Con
Regolamento (C.E.) n. 484/2002 (pubblicato in GU CE del
19.03.2002 n. L76/I) è stato istituito, per le imprese
di autotrasporto titolari di una licenza comunitaria per
effettuare trasporti internazionali, l’obbligo di
munire il conducente – qualora sia cittadino extracomunitario
– di un apposito attestato di conducente. Il regolamento
in esame è applicato dal 19.3.2003 in tutti gli stati
membri dell’Unione Europea.
L’attestato
in parola, su istanza presentata dal titolare della licenza
comunitaria per ciascun conducente cittadino extracomunitario,
viene rilasciato – ove sussistano i presupposti –
dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente
competente, individuata in relazione alla sede legale od
operativa dell’impresa di trasporti richiedente.
Tale
documento certifica, sulla base degli elementi di informazione
acquisiti a corredo dell’istanza, la regolarità
del rapporto di lavoro instaurato nello Stato membro di
stabilimento dell’impresa di autotrasporto.
Il
periodo di validità dell’attestato, che può
essere al massimo di 5 anni dalla data di rilascio, non
deve tuttavia superare la data ultima di validità
del permesso di soggiorno del conducente.
Si
riporta di seguito il modello di domanda che le aziende
interessate devono presentare alla Direzione Provinciale
del Lavoro competente ai fini del rilascio del certificato
di conducente, nonché l’elenco della documentazione
da produrre a corredo dell’istanza nelle diverse situazioni
lavorative.
Si
precisa che sia l’istanza che l’autorizzazione
(che, essendo nominativa, verrà rilasciata per ogni
singolo conducente) sono soggette
all’imposta di bollo pari a €. 14,62.
Allegati
modello
di richiesta attestato conducente
richiesta
attestato - allegato
documentazione
da produrre