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Art.
18 legge 241/90 - Applicazione disposizioni in materia di autocertificazione
e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a Pubbliche
Amministrazioni, di cui alla legge 4.1.68 n. 15, e successive modificazioni
ed integrazioni. Legge 15.5.97 n. 197 (Legge Bassanini): snellimento
dell'attività amministrativa.
La legge 241 che risale al 1990, nel perseguire
il fine dello snellimento e della semplificazione dell'attività
amministrativa, dispone che le Pubbliche Amministrazioni adottino
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle prescrizioni
della legge n. 15/68 in materia di autocertificazione e presentazione
di atti e/o documenti da parte dei cittadini.
A seguito di tale disposizione, resasi necessaria per la sostanziale
inoperatività della citata legge n. 15/68, è stato emanato
il D.P.R. n. 130 del 25.1.94, di approvazione del regolamento recante
norme attuative della predetta legge, con particolare riferimento
ai relativi artt. 2 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni -
Mod. 1), 3 (dichiarazioni temporaneamente sostitutive - Mod. 2) e
4 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Pertanto, una dichiarazione sottoscritta dall'interessato può
essere prodotta in sostituzione delle normali certificazioni per comprovare
stati, fatti o qualità personali, quali il luogo di nascita,
la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici,
lo stato civile, l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica
Amministrazione.
Per quanto riguarda le dichiarazioni momentaneamente sostitutive,
si rammenta che anche il Ministero del Lavoro, con decreto n. 459
del 15.10.90, ha individuato i casi nei quali sono ammesse, che, in
relazione all'attività del Servizio Ispezione Lavoro, si riferiscono
esclusivamente al possesso del titolo di studio e all'effettuazione
del prescritto periodo di praticantato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di consulente del lavoro, nonché al possesso
del'idoneità psicofisica, del libretto di tirocinio, del titolo
di studio richiesto per l'abilitazione della conduzione di generatori
di vapore.
Secondo il disposto del D.P.R. n. 130/94 e della legge n. 127/97,
le dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente alla
domanda per la quale sono dovute e sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione.
Sono disponibili i seguenti stampati relativi all'autocertificazione:
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