Il campo d’applicazione appare ampio. Destinatari di queste norme sono indistintamente tutti i datori di lavoro privato (viene meno quindi, la disciplina speciale del settore industria) ed anche gli enti e le amministrazioni pubbliche, ribaltando almeno concettualmente il principio che prevaleva nella normativa del ’23 e che privilegiando il pubblico interesse aveva reso di fatto inoperanti le tutele fissate nel regio decreto per gli addetti agli uffici e ai servizi pubblici, rimandando a “disposizioni speciali”.

La normativa in argomento si estende inoltre agli apprendisti maggiorenni, completando, così la modifica dell’art.10 della L. 25/55, annunciata dalla recente legge comunitaria 2002 (L. 3.2.2003, n. 14) che ha già fatto venire meno l’ipotesi di divieto di lavoro notturno per gli apprendisti maggiorenni occupati nei panifici, nelle pasticcerie artigiane, e nelle attività turistiche e nei pubblici esercizi.

Nonostante che la formula utilizzata dal legislatore del decreto n. 66/2003 tratteggi un campo d’applicazione esteso a quasi tutti i settori di attività, tolte le eccezioni precisate espressamente nell’art. 2 riferite alla gente di mare, al personale della scuola, al personale di volo dell’aviazione civile ed ai lavoratori mobili (personale viaggiante o di volo presso un’impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario), va detto tuttavia, che per le forze di polizia e per altri servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità, le nuove norme non trovano applicazione limitatamente al verificarsi di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, di difesa e protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, che saranno individuate con decreto del ministro competente, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

L’esclusione dei lavoratori mobili dal campo di applicazione del decreto merita un approfondimento, in quanto dalla lettura del testo normativo si ricavano dati conoscitivi che appaiono in antitesi: da un lato si rileva che i lavoratori mobili di cui alla direttiva 2002/15/Ce non sono interessati alle disposizioni del decreto, dall’altro lato si riscontra che alcune deroghe interessano gli addetti alle operazioni di trasporto merci ed al trasporto passeggeri. I due aspetti appaiono in netta contrapposizione, perché se le misure protettive previste dal decreto non si applicano agli addetti al trasporto merci o passeggeri, non si comprende la necessità d’individuare l’attività di trasporto fra quelle interessate alle deroghe.

Art. 16

Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario

1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'art. 3

d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni ivi previste;

f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;

l) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la continuità del servizio, nei settori appresso indicati:- personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali e aeroportuali, nonché personale dipendente da aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto;

Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non e` applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692 (art. 3 regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692, e art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955)8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci.

Il motivo deve essere ricercato nella direttiva 2002/15/Ce che infatti, prevede misure protettive in termini di orario e di riposi per i lavoratori mobili che operano in attività di autotrasporto disciplinate dal regolamento CEE n. 3820/85, quest’ultimo regolamento delimita la sua efficacia ed infatti fa rinvio, per gli altri lavoratori, alla tutela prevista dalla Direttiva 93/104/CE.

Da ciò ne deriva che il personale viaggiante occupato presso aziende che esercitano attività di trasporto non contemplate dal Regolamento CEE n.3820/85 (vedi riquadro), è sottoposto alle norme.

Articolo 4 - Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di:

1) veicoli adibiti al trasporto di merci ed il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate;

2) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine;

3) veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;

4) veicoli la cui velocita` massima autorizzata non supera i 30 chilometri orari;

5) veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;

6) veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricita`, della rete stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio;

7) veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio;

8) veicoli speciali adibiti ad usi medici;

9) veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;

10) carri attrezzi;

11) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;

12) veicoli adibiti al trasporto non commerciale dei beni per uso privato;

13) veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per alimentazione animale.

di cui al decreto in esame, mentre ai dipendenti di aziende soggette alle disposizioni del regolamento si applicano le limitazioni ivi contenute, assistite dalle sanzioni contemplate dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/92).

È necessario inoltre rilevare che il decreto legislativo, trasponendo fedelmente le indicazioni contenute nell’art. 17 della Direttiva del ’93, precisa anche a quali categorie di lavoratori non si applicano gli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del medesimo decreto.

Le categorie richiamate nella norma sono: i dirigenti, il personale direttivo delle aziende o altre persone aventi potere di decisione autonomo, la manodopera familiare, i lavoratori del settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose, ai quali sono stati aggiunti i lavoratori domiciliari tradizionali ed anche quelli occupati nel telelavoro.

Trattasi ovviamente di categorie di prestatori che, per ragioni anche profondamente diverse, esplicano attività lavorativa caratterizzata dall’impossibilità di predeterminare la durata dell'orario di lavoro o dal fatto che la stessa durata può essere determinata dagli stessi lavoratori, ossia soggetti che lavorano per obiettivi o per risultato, oppure anche in relazione alla quantità del lavoro che decidono di realizzare o che in ogni caso hanno la facoltà di scegliere i modi ed i tempi d’alternanza fra la prestazione effettiva e le pause ristoratrici e che per la loro posizione gerarchica o per la locazione topografica del luogo della prestazione, non sono soggetti al controllo sulla durata dell’orario di lavoro.

Riguardo al campo di applicazione va, però, rammentato, che il decreto contiene deroghe per quanto riguarda la durata settimanale dell’orario, individuata in quaranta ore o nel minore limite previsto contrattualmente, nonché deroghe rispetto all’obbligo della pausa, del riposo giornaliero e settimanale, delle quali si tratterrà in apposito successivo paragrafo.