REGOLAMENTO INTERNO DELLA
COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA
Art. 1 – Composizione della Commissione
1. La Commissione di Certificazione, a norma dell’art. 1 del DM
citato, è così composta:
Membri di diritto:
il Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro, o suo delegato,
in qualità di Presidente;
due funzionari
del Servizio Politiche del Lavoro;
un rappresentante
dell’I.N.P.S.;
un rappresentante
dell’I.N.A.I.L.
Membri consultivi:
un rappresentante
dell’Agenzia delle Entrate;
un rappresentante
degli Ordini Professionali di appartenenza dei soggetti di cui all’art.
1 della L. 12/1979.
2. Il Dirigente della D.P.L., valutato il carico di lavoro, si riserva,
qualora risulti necessario, la possibilità di
costituire eventuali sottocommissioni.
3. La Commissione di cui all’art. 1 opera anche in materia di
certificazione dei contratti di appalto, prevista
dall’art. 84 del D. Lgs. 276/2003. Per la complessità della
materia, rapportata alla esigenza del riscontro
dei nuovi canoni dell’appalto genuino (art. 29 Dlgs. 276/2003)
e art. 1655 c.c., si ritiene opportuno un
coinvolgimento del Servizio Ispezione del Lavoro (S.I.L.) della D.P.L.;
pertanto, nei procedimenti di
certificazione dei contratti di appalto un funzionario appartenente
al S.I.L. può essere convocato dalla
Commissione con funzioni consultive.
4. La Commissione si ritiene validamente riunita quando sono presenti
tutti i membri di diritto.
Art. 2 – Svolgimento
del procedimento
1. Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D. Lgs. 276/03, come modificato
dal D. Lgs. n. 251 del 06/10/04, la certificazione del contratto può
essere richiesta per tutti i rapporti di lavoro.
2. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle
parti del contratto di lavoro.
3. L’istanza di certificazione, redatta su apposito
modulo, dovrà essere presentata in carta da bollo e sottoscritta
in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identità
dei firmatari.
4. L’istanza deve contenere l’indicazione espressa degli
effetti civili, amministrativi, previdenziali e assicurativi o fiscali
in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione e deve essere
corredata dall’originale del contratto sottoscritto dalle stesse
contenente i dati anagrafici e fiscali di ciascuna.
5. Ai fini delle condizioni per la procedibilità dell’istanza,
le parti devono dichiarare esplicitamente che non vi sono altri procedimenti
certificatori pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti
di diniego sulla medesima istanza oppure, nel caso di sussistenza di
tale provvedimento, devono allegarne copia all’istanza. Nel caso
in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego, una successiva
istanza potrà essere valutata dalla Commissione solo sulla base
di presupposti e motivi diversi.
6. Ricevuta l’istanza di certificazione, il Presidente della Commissione,
valutata la regolarità della documentazione, provvede a convocare
le parti al fine di procedere alla certificazione del contratto secondo
il calendario dei lavori della Commissione, redatto sulla base dell’ordine
di presentazione delle istanze.
7. A tal fine, le istanze non appena presentate dovranno essere protocollate
e registrate su un apposito registro informatizzato.
8. Sulla base delle istanze registrate, la Commissione, al termine di
ogni seduta, aggiorna il calendario dei lavori. La comunicazione del
calendario della seduta con l’indicazione delle relative pratiche
rivolta all’INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate ha valore di comunicazione
di inizio del procedimento ai sensi dell’art. 78, comma 2, lettera
a) del D. Lgs. n. 276/03 e verrà effettuata tramite posta elettronica.
Gli stessi possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi
momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.
9. La comunicazione dell’inizio del procedimento di certificazione
deve essere inviata ad ogni altro Ente o Istituto previdenziale ovvero
autorità pubblica interessata, ai sensi dell’art. 78. comma
2, lett. A) del D. Lgs. 276/2003, tramite posta elettronica. Le medesime
autorità pubbliche possono presentare le eventuali osservazioni
in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.
10. Il membro di diritto della Commissione individuato come relatore
predispone, per ciascuna istanza pervenuta, un’apposita scheda
riepilogativa, nella quale sono riportate note illustrative in merito
alla ricognizione della documentazione presentata ed in particolare,
alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente
in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la
certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi,
anche di carattere formale, richiesti dal Regolamento.
11. Le parti devono presentarsi dinanzi alla commissione nella data
e nell’ora stabilite. L’eventuale assenza anche di una sola
delle parti rende improcedibile l’istanza e rende necessaria la
presentazione di una nuova domanda.
