Nell’art.
3 è confermata la definizione già introdotta dall’art.
13 della L. 196/97 e che ci fornisce la nozione legale dell'orario
normale di lavoro: èfissato in 40 ore settimanali.
La norma contiene una precisazione non vista nella
legge del 1997, in quanto, solo ai fini contrattuali
è data facoltà alla contrattazione collettiva di stabilire
una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media
delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
Le disposizioni dirette alla tutela fisica del lavoratore muovono
dal parametro delle 40 ore settimanali, che delinea la soglia oltre
la quale si configura la prestazione di lavoro straordinario, tranne
che per i casi di deroga precisati nell’art.16.
In ordine a quest’ultimo aspetto si nota che
la deroga contenuta nell’art. 16, che comunque fa salve le
condizioni di miglior favore stabilite contrattualmente e che perciò
si antepongono alla deroga stessa, esclude dalla disciplina della
durata settimanale dell’orario normale di lavoro il personale
impiegato nelle attività di seguito commentate, ma ciò
produce effetti solo ai fini civilistici, perché significa
che per detto personale l’orario normale di lavoro è
anche quello superiore alla quarantesima ed invece non produce effetti
sulla durata massima della prestazione, per cui anche i lavoratori
impiegati nelle fattispecie elencate nell'art.16 sono destinatari
delle misure protettive contemplate dagli artt. 4 e 5 del decreto.
L’esclusione dalla disciplina di cui si discute
riguarda:
a) le fattispecie previste dall'art. 4 del R.D. n.
692/1923, ossia i lavori agricoli ed altri lavori nei quali ricorrono
necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali (cfr.
R.D. 1957/23) ed in cui la durata settimanale di lavoro può
essere superata, purchè la durata media del lavoro, entro
determinati periodi, non ecceda i limiti stabiliti con regio decreto:
10 ore al giorno e 60 settimanali per i periodo stabiliti da ciascun'industria
o lavorazione;
b) le fattispecie di cui al R.D. n. 1957/1923 (tabella
riportante le lavorazioni nelle quali ricorrono necessità
tecniche o stagionali) successive modifiche, alle
condizioni ivi previste (cfr. art. 2 del R.D.: l'orario massimo
di lavoro non può superare le 10 ore al giorno e le ore 60
settimanali nei periodi stabiliti per ciascuna industria o lavorazione
salvo le maggiori limitazioni di orario previste nella tabella stessa),
e le fattispecie di cui agli artt. 8 e 10 del R.D. n. 1955/1923
(lavori preparatori: periodi di lavoro che siano strettamente necessari
per predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro,
per apprestare le materie prime, per la pulizia, per l'ultimazione
e lo sgombro dei prodotti ed in genere per tutti gli altri servizi
indispensabili ad assicurare la regolare ripresa e cessazione del
lavoro nelle industrie a funzionamento non continuativo, limitatamente
al personale addetto a tali lavori. Ed inoltre: riparazione, costruzione,
manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri
servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza
inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli operai; - compilazione
dell'inventario dell'anno; - custodia o vigilanza dell'azienda;
- verifiche e prove straordinarie. Per le industrie stagionali sono
considerati lavori preparatori quelli che precedono la messa in
attività delle fabbriche e per i quali il prolungamento dell'orario
è indispensabile per assicurare il tempestivo e regolare
inizio e proseguimento della lavorazione);
c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi,
sia in mare che in terra, di posa di condotte e installazione in
mare;
d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo
o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata
con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni e
integrazioni, alle condizioni ivi previste;
e) i commessi viaggiatori o piazzisti;
f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di
trasporto per via terrestre;
g) gli operai agricoli a tempo determinato;
h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti
dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie
di stampa, nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche
e private esercenti servizi radiotelevisivi;
i) il personale poligrafico (operai e impiegati) addetto
alle attività di composizione, stampa e spedizione di quotidiani
e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi
legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle
attività produttive delle agenzie di stampa;
j) il personale addetto ai servizi di informazione
radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;
k) i lavori di cui all'art. 1 della legge 20.4.1978,
n. 154 e all'art. 2 della legge 13.7.1966, n. 559 (attività
dell’Istituto poligrafico dello stato);
l) le prestazioni rese da personale addetto alle aree
operative, per assicurare la continuità del servizio, nei
settori appresso indicati:
- personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei
settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali e aeroportuali,
nonché personale dipendente da aziende che gestiscono servizi
pubblici di trasporto e da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione,
trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia
elettrica, gas, calore e acqua;
- personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento
e trasporto di rifiuti solidi urbani;
- personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente
ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorità
giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;
m) personale dipendente da gestori di impianti di
distribuzione di carburante non autostradali;
n) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti
balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.
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