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La
normativa di riferimento:
direttiva
comunitaria 15 dicembre 1997, n. 97/81
decreto
legislativo n. 61 del 2000
decreto
legislativo n. 100 del 2001
Legge
Biagi (n. 30 del 2003)
decreto
legislativo n. 276 del 2003
circolare
ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 18.3.2004
Il decreto legislativo 276
del 2003 di attuazione della legge Biagi ha introdotto rilevanti
modifiche alla preesistente normativa (D. L.vo 61/2000, modificato
dal D. L.vo 100 del 2001).
Le modifiche non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche (art. 3, comma 1 della legge
n. 30 del 2003 e art. 1. comma 2 del D.L.vo 276). Si applicano
solo al settore privato.
Le principali
novità
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Nuova disciplina del lavoro supplementare |
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Nuova disciplina delle clausole elastiche e flessibili |
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La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
è integralmente applicabile al settore agricolo
(art. 46, comma 1 lettera q) |
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E’ possibile stipulare il contratto a tempo parziale
anche con riferimento ad ogni ipotesi di contratto a termine |
A questo proposito la circolare
ministeriale n. 9 del 18.3.2004 non ravvisa, in linea di principio,
incompatibilità fra il rapporto a tempo parziale ed
il contratto di apprendistato o di inserimento “ove
la peculiare articolazione dell’orario non sia di ostacolo
al raggiungimento delle finalità formative ovvero di
adattamento delle competenze professionali tipiche di questi
contratti”.
E’ abrogato l’obbligo
di inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro competente
per territorio copia del contratto di lavoro a tempo parziale
entro 30 giorni dalla stipula.
Resta, invece, confermato l’obbligo
di comunicare l’assunzione entro 5 giorni dalla data
in cui essa si è verificata al Centro per l’impiego
competente.
Nelle ipotesi di nuove assunzioni a tempo pieno per mansioni
uguali o equivalenti in unità produttive site nello
stesso ambito comunale, è abolito il diritto legale
di precedenza per la trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo parziale a tempo pieno.
Tale diritto può essere, però, previsto nel
contatto individuale.
Definizione di “tempo
parziale”
Per tempo parziale si intende
l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale,
inferiore all’orario normale di lavoro (40 ore settimanali
secondo l’art. 3 del d.l.vo 66/2003) o all’eventuale
minore orario fissato dai contratti collettivi applicati.
Tipologie
di contratto |
a tempo parziale di tipo orizzontale: la
riduzione di orario è prevista in relazione al
normale orario giornaliero di lavoro |
| a tempo parziale di
tipo verticale: l’attività lavorativa è
svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati
nel corso della settimana, del mese, dell’anno |
| a tempo parziale di
tipo misto: l’attività si svolge secondo
una combinazione delle due modalità precedenti |
Forma e contenuto del contratto
E’ richiesta la forma
scritta al solo fine di provare l’esistenza del contratto
(ad probationem).
Il contratto deve indicare puntualmente la durata della prestazione
e la sua collocazione oraria con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno. Si può derogare
da quest’obbligo solo nel caso in cui le parti introducano
nel contratto una clausola di tipo flessibile o di tipo elastico.
Clausole
flessibili - Le parti possono stipulare, contestualmente
all’assunzione o successivamente, un patto, in forma
scritta, avente per oggetto una clausola flessibile riguardante
la possibilità di variare la collocazione temporale
della prestazione lavorativa rispetto a quella originariamente
concordata. La contrattazione collettiva regolamenta le condizioni
e le modalità di esercizio da parte del datore di lavoro
della potestà unilaterale di variare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa. Per la variazione
è previsto un preavviso di almeno due giorni lavorativi.
Clausole
elastiche - Previste solo nel part time verticale o
misto, consistono nella facoltà per le parti di ampliare
il numero delle ore concordato (variazione
in aumento della prestazione lavorativa prima vietata
dalla legge). Come per la clausola flessibile, la regolamentazione
è demandata alla contrattazione collettiva non solo
per quanto riguarda le condizioni e le modalità di
esercizio del potere datoriale di variare in aumento la prestazione
lavorativa, ma anche per l’individuazione dei limiti
entro cui è legittimo il ricorso al lavoro elastico.
Nel part time di tipo orizzontale
è consentito il ricorso al lavoro supplementare che
può essere svolto in ogni ipotesi di contratto a tempo
determinato.
Secondo la circolare ministeriale n. 9 il ricorso al lavoro
supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro a tempo
parziale di tipo verticale o misto, quando la prestazione
pattuita sia inferiore all’orario normale settimanale.
Definizione
di lavoro supplementare: è il lavoro reso oltre
l’orario concordato nel contratto individuale entro
il limite del tempo pieno.
Regolamentazione del lavoro
supplementare nel part time di tipo orizzontale: rimane affidata
ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali
ai quali il datore di lavoro può fare riferimento indipendentemente
dal contratto applicato, nel caso in cui quest’ultimo
non regolamenti il lavoro supplementare.