12. Le parti presenziano personalmente all’audizione dinanzi alla
Commissione o alla Sottocommissione costituita ai sensi del successivo
art. 3, e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal presidente
della commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto munito
di delega a cui va allegata la fotocopia del documento di identità
del delegante; in tal caso è indispensabile l’assistenza
dell’organizzazione sindacale o di categoria o di un professionista
abilitato. Nel verbale redatto viene annotata la presenza dei soggetti
chiamati ad assistere le parti.
13. La funzione primaria della certificazione è finalizzata all’esatta
qualificazione del contratto sottoposto al vaglio della Commissione,
in tutti i suoi elementi essenziali e costitutivi. Accanto a tale funzione,
la Commissione è tenuta a svolgere un ruolo di consulenza e assistenza
alle parti contrattuali attraverso interventi nella definizione del
programma negoziale o nella qualificazione del rapporto.
14. Completata la fase istruttoria, ad opera della Commissione o della
Sottocommissione, i membri di diritto, sentiti i membri consultivi presenti,
deliberano a maggioranza se sussistono i presupposti che consentono
la certificazione del contratto allegato all’istanza.
15. Il procedimento deve essere portato a termine entro trenta giorni
dal ricevimento dell’istanza, ovvero dal momento in cui la Commissione
acquisisce nelle proprie disponibilità tutta la documentazione,
anche istruttoria, ulteriormente richiesta ad integrazione, necessaria
a dare seguito all’istanza, ivi compresa la prospettazione degli
elementi di fatto richiesti alle parti in sede di audizione e in quella
sede documentati.
16. Di tutte le fasi del procedimento di certificazione deve essere
redatto apposito verbale.
Art. 3 – Sottocommissioni
1. Ai sensi dell’art. 2, co. 4 del D.M., il Dirigente, valutato
il carico di lavoro della Commissione di certificazione, secondo le
previsioni del Regolamento interno adottato, può procedere, mediante
proprio decreto, alla costituzione di una o più sottocommissioni,
con funzioni istruttorie;
2. Ai lavori delle sottocommissioni partecipano, con funzioni consultive,
anche i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e dei Consigli
provinciali degli Ordini Professionali.
Art. 4 - Provvedimento
di certificazione
1. Il provvedimento di certificazione deve essere redatto in triplice
copia originale, due copie devono essere consegnate alle parti contraenti
istanti.
2. Sia il provvedimento di certificazione che il diniego della certificazione,
per la loro natura di atto amministrativo, devono essere necessariamente
motivati.
3. Nel provvedimento emanato deve essere indicata l'autorità
presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo.
4. Il provvedimento di certificazione deve indicare espressamente gli
effetti civili, amministrativi, previdenziali e assicurativi o fiscali
del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto
la certificazione.
5. Il verbale di audizione delle parti ed il resoconto dell’attività
svolta dalla Commissione o della Sottocommissione viene allegato al
provvedimento adottato, ed è parte integrante dello stesso provvedimento.
6. Il provvedimento, secondo lo schema predisposto, dà atto per
relationem di tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene la
motivazione, indica l’iter logico-argomentativo seguito, anche
secondo le linee guida e le procedure codificate predisposte, contenute
nel presente Regolamento.
Art. 5 - Conservazione
dei contratti certificati
1. I contratti certificati sono archiviati per via informatica e conservati
presso la Direzione Provinciale per cinque anni dalla data di estinzione
del relativo rapporto di lavoro.
LINEE GUIDA E PROCEDURE CODIFICATE
PER ALCUNE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Linee guida ricavate dalla giurisprudenza maggioritaria
a titolo di elemento differenziale delle singole fattispecie, quali
criteri sintomatici da esaminare ai fini della valutazione della sussistenza
del contratto da certificare.
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO
Verifica dei requisiti soggettivi di operatività della disciplina
del lavoro a progetto di cui agli artt. 61 e ss. Dlgs. N. 276/2003;
autonomia
del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa
dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto,
programma di lavoro o fase di esso;
corrispondenza
fra la professionalità posseduta dal collaboratore a progetto/programma
e il contenuto della prestazione lavorativa dedotta in contratto;
verifica
della precedente utilizzazione del lavoratore da parte del medesimo
datore di lavoro, con riferimento alla tipologia negoziale e all’inquadramento
contrattuale;
coordinamento
con l’organizzazione del committente esplicitato in termini non
generici, ma con riferimento alla concreta realizzazione della prestazione
lavorativa, in rapporto all’autonomia del collaboratore, anche
in riferimento al parametro spaziale e temporale;
indicazione
espressa dei criteri per la determinazione del corrispettivo;
prestazione
lavorativa del collaboratore necessariamente collegata al progetto,
programma o fase di esso.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, inferiore all’orario
normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
n. 66/2003, o all'eventuale minor orario normale fissato dai contratti
collettivi applicati;
indicazione
precisa della durata della prestazione lavorativa e della collocazione
temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese e all'anno ed in ordine al tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale
(di tipo orizzontale, di tipo verticale o di tipo misto);
previsione
di eventuali clausole flessibili, oggetto di uno specifico patto scritto,
stipulato, nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta, con l'assistenza
di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal
lavoratore medesimo e concernente la disponibilità alla variazione
della collocazione temporale dell’orario di lavoro a tempo parziale.
La regolamentazione della clausola flessibile deve rispettare la contrattazione
collettiva e, salve diverse intese, deve essere previsto un periodo
di preavviso di almeno due giorni lavorativi da parte del datore di
lavoro;
nel caso
di part-time verticale o misto, previsione mediante apposito patto scritto
di eventuali clausole elastiche, consistenti nell’ampliamento
del numero di ore concordato, nel rispetto dei limiti previsti dall’autonomia
collettiva;
idoneità
e corrispondenza del livello d’inquadramento;
idoneità
e corrispondenza del trattamento economico (deve essere uguale a quello
previsto per il lavoratore a tempo pieno comparabile);
verifica
dell’effettività del consenso alla eventuale trasformazione
del rapporto.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che
consentono la stipulazione del contratto;
indicazione
del luogo delle modalita' e della disponibilita', eventualmente garantita
dal lavoratore, in ordine al preavviso di chiamata del lavoratore;
verifica
del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e corrispondenza
della relativa indennita' di disponibilità;
indicazione
delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro e' legittimato
a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonchè
delle modalità di rilevazione della prestazione;
indicazione
dei tempi e delle modalita' di pagamento della retribuzione e dell’indennità
di disponibilità;
attestazione
circa l’osservanza del divieto di occupare lavoratori intermittenti
nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del Dlgs. N. 276/2003;
effettuazione
della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO
Misura percentuale e collocazione temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno
dei lavoratori coobbligati;
possibilità
assegnata ai lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi
momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale
della distribuzione dell'orario di lavoro;
individuazione
esplicita dei seguenti elementi: contenuto dell’obbligazione lavorativa,
luogo di lavoro, livello d’inquadramento ed trattamento economico
e normativo.
CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE
IN PARTECIPAZIONE
Apporto predeterminato e specificamente individuato dell’associato,
che deve consistere esclusivamente nella prestazione lavorativa;
espressa
indicazione della quota di partecipazione agli utili, con precisazione
del valore e dei riferimenti necessari per calcolare l’importo,
ed ogni parametro necessario per valutare una effettiva partecipazione
e adeguate erogazioni a chi lavora;
eventualmente
partecipazione alle perdite;
indicazioni
in ordine al tipo di controllo che può esercitare l'associato
ed al diritto al rendiconto periodico;
autonomia
dell’associato nello svolgimento dell’attività dedotta
nel contratto per la verifica della subordinazione, intesa come un vincolo
più ampio rispetto al generico potere dell’associante di
impartire direttive ed istruzioni al cointeressato all’impresa
o all’affare.
CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO
DI APPALTO
Elementi del contratto: l’attività appaltata, la durata
presumibile del contratto, dettagli in ordine all’apporto dell’appaltatore
ed in particolare precisazioni circa l’organizzazione dei mezzi
necessari per la realizzazione dell’opera o del servizio dedotto
in contratto.
Valutazione
dell’apporto dell’appaltatore:
a) nel caso di contratti d’appalto concernenti lavori specialistici
per i quali non risulta rilevante l’utilizzo di attrezzatura o
di beni strumentali, devono essere acquisite notizie in ordine al know
how aziendale o alle elevate professionalità possedute dal personale
impiegato nell’ambito dell’appalto, nonché indicazioni
sulle modalità di esercizio del potere organizzativo e direttivo
dei lavoratori;
b) l’appalto riferito ai rapporti di mono committenza deve essere
attentamente valutato, al fine di verificare se in capo all’appaltatore
incomba l’organizzazione dei mezzi necessari e se è rintracciabile
il rischio d’impresa.
Verifica
del rischio d’impresa: preesistenza consolidata dell’impresa
rispetto alla stipulazione dell’appalto; svolgimento da parte
dell’appaltatore di una attività di impresa per conto di
una pluralità di committenti.
Previsione
dell’obbligo solidale: richiamo nel contratto dell’obbligo
solidale che vincola le parti contraenti in relazione ai trattamenti
retributivi e contributivi dovuti alle maestranze impiegate nell’appalto.