Nell’art.
8 è introdotto un altro riposo giornaliero: la pausa, intesa
come il ristoro, seppur breve, delle energie spese in occasione
lavorativa, che necessariamente deve essere fruito durante l’orario
di lavoro.
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1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore
deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità
e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e
dell’eventuale consumazione del pasto anche al fine
di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto
di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia
titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una
pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di
ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore
a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle
esigenze tecniche del processo lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono
non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento
dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 rd 10.9.1923,
n. 1955 e successivi atti applicativi e dell'articolo 4 del
R.D. 10 settembre 1923, n. 1956 e successive integrazioni.
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La previsione della pausa è riferita naturalmente a prestazioni
giornaliere di non breve durata (minime 6 ore) ed anche in questo
caso è fatto rinvio, per stabilire le modalità di
utilizzo e la durata, alla contrattazione collettiva.
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