IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE N. 40/2004
Roma
14 ottobre 2004
Oggetto:
Il nuovo contratto di apprendistato
1. Premessa
Il nuovo contratto di apprendistato, disciplinato agli articoli 47 e ss.
del decreto legislativo n. 276 del 2003, dà luogo a una tipica ipotesi
di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo della obbligazione negoziale.
A fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga infatti
a corrispondere all'apprendista non solo una controprestazione retributiva
ma anche, direttamente o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze
ed all'uopo individuati, gli insegnamenti necessari per il conseguimento
di una qualifica professionale, di una qualificazione tecnico-professionale
o di titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni
dell'alta formazione (tra cui la specializzazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144) attraverso percorsi
di formazione interna o esterna alla azienda.
Va peraltro subito precisato che con il decreto legislativo n. 276 del 2003
l'apprendistato diventa l'unico contratto di lavoro a contenuto formativo
presente nel nostro ordinamento, fatto salvo l'utilizzo del contratto di
formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Nel settore privato,
per contro, il contratto di formazione e lavoro continuerà infatti
a trovare applicazione in via transitoria e meramente residuale nei limiti
di cui al decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante "Disposizioni
correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia
di occupazione e mercato del lavoro".
Diversa è invece la funzione del nuovo contratto di inserimento disciplinato
agli articoli 54 e ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003, in cui la
formazione del lavoratore è solo eventuale e non integra un elemento
caratterizzante del relativo tipo contrattuale.
Il nuovo apprendistato, così come configurato nel decreto legislativo
di riforma del mercato del lavoro, vuole essere uno strumento idoneo a costruire
un reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro, quale primo tassello
di una strategia di formazione e apprendimento continuo lungo tutto l'arco
della vita. A tal fine sono state disciplinate tre diverse ipotesi di apprendistato:
1) l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione;
2) l'apprendistato professionalizzante;
3) l'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione.
Il raggiungimento effettivo delle finalità sottese alla nuova disciplina
dell'apprendistato presuppone il raccordo tra i sistemi della istruzione
e quelli della formazione professionale. Tale raccordo è particolarmente
evidente con riferimento all'apprendistato per espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione, che infatti presuppone per la sua piena operatività
la definitiva implementazione delle deleghe di cui alla legge n. 53 del
2003.
Anche l'apprendistato professionalizzante non è oggi pienamente operativo,
in quanto presuppone una disciplina regionale dei profili formativi, da
definirsi d'intesa con le parti sociali, a cui è subordinata l'applicabilità
dei profili normativi definiti a livello nazionale, come legislazione di
cornice, nell'ambito del decreto legislativo n. 276 del 2003. Pienamente
operativa è pertanto da considerarsi unicamente la disciplina dell'apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, rispetto
al quale è possibile avviare le prime sperimentazioni nei limiti
e alle condizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276
del 2003. Le Regioni, nell'ambito delle competenze a loro attribuite, potranno
peraltro rendere agevolmente operativo anche l'apprendistato professionalizzante
dando luogo a quelle regolamentazioni, non necessariamente nella forma della
legge regionale, che consentono di definire i profili formativi dell'istituto.
2. Limiti quantitativi alle assunzioni
di apprendisti
In conformità alla disciplina previgente, e in coerenza con le finalità
dell'istituto, è stabilito un limite quantitativo alle assunzioni
di apprendisti. Non è infatti possibile assumere con contratto di
apprendistato un numero di apprendisti che sia superiore al 100 per cento
delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso uno stesso
datore di lavoro. Tuttavia, il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia
in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti fino ad un numero
massimo di tre.
Tale limite quantitativo non si applica alle imprese artigiane, per le quali
resta applicabile la disciplina di cui all'articolo 4 della legge n. 443
del 1985.
In caso di assunzione con contratto di apprendistato è da ritenersi
immediatamente abrogato l'obbligo di richiesta di autorizzazione alla Direzione
provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del d.lgs n.
276 del 2003. È fatto salvo tuttavia il diritto della normativa regionale
di reintrodurre, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge n. 30 del 2003, una diversa procedura autorizzativa, anche attraverso
il rimando agli enti bilaterali. In mancanza di una disciplina regionale
che regoli tale procedura non potranno essere considerate legittime le previsioni
di contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto alla autorizzazione
dell'ente bilaterale. Non potranno altresì essere considerate legittime,
neppure ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 30 del 2003, le norme dei
contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto di apprendistato
alla iscrizione all'ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente
previste dal legislatore.
3. Apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione
3.1 Le finalità
L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione
professionale ai sensi della legge 53 del 2003, ossia alla acquisizione,
attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio, consentendo l'assolvimento
dell'obbligo formativo attraverso lo strumento dell'alternanza scuola –
lavoro. L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione è infatti previsto quale percorso alternativo alla formazione
scolastica ma ciò nondimeno integrativo dell'obbligo formativo che
si traduce oggi nel "diritto dovere" di istruzione per almeno
12 anni e comunque fino ai 18 anni d'età. Sussiste pertanto un diretto
collegamento tra l'obbligo formativo del minore a 18 anni d'età e
l'attività lavorativa oggetto del contratto.
Con il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione si vuole dunque garantire ai giovani, che acquisiscono
la capacità lavorativa a 15 anni, secondo l'articolo 2 del Codice
civile, di poter terminare il corso di studi obbligatorio anche attraverso
l'alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione
si configura pertanto come l'unico contratto di lavoro stipulabile a tempo
pieno da chi abbia meno di 18 anni e non sia in possesso di qualifica professionale
conseguite ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53
3.2 L'ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti
a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le associazioni dei datori di
lavoro e le organizzazioni sindacali, e con soggetti tra i quindici e i
diciotto anni non compiuti, che non abbiano ancora completato il percorso
formativo. Il contratto di apprendistato di primo tipo, essendo finalizzato
al conseguimento di una qualifica ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53 o un titolo di studio.
3.3 La disciplina del rapporto e dei profili
formativi
La disciplina del rapporto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione stabilita dal decreto legislativo n. 276 del
2003 è strettamente connessa alla riforma del sistema di istruzione
prevista dalla legge n. 53 del 2003. Si rinvia pertanto alla implementazione
della delega di cui alla legge n. 53 del 2003 per formulare gli opportuni
chiarimenti rispetto alla disciplina dell'istituto che dunque non è
al momento operativo.
4. Apprendistato professionalizzante
4.1 Le finalità
Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al
conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione
sul lavoro. La qualificazione del lavoratore nell'ambito dell'apprendistato
professionalizzante deve essere intesa quale acquisizione di competenze
di base, trasversali e tecnico-professionali. Non si persegue pertanto l'acquisizione
di un titolo di studio o di una qualifica professionale del sistema di istruzione
e formazione professionale, bensì l'accrescimento delle capacità
tecniche dell'individuo al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato.
4.2 L'ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato
da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese
le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, con
soggetti dai 18 ai 29 anni d'età, secondo quanto disposto dall'articolo
49 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Il contratto potrà altresì
essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni d'età
e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53.
Tali limiti d'età sono direttamente collegati con le finalità
perseguite e con la disciplina del nuovo apprendistato, pertanto non si
considerano applicabili fino alla piena operatività dell'istituto.
4.3 La disciplina del rapporto
Anche il contratto di apprendistato professionalizzante non è oggi
pienamente operativo, in attesa delle discipline regionali, che andranno
adottate d'intesa con le parti sociali, per quanto riguarda i profili formativi.
E' tuttavia opportuno fornire taluni primi chiarimenti in considerazione
del fatto che il contratto di apprendistato professionalizzante è
già stato oggetto di regolamentazione da parte di contratti collettivi
nazionali con contenuti e profili non sempre coerenti con la lettera e la
ratio del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà, in primo
luogo, essere stipulato in forma scritta ad substantiam. All'interno del
contratto dovranno essere indicati: la prestazione lavorativa a cui il lavoratore
verrà adibito, la qualifica professionale che potrà essere
conseguita al termine del rapporto e il piano formativo individuale. Il
piano formativo individuale, documento distinto dal contratto di lavoro,
dovrà essere allegato al contratto a pena di nullità dello
stesso.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può avere durata
minima di due anni e durata massima di sei anni. È rimessa alla contrattazione
collettiva la possibilità di individuare la durata dell'apprendistato
professionalizzante sulla base delle competenze di base e tecnico-professionali
da conseguire e della eventuale qualifica professionale, così come
indicata altresì nell'istituendo "Repertorio delle professioni"
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Resta dunque inteso
che, in attesa della concreta regolamentazione dell'istituto ad opera di
Regioni e parti sociali resta in vigore la vigente normativa in materia
anche per quanto attiene la durata del contratto di apprendistato. Per nulla
rilevando diverse pattuizioni in sede di contrattazione collettiva.
