
Con
l'emanazione del Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151 è
stato adottato il "Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo
2000 n. 53" che raccoglie e riordina il complesso delle
disposizioni vigenti in materia nonché alcune norme
della legge n. 903/77 in tema di parità di trattamento
tra uomo e donna in materia di lavoro.
La normativa in argomento
disciplina i congedi, i riposi, permessi e la tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità
e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento,
disponendo il divieto di adibire al lavoro le donne nei due
mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi
successivi.
Il legislatore del
Testo Unico, innovando la terminologia usata nelle norme vigenti
in materia, al capo "III" intitolato "congedo
di maternità" disciplina tutte le ipotesi di interdizione
dal lavoro ed accoglie entrambe le novità introdotte
dalla legge n. 53 dell'8.03.2000: in primo luogo, la possibilità
per la lavoratrice di posticipare il periodo massimo di un mese
dal periodo di astensione antecedente il parto a quello successivo
previa idonea certificazione medica di specialisti del S.S.N.,
di medico convenziato o di medico competente dell'azienda; in
secondo luogo, la possibilità di aggiungere ai tre mesi
di astensione post-partum i giorni di riposo non goduti a seguito
del parto anticipato rispetto alla data indicata sul certificato
di maternità.
I casi regolati da questa normativa sono i seguenti:
- 1) interdizione
anticipata dal lavoro per complicanze della gestazione.
D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 17, c. 2, lett. a)
- La lavoratrice deve presentare i seguenti
documenti:
- - domanda in carta semplice;
- - attestato di servizio;
- - certificato medico di gravidanza contenente
le generalità della lavoratrice, data ultima mestruazione,
data presunta del parto
- 2) Interdizione
anticipata dal lavoro per particolari condizioni di lavoro
o ambientali o per impossibilità di adibire la lavoratrice
ad altre mansioni. D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 17,
c. 2, lett. b) e c)
- La lavoratrice (o il datore di lavoro) deve
presentare i seguenti documenti:
- - domanda in carta semplice;
- - attestato di servizio con indicazione
delle mansioni svolte;
- - certificato medico di gravidanza.
- 3) Interdizione
anticipata dal lavoro per lavori gravosi o pregiudizievoli.
D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 17, c. 1
- La lavoratrice (o il datore di lavoro) deve
presentare i seguenti documenti:
- - domanda in carta semplice;
- - attestato di servizio con indicazione
delle mansioni svolte;
- - certificato medico di gravidanza.
- 4) Divieto
di licenziamento. D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 art. 54,
c. 1
- La lavoratrice non può essere licenziata
dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento
di 1 anno di età del bambino.
- Il licenziamento effettuato in connessione
con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio non ha
effetto e la lavoratrice può pretendere il ripristino
del rapporto di lavoro mediante esibizione di idonea certificazione
dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento
delle condizioni che lo vietavano. Eventuali dimissioni
volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento,
devono essere comunicate al Servizio ispezione del Lavoro
per eventuale convalida.
- 5) Interdizione
post-partum quando la lavoratrice non può essere
spostata a mansioni meno gravose o pregiudizievoli. D. Lgs.
n. 151 del 26.03.2001 art. 7 c. 6
- La lavoratrice (o
il datore di lavoro) deve presentare i seguenti documenti:
- - domanda in carta
semplice;
- - attestato di servizio
con dichiarazione delle mansioni svolte;
- - autocertificazione
dello stato di famiglia.
- Tempi di rilascio:
il provvedimento verrà emanato a conclusione degli
accertamenti di competenza.

Nei casi elencati
la lavoratrice deve presentare domanda alla Direzione
Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro
- Via Garibaldi 147/151, tel. 0532-410711.
E' disponibile
uno stampato di domanda per astensione dal lavoro.
Congedi parentali e per malattia del figlio
Entrambi i genitori,
fino al compimento degli otto anni di età del bambino
(per i figli adottivi o in affidamento fino al 12°
anno di età) possono avvalersi di periodi di astensione
facoltativa continuativi o frazionati che complessivamente
non eccedano il limite di dieci mesi.
Il diritto all'astensione facoltativa dal
lavoro è riconosciuto al lavoratore dipendente
anche se l'altro genitore non ne ha diritto.
Per quanto riguarda le modalità
per l'esercizio del diritto la nuova normativa riconosce
a ciascun genitore un periodo di astensione facoltativa
di sei mesi elevabile a sette per il padre lavoratore
qualora eserciti il diritto per un periodo non inferiore
a tre mesi.
In presenza di un solo genitore il limite
di astensione è indicato in un massimo di dieci
mesi continui o frazionati.
E' sufficiente presentare apposita istanza al proprio
datore di lavoro allegando certificato di nascita del
proprio bambino.
Entrambi i genitori possono, inoltre, fruire
di assenze della durata delle malattie del bambino durante i
primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del
relativo certificato medico, se, invece, il bambino ha una età
compresa tra tre e otto anni ciascun genitore ha diritto ad
assentarsi dal lavoro senza retribuzione per un massimo di cinque
giorni lavorativi all'anno.
I riposi giornalieri
Il datore di lavoro deve
consentire alla lavoratrice madre due periodi di permessi giornalieri
fino ad un anno di età del bambino.
I due periodi possono essere cumulati e spettano:
 |
in misura di un'ora se l'orario
è inferiore alle sei ore giornaliero; |
 |
in misura di due ore se l'orario
è pari o superiore a sei ore giornaliere. |
Qualora la lavoratrice possa avvalersi
di strutture aziendali quali asili nido etc. i suddetti periodi
sono ridotti della metà.
Il lavoro notturno e le condizioni
di sicurezza
E' vietato adibire la
lavoratrice gestante dalle 24 alle 6 a far data dall'accertamento
dello stato di gravidanza fino al concepimento dell'anno di
età del bambino.
Non sono obbligate a prestare lavoro notturno:
| a) |
la lavoratrice madre di un
figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa,
il lavoratore padre convivente con la stessa; |
| b) |
la
lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore ai dodici
anni. |
Il datore di lavoro nell'ambito della valutazione
di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 626/94, inoltre, valuta
i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti,
procede alle modifiche delle condizioni di lavoro adottando
tutte le misure di prevenzione e protezione richieste ed infine
informa le lavoratrici dei rischi individuati e sulle conseguenti
misure di protezione e di prevenzione adottate.
I riferimenti
normativi:
D.P.R.
1026/76
Direttiva
comunitaria 96/34/CE
Legge
53/2000
D.
leg.vo 151/2001
Le circolari:
Circolare
INPS 109/2000
Circolare
INPS 152/2000
Circolare
INPS 177/2000
Circolare
INPS 15/2001
Circolare
INPS 91/2003
Circolare
Funzione Pubblica 14/2000
Circolare
INPDAP 24/2000
Circolare
INPDAP 49/2000
Circolare
Ministero del Lavoro 43/2000
Le sentenze
Sentenza
della Corte Costituzionale n. 1 del 14/01/1987
Ordinanza
della Corte Costituzionale n. 144 del 10/04/1987
Sentenza
della Corte Costituzionale n. 341 del 11/07/1991
Sentenza
della Corte Costituzionale n. 325/1996
Sentenza
della Corte Costituzionale n. 270 del 07/07/1999
Sentenza
della Corte Costituzionale n. 104 del 26/03/2003
La nuova terminologia
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