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Elementi
d’indubbia novità sono introdotti nel Titolo III del
decreto, in cui troviamo norme disciplinanti le pause, i riposi,
le ferie e che costituiscono gli aspetti più significativi
della Direttiva 93/104 che nel congegnare la definizione di aspetti
organizzativi “guida”, utili per il miglioramento delle
condizioni di lavoro e per la salvaguardia della salute e della
sicurezza dei lavoratori, ha fissato soprattutto parametri minimi
e precisi riferiti ai riposi (giornalieri, settimanali, annui),
dai quali ne derivano in modo consequenziale limitazioni riferite
alla prestazione. Del resto si è già osservato come
il concetto di “orario di lavoro” si ponga in termini
antinomici con il “periodo di riposo” (ciò che
è orario di lavoro non è riposo e viceversa).
E’ altresì necessario evidenziare che
le disposizioni finora osservate concernenti la previsione della
durata normale e della durata massima della prestazione lavorativa
prendano come riferimento temporale la settimana o, un più
lungo periodo (4, 6 o 12 mesi), per il calcolo della durata massima
e perciò, il rinvio alla norma di legge per la definizione
della durata massima della giornata lavorativa, contenuto nell’art.36
della Costituzione, non troverebbe riscontri nelle disposizioni
finora esaminate, così come peraltro già avveniva
nella disciplina speciale già vigente per il solo comparto
industriale.
Misura di tutela adeguata a tale scopo appare dunque,
quella disegnata nell’art. 7, che nel determinare la quantità
del riposo giornaliero, inteso come tale quello fruibile nelle 24
ore, fornisce indicazioni che consentono di delineare anche il
limite massimo della prestazione nell’arco della giornata:
13 ore.
| Ferma restando
la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha
diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo
giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve
le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati
durante la giornata. |
Si osservi come tale limite sia superiore rispetto a quello giornaliero
(10 ore) individuabile nella normativa del ’23, che però,
consentiva una durata massima settimanale superiore a quell’attuale,
pari infatti a 60 ore, comprensive del lavoro straordinario.
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