La legge prevede che i soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, possano far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possano chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Prevede, altresì, che l'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria possa disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzine medesima venga pagata in rate mensili.

Si descrivono di seguito le diverse domande che si possono formulare ai sensi della L. 689/81.
In particolare:

Richiesta di audizione
Art. 18 comma 1 L. 689/81.
Da effettuarsi entro 30 giorni dalla notifica di verbale di illecito amministrativo.
Modello per la richiesta

Richiesta pagamento rateale della sanzione
Art. 26 L. 689/81.
Pagamento rateale della sanzione a seguito di verbale di notifica illecito amministrativo.
Modello per la richiesta

Rateizzazione cartella esattoriale
Art. 27 L. 689/81 - artt. 19 e 21 D.P.R. 29/09/73 n. 602 come modificato dal D. Lgs 26/2/99 n. 46.
La rateizzazione della cartella esattoriale deve essere richiesta entro 60 giorni dalla notifica della stessa.
Modello per la richiesta

Circolare n. 15/E del 26.01.2000 del Ministero delle Finanze

Lettera Circolare n. 1168 dell'11.09.2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali