Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione
organica alla direttiva n. 93/104/Ce del Consiglio, del 23 novembre 1993,
così come modificata dalla direttiva n. 2000/34/Ce del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare
in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto
del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina
del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende
per:
a) ´orario di lavoro': qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia
al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della
sua attività o delle sue funzioni;
b) ´periodo di riposo': qualsiasi periodo che non rientra nell'orario
di lavoro;
c) ´lavoro straordinario': è il lavoro prestato oltre l'orario
normale di lavoro così come definito all'articolo 3 del presente
decreto;
d) ´periodo notturno': periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti
l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) ´lavoratore notturno':
- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre
ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una
parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti
collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per
un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo
è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
f) ´lavoro a turni': qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro
anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente
occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso
il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo,
e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un
lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;
g) ´lavoratore a turni': qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro
sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
h) ´lavoratore mobile': qualsiasi lavoratore impiegato quale membro
del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi
di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile,
o a impianto fisso non ferroviario;
i) ´lavoro offshore': l'attività svolta prevalentemente su
una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a
partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione,
alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli
idrocarburi, nonché le attività di immersione collegate
a tali attività, effettuate sia a partire da una installazione
offshore che da una nave;
j) ´riposo adeguato': il fatto che i lavoratori dispongano di periodi
di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di
tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa
della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione
del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi
o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;
k) ´contratti collettivi di lavoro': contratti collettivi stipulati
da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative.
Art. 2 - Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti
i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni
del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/Ce, del personale
di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/Ce e dei
lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva
2002/15/Ce.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione
civile, ivi compresi quelli del corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e
di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello stato le disposizioni
contenute nel presente decreto non trovano applicazione unicamente in
presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni
connesse ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, di difesa e protezione
civile, nonché degli altri servizi espletati dal corpo nazionale
dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del ministro
competente, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali,
della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica,
da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale
della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli
apprendisti maggiorenni.
Titolo II
Principi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro
Art.3 - Orario normale di lavoro
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali,
una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle
prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
Art.4 - Durata massima dell'orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale
dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare,
per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro
straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario
di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore
a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite
di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni
obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate
negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso
prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che
occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto
a informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti
commi 3 e 4, la direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del
lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono
stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
Art. 5 - Lavoro straordinario
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi
di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle
prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro
straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro
e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni
di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità
di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni
di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato
ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla
attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli
o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici
competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24/12/1993, n.
537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali in aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato
con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di
lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in
alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori
usufruiscano di riposi compensativi.
Art.6- Criteri di computo
1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono
presi in considerazione ai fini del computo della media di cui all'articolo
4.
2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui
ha beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta
alla maggiorazione retributiva di cui al comma 5 dell'articolo 5, le ore
di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della media
di cui all'articolo 4.
Titolo III
Pause, riposi e ferie
Art. 7 - Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore
ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero
deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Art. 8 - Pause
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore
il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità
e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai
fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione
del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina
collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito,
al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro,
tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata
non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle
esigenze tecniche del processo lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non
retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti
di durata i periodi di cui all'articolo 5 rd 10/9/1923, n. 1955 e successivi
atti applicativi e dell'articolo 4 del rd 10 settembre 1923, n. 1956 e
successive integrazioni.
Art. 9 - Riposi settimanali
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di
almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da
cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi
squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra
e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero
o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante
la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le
attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le
attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano
la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto
delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno
diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per
il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione
particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione
o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla
continuità della combustione e operazioni collegate, nonché
attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica
e operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in
parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo
alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento
e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie
prime di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge
in non più di tre mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda
e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività
con un decorso complessivo di lavorazione superiore a tre mesi;
d) i servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda
a esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività
ovvero sia di pubblica utilità;
e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad
alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934,
n. 370;
g) attività indicate agli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione
del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica nonché
le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici
dipendenti, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di
categoria comparativamente più rappresentative nonché le
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le
attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano
già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive
modifiche e integrazioni, pubblicato nella G.U. n. 161 del 12 luglio 1935,
nonché quelle di cui al comma 2, lett. d), salve le eccezioni di
cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per
la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, provvede
all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attività.
Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle
lettere a), b), e c) l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi
30 giorni dal deposito dell'accordo presso il ministero stesso. I predetti
decreti, per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici,
sono adottati dal ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 10 - Ferie annuali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile,
il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite
non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono
stabilire condizioni di miglior favore.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere
sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo
il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma
2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.
Titolo IV
Lavoro notturno
Art. 11 - Limitazioni al lavoro notturno
1. L'inidoneità al lavoro notturno può essere
accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che
possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. È
in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore
6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un
anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare
lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni
o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 12 - Modalità di organizzazione del
lavoro notturno e obblighi di comunicazione
1. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i
criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla
consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite,
aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato
dall'impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni
territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell'associazione
cui l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va effettuata
e conclusa entro un periodo di sette giorni.
2. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca
o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi della direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, con periodicità
annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo
o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal
contratto collettivo. Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali
di cui al comma 1.
Art. 13 - Durata del lavoro notturno
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare
le otto ore in media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte dei
contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più
ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
2. È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione
delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari
nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni
della contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e
riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a
titolo specifico.
