La
normativa di riferimento:
direttiva
comunitaria 15 dicembre 1997, n. 97/81
decreto
legislativo n. 61 del 2000
decreto
legislativo n. 100 del 2001
Legge
Biagi (n. 30 del 2003)
decreto
legislativo n. 276 del 2003
circolare
ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del
18.3.2004
Il decreto legislativo 276
del 2003 di attuazione della legge Biagi ha introdotto rilevanti
modifiche alla preesistente normativa (D. L.vo 61/2000,
modificato dal D. L.vo 100 del 2001).
Le modifiche non si applicano ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 3, comma
1 della legge n. 30 del 2003 e art. 1. comma 2 del D.L.vo
276). Si applicano solo al settore privato.
Le principali
novità
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Nuova disciplina del lavoro supplementare |
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Nuova disciplina delle clausole elastiche e flessibili |
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La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
è integralmente applicabile al settore agricolo
(art. 46, comma 1 lettera q) |
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E’ possibile stipulare il contratto a tempo
parziale anche con riferimento ad ogni ipotesi di contratto
a termine |
A questo proposito la circolare
ministeriale n. 9 del 18.3.2004 non ravvisa, in linea di
principio, incompatibilità fra il rapporto a tempo
parziale ed il contratto di apprendistato o di inserimento
“ove la peculiare articolazione dell’orario
non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità
formative ovvero di adattamento delle competenze professionali
tipiche di questi contratti”.
E’ abrogato l’obbligo
di inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro competente
per territorio copia del contratto di lavoro a tempo parziale
entro 30 giorni dalla stipula.
Resta, invece, confermato l’obbligo
di comunicare l’assunzione entro 5 giorni dalla data
in cui essa si è verificata al Centro per l’impiego
competente.
Nelle ipotesi di nuove assunzioni a tempo pieno per mansioni
uguali o equivalenti in unità produttive site nello
stesso ambito comunale, è abolito il diritto legale
di precedenza per la trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo parziale a tempo pieno.
Tale diritto può essere, però, previsto nel
contatto individuale.
Definizione di “tempo
parziale”
Per tempo parziale si intende
l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale,
inferiore all’orario normale di lavoro (40 ore settimanali
secondo l’art. 3 del d.l.vo 66/2003) o all’eventuale
minore orario fissato dai contratti collettivi applicati.
Tipologie
di contratto |
a tempo parziale di tipo orizzontale:
la riduzione di orario è prevista in relazione
al normale orario giornaliero di lavoro |
| a tempo parziale di
tipo verticale: l’attività lavorativa è
svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati
nel corso della settimana, del mese, dell’anno |
| a tempo parziale di
tipo misto: l’attività si svolge secondo
una combinazione delle due modalità precedenti |
Forma e contenuto del contratto
E’ richiesta la forma
scritta al solo fine di provare l’esistenza del contratto
(ad probationem).
Il contratto deve indicare puntualmente la durata della
prestazione e la sua collocazione oraria con riferimento
al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Si
può derogare da quest’obbligo solo nel caso
in cui le parti introducano nel contratto una clausola di
tipo flessibile o di tipo elastico.
Clausole
flessibili - Le parti possono stipulare, contestualmente
all’assunzione o successivamente, un patto, in forma
scritta, avente per oggetto una clausola flessibile riguardante
la possibilità di variare la collocazione temporale
della prestazione lavorativa rispetto a quella originariamente
concordata. La contrattazione collettiva regolamenta le
condizioni e le modalità di esercizio da parte del
datore di lavoro della potestà unilaterale di variare
la collocazione temporale della prestazione lavorativa.
Per la variazione è previsto un preavviso di almeno
due giorni lavorativi.
Clausole
elastiche - Previste solo nel part time verticale
o misto, consistono nella facoltà per le parti di
ampliare il numero delle ore concordato (variazione
in aumento della prestazione lavorativa prima vietata
dalla legge). Come per la clausola flessibile, la regolamentazione
è demandata alla contrattazione collettiva non solo
per quanto riguarda le condizioni e le modalità di
esercizio del potere datoriale di variare in aumento la
prestazione lavorativa, ma anche per l’individuazione
dei limiti entro cui è legittimo il ricorso al lavoro
elastico.
Nel part time di tipo orizzontale
è consentito il ricorso al lavoro supplementare che
può essere svolto in ogni ipotesi di contratto a
tempo determinato.
Secondo la circolare ministeriale n. 9 il ricorso al lavoro
supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro a tempo
parziale di tipo verticale o misto, quando la prestazione
pattuita sia inferiore all’orario normale settimanale.
Definizione
di lavoro supplementare: è il lavoro reso
oltre l’orario concordato nel contratto individuale
entro il limite del tempo pieno.
Regolamentazione del lavoro
supplementare nel part time di tipo orizzontale: rimane
affidata ai contratti collettivi nazionali, territoriali
o aziendali ai quali il datore di lavoro può fare
riferimento indipendentemente dal contratto applicato, nel
caso in cui quest’ultimo non regolamenti il lavoro
supplementare.
