Disposizione legislative di riferimento:

L. n. 533/73
D. Lgs. n. 80/98
D. Lgs. n. 387/98
   
Art. 409 C.P.C.
Art. 410 C.P.C.
Art. 410 bis C.P.C.
Art. 411 C.P.C.
Art. 412 C.P.C.
Art. 412 bis C.P.C.
Art. 413 C.P.C.

Ai sensi dell’art. 409 C.P.C. le controversie che sono di competenza del giudice in funzione di giudice del lavoro sono quelle relative ai rapporti di lavoro qui elencati:
1) rapporti di lavoro subordinato;
2) rapporti di mezzadria colonia e compartecipazione agraria, salvo la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
4) rapporti di lavoro dipendenti enti pubblici economici;
5) rapporti di lavoro enti pubblici ed altri di lavoro pubblico che non sono devoluti dalla legge ad altro giudice.

Ai sensi dell’art. 410 C.P.C. chi intende agire in giudizio relativamente a controversie fra lavoratore e datore di lavoro deve obbligatoriamente (art. 412 bis c.p.c.) precedentemente fare domanda di tentativo di conciliazione alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Ferrara, da presentare in triplice copia sottoscritto dal lavoratore, o da inviare tramite il servizio postale, che è competente per territorio ai sensi dell’art. 413 C.P.C., per il lavoro dipendente, se a Ferrara è sorto il rapporto di lavoro o ha sede l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore oppure era addetto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro; per i rapporti di agenzia, rappresentanza, collaborazione coordinata e continuativa la Commissione è competente se a Ferrara si trova il domicilio di questi lavoratori; per le P.A. la Commissione è competente se a Ferrara ha sede l’Ufficio della stessa presso la quale il dipendente presta o prestava servizio al momento della cessazione.

Il lavoratore, si presenterà alla Commissione Prov.le di Conciliazione munito di documento d’identità, se non può presenziare personalmente alla riunione può delegare un’altra persona (sindacalista, avvocato, altri) a comparire in sua vece conferendo delega con firma autentica dal notaio o da un funzionario della Direzione Prov.le del Lavoro di Ferrara, precedentemente alla data di convocazione.

Ai sensi dell’art. 410 bis C.P.C. il tentativo di conciliazione presso la Commissione provinciale di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, trascorso inutilmente detto termine il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato e si può procedere in giudizio.