Con Regolamento (C.E.) n. 484/2002 (pubblicato in GU CE del 19.03.2002 n. L76/I) è stato istituito, per le imprese di autotrasporto titolari di una licenza comunitaria per effettuare trasporti internazionali, l’obbligo di munire il conducente – qualora sia cittadino extracomunitario – di un apposito attestato di conducente. Il regolamento in esame è applicato dal 19.3.2003 in tutti gli stati membri dell’Unione Europea.

L’attestato in parola, su istanza presentata dal titolare della licenza comunitaria per ciascun conducente cittadino extracomunitario, viene rilasciato – ove sussistano i presupposti – dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, individuata in relazione alla sede legale od operativa dell’impresa di trasporti richiedente.

Tale documento certifica, sulla base degli elementi di informazione acquisiti a corredo dell’istanza, la regolarità del rapporto di lavoro instaurato nello Stato membro di stabilimento dell’impresa di autotrasporto.

Il periodo di validità dell’attestato, che può essere al massimo di 5 anni dalla data di rilascio, non deve tuttavia superare la data ultima di validità del permesso di soggiorno del conducente.

Si riporta di seguito il modello di domanda che le aziende interessate devono presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro competente ai fini del rilascio del certificato di conducente, nonché l’elenco della documentazione da produrre a corredo dell’istanza nelle diverse situazioni lavorative.

Si precisa che sia l’istanza che l’autorizzazione (che, essendo nominativa, verrà rilasciata per ogni singolo conducente) sono soggette all’imposta di bollo pari a €. 14,62.

Allegati
modello di richiesta attestato conducente
richiesta attestato - allegato
documentazione da produrre