La
legge prevede che i soggetti interessati, entro il termine
di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione
della violazione, possano far pervenire all'autorità
competente scritti difensivi e documenti e possano chiedere
di essere sentiti dalla medesima autorità.
Prevede, altresì,
che l'autorità giudiziaria o amministrativa che ha
applicato la sanzione pecuniaria possa disporre, su richiesta
dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate,
che la sanzine medesima venga pagata in rate mensili.
Si descrivono di seguito
le diverse domande che si possono formulare ai sensi della
L. 689/81.
In particolare:
Richiesta di audizione
Art. 18 comma 1 L. 689/81.
Da effettuarsi entro 30 giorni dalla notifica di verbale di
illecito amministrativo.
Modello
per la richiesta
Richiesta pagamento rateale
della sanzione
Art. 26 L. 689/81.
Pagamento rateale della sanzione
a seguito di verbale di notifica illecito amministrativo.
Modello
per la richiesta