Elementi d’indubbia novità sono introdotti nel Titolo III del decreto, in cui troviamo norme disciplinanti le pause, i riposi, le ferie e che costituiscono gli aspetti più significativi della Direttiva 93/104 che nel congegnare la definizione di aspetti organizzativi “guida”, utili per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori, ha fissato soprattutto parametri minimi e precisi riferiti ai riposi (giornalieri, settimanali, annui), dai quali ne derivano in modo consequenziale limitazioni riferite alla prestazione. Del resto si è già osservato come il concetto di “orario di lavoro” si ponga in termini antinomici con il “periodo di riposo” (ciò che è orario di lavoro non è riposo e viceversa).

E’ altresì necessario evidenziare che le disposizioni finora osservate concernenti la previsione della durata normale e della durata massima della prestazione lavorativa prendano come riferimento temporale la settimana o, un più lungo periodo (4, 6 o 12 mesi), per il calcolo della durata massima e perciò, il rinvio alla norma di legge per la definizione della durata massima della giornata lavorativa, contenuto nell’art.36 della Costituzione, non troverebbe riscontri nelle disposizioni finora esaminate, così come peraltro già avveniva nella disciplina speciale già vigente per il solo comparto industriale.

Misura di tutela adeguata a tale scopo appare dunque, quella disegnata nell’art. 7, che nel determinare la quantità del riposo giornaliero, inteso come tale quello fruibile nelle 24 ore, fornisce indicazioni che consentono di delineare anche il limite massimo della prestazione nell’arco della giornata: 13 ore.

Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.


Si osservi come tale limite sia superiore rispetto a quello giornaliero (10 ore) individuabile nella normativa del ’23, che però, consentiva una durata massima settimanale superiore a quell’attuale, pari infatti a 60 ore, comprensive del lavoro straordinario.