L’autonomia
collettiva individua: |
il numero massimo di ore
supplementari effettuabili |
| le causali di tipo oggettivo e soggettivo
del ricorso al lavoro supplementare |
| le conseguenze del superamento dei
limiti massimi consentiti |
In presenza della regolamentazione
collettiva non è necessario il consenso al lavoro
supplementare da parte del lavoratore. In ogni caso l’eventuale
rifiuto da parte del lavoratore non costituisce giustificato
motivo di licenziamento.
In mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare
è ammesso su base volontaria e, previo accordo fra
le parti, senza limiti salvo quello dell’orario pieno.
Trasformazione
del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
L’accordo di trasformazione
deve essere stipulato in forma scritta deve essere convalidato
presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per
territorio con apposita richiesta.
La richiesta di convalida ed il conseguente provvedimento
possono essere successivi alla stipula dell’accordo.
La trasformazione da tempo parziale a tempo pieno non è
soggetta a convalida, ma deve essere comunicata ai servizi
competenti (art. 4 bis, comma 5 del D. L.vo 181/2000 come
modificato dall’art. 6, comma 1 del D.L.vo 297/2002
– circolare Min. Lav. n. 37 del 24.11.2003).
Nuove
assunzioni a tempo pieno: è abolito il diritto
legale di precedenza per la trasformazione del rapporto
da tempo parziale a tempo pieno nelle ipotesi di nuove assunzioni
a tempo pieno per mansioni uguali o equivalenti in unità
produttive site nello stesso ambito comunale. Tale diritto
può, comunque, essere inserito dalle parti nel contratto
individuale.
Nuove
assunzioni a tempo parziale: rimane l’obbligo
per il datore di lavoro di darne tempestiva informazione
al personale già dipendente con rapporto a tempo
pieno occupato in unità produttive site nello stesso
ambito comunale e di prendere in considerazione le eventuali
domande di trasformazione a tempo parziale da parte dei
dipendenti a tempo pieno. La novità consiste nel
fatto che il datore di lavoro non è tenuto a motivare
l’eventuale rifiuto della richiesta di trasformazione
formulata dal lavoratore.
Trasformazione
del rapporto in favore di lavoratori affetti da patologie
oncologiche (art. 46, comma 1, lettera t del D L.vo
276): i lavoratori affetti da patologie oncologiche, con
residua ridotta capacità lavorativa, anche a causa
degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata
dalla commissione istituita presso l’U.S.L. territorialmente
competente. Qualora il lavoratore richieda il ritorno al
tempo pieno, il rapporto di lavoro deve nuovamente essere
trasformato.
Computo dei
lavoratori part time
I lavoratori part time devono
essere computati in proporzione al tempo effettivo di lavoro
compreso anche l’eventuale lavoro supplementare o
quello prestato in virtù di clausole elastiche.
Sanzioni
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In mancanza di forma scritta: il lavoratore
può chiedere che il rapporto di lavoro sia dichiarato
a tempo pieno dalla data in cui la mancanza della forma
scritta sia giudizialmente accertata e, per il periodo
anteriore al giudizio, ha diritto a percepire la retribuzione
relativa alla prestazione effettivamente resa |
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Mancata o imprecisa indicazione della durata del rapporto
di lavoro: il lavoratore può agire per ottenere
che il rapporto di lavoro sia dichiarato a tempo pieno
dalla data della sentenza. |
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Per il periodo precedente la data della sentenza il
lavoratore ha diritto alla retribuzione per la prestazione
effettivamente resa e ad un equo risarcimento. |
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Mancata o imprecisa indicazione della collocazione
oraria: potrà essere definita in giudizio. Anche
in questo caso il lavoratore ha diritto alla retribuzione
per la prestazione effettivamente resa ed al risarcimento
del danno per per il periodo anteriore alla sentenza. |
In tutti i casi sopra elencati
le relative controversie possono essere risolte anche mediante
le procedure di conciliazione e di arbitrato previste dai
contratti collettivi nazionali.
L’assenza di indicazioni
puntuali in merito alla collocazione ed alla durata della
prestazione lavorativa non comporta la nullità del
rapporto di lavoro.
Svolgimento del lavoro flessibile
o elastico in violazione di legge o, se esistente, di norma
contrattuale: il lavoratore ha diritto alla corresponsione
di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del
danno.
Diritto di precedenza nel
passaggio da tempo parziale a tempo pieno: qualora nel contratto
individuale di lavoro sia stato stabilito tale diritto,
ma non le conseguenze della sua violazione, si applica la
sanzione prevista dall’art. 8, c. 3 del D. L.vo 61/2000
(risarcimento pari alla differenza fra l’importo della
retribuzione percepita e quella che sarebbe stata corrisposta
a seguito del passaggio a tempo pieno nei sei mesi successivi).
Violazioni antecedenti al
24 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto legislativo
276/2003): trova applicazione il principio della irretroattività
delle leggi che prevedono sanzioni amministrative sancito
dall’art.1 della legge 24.11.1981, n. 689.
Allegato alla circolare:
testo consolidato del decreto legislativo n. 61 del
2000, così come modificato dal decreto legislativo
n. 100 del 2001 e dal Decreto
Legislativo n. 276 del 2003.