Nell’art. 3 è confermata la definizione già introdotta dall’art. 13 della L. 196/97 e che ci fornisce la nozione legale dell'orario normale di lavoro: èfissato in 40 ore settimanali.

La norma contiene una precisazione non vista nella legge del 1997, in quanto, solo ai fini contrattuali è data facoltà alla contrattazione collettiva di stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno. Le disposizioni dirette alla tutela fisica del lavoratore muovono dal parametro delle 40 ore settimanali, che delinea la soglia oltre la quale si configura la prestazione di lavoro straordinario, tranne che per i casi di deroga precisati nell’art.16.

In ordine a quest’ultimo aspetto si nota che la deroga contenuta nell’art. 16, che comunque fa salve le condizioni di miglior favore stabilite contrattualmente e che perciò si antepongono alla deroga stessa, esclude dalla disciplina della durata settimanale dell’orario normale di lavoro il personale impiegato nelle attività di seguito commentate, ma ciò produce effetti solo ai fini civilistici, perché significa che per detto personale l’orario normale di lavoro è anche quello superiore alla quarantesima ed invece non produce effetti sulla durata massima della prestazione, per cui anche i lavoratori impiegati nelle fattispecie elencate nell'art.16 sono destinatari delle misure protettive contemplate dagli artt. 4 e 5 del decreto.

L’esclusione dalla disciplina di cui si discute riguarda:

a) le fattispecie previste dall'art. 4 del R.D. n. 692/1923, ossia i lavori agricoli ed altri lavori nei quali ricorrono necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali (cfr. R.D. 1957/23) ed in cui la durata settimanale di lavoro può essere superata, purchè la durata media del lavoro, entro determinati periodi, non ecceda i limiti stabiliti con regio decreto: 10 ore al giorno e 60 settimanali per i periodo stabiliti da ciascun'industria o lavorazione;

b) le fattispecie di cui al R.D. n. 1957/1923 (tabella riportante le lavorazioni nelle quali ricorrono necessità tecniche o stagionali) successive modifiche, alle condizioni ivi previste (cfr. art. 2 del R.D.: l'orario massimo di lavoro non può superare le 10 ore al giorno e le ore 60 settimanali nei periodi stabiliti per ciascuna industria o lavorazione salvo le maggiori limitazioni di orario previste nella tabella stessa), e le fattispecie di cui agli artt. 8 e 10 del R.D. n. 1955/1923 (lavori preparatori: periodi di lavoro che siano strettamente necessari per predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro, per apprestare le materie prime, per la pulizia, per l'ultimazione e lo sgombro dei prodotti ed in genere per tutti gli altri servizi indispensabili ad assicurare la regolare ripresa e cessazione del lavoro nelle industrie a funzionamento non continuativo, limitatamente al personale addetto a tali lavori. Ed inoltre: riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli operai; - compilazione dell'inventario dell'anno; - custodia o vigilanza dell'azienda; - verifiche e prove straordinarie. Per le industrie stagionali sono considerati lavori preparatori quelli che precedono la messa in attività delle fabbriche e per i quali il prolungamento dell'orario è indispensabile per assicurare il tempestivo e regolare inizio e proseguimento della lavorazione);

c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di condotte e installazione in mare;

d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni ivi previste;

e) i commessi viaggiatori o piazzisti;

f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;

g) gli operai agricoli a tempo determinato;

h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;

i) il personale poligrafico (operai e impiegati) addetto alle attività di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa;

j) il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;

k) i lavori di cui all'art. 1 della legge 20.4.1978, n. 154 e all'art. 2 della legge 13.7.1966, n. 559 (attività dell’Istituto poligrafico dello stato);

l) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la continuità del servizio, nei settori appresso indicati:
- personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali e aeroportuali, nonché personale dipendente da aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore e acqua;
- personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;
- personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;

m) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostradali;

n) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.