Provinciale sulle Operazioni di Facchinaggio
Decreto n. 10/2011
Il
Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di
Ferrara
VISTO
il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342, recante la
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia
di facchinaggio ed in particolare l’art. 4, comma 1, che
attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della
Massima Occupazione, ora Direzioni Provinciali del Lavoro,
le funzioni amministrative in materia di determinazione
delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in
precedenza esercitate dalle Commissioni Provinciali per la
disciplina dei lavori di facchinaggio previste dall’art. 3
della legge 407/1955;
VISTO
il D.M. 07/11/1996 n. 687, che ha unificato gli uffici
periferici del Ministero del lavoro nella Direzione
Provinciale del Lavoro, attribuendo i compiti già svolti
dall’U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della
predetta Direzione Provinciale;
VISTO
l’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
TENUTO
CONTO
di quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del decreto legge
31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 2008, n. 31;
CONSIDERATE
le
disposizioni di cui all’art. 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO
il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro approvato
con D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
VISTA
la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro –
Divisione V – 25157/70 del 2 febbraio 1995 – inerente il
Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti
amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di
determinazione delle relative tariffe;
VISTA
la circolare n. 39 del 18/3/1997 prot. n. 5/525620/70 del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione
Generale dei Rapporti di Lavoro Divisione V, inerente i
compiti delle Direzioni Provinciali del Lavoro in materia
di determinazione delle tariffe minime di cui all’art. 4
del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342;
VISTA
la
richiesta di determinazione delle nuove tariffe minime, per
le operazioni di facchinaggio relative al periodo 1.01.2011
– 31.12.2011, trasmessa a questo Ufficio dalle Associazioni
di rappresentanza del movimento cooperativo;
VISTO
il
decreto n. 42 del 23 dicembre 2008, con cui la Direzione
Provinciale del Lavoro di Ferrara ha proceduto a determinare
le tariffe minime di facchinaggio valide, per il 2009, nel
territorio provinciale;
CONVOCATE
le
Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore unitamente alle Associazioni di rappresentanza del
movimento cooperativo, in data il 22 marzo 2011 e 3 maggio
2011;
PRESO
ATTO
del
qualificato lavoro posto in essere dalle Associazioni di
rappresentanza del movimento cooperativo e del mondo
datoriale unitamente alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori che ha portato alla formulazione di osservazioni
e proposte, anche in merito alla sicurezza dei lavoratori,
che sono state adeguatamente valutate ed approfondite;
RAVVISATA
la
necessità di definire in modo compiuto una struttura
tariffaria equa e reale che tenga conto in maniera puntuale
dei costi generali di gestione amministrativa, sicurezza del
lavoro, permessi sindacali, diritto allo studio ed oneri
fiscali e societari;
PRESO
ATTO
altresì delle peculiarità e delle particolarità del tessuto
socio-economico produttivo della Provincia di Ferrara e
degli sviluppi occupazionali così come risultano dalle
indagini congiunturali predisposte dalla Camera di Commercio
Industria e Artigianato ed Agricoltura di Ferrara;
VERIFICATE
le
tariffe minime per lavori di facchinaggio applicate nelle
province limitrofe che ha portato ad una attenta riflessione
in merito alla opportunità o meno di procedere ad ulteriori
aumenti tariffari;
TENUTO
CONTO
altresì
che le tariffe attualmente in vigore rimangono
sostanzialmente congrue e sufficientemente remunerative per
le aziende del settore anche in presenza di un periodo di
crisi che presumibilmente continuerà a produrre i suoi
effetti per tutto il corrente anno;
RITENUTO
pertanto opportuno mantenere invariate le tariffe minime per
le operazioni di facchinaggio per l'anno 2011.
D E C
R E T A
Art.
1
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio
Per
l’anno 2011 rimangono invariate le tariffe minime per le
operazioni di facchinaggio già determinate con decreto
direttoriale n. 42 del 23 dicembre 2008. Le disposizioni
comuni a tutti i lavori di facchinaggio e le tariffe minime
per le operazioni di facchinaggio nel territorio della
provincia di Ferrara per l’intero anno 2011 sono riportate
negli allegati n. 1 e n. 2 che fanno parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
Art.
2
Maggiorazioni
Alle
maggiorazioni già in vigore ed indicate ai punti seguenti
dal n.1 al n. 4 si aggiunge quella riportata al punto 5) e
relativa alle prestazioni di lavoro straordinario
intendendosi per tali quelle disposte dal committente ed
eseguite oltre le otto ore giornaliere e le 39 settimanali:
1)
Maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi
(intendendosi per tali quelli riconosciuti dalla legge):
50%;
2)
Maggiorazione per lavoro serale prestato dalle ore 19,00
alle ore 22,00: 30%;
3)
Maggiorazione per lavoro notturno prestato dalle ore 22,00
alle ore 6,00: 50%;
4)
Maggiorazione per prestazioni effettuate nelle aziende
industriali nella giornata di sabato (qualora non sia
lavorativa), nelle aziende agricole nel pomeriggio di
sabato, nelle aziende commerciali nella giornata di chiusura
infrasettimanale: 25%;
5)
Maggiorazione per prestazioni di lavoro straordinario
intendendosi per tali quelle disposte dal committente ed
eseguite oltre le otto ore giornaliere e le 39 settimanali:
25%;
Le
maggiorazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) non sono
fra loro cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ferrara, 3 maggio 2011
IL DIRETTORE
Dr. Maurizio Tedeschi
Decreto pubblicato sulla G.U. della
Repubblica italiana – serie generale – n. 149 del 29.06.2011
