TABELLE DELLE TARIFFE MINIME DELLE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.R. 18.4.1994 n. 342 PER LA PROVINCIA DI FERRARA IN VIGORE DAL 15.06.2005 AL 31.12.2005

 

- ART. 1 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

merci in sacco

- concimi - sementi, cruscami in genere
- calcionamide, scorie thonas e altri prodotti nocivi
- riso o risone ai magazzini
- zucchero
- polpe secche, energetici
- farine presso panifici
- farine in genere
- farine presso mulini da scivolo a veicolo
- granone
- calce, gesso e cemento
- sale
- patate o cipolle
- polpe secche con insaccatura, pesatura, accatastamento o scarico
- spostamenti nell’ambito del magazzino
- pesatura
- vuotatura
- insaccatura e legatura
- pesatura, vuotatura e accatastamento

fusti e damigiane

- fusti, damigiane, fiaschi in genere
- fusti, damigiane, fiaschi con prodotti nocivi o sgradevoli

merce ortofrutticola

- accatastabili da Kg. 7 e oltre
- padelle
- fragole
- frutta in casse
- frutta in casse con vuotatura
- patate o cipolle in casse
- patate, cipolle aglio in sacchi per confezioni fino a Kg. 10
- cocomeri o meloni
- uova in casse o accatastabili
- frutta in casse da magazzino a frigo
- frutta da veicolo a frigo

combustibili solidi e liquidi

- carbone minerale alla rinfusa
- carbone coke alla rinfusa e legno da ardere in pezzatura
- carbone in mattonelle
- fusti di albero in catasta
- ceppi di albero
- legna da stufa o ciocchette
- legna da ardere o carbone in sacchi o cesti - consegna a domicilio in granai o cantine
- canestri Kerosene da Kg. 20

merci varie

- paglia o foraggi pressati
- stracci di carta da macero
- marmi maneggiabili fino a q.li 1
- marmi maneggiabili oltre q.li 1
- travi in ferro
- rottami in ferro
- rete metallica o filo spinato
- ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinatura
- macchinario in genere o bobine a mezzo grue
- macchinario in genere con sovraccarico
- macchine operatrici agricole
- sale alla rinfusa
- granone alla rinfusa
- riso o risone alla rinfusa entrata
- riso o risone alla rinfusa uscita
- orzo alla rinfusa
- mangimi o sementi in confezione a Kg. 10
- rotoli di polietilene
- tela in balle
- legname (tavolazze, morellame, travi, filagne)
- manufatti in cemento
- prodotti in genere: scatole, cartoni, cestelli fino a Kg. 20
- insetticidi e detersivi in scatole fino a Kg. 20
- ghiaccio con stivaggio
- acque minerali, vini bibite in casse
- tabacco in scatole
- sacchi vuoti per ogni collo
- casse vuote
- tabacco in casse
- sale in scatola

operazioni varie

a) In caso di operazioni a distanza svolte senza l’ausilio di mezzi meccanici il percorso è previsto in una franchigia di mt. 10 dal punto in cui si trova la merce. Per distanze superiori ai 10 mt. e fino a 30 mt. le relative tariffe a quintale sono maggiorate del 30%. Per distanze superiori a mt. 30 la maggiorazione è da concordarsi.
b) Lo stivaggio ed il disistivaggio si intende fino a mt. 1,80; da mt. 1,81 a mt. 3 € 0,10/q.le 201, da mt. 3 a mt. 6 maggiorazione di € 0,17.
c) Per ogni gradino, oltre il terzo, sia in salita che in discesa € 0,04 l’uno/q.le.
d) Per lavori di facchinaggio a misura non previsti nel presente tariffario si fa riferimento a voci similari fino a loro regolamentazione.


- ART. 2

Qualora l’inizio del lavoro sia ritardato, non per colpa del facchino, di oltre mezza ora, al facchino stesso sarà corrisposto un compenso a titolo di indennità di attesa per ogni ora oltre il limite di €./h. 13,79. Quanto sopra e con la medesima modalità (franchigia di ½ ora) si applica anche nei tempi di inattività, tra loro sommati, che si dovessero verificare per facchini chiamati a svolgere operazioni di carico e scarico su o da un unico automezzo in uno o da più punti e/o aziende.

- ART. 3 - Maggiorazioni

1) 50% nei giorni festivi considerati tali dalla legge o nella festa del patrono;
2) 30% per lavoro serale dalle ore 19 alle ore 22;
3) 60% per lavoro notturno dalle ore 22 alle ore 6;
4) 25% per prestazioni effettuate nelle aziende industriali nella giornata di sabato (qualora non sia lavorativa), nelle aziende agricole nel pomeriggio di sabato, nelle aziende commerciali nella giornata di chiusura infrasettimanale. Le maggiorazioni non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.

- ART. 4

Tutti i compensi previsti per le varie voci del presente tariffario, quando le operazioni di carico si effettuano su mezzi furgonati e/o bancali, pallets vanno maggiorate del 15% per le merci in sacchi, del 10% per le altre merci.

- ART. 5

Quando i lavori vengono effettuati in condizione di particolare disagio (pioggia o neve) o che per loro natura si presentano rischiosi o pericolosi, dovranno essere concordati tra le parti le modalità esecutive e i mezzi protettivi necessari per la salvaguardia delle incolumità di chi esegue il lavoro.

- ART. 6

Per i tipi di operazioni che per loro genere o natura non possono essere compensati con alcuna delle tariffa a misura previste dal tariffario, sarà applicata una tariffa a tempo di € 17,58 l’ora comprensiva di oneri. A questo riguardo tra la committenza e l’Organismo, in relazione a situazioni di assicurazione da parte della committenza di continuità e quantità di lavoro, è possibile concordare una riduzione delle tariffe a tempo, come da tabella seguente:

Contratti di durata triennale: Riduzione del 6%;
Contratti di durata quadriennale: Riduzione del 7%;
Contratti di durata quadriennale: Riduzione dell'8%.

La suddetta tabella si applica solo in caso di conclusione di contratti a durata triennale o superiore fin dalla stipula.
Nel caso invece di successione di contratti annuali rinnovati, soltanto per il terzo anno di contratto potrà essere pattuito uno sconto fino al 6%; per il periodo successivo al terzo anno, invece, gli sconti potranno essere concordati secondo la tabella di cui sopra soltanto in caso di stipule almeno triennali.

Per i traslochi relativi ad abitazioni ed uffici si applica una tariffa a tempo di € 21,09 comprensiva di oneri.

- ART. 7

Le prestazioni di facchinaggio da effettuarsi di sabato o in giorno festivo e nel fuori orario in giornata lavorativa dovranno essere richieste, di norma, rispettivamente entro le ore 16 della giornata precedente ed entro le ore 16 della stessa giornata.

- ART. 8

Tutte le tariffe contenute nel presente tariffario sono comprensive della quota percentuale per oneri assicurativi.

- ART. 9

I facchini sono responsabili dei danni che dovessero eventualmente causare nello svolgimento delle operazioni, previo accertamento della responsabilità.

- ART. 10

Per il facchinaggio del grano si fa riferimento al D.M. 29.05.76 e successive modifiche.

- ART. 11

Qualora il committente fornisca alcuni strumenti di lavoro, tra le parti sarà concordata una riduzione delle tariffe.

- ART. 12 - diritto di chiamata

Fatte salve diverse condizioni già definite tra le parti in caso di chiamata, per prestazioni complessivamente inferiori alle 4 (quattro) ore, il committente è tenuto a compensare con la tariffa a misura o a tempo il lavoro effettivamente prestato nonchè a corrispondere la tariffa di attesa art. 2 del presente tariffario per le ore non prestate fino al limite suddetto.

- ART. 13

Tariffa di facchinaggio ad economia o constatazione - settore petrolchimico € 16,32 dalla data del decreto direttoriale fino al 31.12.2005.

In relazione a situazioni di assicurazione di continuità e quantità di lavoro da parte della committenza avente gli stabilimenti nell’area del Petrolchimico, le parti potranno concordare una riduzione della misura dell’incremento percentuale periodicamente stabilito in sede di rideterminazione del tariffario provinciale, nell’ammontare massimo previsto dalla tabella seguente:

- Contratti di durata biennale: Riduzione di 0,3 punti percentuali
- Contratti di durata triennale e ultra-triennale: Riduzione di 0,6 punti percentuali.

La predetta tabella si applica solo in caso di stipula di contratti a durata biennale o superiore fin dalla stipula.

N.B. Tutte le tariffe sono da intendersi come lorde, cioè comprensive degli oneri sociali e dei costi di gestione degli organismi.