L’articolo 19 prevede l’abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo, mantenendo in vigore le sole disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.

La formula utilizzata dal legislatore appare di non agevole interpretazione, perché la ricognizione delle norme abrogate costituisce un compito solo apparentemente semplice e soprattutto, perché l’individuazione delle sanzioni amministrative e penali applicabili ai trasgressori delle disposizioni con contenuto precettivo risulta di difficile soluzione.

Si perviene a questo assunto considerando che il principio di legalità, ma ancor più il criterio di tassatività, entrambi comuni sia al sistema penale, sia alle regole applicabili agli illeciti amministrativi, non consentono qualsivoglia interpretazione analogica, per questo la verifica se il fatto commesso costituisca un illecito penale o amministrativo va rapportata solamente alle fattispecie espressamente precisate dalla legge.

Si può tuttavia ragionevolmente pensare che il legislatore nel rivisitare così profondamente la materia abbia cercato con tale formula di conservare le ipotesi d’illecito preesistenti (es.: quello riferito alla durata massima della prestazione), nonostante il mutamento apportato al precetto, per cui si può ritenere che continuino ad essere assistite da sanzione le medesime misure protettive, ma in rapporto alle modifiche apportate alle stesse dal decreto n. 66/2003. Del resto appare illogico che una così profonda revisione di aspetti importanti del rapporto di lavoro non sia seguita da misure idonee ad offrire un ragionevole grado di protezione al bene tutelato dalla norma.

In aggiunta va pure osservato che eventuali gravi violazioni alle norme del decreto vanno valutate anche sotto il profilo della prevenzione degli infortuni e, che proprio riguardo all’inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza è consentito alla parte che lamenta un danno materiale o morale conseguente alla mancata adozione delle misure previste, di dare avvio ad un’azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro.