Disposizione legislative di riferimento:
Si rende
noto che
l’art. 31 della Legge 04 Novembre 2010 n. 183, in
materia di conciliazione e arbitrato, al comma 1 – primo
periodo – recita :
”1.
L’articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito
dal seguente:
<<Art.
410. – (Tentativo di conciliazione). –
Chi
intende proporre in giudizio una domanda relativa ai
rapporti previsti dall’art. 409 può promuovere, anche
tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o
conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione
presso la commissione di conciliazione individuata secondo i
criteri di cui all’art. 413>> “
Pertanto, in considerazione del dettato di cui sopra, il
tentativo di conciliazione - da obbligatorio – diviene
facoltativo con importanti modifiche in ordine alla
procedura fino ad oggi seguita per la quale si rinvia al
citato articolo di legge.
Relativamente al fac simile di richiesta di
espletamento del tentativo di conciliazione, questa
Direzione ha predisposto il seguente modello che potrà
essere utilizzato da coloro che intendono promuovere la
conciliazione dinnanzi alla nuova Commissione.
Fac-Simile