Disposizione legislative di riferimento:
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L. n. 533/73 |
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D. Lgs. n. 80/98 |
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D. Lgs. n. 387/98 |
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Art. 409 C.P.C. |
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Art. 410 C.P.C. |
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Art. 410 bis C.P.C. |
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Art. 411 C.P.C. |
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Art. 412 C.P.C. |
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Art. 412 bis C.P.C. |
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Art. 413 C.P.C. |
Ai sensi dell’art. 409 C.P.C. le controversie
che sono di competenza del giudice in funzione di giudice
del lavoro sono quelle relative ai rapporti di lavoro qui
elencati:
1) rapporti di lavoro subordinato;
2) rapporti di mezzadria colonia e compartecipazione agraria,
salvo la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa;
4) rapporti di lavoro dipendenti enti pubblici economici,
5) rapporti di lavoro enti pubblici ed altri di lavoro pubblico
che non sono devoluti dalla legge ad altro giudice.
Ai sensi dell’art. 410 C.P.C. chi intende
agire in giudizio relativamente a controversie fra lavoratore
e datore di lavoro deve obbligatoriamente (art. 412 bis
c.p.c.) precedentemente fare domanda
di tentativo di conciliazione alla Commissione Provinciale
di Conciliazione di Ferrara, da presentare in triplice copia
sottoscritto dal datore di lavoro, o da inviare tramite
il servizio postale, che è competente per territorio
ai sensi dell’art. 413 C.P.C., per il lavoro dipendente,
se a Ferrara è sorto il rapporto di lavoro o ha sede
l’azienda o una sua dipendenza alla quale è
addetto il lavoratore oppure era addetto al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro; per i rapporti di agenzia,
rappresentanza, collaborazione coordinata e continuativa
la Commissione è competente se a Ferrara si trova
il domicilio di questi lavoratori; per le P.A. la Commissione
è competente se a Ferrara ha sede l’Ufficio
della stessa presso la quale il dipendente presta o prestava
servizio al momento della cessazione.
Il datore di lavoro, si presenterà
alla Commissione Prov.le di Conciliazione munito di documento
d’identità e di visura camerale se trattasi
di società, se non può presenziare personalmente
alla riunione può delegare un’altra persona
(sindacalista, avvocato, altri) a comparire in sua vece
conferendo delega con firma autentica dal notaio o da un
funzionario della Direzione Prov.le del Lavoro, precedentemente
alla data di convocazione.
Ai sensi dell’art. 410 bis C.P.C.
il tentativo di conciliazione presso la Commissione provinciale
di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla
presentazione della richiesta, trascorso inutilmente detto
termine il tentativo di conciliazione si considera comunque
espletato e si può procedere in giudizio.