Elementi di rilevante novità sono rintracciabili, già nelle definizioni contenute nell’art.1.

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto s’intende per:

a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
c) "lavoro straordinario": è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3 del presente decreto;
d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) "lavoratore notturno":- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; - qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;
g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
h) "lavoratore mobile": qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;
i) "lavoro offshore": l'attività svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave
j) "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;
k) "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Innanzitutto si osserva, come già accennato, che il criterio del lavoro effettivo, che stava alla base del RDL n. 692/23 e condizionava l’applicazione dei limiti massimi in esso contenuti, proprio all’effettività della prestazione lavorativa, sia stato sostituito con un nuovo concetto dell’orario di lavoro, consistente nella semplice messa a disposizione delle energie lavorative e che peraltro, coerentemente con tale criterio, sia stato anche definito il periodo di riposo, parametro temporale che si pone in netta contrapposizione con la precedente definizione. Vengono meno quindi, i criteri per la valutazione dell’effettività della prestazione lavorativa, cosicché, come vedremo anche in seguito, anche gli addetti ai lavori classificati discontinui o di semplice attesa o custodia, risultano destinatari dell’azione protettiva di cui si discute.

Per completezza va precisato che tale definizione (orario di lavoro), apparentemente di massima ampiezza, viene ricondotta nelle giuste dimensioni da altre disposizioni, che senza sminuire o limitare la sua portata innovativa, ne delineano meglio i tratti, sotto il profilo della concretezza e delle finalità stesse del decreto. Infatti, si noti, che fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata (cfr. 3° c. art. 8 del decreto) i periodi di cui all'articolo 5 R.D. 10.9.1923, n. 1955 e successivi atti applicativi e dell'articolo 4 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1956 e successive integrazioni e quindi: i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda; il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro; le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due; il tempo per l'andata al campo (agricoltura) o al posto di lavoro e quello per il ritorno in conformita` delle consuetudini locali.

In aggiunta va ricordato che, per l’individuazione della durata massima dell’orario di lavoro non sono computabili (cfr. 1° comma art. 6 D. Lgs. 66/03): i periodi di ferie annue ed i periodi d’assenza per malattia, ed inoltre, non sono computabili, ai fini del solo calcolo della durata media dell’orario di lavoro, le ore straordinarie prestate, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto di riposo compensativo (es. banca ore), previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva prevista per dette prestazioni.

Su questo punto si consideri che la norma non fa menzione dei congedi di maternità e di paternità, dei congedi parentali, delle assenze per infortunio, delle sospensioni dal lavoro connesse a situazioni di crisi aziendale o ristrutturazione. Trattasi di una lacuna che in ogni modo può trovare spiegazione nel fatto che tali episodi non possono essere compresi nel concetto appena disegnato di “orario di lavoro”, pertanto, in ogni caso non computabili nella durata dell’orario di lavoro.

Quanto alla terminologia resa comune con l’elenco delle definizioni riportate nell’art. 1, risulta di tutta evidenza l’assenza di un richiamo preciso al lavoro subordinato e neppure precisazioni di tale specie sono espresse nella determinazione del campo d’applicazione, tuttavia, già nella prima definizione “orario di lavoro” viene menzionato il “lavoratore a disposizione del datore di lavoro” lasciando intendere quindi, che le disposizioni contenute nel decreto attengano inequivocabilmente solo al lavoro subordinato.