Disposizione legislative di riferimento:
Si rende
noto che
l’art. 31 della Legge 04 Novembre 2010 n. 183, in
materia di conciliazione e arbitrato, al comma 1 – primo
periodo – recita :
”1.
L’articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito
dal seguente:
<<Art.
410. – (Tentativo di conciliazione). –
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai
rapporti previsti dall’art. 409 può
promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla
quale aderisce o conferisce mandato, un previo
tentativo di conciliazione presso la commissione di
conciliazione individuata secondo i criteri
di cui all’art. 413>> “
Pertanto,
in considerazione del dettato di cui sopra, il tentativo di
conciliazione - da obbligatorio – diviene facoltativo con
importanti modifiche in ordine alla procedura fino ad oggi
seguita per la quale si rinvia al citato articolo di legge.
Relativamente al fac simile di richiesta di
espletamento del tentativo di conciliazione, questa
Direzione ha predisposto il seguente modello che potrà
essere utilizzato da coloro che intendono promuovere la
conciliazione dinnanzi alla nuova Commissione.
Fac-Simile