L’art.
5 regolamenta il ricorso al lavoro straordinario ripresentando perlopiù
la disciplina già vigente per il solo comparto industriale,
introdotta dal D. L. 29.9.98 n. 335 convertito con modificazioni
in legge 27.11.98 n. 409 che, si rammenta, aveva sostanzialmente
recepito l’Accordo interconfederale del 12.11.97, ispirato
a sua volta alla Direttiva 93/104 più volte richiamata.
La norma in questione, diversamente dalla precedente,
trova ora applicazione nei confronti di tutte le attività
rientranti nel campo di applicazione del decreto e completa l’azione
di tutela vista nell’articolo 4, che prevede come anzidetto
l’obbligo (cfr. 5° comma dell’art. 4) d’informare
l’organo di vigilanza quando ricorre il superamento delle
48 ore settimanali, analogo a quello già in vigore nel comparto
industriale, e che deve essere adempiuto entro il periodo previsto
per il calcolo della durata media della prestazione.
Particolare attenzione va posta attorno al disposto
contenuto nell’art. 5: il ricorso al
lavoro straordinario deve essere contenuto, che appare una
statuizione, un principio cardine del decreto, che si coniuga con
le misure di tutela indicate nell’art. 4, che prevedono che
la durata media dell'orario di lavoro non possa superare il limite
delle 48 ore settimanali comprensivo delle
ore di lavoro straordinario e con l’ulteriore limite
fissato dall’art. 5 sul più lungo periodo: 250 ore
di straordinario all’anno in assenza di disciplina del lavoro
straordinario realizzata in sede pattizia (è venuto meno
il limite trimestrale delle 80 ore previste dalla L. 409/98). La
possibilità di derogare alle limitazioni innanzi enunciate
rimane ancorata alla ricorrenza di eventi eccezionali (cfr. 4°
comma dell’art. 5) o di forza maggiore, ripresi dalla L. 409/98.
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Salvo diversa disposizione dei
contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario
è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze
tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle
attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi
in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario
possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a
un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre,
fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva,
nonché allestimento di prototipi, modelli o simili,
predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli
uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma
10, della legge 24.12.1993, n. 537, e in tempo utile alle
rappresentanze sindacali in aziendali.
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In aggiunta, si osserva che la norma disciplina anche
gli aspetti economici connessi all’espletamento di prestazioni
supplementari al normale orario, in quanto prevede che il lavoro
straordinario sia computato a parte e remunerato con le maggiori
retribuzioni previste contrattualmente, dando nel contempo la facoltà
alla contrattazione collettiva di pattuire che i lavoratori usufruiscano
di riposi compensativi, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni
retributive.
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