Altre possibilità
di deroga, diverse da quelle già menzionate, sono formulate
con riferimento alle previsioni sui riposi giornalieri, pause, limitazioni
sul lavoro notturno e, sono demandate alla contrattazione collettiva
a livello nazionale o a livello decentrato nel rispetto delle regole
fissate nel CCNL.
In difetto di disciplina contrattuale è previsto
che con decreto siano stabilite deroghe riferite ai riposi giornalieri,
alle pause, alle limitazioni sul lavoro notturno ed alla durata
massima settimanale, seppur per quest’ultimo aspetto nel limite
di sei mesi, per situazioni peculiari:
-
attività caratterizzate dalla distanza
fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore,
compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi
diversi luoghi di lavoro per le quali è presumibile che
avvenga un’espansione dei limiti concernenti la durata
massima ed il riposo giornaliero;
-
attività destinate alla tutela di beni
materiali o immateriali rilevanti (alle attività di guardia,
sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità
di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare,
quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;
alle attività caratterizzate dalla necessità di
assicurare la continuità del servizio o della produzione)
per le quali si ravvisa la necessità di tutelare il bene
stesso con la tutela del lavoro realizzata attraverso l’applicazione
dei limiti imposti dalla normativa di cui si discute.
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