Disposizione legislative di riferimento:

Si rende noto che l’art. 31 della Legge 04 Novembre 2010 n. 183, in materia di conciliazione e arbitrato, al comma 1 – primo periodo – recita :

 ”1. L’articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

 <<Art. 410. – (Tentativo di conciliazione). –

   Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’art. 409 può  promuovere, anche tramite  l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’art. 413>> “

 Pertanto, in considerazione del dettato di cui sopra, il tentativo di conciliazione  - da obbligatorio – diviene facoltativo con importanti modifiche in ordine alla procedura fino ad oggi seguita per la quale si rinvia al citato articolo di legge.

Relativamente al fac simile di richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, questa Direzione ha predisposto il seguente modello che potrà essere utilizzato da coloro che intendono promuovere la conciliazione dinnanzi alla nuova Commissione.

 Fac-Simile