L’autonomia
collettiva individua: |
il numero massimo di ore supplementari
effettuabili |
| le causali di tipo oggettivo e soggettivo
del ricorso al lavoro supplementare |
| le conseguenze del superamento dei
limiti massimi consentiti |
In presenza della regolamentazione
collettiva non è necessario il consenso al lavoro supplementare
da parte del lavoratore. In ogni caso l’eventuale rifiuto
da parte del lavoratore non costituisce giustificato motivo
di licenziamento.
In mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare
è ammesso su base volontaria e, previo accordo fra
le parti, senza limiti salvo quello dell’orario pieno.
Trasformazione
del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
L’accordo di trasformazione
deve essere stipulato in forma scritta deve essere convalidato
presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per
territorio con apposita richiesta.
La richiesta di convalida ed il conseguente provvedimento
possono essere successivi alla stipula dell’accordo.
La trasformazione da tempo parziale a tempo pieno non è
soggetta a convalida, ma deve essere comunicata ai servizi
competenti (art. 4 bis, comma 5 del D. L.vo 181/2000 come
modificato dall’art. 6, comma 1 del D.L.vo 297/2002
– circolare Min. Lav. n. 37 del 24.11.2003).
Nuove
assunzioni a tempo pieno: è abolito il diritto
legale di precedenza per la trasformazione del rapporto da
tempo parziale a tempo pieno nelle ipotesi di nuove assunzioni
a tempo pieno per mansioni uguali o equivalenti in unità
produttive site nello stesso ambito comunale. Tale diritto
può, comunque, essere inserito dalle parti nel contratto
individuale.
Nuove
assunzioni a tempo parziale: rimane l’obbligo
per il datore di lavoro di darne tempestiva informazione al
personale già dipendente con rapporto a tempo pieno
occupato in unità produttive site nello stesso ambito
comunale e di prendere in considerazione le eventuali domande
di trasformazione a tempo parziale da parte dei dipendenti
a tempo pieno. La novità consiste nel fatto che il
datore di lavoro non è tenuto a motivare l’eventuale
rifiuto della richiesta di trasformazione formulata dal lavoratore.
Trasformazione
del rapporto in favore di lavoratori affetti da patologie
oncologiche (art. 46, comma 1, lettera t del D L.vo
276): i lavoratori affetti da patologie oncologiche, con residua
ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti
invalidanti di terapie salvavita, accertata dalla commissione
istituita presso l’U.S.L. territorialmente competente.
Qualora il lavoratore richieda il ritorno al tempo pieno,
il rapporto di lavoro deve nuovamente essere trasformato.
Computo dei lavoratori
part time
I lavoratori part time devono
essere computati in proporzione al tempo effettivo di lavoro
compreso anche l’eventuale lavoro supplementare o quello
prestato in virtù di clausole elastiche.
Sanzioni
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In mancanza di forma scritta: il lavoratore
può chiedere che il rapporto di lavoro sia dichiarato
a tempo pieno dalla data in cui la mancanza della forma
scritta sia giudizialmente accertata e, per il periodo
anteriore al giudizio, ha diritto a percepire la retribuzione
relativa alla prestazione effettivamente resa |
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Mancata o imprecisa indicazione della durata del rapporto
di lavoro: il lavoratore può agire per ottenere
che il rapporto di lavoro sia dichiarato a tempo pieno
dalla data della sentenza. |
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Per il periodo precedente la data della sentenza il
lavoratore ha diritto alla retribuzione per la prestazione
effettivamente resa e ad un equo risarcimento. |
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Mancata o imprecisa indicazione della collocazione oraria:
potrà essere definita in giudizio. Anche in questo
caso il lavoratore ha diritto alla retribuzione per la
prestazione effettivamente resa ed al risarcimento del
danno per per il periodo anteriore alla sentenza. |
In tutti i casi sopra elencati
le relative controversie possono essere risolte anche mediante
le procedure di conciliazione e di arbitrato previste dai
contratti collettivi nazionali.
L’assenza di indicazioni
puntuali in merito alla collocazione ed alla durata della
prestazione lavorativa non comporta la nullità del
rapporto di lavoro.
Svolgimento del lavoro flessibile
o elastico in violazione di legge o, se esistente, di norma
contrattuale: il lavoratore ha diritto alla corresponsione
di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.
Diritto di precedenza nel passaggio
da tempo parziale a tempo pieno: qualora nel contratto individuale
di lavoro sia stato stabilito tale diritto, ma non le conseguenze
della sua violazione, si applica la sanzione prevista dall’art.
8, c. 3 del D. L.vo 61/2000 (risarcimento pari alla differenza
fra l’importo della retribuzione percepita e quella
che sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio a tempo
pieno nei sei mesi successivi).
Violazioni antecedenti al 24
ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto legislativo
276/2003): trova applicazione il principio della irretroattività
delle leggi che prevedono sanzioni amministrative sancito
dall’art.1 della legge 24.11.1981, n. 689.
Allegato alla circolare:
testo consolidato del decreto legislativo n. 61 del
2000, così come modificato dal decreto legislativo
n. 100 del 2001 e dal Decreto
Legislativo n. 276 del 2003.
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