Osservatorio Provinciale sulle Operazioni di Facchinaggio

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara


Decreto n. 42/2008

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FERRARA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA



VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente la razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio ed in particolare l’art. 4, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - ora Direzioni Provinciali del Lavoro (DM del 7/11/96 n. 687 e DD del 20/04/97) - le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio previste dall’art. 3 della legge 407/1955;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Divisione V – 25157/70 del 2/2/95 – inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Divisione V – 5/525620/70 n. 39/97 del 18/3/1997 – inerente i compiti delle Direzioni Provinciali del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro - in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all’art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342 ed in particolare le disposizioni che richiamano la necessità di fare riferimento alle retribuzioni previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero da Accordi stipulati da Organizzazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative, oltre agli oneri complessivi di impresa;

VISTA la richiesta di determinazione delle nuove tariffe minime, per le operazioni di facchinaggio, trasmessa a questo Ufficio dalle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, relative al periodo 1.01.2009 – 31.12.2009;

VISTO il decreto del 28 aprile 2008 n. 8, con cui il direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara ha determinato le tariffe minime di facchinaggio valide, per l’anno 2008, nel territorio provinciale;

CONSIDERATO che in virtù del citato decreto per l’anno 2008 le tariffe minime provinciali per il facchinaggio corrispondono ad euro 19,56 ed in particolare, per il settore petrolchimico, ad euro 18,16;

SENTITE le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore, nonché le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, in occasione della riunione dell’Osservatorio provinciale sulle attività di facchinaggio tenutasi in data 23.12.2008, nel corso della quale sono state formulate osservazioni e proposte che l’Ufficio ha acquisito;

CONSIDERATI i maggiori costi dovuti agli aumenti economici derivanti dall’incidenza del costo del lavoro e quindi anche degli oneri contributivi e fiscali a carico delle imprese, oltre che, ovviamente, degli oneri derivanti dall’applicazione degli istituti contrattuali, diretti ed indiretti, in virtù dell’accordo economico dell’11.12.2007 che opererà un ulteriore incremento sui costi da sostenere in applicazione dei vari istituti contrattuali a far data dal marzo e settembre 2009;

TENUTO CONTO dell’incremento degli oneri assicurativi dovuti al calcolo del premio annuale INAIL sulle retribuzioni globali di fatto e non più su quelle convenzionali;

CONSIDERATI altresì i seguenti indicatori economici: gli indici ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie nei settori dell’industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l’anno 2008 ed il tasso d’inflazione programmato, riportato nel Documento di Programmazione economico - finanziaria per gli anni 2008/2011 e 2009 – 2013, nonché il tasso di inflazione reale ;

TENUTO CONTO altresì degli oneri previsti per la tutela e la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro in ragione anche delle recenti norme e direttive del Ministro in materia;

RITENUTO di dover procedere all’aggiornamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

D E C R E T A


Art. 1

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in vigore al 31 dicembre 2008 nella provincia di Ferrara, vengono incrementate del 4% a decorrere dal 1° gennaio 2009 fino al 31/12/2009, come da tabelle allegate, che fanno parte integrante del decreto stesso.


Art. 2

Le tariffe di cui al presente decreto hanno efficacia dal 1.01.2009 fino al 31.12.2009


Art. 3


Il presente provvedimento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Ferrara, 23 dicembre 2008

IL DIRETTORE
Firmato Dr. Maurizio Tedeschi

 

Tabelle delle tariffe minime delle operazioni di facchinaggio di cui all'art. 4 del D.P.R. 18.4.94 n. 342 per la provincia di Ferrara in vigore dalL'1.1.2009 AL 31.12.2009