Dal giorno 26 ottobre 2004 è operativa la
COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE
della DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
presso il Servizio Politiche del Lavoro – Via Garibaldi, 147/151 –
costituita con decreto direttoriale n. 27/04
ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 276/2003 e del D.M. del 21.07.2004

 

Sintesi del quadro normativo

Regolamento interno della Commissione di Certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara

Facsimile di istanza di certificazione

Decreto di ricostituzione della Commissione di Certificazione n. 2 del 13/01/2006

 

 

 

 

 

 

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SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO

 


Fonte: D. Lgs. 276/2003 artt. 75-84 e disposizioni correttive al decreto

Decreto M.L.P.S. del 21.07.2004

Organi abilitati alla certificazione (art. 76, c. 1) Commissioni

a) Presso gli Enti bilaterali a competenza nazionale (definizione ex art. 2 D. Lgs. 276/2003: “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavori e dei prestatori di lavoro”);

b) Le Direzioni Provinciali del Lavoro e le Province secondo quanto stabilito dal D.M. 21.7.2004;

c) Le università pubbliche e private comprese le fondazioni. Registrate presso un apposito albo istituito presso il M.L.P.S..

N.B.: Le commissioni possono concludere convenzioni con le quali prevedono la costituzione di una commissione unitaria.

Compiti delle Commissioni

Art. 75
Certificazione dei contratti di lavoro (estensione a tutte le commissioni);

Art. 80, c. 4
Conciliazione in materia di certificazione per chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione presso la commissione che ha emesso il provvedimento di certificazione;

Art. 81

Consulenza e assistenza alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale, ecc.;

Art. 82

Certificazioni di rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse (enti bilaterali);

Art. 83
Certificazione del regolamento interno delle cooperative riguardanti la tipologia dei rapporti di lavoro attuali o che si intendono attuare, ai sensi dell’art. 6 della legge 142/2001 (in base all’art. 12 del D.M. 21.07.2004 la commissione è istituita presso la Provincia).

Art. 84
Certificazione in materia di interposizione illecita e appalto genuino (estensione a tutte le commissioni)

Art. 68 (modif. Da decreto correttivo)
Certificazione di rinunce e transazioni dei diritti derivanti dai contratti di cui all’art. 61, c. 1 (lavoro a progetto) già in essere.


Scopo della certificazione: art. 75:

Viene introdotto un nuovo istituto che è destinato, secondo l’espressa previsione della norma, a deflazionare il contenzioso in materia di qualificazione di tutti i contratti di lavoro: subordinati, parasubordinati e autonomi, fornendo alle parti uno strumento che garantisca maggiore certezza sulla natura e sulle caratteristiche delle varie tipologie contrattuali esistenti.

In sostanza alle commissioni di certificazione viene attribuito il potere di certificare la tipologia contrattuale individuando l’esatta qualificazione del tipo negoziale adottato con una procedura che assume piena forza legale non solo tra le parti ma anche verso i terzi.

La certificazione, inoltre, rappresenta certamente un riscontro legale, cui dovranno attenersi anche gli organi ispettivi, in tutti quei casi in cui la linea di confine con la subordinazione dei relativi rapporti di lavoro presenta ambiti di incertezza, non suffragata dall’assunzione di prove testimoniali o documentali idonea a protendere risolutivamente verso l’una o l’altra delle fattispecie.

Composizione della Commissione di Certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro

La Commissione di certificazione è così composta:

1. Membri di diritto:

Dal Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro, Dott. Alberto De Rogatis, che, in caso di assenza o di altro impedimento, può delegare la funzione di presidente al Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro, Dr.ssa Sabrina Cherubini;

Due funzionari del Servizio Politiche del Lavoro: da individuarsi a rotazione tra la Dr.ssa Sabrina Cherubini, la Dr.ssa Barbara Balboni, la Dr.ssa Emanuela Stroppa e il Dr. Natalino Madeo, uno dei quali assume l’incarico di relatore con riferimento alle istanze all’ordine del giorno;

