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Nell’art.
9 del decreto sono fedelmente trasfuse le indicazioni contenute
nell’art. 5 della Direttiva 93/104, concernenti il riposo
settimanale, sicché in armonia con la legislazione comunitaria
ne discende che il lavoratore deve usufruire, possibilmente nella
giornata di Domenica, di un periodo minimo di riposo ininterrotto
di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste
all'art.7, per ogni periodo di 7 giorni. Viene pertanto confermata
e leggermente ampliata (a 35 ore) la regola del giorno di riposo
ogni sei giorni di lavoro, fatte salve le eccezioni previste nel
2° comma dell’art. 9.
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a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il
lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine
del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra
successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti
ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato
a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari
del trasporto ferroviario che assicurano la continuità
e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse,
nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma
4.
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Non può sfuggire all’attenzione degli
operatori l’importanza del rinvio alla contrattazione collettiva
formulata nel 2° comma dell’art.9. Il legislatore affida
infatti, alla pattuizione collettiva la potestà di stabilire
deroghe alla regola delle 35 ore di riposo settimanale, a condizione
del rispetto del principio stabilito dall'articolo 17, comma 4°
del decreto.
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articolo 17, comma 4
Le deroghe previste nei commi che precedono possono essere
ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro
siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo
o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi
equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi
oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia
accordata una protezione appropriata.
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In ordine a questo ultimo aspetto, d’indubbia
rilevanza in quanto consente di affievolire un diritto costituzionalmente
garantito, si evidenzia che il riferimento ai “contratti collettivi”
è generico, e perciò come tali si devono intendere,
per definizione, i contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente più rappresentative, senza
nessuna precisazione riferita al livello territoriale di negoziazione.
Sostanzialmente si può affermare che la norma
in esame provveda ad ammodernare le disposizioni di legge in materia
di riposo settimanale, armonizzando il dettato della Direttiva con
le disposizioni previgenti, rendendole nel contempo più aderenti
alle esigenze dei processi produttivi ed anche alle mutate condizioni
di vita sociale.
Si può agevolmente notare come sia ricorrente il rinvio esplicito
o implicito alla normativa del’34, nel definire le ipotesi
di deroga e come, invece, alcune previsioni, come il richiamo al
D. Lgs. 114/98 che consente agli operatori degli esercizi di vendita
al dettaglio di determinare liberamente gli orari d’apertura
e di chiusura al pubblico, nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dei criteri emanati dai comuni, diano maggior attualità
a tale disposizione, contemperandola, peraltro con gli altri interessi
coinvolti.
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1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo
di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza
con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero
di cui all'articolo 7.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il
lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine
del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra
successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti
ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato
a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari
del trasporto ferroviario che assicurano la continuità
e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse,
nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma
4.
3. Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato
in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato
mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi
di turnazione particolare ovvero addetto alle attività
aventi le seguenti caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di
forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio
di processi caratterizzati dalla continuità della combustione
e operazioni collegate, nonché attività industriali
ad alto assorbimento di energia elettrica e operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda,
in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni
tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di
urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto
di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione,
comprese le industrie che trattano materie prime di facile
deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non
più di tre mesi all'anno, ovvero quando nella stessa
azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle
suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione
superiore a tre mesi;
d) i servizi e attività il cui funzionamento domenicale
corrisponda a esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi
rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica
utilità;
e) attività che richiedano l'impiego di impianti e
macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta
tecnologia;
f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio
1934, n. 370;
g) attività indicate agli articoli 11, 12, 13 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono
la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla
domenica nonché le deroghe previste dalla legge 22
febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica
per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, adottato sentite
le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente
più rappresentative nonché le organizzazioni
nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività
aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano
già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935,
e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella G.U.
n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al
comma 2, lett. d), salve le eccezioni di cui alle lettere
a), b) e c). Con le stesse modalità il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro
per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti,
provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette
attività. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve
le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione
avrà senz'altro luogo decorsi 30 giorni dal deposito
dell'accordo presso il ministero stesso. I predetti decreti,
per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici,
sono adottati dal ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.
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Per completezza, si osserva che l’art. 9 disciplini in modo
completo l’argomento qui trattato, in quanto le numerose deroghe,
previste negli artt. 16 e 17, non producono effetti sull’obbligo
del riposo settimanale.
Infine, va anche detto che alcune categorie di prestatori
di lavoro (es.: personale domestico, lavoranti a domicilio, personale
direttivo) che non risultavano destinatari delle disposizioni già
contemplate dalla L. 370/34, sono invece interessati all’azione
protettiva disegnata nell’art. 9.
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