Nell’art.
4 del decreto appaiono disposizioni aventi carattere precettivo.
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Durata massima dell'orario di
lavoro 1. I contratti collettivi
di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario
di lavoro. 2. La durata
media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare,
per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore
di lavoro straordinario. 3.
Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media
dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento
a un periodo non superiore a quattro mesi. 4.
I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare
il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a
12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti
all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti
collettivi. 5. In caso di
superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso
prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive
che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro
è tenuto a informare, alla scadenza del periodo di
riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la direzione
provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente
per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire
le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
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Seppur da un lato si demandi alla contrattazione collettiva
l’individuazione del limite massimo settimanale, viene precisato
il limite invalicabile di 48 ore di durata media dell'orario di
lavoro nell’arco dei sette giorni (comprensivo del lavoro
straordinario), riportando così fedelmente il limite previsto
nella Direttiva trasposta nel decreto e precisando ulteriormente
che la media è calcolabile con riferimento ad un periodo
di quattro mesi, estensibile a sei mesi solo nei casi individuati
dalla contrattazione collettiva ed a dodici mesi nei casi limite,
riferiti a ragioni obiettive e tecniche od organizzative, previste
contrattualmente.
È di tutta evidenza la portata innovativa di
tale disposizione rispetto alle norme previgenti, in quanto il limite
massimo di 52 ore settimanali diviene di 48 ore, seppur inteso come
durata media sul lungo periodo.
| Riferimenti |
Durata
massima giornaliera |
Durata
massima settimanale |
|
Normativa del '23 |
8 |
52 |
|
Normativa attuale |
13 |
48 |
|
Apprendisti minorenni |
8 |
40 |
|
Minori (adolescenti) |
8 |
40 |
Va anche osservato che la norma ripresenta l’obbligo
della comunicazione alla Direzione Prov.le del Lavoro, già
previsto per le aziende industriali al raggiungimento della quarantacinquesima
ora di lavoro, prevedendolo, però, solo al superamento delle
48 ore, limitandolo alle unità produttive che occupano più
di dieci dipendenti e consentendo che la comunicazione sia data
al termine del periodo di riferimento (4 o 6 mesi e 12 mesi nei
casi limite), perché il superamento delle 48 ore settimanali
è rapportato alla durata media sul lungo periodo.
Relativamente alle attività che secondo la
previsione dell’art.16 si pongono in deroga rispetto al concetto
di normale orario di lavoro, può sorgere qualche perplessità
in relazione al richiamo dei limiti stabiliti
dal R.D. n. 1957/23, in quanto il regolamento appena menzionato
impone la soglia delle 10 ore al giorno e 60 settimanali, per i
periodi stabiliti da ciascuna industria o lavorazione elencata nella
tabella allegata al medesimo regio decreto, ma ciò a parere
dello scrivente e salvo diverso avviso da parte del Ministero del
Lavoro, non può costituire una deroga rispetto alla disposizione
contenuta nell’art. 4 del D. Lgs. 66/03.
Si è quindi portati a ritenere che nell’esercizio
delle attività richiamate nel R.D. 1957/23 sia possibile
praticare un orario pari a 60 ore settimanali, ma nel rispetto della
soglia delle 48 ore, calcolata come media sul lungo periodo. Tale
convincimento trova ulteriore conferma nella circostanza, che nelle
successive deroghe ricomprese nell’art. 17 e riferite all’applicazione
degli artt. 4 e 5, non sono incluse le attività in esame.
Va detto quindi, che il parametro delle 48 ore di
durata media costituisce un limite generalmente inderogabile, fatta
eccezione (cfr. art. 17, 5° comma) solo per determinate particolari
categorie di lavoratori (dirigenti, personale direttivo delle aziende
o persone aventi potere di decisione autonomo, manodopera familiare,
lavoratori del settore liturgico delle chiese e delle comunità
religiose, lavoratori domiciliari o occupati nel telelavoro) e non
in rapporto alle attività esercitate dal datore di lavoro
pubblico o privato.
La deroga di cui discute non può, comunque,
valicare i limiti della ragionevolezza perché nell’escludere
questi soggetti dai limiti di orario si fa comunque cenno al rispetto
dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute
dei lavoratori, perciò non è pensabile di assegnare
a questa deroga un valore assoluto. E’ utile rammentare, che
i ritmi di lavoro particolarmente affaticanti o usuranti devono
costituire oggetto di attenta valutazione, visto che il rapporto
rintracciabile nella nostra legislazione fra l’organizzazione
dei tempi di lavoro e la prevenzione costituisce una problematica
già all’attenzione del legislatore del D. Lgs. 626/94
che, infatti, aveva considerato l’importanza dei modelli organizzativi
ed aveva previsto che nel programmare la prevenzione si tenesse
conto non solo delle condizioni tecniche produttive, ma anche delle
condizioni organizzative dell’azienda. Da ciò ne deriva
che l’organizzazione dei tempi di lavoro debba essere necessariamente
considerata sotto il profilo della corretta valutazione dei rischi
e della fattiva attuazione delle misure di prevenzione.
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