Un rappresentante dell’INPS: la Sig.ra Rita Droghetti (titolare) o il Sig. Fabrizio Buzzoni (in qualità di supplente);

Un rappresentante dell’INAIL: il Dr. Antonio Carlo Buttini (titolare) o il Sig. Davide Cristofori (in qualità di supplente);

2. Membri consultivi:

Un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate: la Dr.ssa Graziella Moretti (titolare) o il Dott. Maurizio Afferni (in qualità di supplente);

Un rappresentante dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro: il Rag. Stefano Tonegutti (titolare) o il Rag. Stefano Masini (membro supplente);

Un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati: l’Avv. Gian Pietro Battistini (titolare) o l’Avv. Piero Giubelli (in qualità di supplente);

Un rappresentante del Collegio dei Ragionieri: il Rag. Alberto Carion (titolare) o la Rag. Patrizia Argentesi (in qualità di supplente);

Un rappresentante dell’Ordine dei Dottori Commercialisti: la Dr.ssa Susanna Giuriatti (titolare) e il Dr. Federico Saini (supplente).

3. Per la regolare costituzione della commissione, la medesima si deve intendere ritualmente legittimata alle proprie funzioni quando risultino presenti tutti i membri di diritto della stessa (art. 1, c. 5 D.M.).

Art. 2 – Svolgimento del procedimento

1. Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D. Lgs. 276/03, come modificato dal decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del D. Lgs. 276/03, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i rapporti di lavoro.

2. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto di lavoro.

3. L’istanza di certificazione, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari.

4. L’istanza deve contenere l’indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e assicurativi o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione e deve essere corredata dall’originale del contratto sottoscritto dalle stesse contenente i dati anagrafici e fiscali di ciascuna.

5. Ai fini delle condizioni per la procedibilità dell’istanza, le parti devono dichiarare esplicitamente che non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza oppure, nel caso di sussistenza di tale provvedimento, devono allegarne copia all’istanza. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego, una successiva istanza potrà essere valutata dalla Commissione solo sulla base di presupposti e motivi diversi.

6. Le parti devono presentarsi dinanzi alla commissione nella data e nell’ora stabilite. L’eventuale assenza anche di una sola delle parti rende improcedibile l’istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda.

7. Le parti presenziano personalmente all’audizione dinanzi alla Commissione o alla Sottocommissione costituita ai sensi del successivo art. 3, e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal presidente della commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto munito di delega a cui va allegata la fotocopia del documento di identità del delegante; in tal caso è indispensabile l’assistenza dell’organizzazione sindacale o di categoria o di un professionista abilitato. Nel verbale redatto viene annotata la presenza dei soggetti chiamati ad assistere le parti.

8. La funzione primaria della certificazione è finalizzata all’esatta qualificazione del contratto sottoposto al vaglio della Commissione, in tutti i suoi elementi essenziali e costitutivi. Accanto a tale funzione, la Commissione è tenuta a svolgere un ruolo di consulenza e assistenza alle parti contrattuali attraverso interventi nella definizione del programma negoziale o nella qualificazione del rapporto.

Procedure codificate

La commissione opererà secondo le disposizioni contenute nel regolamento interno approvato dalla commissione stessa nella prima seduta;

Nelle more dell’emanazione del citato D.M. (artt. 78, c. 4 e 84 c. 2 del Decreto), ai sensi dell’art. 11 del D.M. 21.07.2004 il regolamento contiene linee guida e procedure codificate per l’espletamento dell’attività di certificazione di cui all’apposito allegato.

Rimedi esperibili (art. 80)

Dinnanzi al Giudice del Lavoro:

a) Per erronea qualificazione del contratto di lavoro;

b) Per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
Nei due casi indicati il ricorso potrà essere proposto anche dai terzi (INPS, INAIL, FISCO).

c) Sempre presso la medesima autorità giudiziaria le parti dei contratto certificato potranno impugnare l’atto di certificazione anche per vizi del consenso.

