LEGGE 7 agosto 1990, n.
241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso
ai documenti amministrativi
CAPO I
PRINCIPI
Art. 1
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge
ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità
secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni
che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero
debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere
di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le Pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento,
in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento,
il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio
di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento
è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma
2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 3
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve
essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione
deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli
a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile. a norma della presente legge, anche
l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine
e l'autorità cui è possibile ricorrere.
CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 4
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento,
le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo
di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare
a sè o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto
alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo
4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile
del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a
richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art. 6
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione
del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica
di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze
di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette
gli atti all'organo competente per l'adozione.
CAPO III
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 7
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze
di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è
comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti
nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti
non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento
possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta
a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione
di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui
al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede
a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è
prevista.
Art. 9
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà
di intervenire nel procedimento.
Art. 10
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo
9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto
dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo
10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio
dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse,
accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione
di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena
di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione
di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in
danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
Art. 12
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
di cui al medesimo comma 1.
Art. 13
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione
di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione,
per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari
per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 14
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione
procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni
concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono
luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente
convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato
tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente
la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente
il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa
ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni
adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso
da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini.
Art. 15
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo
deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni
di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere
o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è
in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri
che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare
il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere,
per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso,
delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo
è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare
urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto
che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite
le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti
non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione
procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del
procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione
e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni
che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo
16.
Art. 18
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni
di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione
di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono
attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione
procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento
provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento
i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente
o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 19
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di
un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione,
nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può
essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte
dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione
competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato,
il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda
a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti
entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività
può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia,
ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione
alla complessità degli accertamenti richiesti.
3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede
comunque all'adozione dell'atto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il
rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento
di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare
pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano
rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.
5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe
o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
Art. 20
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio
di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro
atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento
di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento,
dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni
di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare
l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia
possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede
comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole
analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
Art. 21
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato
deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non
è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti
a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante
è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività
in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità
di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività
ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque,
in contrasto con la normativa vigente.
CAPO V
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa
e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque
vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità
stabilite dalla presente legge
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
alla Commissione di cui all'articolo 27.
Art. 23
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti
delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli
enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.
Art. 24.
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto
di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti
previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare
le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi
di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro
agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi,
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari
per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici
avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o
più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie
di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 1deg.
aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre
1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra
disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire
l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa
impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso
della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverte
disposizioni di legge.
Art. 25
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia
dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente
legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve
essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo
detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi
nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso
e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta
giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera
di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito
del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.
La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo,
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
Art. 26
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle
relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità
previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni,
le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione
ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si
dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali
della Commissione di cui all'articolo 27 e in generale, è data la
massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente
legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo
il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà
di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed é composta da sedici membri,
dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive
Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979
n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra
i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra
i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3 La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari
si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato
delle Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena
conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione
con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione
annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone
al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili
a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui
all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel
termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo
18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente
articolo.
Art. 28
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
<<Art. 15. - (Segreto d'ufficio). -- 1. L'impiegato deve mantenere
il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto
informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in
corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa
delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste
dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni,
l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e
documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento>>.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla
presente legge nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni
in essa contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni
fino a quando esse non avranno legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
Art. 30
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà
o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero
dei testimoni é ridotto a due.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità
di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati
o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al
capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 24.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 agosto 1990
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 18:
- La legge n. 15/1968 reca: <<Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme>>.
Nota all'art. 19:
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), è il seguente:
<<Art. 17 (Regolamenti).
(omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti
per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari>>.
Nota all'art. 20:
- Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi precedente
nota all'art. 19.
Note all'art. 24:
Il testo dell'art. 12 della legge n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento
dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto
di Stato), è il seguente:
<<Art. 12 - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti,
le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea
a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione
ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione
a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali,
alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni
con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi
dell'ordine costituzionale>>.
- Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi precedente nota all'art. 19.
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 121/1981
(Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come
modificato dall'art. 26 della legge n. 668/1986 (Modifiche e integrazioni
alla legge 1deg. aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione,
sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è
il seguente:
<<Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -- L'accesso
ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati dal Centro
di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli
ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza,
nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia
debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo
11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è
consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari
per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura
penale.
È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati
predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6,
lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni
all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo
comma del presente articolo.
Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamento può
essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni
che forniscano un profilo della personalità dell'interessato>>.
Nota all'art. 26:
- La legge n. 839/1984 reca: <<Norme sulla Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana>>.
Nota all'art. 27:
- La legge n. 97/1979 reca: <<Norme sullo stato giuridico dei magistrati
e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei
magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato>>.
Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 15/1968, è il seguente:
<<Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).
-- L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità
personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito
da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario
competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale
provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle
modalità di cui all'art. 20>>.