Con il
D. Lgs. 8.4.2003, n.66, che recepisce la Direttiva 93/104/CE, modificata
dalla Direttiva 2000/34/CE, il legislatore ha dato finalmente avvio
alla modifica dei modelli organizzativi dell’orario di lavoro,
con la finalità di apportare miglioramenti alle condizioni
di lavoro ed ha proceduto quindi, all’individuazione di requisiti
minimi (pause e riposi), necessari a garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
Dopo alcuni interventi legislativi visti verso la
fine degli anni ’90, che apportarono alcune modifiche al R.D.L.
692/23, realizzando però discipline disomogenee dei tempi
di lavoro, poiché nel comparto industriale vigevano limiti
di durata della prestazione lavorativa misurati in modo diverso
rispetto agli altri settori d’attività, vediamo ora
come la trasposizione di queste direttive nella legislazione nazionale
produca mutamenti negli assetti organizzativi delle aziende, nonostante,
come vedremo in seguito, che il vecchio impianto legislativo sul
quale reggeva la disciplina dell’orario in parte sopravviva
alle abrogazioni determinate dall’art.19 del decreto.
Per comprendere il cambiamento è necessario
osservare che la normativa precedente poneva in primo piano la distinzione
fra lavoro effettivo e lavoro discontinuo ed attuava l’azione
protettiva attraverso l’individuazione dei limiti massimi
di durata della prestazione lavorativa, prevedendo deroghe ed esclusioni
sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo,
mentre la nuova normativa pur individuando anch’essa un limite
massimo dell’orario di lavoro, applicabile anche alle attività
classificate discontinue, tratteggia un’azione di tutela che
appare improntata alla precisazione di livelli minimi di riposo
ed infatti, oltre a revisionare le disposizioni già vigenti
in materia di riposo settimanale, assicura ulteriori periodi di
riposo: giornaliero e annuale, garantiti ad una platea ampia di
prestatori di lavoro.
Sull’argomento va detto che l’attuazione
delle direttive europee si accompagna in modo costante al coinvolgimento
delle parti sociali ed, infatti, la fattiva applicazione delle misure
di tutela è perlopiù demandata alla pattuizione collettiva.
Su questo punto si osserva che nelle definizioni riportate nell’art.1
il termine “contratti collettivi di lavoro” è
riferito agli accordi stipulati da organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative e quindi,
senza un riferimento al livello territoriale di negoziazione, per
cui taluni aspetti, anche rilevanti, potrebbero essere regolamentati
diversamente non solo in relazione ai settori di attività,
ma anche ai territori.
Al fine di fugare eventuali dubbi riguardo alle competenze
degli organi di vigilanza va anche detto che la normativa di cui
trattasi concorre innanzitutto al completamento della disciplina
del rapporto di lavoro, basti pensare che nel Titolo II del Libro
Quinto del Codice Civile, nella sezione dedicata al rapporto di
lavoro è presente una prima regolamentazione dell’orario
di lavoro, del lavoro straordinario e notturno e del periodo di
riposo.
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