3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici
dipendenti, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali
di categoria comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni
nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni
che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali,
il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di 24 ore.
Il predetto decreto, per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti
pubblici, è adottato dal ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione
per il computo della media quando coincida con il periodo di riferimento
stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.
5. Con riferimento al settore della panificazione non industriale la media
di cui al comma 1 del presente articolo va riferita alla settimana lavorativa.
Art. 14 - Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro
notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati
al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni
previste dalla legge e dai contratti collettivi.
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa
alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, un livello di servizi
o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello
previsto per il turno diurno.
3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali
di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni
che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui
all'elenco definito dall'articolo 13, comma 3, appropriate misure di protezione
personale e collettiva.
4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità
e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro
notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate
con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno
1990, n. 162.
Art. 15 - Trasferimento al lavoro diurno
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità
alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o
dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato
al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione
delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni
nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile.
Titolo V
Disposizioni finali e deroghe
Art. 16 - Deroghe alla disciplina della durata settimanale
dell'orario
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti
collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina
della durata settimanale dell'orario di cui all'art. 3
a) le fattispecie previste dall'art. 4 del rd n. 692/1923 e successive
modifiche;
b) le fattispecie di cui al rd n. 1957/1923 e successive modifiche, alle
condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli artt. 8 e 10 del
rd n. 1955/1923;
c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare
che in terra, di posa di condotte e installazione in mare;
d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa
o custodia elencate nella tabella approvata con rd 6 dicembre 1923, n.
2657, e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni ivi previste;
e) i commessi viaggiatori o piazzisti;
f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;
g) gli operai agricoli a tempo determinato;
h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da
aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché
quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;
i) il personale poligrafico (operai e impiegati) addetto alle attività
di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti
necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali
e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie
di stampa;
j) il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti
da aziende pubbliche e private;
k) i lavori di cui all'art. 1 della legge 20/4/1978, n. 154 e all'art.
2 della legge 13/7/1966, n. 559;
l) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare
la continuità del servizio, nei settori appresso indicati:
- personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori
delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali e aeroportuali, nonché
personale dipendente da aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto
e da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione,
distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore
e acqua;
- personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento
e trasporto di rifiuti solidi urbani;
- personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai
casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorità giudiziaria,
sanitaria o di pubblica sicurezza;
m) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante
non autostradali;
n) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini,
fluviali, lacuali e piscinali.
2. Le attività e le prestazioni indicate alle lettere da a) a n)
del comma 1 verranno aggiornate e armonizzate con i principi contenuti
nel presente decreto legislativo mediante decreto del ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione
pubblica per quanto concerne i pubblici dipendenti, da adottarsi sentite
le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative nonché
le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro. Il predetto decreto,
per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, è
adottato dal ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro
del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 17 - Deroghe alla disciplina
in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima
settimanale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate
mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra
le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative
e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti
collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle
medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo
livello di contrattazione.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica
per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, su richiesta delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative
o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie
dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite
le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel
limite dei sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:
a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di
lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore,
oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate
dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone,
in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese
di sorveglianza;
c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare
la continuità del servizio o della produzione, in particolare,
quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati
da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici
in formazione, da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica,
postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio
o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua
e dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici
o degli impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per
ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura;
8) di lavoratori operanti nel settore del trasporto passeggeri in ambito
urbano ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 14, 2° periodo, del
dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:
1) nell'agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali.
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
1) per le attività discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano
la regolarità del traffico ferroviario.
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali
e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero
state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla
disciplina di cui all'articolo 7:
a) per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore
cambia squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di
una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva di periodi di
riposo giornaliero;
b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati
durante la giornata, in particolare del personale addetto alle attività
di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi che precedono possono essere ammesse
soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi
equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione
di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per
motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata
una protezione appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza
e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3,
4, 5, 7, 8, 12 e 13 del presente decreto legislativo non si applicano
ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche
dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata
o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare,
quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone
aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità
religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e
di telelavoro.
6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza
e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7,
8, 9 e 13 del presente decreto legislativo non si applicano al personale
mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie,
trovano applicazione le relative disposizioni di cui al rdl 19 ottobre
1923, n. 2328 e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.
7. Il decreto di cui al comma 2, per le materie di esclusivo interesse
dei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 18 - Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima
1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai lavoratori
a bordo di navi da pesca marittima.
2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria,
la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da pesca è stabilita
in 48 ore di lavoro settimanali medie, calcolate su un periodo di riferimento
di un anno, mentre i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo
a bordo delle navi da pesca sono così stabiliti:
a) il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
1. 14 ore in un periodo di 24 ore;
2. 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
1. 10 ore in un periodo di 24 ore;
2. 77 ore per un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due
periodi distinti, di cui uno è almeno di sei ore consecutive e
l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare
le 14 ore.
Art.19 - Disposizioni transitorie
e abrogazioni
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al ministro
per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, convoca
le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative al fine di verificare lo stato
di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono
abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia
disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente
richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.
3. Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto
ad attività caratterizzata dalla necessità di assicurare
la continuità del servizio, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative disposizioni
contenute nel rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e nella legge 14 febbraio 1958,
n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto
legislativo.
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