L’art. 5 regolamenta il ricorso al lavoro straordinario ripresentando perlopiù la disciplina già vigente per il solo comparto industriale, introdotta dal D. L. 29.9.98 n. 335 convertito con modificazioni in legge 27.11.98 n. 409 che, si rammenta, aveva sostanzialmente recepito l’Accordo interconfederale del 12.11.97, ispirato a sua volta alla Direttiva 93/104 più volte richiamata.

La norma in questione, diversamente dalla precedente, trova ora applicazione nei confronti di tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto e completa l’azione di tutela vista nell’articolo 4, che prevede come anzidetto l’obbligo (cfr. 5° comma dell’art. 4) d’informare l’organo di vigilanza quando ricorre il superamento delle 48 ore settimanali, analogo a quello già in vigore nel comparto industriale, e che deve essere adempiuto entro il periodo previsto per il calcolo della durata media della prestazione.

Particolare attenzione va posta attorno al disposto contenuto nell’art. 5: il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto, che appare una statuizione, un principio cardine del decreto, che si coniuga con le misure di tutela indicate nell’art. 4, che prevedono che la durata media dell'orario di lavoro non possa superare il limite delle 48 ore settimanali comprensivo delle ore di lavoro straordinario e con l’ulteriore limite fissato dall’art. 5 sul più lungo periodo: 250 ore di straordinario all’anno in assenza di disciplina del lavoro straordinario realizzata in sede pattizia (è venuto meno il limite trimestrale delle 80 ore previste dalla L. 409/98). La possibilità di derogare alle limitazioni innanzi enunciate rimane ancorata alla ricorrenza di eventi eccezionali (cfr. 4° comma dell’art. 5) o di forza maggiore, ripresi dalla L. 409/98.

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;

c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24.12.1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali in aziendali.

In aggiunta, si osserva che la norma disciplina anche gli aspetti economici connessi all’espletamento di prestazioni supplementari al normale orario, in quanto prevede che il lavoro straordinario sia computato a parte e remunerato con le maggiori retribuzioni previste contrattualmente, dando nel contempo la facoltà alla contrattazione collettiva di pattuire che i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive.