italia per lavoro
dipendente dei cittadini di 8 dei 10 paesi che il 1°
maggio sono entrati nell’Unione Europea, cioè:
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia,
Repubblica Ceca e Ungheria.
2. Nessuna restrizione è
prevista per i neocomunitari provenienti da Cipro e Malta.
3. Nessuna restrizione anche
per il lavoro autonomo. I cittadini neocomunitari che
intendono esercitare in Italia un’attività
di lavoro autonomo godono, ai fini dell’accesso
al mercato del lavoro, di libera circolazione.
4. I cittadini degli 8 paesi
che risiedano già in Italia alla data del 1°
maggio 2004 e che siano occupati con un contratto di lavoro
di almeno 12 mesi ininterrotti, non potranno essere soggetti
ad alcuna restrizione.
5. Identica liberalizzazione
anche per il coniuge ed i figli minori di 21 anni (o comunque
a carico) di tali lavoratori.
6. Per coloro che non si trovino
nelle situazioni descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 vige la
restrizione nell’accesso al mercato del lavoro.
Per questi cittadini neocomunitari il governo ha fissato
una quota di 20.000 unità per il 2004 ed ha previsto
una procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione
che si descrive nel riquadro sottostante.
7. Nei casi di ingressi fuori quota, previsti dall’art.
27, comma 1, del Decreto L.vo 286/’98 il rilascio
della relativa autorizzazione al lavoro a favore dei cittadini
degli Stati di nuova adesione implica, comunque, la verifica
delle condizioni previste dallo stesso art. 27 e dalle
relative norme di attuazione.
8. Non è prevista autorizzazione
da parte della Direzione Provinciale del Lavoro per i
giornalisti accreditati in Italia, per i giovani impegnati
in scambi culturali o collocati “alla pari”
e per i lavoratori marittimi.
MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
a partire dal giorno di pubblicazione
sulla GAZZETTA UFFICIALE del DPCM 20.4.2004 le domande
di autorizzazione, con allegati i contratti di lavoro,
dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE con LETTERA RACCOMANDATA
spedita da Uffici Postali dotati di affrancatrice dalla
quali risulti, oltre alla data, anche l’ ORA DELL’INVIO.
Le domande, infatti, se complete in tutte le parti, saranno
ordinate in base alla data di spedizione e, a parità
di data, in base all’orario risultante dal timbro
postale. In caso contrario, le integrazioni richieste
dall’ufficio, a completamento delle domande, dovranno
essere inviate con le stesse modalità. Si precisa
che in questo caso le domande saranno ordinate secondo
la data e l’ora di spedizione delle integrazioni.
Poiché la quota nazionale, diversamente da quanto
avviene per i lavoratori extracomunitari, non sarà
ripartita a livello regionale, l’ordine delle domande
sarà predisposto con procedura informatizzata nazionale
sulla rete intranet del Ministero del lavoro.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare
il sito web ministeriale www.welfare.gov.it
o rivolgersi alla Direzione Provinciale del Lavoro di
Ferrara, Servizio politiche del lavoro – Ufficio
Immigrazione e Ufficio Relazioni con il Pubblico –
via Garibaldi n. 151 – piano terra – stanze
n. 1. 6 e 9, Tel. 0532- 410711.
Modulistica di riferimento:
-
modulo di richiesta autorizzazione al lavoro
-
modello di contratto di lavoro