|
In premessa
va detto, partendo dai concetti generali, che la videosorveglianza, ovvero
il controllo ambientale effettuato mediante apparecchi audiovisivi che
rilevano in modo continuativo immagini, relative a persone, rappresenta
un’attività identificabile come trattamento di dati personali
ed in quanto tale è soggetta alle disposizioni contenute nel codice
della privacy, D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.
Sulla materia si è pronunciato il Garante per la protezione dei
dati personali, il quale con Provvedimento del 29.04.2004 ha fornito precise
prescrizioni muovendo dalla necessità di rendere effettivo il rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della
dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità ed alla protezione dei dati personali. In questo documento
il Garante ha peraltro puntualizzato che la videosorveglianza deve avvenire
nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei
dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge, rivolgendo
un richiamo alle norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare
riferimento alla legge n. 300 /1970.
Quanto all’utilizzo di apparecchi audiovisivi negli ambienti di
lavoro va rammentato che la L. 20/5/70, n.300 nel disporre misure idonee
a garantire il rispetto della libertà e la salvaguardia della dignità
dei lavoratori dipendenti, impone il divieto (cfr. Art.4) del controllo
a distanza dei lavoratori, ponendo così limiti al potere
di controllo, tipica espressione del potere direttivo riconoscibile in
capo al datore di lavoro, evitando che tale forma di controllo possa sconfinare
in azioni ritenute lesive del diritto della persona. La norma del 1970
è stata peraltro trasfusa nel codice della privacy ed infatti nel
provvedimento del 29/4/2004 il Garante dedica un intero paragrafo alle
cautele da osservare in specifici settori e quanto ai rapporti di lavoro
richiama il rispetto del divieto di controllo a distanza dell'attività
lavorativa estensibile anche nell’ambito di servizi erogati per
via telematica mediante c. d. "web contact center", nonché
l’osservanza delle garanzie previste in materia di lavoro quando
la videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei
processi produttivi, le attrezzature non possono essere utilizzate per
controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti.
Relativamente al divieto contemplato dall’art.4 della L. n. 300/70
e dall’art. 114 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, va detto che il divieto
è assoluto per quanto attiene l’installazione dell’apparecchiatura
avente come finalità il controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori, diversamente, quando l’installazione muove da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma ne derivi
la possibilità anche accidentale di controllo dell'attività
dei lavoratori, la norma prevede la possibilità che il divieto
possa essere rimosso.
Nell’ipotesi che ricorrano le suddette condizioni il legislatore,
con l’intento di difendere il lavoratore da azioni che possono rilevarsi
lesive della sua dignità personale, ha difatti previsto la possibilità
che gli impianti audiovisivi siano installati, ponendo come condizione
il raggiungimento dell’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali,
oppure, in mancanza di queste o in difetto di accordo, il rilascio del
provvedimento autorizzatorio dalla parte della competente Direzione Provinciale
del Lavoro. Relativamente al provvedimento va detto che la norma pur tendendo
a privilegiare l’accordo sindacale, individuando nella procedura
pattizia il mezzo idoneo per la rimozione del divieto, assegna al datore
di lavoro la facoltà residuale di presentare apposita istanza presso
la Direzione Provinciale del Lavoro che, valutate le circostanze del caso,
può emanare il provvedimento che autorizza l’installazione,
dettando, laddove necessario particolari modalità d'uso degli impianti.
Sull’argomento deve essere altresì precisato che il divieto
non si estende alla generalità degli utilizzatori di tali sistemi,
i soggetti destinatari sono infatti solamente i datori di lavoro, ovvero
coloro che occupano personale alle dirette dipendenze ed inoltre, va ricordato
che la violazione del divieto è assistita da sanzione penale: ammenda
da € 154 a € 1549 o arresto da 15 gg. ad un anno prevista dall'art.
38 della l. 20/5/70, n.300, per il rimando contenuto nell’art.171
del D. Lgs. 196/2003. Riguardo ai controlli in materia di videosorveglianza
negli ambienti di lavoro, si fa presente che il Servizio Ispezione del
lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro ha competenza generale di
vigilanza in materia di rapporti di lavoro e di legislazione sociale e
quindi effettua verifiche anche sul rispetto della normativa in esame.
Le violazioni eventualmente riscontrate rendono configurabili reati (contravvenzioni)
per i quali l’organo di vigilanza ha l’obbligo di riferire
alla Autorità Giudiziaria, ma nel contempo ha anche il dovere d’impartire,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D. lgs. 124/04, un’apposita
prescrizione. Attraverso la prescrizione l’Ispettore del Lavoro
fornisce direttive per porre rimedio all'irregolarità riscontrata,
specificando nel modo più completo possibile l’operazione
da eseguire o il comportamento da adottare per eliminare la contravvenzione
accertata, nel tempo strettamente necessario, ciò allo scopo di
esigere la pronta reintegrazione dell'ordine giuridico violato. L’ottemperanza
alla prescrizione, secondo le modalità previste ed i tempi assegnati,
consente al trasgressore la definizione amministrativa del reato contestato.
Modello
istanza autorizzazione installazione impianti di videosorveglianza
|