Art. 18 legge 241/90 - Applicazione disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a Pubbliche Amministrazioni, di cui alla legge 4.1.68 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Legge 15.5.97 n. 197 (Legge Bassanini): snellimento dell'attività amministrativa.

La legge 241 che risale al 1990, nel perseguire il fine dello snellimento e della semplificazione dell'attività amministrativa, dispone che le Pubbliche Amministrazioni adottino misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle prescrizioni della legge n. 15/68 in materia di autocertificazione e presentazione di atti e/o documenti da parte dei cittadini.

A seguito di tale disposizione, resasi necessaria per la sostanziale inoperatività della citata legge n. 15/68, è stato emanato il D.P.R. n. 130 del 25.1.94, di approvazione del regolamento recante norme attuative della predetta legge, con particolare riferimento ai relativi artt. 2 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni - Mod. 1), 3 (dichiarazioni temporaneamente sostitutive - Mod. 2) e 4 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Pertanto, una dichiarazione sottoscritta dall'interessato può essere prodotta in sostituzione delle normali certificazioni per comprovare stati, fatti o qualità personali, quali il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato civile, l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda le dichiarazioni momentaneamente sostitutive, si rammenta che anche il Ministero del Lavoro, con decreto n. 459 del 15.10.90, ha individuato i casi nei quali sono ammesse, che, in relazione all'attività del Servizio Ispezione Lavoro, si riferiscono esclusivamente al possesso del titolo di studio e all'effettuazione del prescritto periodo di praticantato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, nonché al possesso del'idoneità psicofisica, del libretto di tirocinio, del titolo di studio richiesto per l'abilitazione della conduzione di generatori di vapore.

Secondo il disposto del D.P.R. n. 130/94 e della legge n. 127/97, le dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente alla domanda per la quale sono dovute e sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione.

Sono disponibili i seguenti stampati relativi all'autocertificazione:
dichiarazione sostitutiva di certificazione
autocertificazione