Un
complesso di norme prevede nel nostro ordinamento l'istituto del
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
In particolare la legge
n. 241/90 e i regolamenti delle singole amministrazioni,
contenenti le categorie di documenti per i quali tale diritto
non è ammesso, disciplinano le modalità concrete
di esercizio del diritto in argomento fissandone i limiti
per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone,
gruppi ed imprese.
L'ispezione per orientamento consolidato di dottrina
e prassi costituisce un vero e proprio procedimento amministrativo:
l'ispezione tende alla formazione di un atto amministrativo attraverso
una sequenza di atti teleologicamente orientati.
Pertanto, è ammessa la visione degli atti
relativi e la conoscenza purché sia necessaria per curare o
per difendere interessi giuridici. Quindi, l'interesse personale e
concreto deve essere esplicitato nella motivazione di istanza che
dovrà essere inoltrata alla Direzione Provinciale del Lavoro
- Servizio Ispezione del Lavoro.
D.M. 4.11.1994 n. 757, disciplina dei
documenti sottratti all'accesso, in riferimento a quanto stabilito
dall'art.
24, comma 4, L. 7.8.90, n. 241.
Con il regolamento in epigrafe, pubblicato
sulla G.U. n. 16 del 29.1.95, il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale precisa le categorie di documenti dallo stesso formati, ovvero
comunque rientranti nella sua disponibilità, da ritenersi sottratti
all'accesso per le esigenze di salvaguardare la vita privata di persone
fisiche, di persone giuridiche, di imprese e associazioni.
Per quanto attiene alla documentazione prodotta o comunque conservata
dal Servizio Ispezione del Lavoro sono sottratti all'accesso i seguenti
documenti:
| 1. |
documenti contenenti notizie sulla
programmazione, sulle modalità e sui tempi di svolgimento
dell'attività di vigilanza; |
| 2. |
documenti
contenenti le richieste d'intervento del Servizio Ispezione
del Lavoro; |
| 3. |
documenti contenenti
notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva,
quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie
o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di
terzi; |
| 4. |
documenti contenenti
notizie riguardanti aziende pubbliche o private quando la loro
divulgazione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza
o provocare indebita concorrenza; |
| 5. |
documenti riguardanti
il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare,
sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra
natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare
effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza. |
Le categorie di documenti sopra indicati rimangono
sottratti all'accesso di norma per un periodo di cinque anni ovvero
finché permane l'obbligo della riservatezza (per esempio per
tutta la durata del rapporto di lavoro, quando lo stesso sia l'oggetto
di una richiesta di intervento).
Per prendere visione ed accedere alla documentazione
l'interessato deve presentare una richiesta ed allegare un
numero di marche da bollo da € 0,26 per quanti documenti
sono indicati nella stessa.
E' possibile scaricare facsimile
dell'istanza.
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