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Lavoro
minorile e decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345
Privilegiare l'istruzione, assicurare
l'inserimento professionale mediante la formazione, promuovere il
miglioramento dell'ambiente di lavoro per garantire un livello più
elevato di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori
minorenni: queste, in sintesi, le priorità cui si ispira la
normativa e le modifiche intervenute.
Il Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345, di attuazione della direttiva
94/33 CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, infatti,
pur mantenendo l'impianto generale della normativa previgente, ha
carattere profondamente innovativo, proponendosi di adeguare gradualmente
la realtà lavorativa dei giovani di età inferiore ai
diciotto anni agli standards europei. Ambito
di applicazione
La presente normativa ha inteso unificare
le disposizioni in materia di lavoro minorile, estendendone l'applicazione
a tutti i rapporti di lavoro, ordinari e speciali, che riguardino
minori dei diciotto anni. Le nuove disposizioni si applicano, pertanto,
anche all'apprendistato, ai contratti di formazione e lavoro, al lavoro
a domicilio ecc.
Sono, senz'altro, esclusi dall'applicazione della normativa in materia
di lavoro minorile gli adolescenti addetti a lavori occasionali o
di breve durata (con esclusione, quindi, dei rapporti a termine) svolti
nei servizi domestici prestati in ambito familiare nonché nelle
imprese a conduzione familiare, sempreché queste ultime si
concretino in prestazioni di lavoro non nocivo né pregiudizievole
né pericoloso.
Età lavorativa - Obbligo
scolastico - Obbligo formativo
Il decreto legislativo in esame introduce
il principio che l'età minima di ammissione al lavoro non può
essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico.
Le stesse definizioni di "bambino" e "adolescente",
riguardano, in via generale, i soggetti che abbiano rispettivamente
meno o più di quindici anni, ma, per ogni singolo soggetto,
possono riferirsi ad età diverse, a seconda che sia stato assolto
o meno l'obbligo scolastico. Viene, inoltre, introdotto il divieto
del lavoro dei bambini, salvo per quanto riguarda le attività
culturali o simili.
L'età minima per l'ammissione al lavoro non può mai
essere inferiore ai quindici anni compiuti ed è inoltre subordinata
al compimento del periodo di istruzione obbligatoria.
E', inoltre, da tenere presente che la legge 17 maggio 1999, n. 144,
all'art. 68, 1° comma, impone, per i giovani, l'obbligo di frequenza
di attività formative fino a diciotto anni, obbligo che può
essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
| a) |
nel sistema di istruzione scolastica; |
| b) |
nel sistema della formazione professionale
di competenza regionale; |
| c) |
nell'esercizio dell'apprendistato. |
Tale vincolo formativo, si intende comunque assolto con il conseguimento
di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale.
Lavoratrici minori gestanti,
puerpere o in allattamento
Atteso che la gravidanza in giovane età può costituire
per certi aspetti un rischio per la salute della lavoratrice e del
nascituro è da sottolineare il particolare rilievo che assume
una puntuale e tempestiva ottemperanza alle norme di tutela delle
lavoratrici madri ed in ispecie del D.Lgs. 645/96.
Ferma restando la normativa concernente il divieto di adibizione
ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri e l'obbligo di spostamento
ad altre mansioni (artt. 3 e 5 L. 1204/71 e art. 5 D.P.R. 1026/76)
il datore di lavoro deve valutare i rischi per la salute e la sicurezza
delle lavoratrici gestanti e procedere alla modifica temporanea
delle condizioni o dell'orario di lavoro ottemperando all'obbligo
di informazione. (art. 4 e 5 D.Lgs. 645/96).
Qualora tali modifiche non siano possibili per motivi organizzativi
e produttivi il datore di lavoro applica gli artt. 3 e 5 lett. c)
della L. 1204/71 dandone contestuale informazione scritta al competente
Servizio Ispezione del Lavoro.
Attività culturali e
simili
L'art. 4, 2° comma, della legge n. 977 del 1967, così
come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo in esame, prevede
che l'impiego dei bambini e degli adolescenti in attività
lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario
e nel settore dello spettacolo debba essere preventivamente autorizzato
dalle Direzioni Provinciali del Lavoro competenti per territorio,
secondo le modalità di cui al D.P.R. 365/94, per assicurare
l'integrità psico-fisica e la moralità del minore
che costituiscono alcune delle condizioni alle quali è subordinato
il rilascio del provvedimento.
E' disponibile il facsimile
di istanza del suddetto provvedimento.
Lavorazioni vietate
La nuova disciplina (art.7) vieta l'adibizione
degli adolescenti ad una serie di attività elencate nell'allegato
I, che distingue tra esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici
e processi e lavori.
Con riguardo ai singoli agenti si fa presente:
| a) |
Rumore
Il divieto di esposizione al rumore
non opera automaticamente ma discende dalla valutazione dei
rischi e scatta a partire da un livello di 80 dbA. |
| b) |
Agenti
chimici
Il divieto assoluto riguarda l'esposizione
agli agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi,
esplosivi ed estremamente infiammabili, per gli agenti nocivi
ed irritanti il divieto vige solo per quelli etichettati con
le frasi di rischio. |
Per ciò che concerne i divieti riferiti
a processi e lavori, si fa presente che solo alcuni divieti sono
stati introdotti dalla direttiva europea e quindi dal decreto di
recepimento, mentre la maggior parte è stata ripresa dalla
previgente legislazione.
In ogni caso per tutte le lavorazioni elencate, è prevista
la possibilità di derogare ai suddetti divieti per scopi
didattici e di formazione professionale.
Per il contratto di apprendistato peraltro, sarà cura delle
Direzioni Provinciali del Lavoro valutare, di volta in volta, la
sussistenza di tali presupposti non solo in sede di emanazione del
provvedimento autorizzatorio, ma anche nel corso dello svolgimento
del rapporto stesso.
Sorveglianza sanitaria
In via generale, i minori hanno l'obbligo di una visita medica
preassuntiva e di visite mediche periodiche da effettuare, a cura
del datore di lavoro, presso la A.S.L. territorialmente competente.
Lavoro notturno
Il lavoro notturno particolarmente gravoso,
specie nell'età giovanile, è vietato per un periodo
di almeno dodici ore consecutive comprendenti l'arco di tempo che
va dalle ore 22 alle ore 6 o dalle ore 23 alle ore 7, indipendentemente
dall'ora di inizio dell'attività lavorativa.
Unica eccezione è il caso di forza maggiore - purché
il minore abbia almeno 16 anni - che ostacola il funzionamento dell'azienda.
In tal caso, però, il datore di lavoro deve darne immediata
comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, indicando la
causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minori impiegati
e le ore per cui sono stati impiegati.
Spetta in tal caso al minore, un equivalente periodo di riposo compensativo
che deve essere fruito entro tre settimane, oltre alle maggiorazioni
retributive.
Permane la deroga fino alle ore 24 per il lavoro nello spettacolo,
esteso ora alle attività a carattere culturale, artistico
e sportivo; in tale ipotesi il minore deve godere di un periodo
di riposo notturno di almeno quattordici ore consecutive.
Riposo settimanale
I minori hanno diritto ad un periodo di riposo
settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendenti
la domenica; tale periodo può essere ridotto, per comprovate
ragioni di ordine tecnico ed organizzativo, ma non può essere
inferiore a 36 ore consecutive, salvo che in caso di attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata
nella giornata.
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