Nell’art. 8 è introdotto un altro riposo giornaliero: la pausa, intesa come il ristoro, seppur breve, delle energie spese in occasione lavorativa, che necessariamente deve essere fruito durante l’orario di lavoro.

1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell’eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 rd 10.9.1923, n. 1955 e successivi atti applicativi e dell'articolo 4 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1956 e successive integrazioni.


La previsione della pausa è riferita naturalmente a prestazioni giornaliere di non breve durata (minime 6 ore) ed anche in questo caso è fatto rinvio, per stabilire le modalità di utilizzo e la durata, alla contrattazione collettiva.