Dinnanzi al Tribunale amministrativo:

Proprio la valenza di atto amministrativo del provvedimento di certificazione giustifica la possibilità del ricorso in sede amministrativa per violazione del procedimento o per eccesso di potere.


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REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA
Servizio Politiche del Lavoro

 

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA


Art. 1 – Composizione della Commissione

1. La Commissione di Certificazione, a norma dell’art. 1 del DM citato, è così composta:

Membri di diritto:

il Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro, o suo delegato, in qualità di Presidente;
due funzionari del Servizio Politiche del Lavoro;
un rappresentante dell’I.N.P.S.;
un rappresentante dell’I.N.A.I.L.

Membri consultivi:

un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate;
un rappresentante degli Ordini Professionali di appartenenza dei soggetti di cui all’art. 1 della L. 12/1979.

2. Il Dirigente della D.P.L., valutato il carico di lavoro, si riserva, qualora risulti necessario, la possibilità di
costituire eventuali sottocommissioni.

3. La Commissione di cui all’art. 1 opera anche in materia di certificazione dei contratti di appalto, prevista
dall’art. 84 del D. Lgs. 276/2003. Per la complessità della materia, rapportata alla esigenza del riscontro
dei nuovi canoni dell’appalto genuino (art. 29 Dlgs. 276/2003) e art. 1655 c.c., si ritiene opportuno un
coinvolgimento del Servizio Ispezione del Lavoro (S.I.L.) della D.P.L.; pertanto, nei procedimenti di
certificazione dei contratti di appalto un funzionario appartenente al S.I.L. può essere convocato dalla
Commissione con funzioni consultive.

4. La Commissione si ritiene validamente riunita quando sono presenti tutti i membri di diritto.

Art. 2 – Svolgimento del procedimento

1. Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D. Lgs. 276/03, come modificato dal D. Lgs. n. 251 del 06/10/04, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i rapporti di lavoro.

2. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto di lavoro.

3. L’istanza di certificazione, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari.

4. L’istanza deve contenere l’indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e assicurativi o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione e deve essere corredata dall’originale del contratto sottoscritto dalle stesse contenente i dati anagrafici e fiscali di ciascuna.

5. Ai fini delle condizioni per la procedibilità dell’istanza, le parti devono dichiarare esplicitamente che non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza oppure, nel caso di sussistenza di tale provvedimento, devono allegarne copia all’istanza. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego, una successiva istanza potrà essere valutata dalla Commissione solo sulla base di presupposti e motivi diversi.

6. Ricevuta l’istanza di certificazione, il Presidente della Commissione, valutata la regolarità della documentazione, provvede a convocare le parti al fine di procedere alla certificazione del contratto secondo il calendario dei lavori della Commissione, redatto sulla base dell’ordine di presentazione delle istanze.

7. A tal fine, le istanze non appena presentate dovranno essere protocollate e registrate su un apposito registro informatizzato.

8. Sulla base delle istanze registrate, la Commissione, al termine di ogni seduta, aggiorna il calendario dei lavori. La comunicazione del calendario della seduta con l’indicazione delle relative pratiche rivolta all’INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate ha valore di comunicazione di inizio del procedimento ai sensi dell’art. 78, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 276/03 e verrà effettuata tramite posta elettronica. Gli stessi possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.

9. La comunicazione dell’inizio del procedimento di certificazione deve essere inviata ad ogni altro Ente o Istituto previdenziale ovvero autorità pubblica interessata, ai sensi dell’art. 78. comma 2, lett. A) del D. Lgs. 276/2003, tramite posta elettronica. Le medesime autorità pubbliche possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.

10. Il membro di diritto della Commissione individuato come relatore predispone, per ciascuna istanza pervenuta, un’apposita scheda riepilogativa, nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata ed in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal Regolamento.

11. Le parti devono presentarsi dinanzi alla commissione nella data e nell’ora stabilite. L’eventuale assenza anche di una sola delle parti rende improcedibile l’istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda.

