Elementi
di rilevante novità sono rintracciabili, già nelle
definizioni contenute nell’art.1.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto s’intende per:
| a) "orario
di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia
al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio
della sua attività o delle sue funzioni; |
| b) "periodo di riposo":
qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro; |
| c) "lavoro straordinario":
è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro
così come definito all'articolo 3 del presente decreto; |
| d) "periodo notturno":
periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo
tra la mezzanotte e le cinque del mattino; |
| e) "lavoratore notturno":-
qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga
almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato
in modo normale; - qualsiasi lavoratore che svolga durante il
periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo
le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto
di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno
qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo
di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo
è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; |
| f) "lavoro a turni":
qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre
in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati
negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo,
compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo
o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i
lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo
determinato di giorni o di settimane; |
| g) "lavoratore a turni":
qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel
quadro del lavoro a turni; |
| h) "lavoratore mobile":
qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante
o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto
passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile,
o a impianto fisso non ferroviario; |
| i) "lavoro offshore":
l'attività svolta prevalentemente su una installazione
offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire
da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione,
alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi
gli idrocarburi, nonché le attività di immersione
collegate a tali attività, effettuate sia a partire da
una installazione offshore che da una nave |
| j) "riposo adeguato":
il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari,
la cui durata è espressa in unità di tempo, e
sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa
della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano
la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad
altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve
o a lungo termine; |
| k) "contratti collettivi
di lavoro": contratti collettivi stipulati da organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. |
Innanzitutto si osserva, come già accennato,
che il criterio del lavoro effettivo, che stava alla base del RDL
n. 692/23 e condizionava l’applicazione dei limiti massimi
in esso contenuti, proprio all’effettività della prestazione
lavorativa, sia stato sostituito con un nuovo concetto dell’orario
di lavoro, consistente nella semplice messa a disposizione delle
energie lavorative e che peraltro, coerentemente con tale criterio,
sia stato anche definito il periodo di riposo, parametro temporale
che si pone in netta contrapposizione con la precedente definizione.
Vengono meno quindi, i criteri per la valutazione dell’effettività
della prestazione lavorativa, cosicché, come vedremo anche
in seguito, anche gli addetti ai lavori classificati discontinui
o di semplice attesa o custodia, risultano destinatari dell’azione
protettiva di cui si discute.
Per completezza va precisato che tale definizione
(orario di lavoro), apparentemente di massima ampiezza, viene ricondotta
nelle giuste dimensioni da altre disposizioni, che senza sminuire
o limitare la sua portata innovativa, ne delineano meglio i tratti,
sotto il profilo della concretezza e delle finalità stesse
del decreto. Infatti, si noti, che fatte salve le diverse disposizioni
dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti
o computati come lavoro ai fini del
superamento dei limiti di durata (cfr. 3° c. art. 8 del
decreto) i periodi di cui all'articolo 5 R.D. 10.9.1923, n. 1955
e successivi atti applicativi e dell'articolo 4 del R.D. 10 settembre
1923, n. 1956 e successive integrazioni e quindi: i riposi intermedi
presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda; il tempo impiegato
per recarsi al posto di lavoro; le soste di lavoro di durata non
inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due;
il tempo per l'andata al campo (agricoltura) o al posto di lavoro
e quello per il ritorno in conformita` delle consuetudini locali.
In aggiunta va ricordato che, per l’individuazione
della durata massima dell’orario di lavoro non sono computabili
(cfr. 1° comma art. 6 D. Lgs. 66/03): i periodi di ferie annue
ed i periodi d’assenza per malattia, ed inoltre, non sono
computabili, ai fini del solo calcolo della durata media dell’orario
di lavoro, le ore straordinarie prestate, nel caso in cui il lavoratore
abbia goduto di riposo compensativo (es. banca ore), previsto in
alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva prevista
per dette prestazioni.
Su questo punto si consideri che la norma non fa menzione
dei congedi di maternità e di paternità, dei congedi
parentali, delle assenze per infortunio, delle sospensioni dal lavoro
connesse a situazioni di crisi aziendale o ristrutturazione. Trattasi
di una lacuna che in ogni modo può trovare spiegazione nel
fatto che tali episodi non possono essere compresi nel concetto
appena disegnato di “orario di lavoro”, pertanto, in
ogni caso non computabili nella durata dell’orario di lavoro.
Quanto alla terminologia resa comune con l’elenco
delle definizioni riportate nell’art. 1, risulta di tutta
evidenza l’assenza di un richiamo preciso al lavoro subordinato
e neppure precisazioni di tale specie sono espresse nella determinazione
del campo d’applicazione, tuttavia, già nella prima
definizione “orario di lavoro” viene menzionato il “lavoratore
a disposizione del datore di lavoro” lasciando intendere quindi,
che le disposizioni contenute nel decreto attengano inequivocabilmente
solo al lavoro subordinato.
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