Altre possibilità di deroga, diverse da quelle già menzionate, sono formulate con riferimento alle previsioni sui riposi giornalieri, pause, limitazioni sul lavoro notturno e, sono demandate alla contrattazione collettiva a livello nazionale o a livello decentrato nel rispetto delle regole fissate nel CCNL.

In difetto di disciplina contrattuale è previsto che con decreto siano stabilite deroghe riferite ai riposi giornalieri, alle pause, alle limitazioni sul lavoro notturno ed alla durata massima settimanale, seppur per quest’ultimo aspetto nel limite di sei mesi, per situazioni peculiari:

  • attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro per le quali è presumibile che avvenga un’espansione dei limiti concernenti la durata massima ed il riposo giornaliero;
  • attività destinate alla tutela di beni materiali o immateriali rilevanti (alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza; alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione) per le quali si ravvisa la necessità di tutelare il bene stesso con la tutela del lavoro realizzata attraverso l’applicazione dei limiti imposti dalla normativa di cui si discute.