Nell’art. 9 del decreto sono fedelmente trasfuse le indicazioni contenute nell’art. 5 della Direttiva 93/104, concernenti il riposo settimanale, sicché in armonia con la legislazione comunitaria ne discende che il lavoratore deve usufruire, possibilmente nella giornata di Domenica, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'art.7, per ogni periodo di 7 giorni. Viene pertanto confermata e leggermente ampliata (a 35 ore) la regola del giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro, fatte salve le eccezioni previste nel 2° comma dell’art. 9.

a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;

b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;

d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.

Non può sfuggire all’attenzione degli operatori l’importanza del rinvio alla contrattazione collettiva formulata nel 2° comma dell’art.9. Il legislatore affida infatti, alla pattuizione collettiva la potestà di stabilire deroghe alla regola delle 35 ore di riposo settimanale, a condizione del rispetto del principio stabilito dall'articolo 17, comma 4° del decreto.

articolo 17, comma 4

Le deroghe previste nei commi che precedono possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.

In ordine a questo ultimo aspetto, d’indubbia rilevanza in quanto consente di affievolire un diritto costituzionalmente garantito, si evidenzia che il riferimento ai “contratti collettivi” è generico, e perciò come tali si devono intendere, per definizione, i contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, senza nessuna precisazione riferita al livello territoriale di negoziazione.

Sostanzialmente si può affermare che la norma in esame provveda ad ammodernare le disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, armonizzando il dettato della Direttiva con le disposizioni previgenti, rendendole nel contempo più aderenti alle esigenze dei processi produttivi ed anche alle mutate condizioni di vita sociale.


Si può agevolmente notare come sia ricorrente il rinvio esplicito o implicito alla normativa del’34, nel definire le ipotesi di deroga e come, invece, alcune previsioni, come il richiamo al D. Lgs. 114/98 che consente agli operatori degli esercizi di vendita al dettaglio di determinare liberamente gli orari d’apertura e di chiusura al pubblico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, diano maggior attualità a tale disposizione, contemperandola, peraltro con gli altri interessi coinvolti.

1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.

2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:

a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;

b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;

d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.

3. Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:

a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione e operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica e operazioni collegate;

b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;

c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a tre mesi;

d) i servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;

e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;

f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;

g) attività indicate agli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.

5. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella G.U. n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lett. d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi 30 giorni dal deposito dell'accordo presso il ministero stesso. I predetti decreti, per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, sono adottati dal ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.


Per completezza, si osserva che l’art. 9 disciplini in modo completo l’argomento qui trattato, in quanto le numerose deroghe, previste negli artt. 16 e 17, non producono effetti sull’obbligo del riposo settimanale.

Infine, va anche detto che alcune categorie di prestatori di lavoro (es.: personale domestico, lavoranti a domicilio, personale direttivo) che non risultavano destinatari delle disposizioni già contemplate dalla L. 370/34, sono invece interessati all’azione protettiva disegnata nell’art. 9.