12. Le parti presenziano personalmente all’audizione dinanzi alla Commissione o alla Sottocommissione costituita ai sensi del successivo art. 3, e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal presidente della commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto munito di delega a cui va allegata la fotocopia del documento di identità del delegante; in tal caso è indispensabile l’assistenza dell’organizzazione sindacale o di categoria o di un professionista abilitato. Nel verbale redatto viene annotata la presenza dei soggetti chiamati ad assistere le parti.

13. La funzione primaria della certificazione è finalizzata all’esatta qualificazione del contratto sottoposto al vaglio della Commissione, in tutti i suoi elementi essenziali e costitutivi. Accanto a tale funzione, la Commissione è tenuta a svolgere un ruolo di consulenza e assistenza alle parti contrattuali attraverso interventi nella definizione del programma negoziale o nella qualificazione del rapporto.

14. Completata la fase istruttoria, ad opera della Commissione o della Sottocommissione, i membri di diritto, sentiti i membri consultivi presenti, deliberano a maggioranza se sussistono i presupposti che consentono la certificazione del contratto allegato all’istanza.

15. Il procedimento deve essere portato a termine entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, ovvero dal momento in cui la Commissione acquisisce nelle proprie disponibilità tutta la documentazione, anche istruttoria, ulteriormente richiesta ad integrazione, necessaria a dare seguito all’istanza, ivi compresa la prospettazione degli elementi di fatto richiesti alle parti in sede di audizione e in quella sede documentati.

16. Di tutte le fasi del procedimento di certificazione deve essere redatto apposito verbale.

Art. 3 – Sottocommissioni

1. Ai sensi dell’art. 2, co. 4 del D.M., il Dirigente, valutato il carico di lavoro della Commissione di certificazione, secondo le previsioni del Regolamento interno adottato, può procedere, mediante proprio decreto, alla costituzione di una o più sottocommissioni, con funzioni istruttorie;

2. Ai lavori delle sottocommissioni partecipano, con funzioni consultive, anche i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e dei Consigli provinciali degli Ordini Professionali.

Art. 4 - Provvedimento di certificazione

1. Il provvedimento di certificazione deve essere redatto in triplice copia originale, due copie devono essere consegnate alle parti contraenti istanti.

2. Sia il provvedimento di certificazione che il diniego della certificazione, per la loro natura di atto amministrativo, devono essere necessariamente motivati.

3. Nel provvedimento emanato deve essere indicata l'autorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo.

4. Il provvedimento di certificazione deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali e assicurativi o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione.

5. Il verbale di audizione delle parti ed il resoconto dell’attività svolta dalla Commissione o della Sottocommissione viene allegato al provvedimento adottato, ed è parte integrante dello stesso provvedimento.

6. Il provvedimento, secondo lo schema predisposto, dà atto per relationem di tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene la motivazione, indica l’iter logico-argomentativo seguito, anche secondo le linee guida e le procedure codificate predisposte, contenute nel presente Regolamento.

Art. 5 - Conservazione dei contratti certificati

1. I contratti certificati sono archiviati per via informatica e conservati presso la Direzione Provinciale per cinque anni dalla data di estinzione del relativo rapporto di lavoro.


LINEE GUIDA E PROCEDURE CODIFICATE PER ALCUNE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Linee guida ricavate dalla giurisprudenza maggioritaria a titolo di elemento differenziale delle singole fattispecie, quali criteri sintomatici da esaminare ai fini della valutazione della sussistenza del contratto da certificare.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO

Verifica dei requisiti soggettivi di operatività della disciplina del lavoro a progetto di cui agli artt. 61 e ss. Dlgs. N. 276/2003;

autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso;

corrispondenza fra la professionalità posseduta dal collaboratore a progetto/programma e il contenuto della prestazione lavorativa dedotta in contratto;

verifica della precedente utilizzazione del lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro, con riferimento alla tipologia negoziale e all’inquadramento contrattuale;

coordinamento con l’organizzazione del committente esplicitato in termini non generici, ma con riferimento alla concreta realizzazione della prestazione lavorativa, in rapporto all’autonomia del collaboratore, anche in riferimento al parametro spaziale e temporale;

indicazione espressa dei criteri per la determinazione del corrispettivo;

prestazione lavorativa del collaboratore necessariamente collegata al progetto, programma o fase di esso.


CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, inferiore all’orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003, o all'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;

indicazione precisa della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno ed in ordine al tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale (di tipo orizzontale, di tipo verticale o di tipo misto);

previsione di eventuali clausole flessibili, oggetto di uno specifico patto scritto, stipulato, nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo e concernente la disponibilità alla variazione della collocazione temporale dell’orario di lavoro a tempo parziale. La regolamentazione della clausola flessibile deve rispettare la contrattazione collettiva e, salve diverse intese, deve essere previsto un periodo di preavviso di almeno due giorni lavorativi da parte del datore di lavoro;

nel caso di part-time verticale o misto, previsione mediante apposito patto scritto di eventuali clausole elastiche, consistenti nell’ampliamento del numero di ore concordato, nel rispetto dei limiti previsti dall’autonomia collettiva;

idoneità e corrispondenza del livello d’inquadramento;

idoneità e corrispondenza del trattamento economico (deve essere uguale a quello previsto per il lavoratore a tempo pieno comparabile);

verifica dell’effettività del consenso alla eventuale trasformazione del rapporto.


CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE

Indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;

indicazione del luogo delle modalita' e della disponibilita', eventualmente garantita dal lavoratore, in ordine al preavviso di chiamata del lavoratore;

verifica del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e corrispondenza della relativa indennita' di disponibilità;

indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonchè delle modalità di rilevazione della prestazione;

indicazione dei tempi e delle modalita' di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;

attestazione circa l’osservanza del divieto di occupare lavoratori intermittenti nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del Dlgs. N. 276/2003;

effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO

Misura percentuale e collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati;

possibilità assegnata ai lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;

individuazione esplicita dei seguenti elementi: contenuto dell’obbligazione lavorativa, luogo di lavoro, livello d’inquadramento ed trattamento economico e normativo.


CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Apporto predeterminato e specificamente individuato dell’associato, che deve consistere esclusivamente nella prestazione lavorativa;

espressa indicazione della quota di partecipazione agli utili, con precisazione del valore e dei riferimenti necessari per calcolare l’importo, ed ogni parametro necessario per valutare una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora;
eventualmente partecipazione alle perdite;

indicazioni in ordine al tipo di controllo che può esercitare l'associato ed al diritto al rendiconto periodico;

autonomia dell’associato nello svolgimento dell’attività dedotta nel contratto per la verifica della subordinazione, intesa come un vincolo più ampio rispetto al generico potere dell’associante di impartire direttive ed istruzioni al cointeressato all’impresa o all’affare.

CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

Elementi del contratto: l’attività appaltata, la durata presumibile del contratto, dettagli in ordine all’apporto dell’appaltatore ed in particolare precisazioni circa l’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera o del servizio dedotto in contratto.

Valutazione dell’apporto dell’appaltatore:

a) nel caso di contratti d’appalto concernenti lavori specialistici per i quali non risulta rilevante l’utilizzo di attrezzatura o di beni strumentali, devono essere acquisite notizie in ordine al know how aziendale o alle elevate professionalità possedute dal personale impiegato nell’ambito dell’appalto, nonché indicazioni sulle modalità di esercizio del potere organizzativo e direttivo dei lavoratori;

b) l’appalto riferito ai rapporti di mono committenza deve essere attentamente valutato, al fine di verificare se in capo all’appaltatore incomba l’organizzazione dei mezzi necessari e se è rintracciabile il rischio d’impresa.

Verifica del rischio d’impresa: preesistenza consolidata dell’impresa rispetto alla stipulazione dell’appalto; svolgimento da parte dell’appaltatore di una attività di impresa per conto di una pluralità di committenti.

Previsione dell’obbligo solidale: richiamo nel contratto dell’obbligo solidale che vincola le parti contraenti in relazione ai trattamenti retributivi e contributivi dovuti alle maestranze impiegate nell’appalto.