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Il campo d’applicazione appare ampio. Destinatari
di queste norme sono indistintamente tutti i datori di lavoro privato
(viene meno quindi, la disciplina speciale del settore industria)
ed anche gli enti e le amministrazioni pubbliche, ribaltando almeno
concettualmente il principio che prevaleva nella normativa del ’23
e che privilegiando il pubblico interesse aveva reso di fatto inoperanti
le tutele fissate nel regio decreto per gli addetti agli uffici
e ai servizi pubblici, rimandando a “disposizioni speciali”.
La normativa in argomento si estende inoltre agli
apprendisti maggiorenni, completando, così la modifica dell’art.10
della L. 25/55, annunciata dalla recente legge comunitaria 2002
(L. 3.2.2003, n. 14) che ha già fatto venire meno l’ipotesi
di divieto di lavoro notturno per gli apprendisti maggiorenni occupati
nei panifici, nelle pasticcerie artigiane, e nelle attività
turistiche e nei pubblici esercizi.
Nonostante che la formula utilizzata dal legislatore
del decreto n. 66/2003 tratteggi un campo d’applicazione esteso
a quasi tutti i settori di attività, tolte le eccezioni precisate
espressamente nell’art. 2 riferite alla gente di mare, al
personale della scuola, al personale di volo dell’aviazione
civile ed ai lavoratori mobili (personale viaggiante o di volo presso
un’impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o
merci su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto
fisso non ferroviario), va detto tuttavia, che per le forze di polizia
e per altri servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità,
le nuove norme non trovano applicazione limitatamente al verificarsi
di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni
connesse ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, di difesa e
protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal
corpo nazionale dei vigili del fuoco, che saranno individuate con
decreto del ministro competente, di concerto con i ministri del
lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e
delle finanze e per la funzione pubblica, entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto.
L’esclusione dei lavoratori mobili dal campo
di applicazione del decreto merita un approfondimento, in quanto
dalla lettura del testo normativo si ricavano dati conoscitivi che
appaiono in antitesi: da un lato si rileva che i lavoratori mobili
di cui alla direttiva 2002/15/Ce non sono interessati alle disposizioni
del decreto, dall’altro lato si riscontra che alcune deroghe
interessano gli addetti alle operazioni di trasporto merci ed al
trasporto passeggeri. I due aspetti appaiono in netta contrapposizione,
perché se le misure protettive previste dal decreto non si
applicano agli addetti al trasporto merci o passeggeri, non si comprende
la necessità d’individuare l’attività
di trasporto fra quelle interessate alle deroghe.
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Art. 16
Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite
dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione
della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui
all'art. 3
d) le occupazioni che richiedono un
lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia
elencate nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923,
n. 2657, e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni
ivi previste;
f) il personale viaggiante dei servizi
pubblici di trasporto per via terrestre;
l) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative,
per assicurare la continuità del servizio, nei settori
appresso indicati:- personale dipendente da imprese concessionarie
di servizi nei settori delle poste, delle autostrade, dei
servizi portuali e aeroportuali, nonché personale dipendente
da aziende che gestiscono servizi pubblici
di trasporto; |
| Tabella indicante le occupazioni
che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o
custodia, alle quali non e` applicabile la limitazione dell'orario
sancita dall'art. 1 del regio decreto legge 15 marzo 1923, n.
692 (art. 3 regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692, e art.
6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955)8. Personale addetto
ai trasporti di persone e di merci. |
Il motivo deve essere ricercato nella direttiva 2002/15/Ce
che infatti, prevede misure protettive in termini di orario e di
riposi per i lavoratori mobili che operano in attività di
autotrasporto disciplinate dal regolamento CEE n. 3820/85, quest’ultimo
regolamento delimita la sua efficacia ed infatti fa rinvio, per
gli altri lavoratori, alla tutela prevista dalla Direttiva 93/104/CE.
Da ciò ne deriva che il personale viaggiante
occupato presso aziende che esercitano attività di trasporto
non contemplate dal Regolamento CEE n.3820/85 (vedi riquadro), è
sottoposto alle norme.
| Articolo
4 - Il presente regolamento non si applica ai trasporti
effettuati a mezzo di:
1) veicoli adibiti al trasporto
di merci ed il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso
dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate;
2) veicoli adibiti al trasporto
di viaggiatori che, in base al loro tipo di costruzione e
alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone
al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine;
3) veicoli adibiti ai trasporti
di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso
non supera i 50 chilometri;
4) veicoli la cui velocita` massima
autorizzata non supera i 30 chilometri orari;
5) veicoli adibiti al servizio,
o posti sotto il controllo, di forze armate, protezione civile,
vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell'ordine
pubblico;
6) veicoli adibiti ai servizi
delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell'acqua,
del gas, dell'elettricita`, della rete stradale, della nettezza
urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali,
della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione
di emittenti o riceventi di televisione o radio;
7) veicoli utilizzati per emergenze
temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio;
8) veicoli speciali adibiti ad
usi medici;
9) veicoli che trasportano materiale
per circhi o parchi di divertimenti;
10) carri attrezzi;
11) veicoli sottoposti a prove
su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione,
e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
12) veicoli adibiti al trasporto
non commerciale dei beni per uso privato;
13) veicoli adibiti alla
raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla
fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte
per alimentazione animale.
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di cui al decreto in esame, mentre ai dipendenti di
aziende soggette alle disposizioni del regolamento si applicano
le limitazioni ivi contenute, assistite dalle sanzioni contemplate
dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/92).
È necessario inoltre rilevare che il decreto
legislativo, trasponendo fedelmente le indicazioni contenute nell’art.
17 della Direttiva del ’93, precisa anche a quali categorie
di lavoratori non si applicano gli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13
del medesimo decreto.
Le categorie richiamate nella norma sono: i dirigenti,
il personale direttivo delle aziende o altre persone aventi potere
di decisione autonomo, la manodopera familiare, i lavoratori del
settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose,
ai quali sono stati aggiunti i lavoratori domiciliari tradizionali
ed anche quelli occupati nel telelavoro.
Trattasi ovviamente di categorie di prestatori che,
per ragioni anche profondamente diverse, esplicano attività
lavorativa caratterizzata dall’impossibilità di predeterminare
la durata dell'orario di lavoro o dal fatto che la stessa durata
può essere determinata dagli stessi lavoratori, ossia soggetti
che lavorano per obiettivi o per risultato, oppure anche in relazione
alla quantità del lavoro che decidono di realizzare o che
in ogni caso hanno la facoltà di scegliere i modi ed i tempi
d’alternanza fra la prestazione effettiva e le pause ristoratrici
e che per la loro posizione gerarchica o per la locazione topografica
del luogo della prestazione, non sono soggetti al controllo sulla
durata dell’orario di lavoro.
Riguardo al campo di applicazione va, però,
rammentato, che il decreto contiene deroghe per quanto riguarda
la durata settimanale dell’orario, individuata in quaranta
ore o nel minore limite previsto contrattualmente, nonché
deroghe rispetto all’obbligo della pausa, del riposo giornaliero
e settimanale, delle quali si tratterrà in apposito successivo
paragrafo.
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