L’articolo
19 prevede l’abrogazione di tutte le disposizioni legislative
e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo,
mantenendo in vigore le sole disposizioni espressamente richiamate
e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.
La formula utilizzata dal legislatore appare di non
agevole interpretazione, perché la ricognizione delle norme
abrogate costituisce un compito solo apparentemente semplice e soprattutto,
perché l’individuazione delle sanzioni amministrative
e penali applicabili ai trasgressori delle disposizioni con contenuto
precettivo risulta di difficile soluzione.
Si perviene a questo assunto considerando che il principio
di legalità, ma ancor più il criterio di tassatività,
entrambi comuni sia al sistema penale, sia alle regole applicabili
agli illeciti amministrativi, non consentono qualsivoglia interpretazione
analogica, per questo la verifica se il fatto commesso costituisca
un illecito penale o amministrativo va rapportata solamente alle
fattispecie espressamente precisate dalla legge.
Si può tuttavia ragionevolmente pensare che
il legislatore nel rivisitare così profondamente la materia
abbia cercato con tale formula di conservare le ipotesi d’illecito
preesistenti (es.: quello riferito alla durata massima della prestazione),
nonostante il mutamento apportato al precetto, per cui si può
ritenere che continuino ad essere assistite da sanzione le medesime
misure protettive, ma in rapporto alle modifiche apportate alle
stesse dal decreto n. 66/2003. Del resto appare illogico che una
così profonda revisione di aspetti importanti del rapporto
di lavoro non sia seguita da misure idonee ad offrire un ragionevole
grado di protezione al bene tutelato dalla norma.
In aggiunta va pure osservato che eventuali gravi
violazioni alle norme del decreto vanno valutate anche sotto il
profilo della prevenzione degli infortuni e, che proprio riguardo
all’inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza è
consentito alla parte che lamenta un danno materiale o morale conseguente
alla mancata adozione delle misure previste, di dare avvio ad un’azione
risarcitoria nei confronti del datore di lavoro.
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