Con l'emanazione del Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151 è stato adottato il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53" che raccoglie e riordina il complesso delle disposizioni vigenti in materia nonché alcune norme della legge n. 903/77 in tema di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro.

La normativa in argomento disciplina i congedi, i riposi, permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, disponendo il divieto di adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi.

Il legislatore del Testo Unico, innovando la terminologia usata nelle norme vigenti in materia, al capo "III" intitolato "congedo di maternità" disciplina tutte le ipotesi di interdizione dal lavoro ed accoglie entrambe le novità introdotte dalla legge n. 53 dell'8.03.2000: in primo luogo, la possibilità per la lavoratrice di posticipare il periodo massimo di un mese dal periodo di astensione antecedente il parto a quello successivo previa idonea certificazione medica di specialisti del S.S.N., di medico convenziato o di medico competente dell'azienda; in secondo luogo, la possibilità di aggiungere ai tre mesi di astensione post-partum i giorni di riposo non goduti a seguito del parto anticipato rispetto alla data indicata sul certificato di maternità.

I casi regolati da questa normativa sono i seguenti:
interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze nella gestazione;
interdizione anticipata dal lavoro per particolari condizioni di lavoro o ambientali o per l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni;
interdizione anticipata per lavori gravosi o pregiudizievoli;
divieto di licenziamento;
interdizione post-partum.
1) interdizione anticipata dal lavoro per complicanze della gestazione. D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 17, c. 2, lett. a)
La lavoratrice deve presentare i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice;
- attestato di servizio;
- certificato medico di gravidanza contenente le generalità della lavoratrice, data ultima mestruazione, data presunta del parto

2) Interdizione anticipata dal lavoro per particolari condizioni di lavoro o ambientali o per impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni. D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 17, c. 2, lett. b) e c)
La lavoratrice (o il datore di lavoro) deve presentare i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice;
- attestato di servizio con indicazione delle mansioni svolte;
- certificato medico di gravidanza.

3) Interdizione anticipata dal lavoro per lavori gravosi o pregiudizievoli. D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 17, c. 1
La lavoratrice (o il datore di lavoro) deve presentare i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice;
- attestato di servizio con indicazione delle mansioni svolte;
- certificato medico di gravidanza.

4) Divieto di licenziamento. D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 54, c. 1
La lavoratrice non può essere licenziata dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Il licenziamento effettuato in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio non ha effetto e la lavoratrice può pretendere il ripristino del rapporto di lavoro mediante esibizione di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. Eventuali dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, devono essere comunicate al Servizio ispezione del Lavoro per eventuale convalida.

5) Interdizione post-partum quando la lavoratrice non può essere spostata a mansioni meno gravose o pregiudizievoli. D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 7 c. 6
La lavoratrice (o il datore di lavoro) deve presentare i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice;
- attestato di servizio con dichiarazione delle mansioni svolte;
- autocertificazione dello stato di famiglia.
Tempi di rilascio: il provvedimento verrà emanato a conclusione degli accertamenti di competenza.



Nei casi elencati la lavoratrice deve presentare domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro - Via Garibaldi 147/151, tel. 0532-410711.

E' disponibile uno stampato di domanda per astensione dal lavoro.


Congedi parentali e per malattia del figlio
Entrambi i genitori, fino al compimento degli otto anni di età del bambino (per i figli adottivi o in affidamento fino al 12° anno di età) possono avvalersi di periodi di astensione facoltativa continuativi o frazionati che complessivamente non eccedano il limite di dieci mesi.

Il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro è riconosciuto al lavoratore dipendente anche se l'altro genitore non ne ha diritto.

Per quanto riguarda le modalità per l'esercizio del diritto la nuova normativa riconosce a ciascun genitore un periodo di astensione facoltativa di sei mesi elevabile a sette per il padre lavoratore qualora eserciti il diritto per un periodo non inferiore a tre mesi.

In presenza di un solo genitore il limite di astensione è indicato in un massimo di dieci mesi continui o frazionati.
E' sufficiente presentare apposita istanza al proprio datore di lavoro allegando certificato di nascita del proprio bambino.

Entrambi i genitori possono, inoltre, fruire di assenze della durata delle malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico, se, invece, il bambino ha una età compresa tra tre e otto anni ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro senza retribuzione per un massimo di cinque giorni lavorativi all'anno.


I riposi giornalieri
Il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre due periodi di permessi giornalieri fino ad un anno di età del bambino.

I due periodi possono essere cumulati e spettano:
in misura di un'ora se l'orario è inferiore alle sei ore giornaliero;
in misura di due ore se l'orario è pari o superiore a sei ore giornaliere.

Qualora la lavoratrice possa avvalersi di strutture aziendali quali asili nido etc. i suddetti periodi sono ridotti della metà.


Il lavoro notturno e le condizioni di sicurezza
E' vietato adibire la lavoratrice gestante dalle 24 alle 6 a far data dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al concepimento dell'anno di età del bambino.

Non sono obbligate a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni.

Il datore di lavoro nell'ambito della valutazione di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 626/94, inoltre, valuta i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, procede alle modifiche delle condizioni di lavoro adottando tutte le misure di prevenzione e protezione richieste ed infine informa le lavoratrici dei rischi individuati e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

I riferimenti normativi:

D.P.R. 1026/76
Direttiva comunitaria 96/34/CE
Legge 53/2000
D. leg.vo 151/2001

Le circolari:

Circolare INPS 109/2000
Circolare INPS 152/2000
Circolare INPS 177/2000
Circolare INPS 15/2001
Circolare INPS 91/2003
Circolare Funzione Pubblica 14/2000
Circolare INPDAP 24/2000
Circolare INPDAP 49/2000
Circolare Ministero del Lavoro 43/2000

Le sentenze

Sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14/01/1987
Ordinanza della Corte Costituzionale n. 144 del 10/04/1987
Sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 11/07/1991
Sentenza della Corte Costituzionale n. 325/1996
Sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 07/07/1999
Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 26/03/2003

La nuova terminologia

Astensione obbligatoria Congedo di maternità
Congedo di paternità
Astensione facoltativa Congedo parentale
La malattia del figlio Congedo per la malattia del figlio
Permessi per allattamento Riposi giornalieri
“Lavoratore” “Lavoratrice”
I dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni
pubbliche, di privati datori di lavoro nonchè i soci lavoratori di cooperative