Trattandosi di contratti a finalità diverse, il contratto di apprendistato
professionalizzante potrà essere stipulato anche successivamente
ad un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di
formazione, in questo caso tuttavia la durata massima cumulativa dei due
contratti non potrà essere superiore ai sei anni.
Il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto al termine del periodo
di apprendistato, secondo la disciplina generale applicata al contratto
di lavoro, anche se la qualificazione, definita nel piano formativo individuale
non è ancora stata conseguita. Sussiste invece il divieto per il
datore di lavoro di recedere prima della scadenza del contratto, salvo giusta
causa o giustificato motivo. In ogni caso l'apprendista ha diritto alla
valutazione e certificazione delle competenze acquisite e dei crediti formativi
maturati durante il periodo di apprendistato.
La disciplina del contratto di apprendistato resta soggetta, in quanto compatibile,
alle disposizioni previste dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive
modificazioni. Pertanto sono da ritenersi ancora in vigore le norme di cui
agli articoli 11 e 12 della legge n. 25 del 1955, relative ai diritti e
doveri del datore di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed
assistenziale prevista agli articoli 21 e 22, così come espressamente
previsto dall'articolo 53, comma 4. Sarà altresì da ritenersi
applicabile la previgente disciplina in materia di recesso dal rapporto,
così come regolata dall'articolo 19 della legge n. 25 del 1955; pertanto
allo scadere del termine del contratto di apprendistato professionalizzante,
l'apprendista si riterrà mantenuto in servizio salvo disdetta a norma
dell'articolo 2118 del Codice civile.
L'articolo 85, comma 1, lettera b) del decreto ha tuttavia espressamente
abrogato sia l'articolo 2, comma 2, sia l'articolo 3 della legge n. 25 del
1955 eliminando l'obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva alla
Direzione provinciale del lavoro. Pertanto, in attesa che la normativa regionale
regoli i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante,
è da ritenersi ancora applicabile la disciplina previgente al decreto
legislativo n. 276 del 2003, fatta salva l'abrogazione dell'obbligo di richiesta
di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale del lavoro che infatti
è immediatamente operativa.
4.4 La retribuzione dell'apprendista e gli incentivi economici e normativi
All'articolo 49, comma 4, lettera b), è fatto divieto al datore di
lavoro di retribuire l'apprendista con tariffe a cottimo. Si deve peraltro
ritenere ancora in vigore il comma 1, dell'articolo 13 della legge n. 25
del 1955, il quale prevedeva la determinazione della retribuzione dell'apprendista
mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità
di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione
collettiva.
Il trattamento normativo e retributivo dell'apprendista è in ogni
caso regolato dall'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 276 del
2003. La retribuzione dell'apprendista è stabilita sulla base della
categoria di inquadramento dello stesso che non potrà, secondo quanto
stabilito dalla norma, essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento
previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse
qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni
del contratto collettivo nazionale.
Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
4.5 Il profilo formativo
La regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato
professionalizzante è demandata, nel rispetto della riforma del Titolo
V della Costituzione, intervenuta con Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre
2001, alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Tale regolamentazione dovrà essere emanata d'intesa con le associazioni
dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano regionale.
L'articolo 49, comma 5, lettera a), fissa tuttavia un minimo di 120 ore
di formazione formale che potrà essere svolta dall'apprendista all'interno
o all'esterno dell'azienda, secondo quanto stabilito dal piano formativo
individuale. Pertanto non è più previsto un monte ore minimo
di formazione esterna obbligatoria, anche se il decreto impone comunque
che si tratti di "formazione formale", ossia di una formazione
effettuata attraverso strutture accreditate o all'interno dell'impresa secondo
percorsi strutturati di formazione strutturati on the job e in affiancamento
certificabili secondo le modalità che saranno definite dalle future
normative regionali. L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà
essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza
e strumenti di e-learning.
Durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza
di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare
l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale. Nel
caso in cui la formazione sia impartita attraverso strumenti di e-learning,
anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in
modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento
o video-comunicazione da remoto. Si rimanda alla normativa regionale per
la definizione delle specifiche competenze del tutor. Si ritiene che, in
conformità con quanto previsto dal D.M del 28 febbraio 2000, il ruolo
del tutor potrà essere svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso
delle competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello
pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che dovrà
conseguire l'apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante,
quale garanzia di possesso delle adeguate competenze all'accompagnamento
del lavoratore.
È rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti
per il riconoscimento della formazione sulla base delle competenze tecnico-professionali
acquisite durante il periodo di apprendistato. Tali competenze verranno
indicate sul "Libretto formativo del cittadino" come indicato
nell'articolo 2, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 276 del 2003.
5. Apprendistato per l'acquisizione
di un diploma o per percorsi di alta formazione
5.1 Le finalità
L'apprendistato di terzo tipo è finalizzato alla acquisizione di
un titolo di studio secondario, laurea o diploma di specializzazione, nonché
per la specializzazione tecnica superiore introdotta con la legge 17 maggio
1999, n.144, integrando la formazione pratica in azienda con la formazione
secondaria, universitaria, di alta formazione o comunque con una specializzazione
tecnica superiore.
L'articolo 50, comma 1, prevede pertanto un diretto collegamento tra l'apprendistato
per acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e il sistema
dell'istruzione e della formazione tecnica superiore come previsto all'articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5.2 L'ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato per acquisizione di un diploma o percorsi
di alta formazione può essere stipulato tra datori di lavoro appartenenti
a tutti i settori produttivi, purché esercitino attività compatibili
con il perseguimento delle finalità del contratto, e soggetti di
età compresa tra i tra i 18 e i 29 anni che siano già in possesso
di un titolo di studio e vogliano conseguire una qualifica di livello secondario
o superiore. Il contratto potrà tuttavia essere stipulato anche con
soggetti che abbiano compiuto il diciassettesimo anno d'età qualora
siano in possesso di un titolo di studio.
Il contratto può essere stipulato anche con le associazioni dei datori
di lavoro e le organizzazioni sindacali.
5.3 La disciplina del rapporto
La disciplina dell'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione è altamente flessibile in quanto presuppone
moduli di formazione ad hoc tra loro liberamente combinabili: formazione
formale, formazione non formale, formazione informale.
Concretamente la disciplina dell'istituto dovrà essere individuata,
per quanto attiene ai profili formativi e anche caso per caso, dalle Regioni
ovvero dalle Province autonome di Trento e Bolzano, mediante un semplice
accordo o convenzione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro
e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano regionale, nonché con le Università o altre istituzioni
formative. L'accordo dovrà prevedere programmi di lavoro specifici
e coerenti con il percorso formativo che conduce al titolo di studio. Tali
programmi si realizzeranno con il supporto di un tutor aziendale e di un
tutor formativo nominato dall'Università o dall'Istituto formativo.
Il contratto di lavoro dovrà essere stipulato in forma scritta ad
substantiam e dovrà indicare: la qualifica da conseguire, la durata
del contratto nonché il piano formativo individuale finalizzato a
garantire la fissazione del percorso formativo dell'apprendista. Il piano
formativo individuale dovrà essere allegato al contratto di apprendistato
a pena di nullità dello stesso.
L'innovazione contenuta nel decreto attiene alla ampia flessibilità
dei percorsi di apprendistato di alta formazione che non presuppongono necessariamente
una scissione tra attività lavorativa e la frequenza dell'apprendista
a specifici corsi teorici di livello secondario, universitario, dell'alta
formazione o per la specializzazione tecnica superiore. L'attività
svolta in azienda, così come concordata tra Regione, associazioni
datoriali e sindacali e istituti formativi, potrà dunque integrare
pienamente il percorso di formazione stabilito nel piano formativo individuale.
Nei limiti indicati dalla regolamentazione regionale, in accordo con le
organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e con le Università
e gli altri istituti formativi, la durata dell'apprendistato per l'acquisizione
di un diploma o per titoli di studio universitari, o specializzazioni dell'alta
formazione (in particolare, la specializzazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è stabilita
dalle parti in seguito ad una valutazione di bilanciamento tra le competenze
che il soggetto possiede al momento della stipula e quelle che si potranno
conseguire per mezzo della formazione in apprendistato. Tale valutazione
sarà attuata all'interno del piano formativo individuale.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge n.
25 del 1955 e successive modificazioni, pertanto si considerano applicabili
le norma in materia di diritti e doveri del datore di lavoro e dell'apprendista,
nonché la disciplina previdenziale ed assistenziale.
6. Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale è un documento allegato al contratto
di apprendistato il cui contenuto specifico sarà stabilito attraverso
la definizione di un unico modello nazionale previsto dalle Regioni e dalle
Province autonome. Nel piano formativo individuale andranno indicati, sulla
base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti
mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione formale
e non formale dell'apprendista nonché la ripartizione di impegno
tra formazione aziendale o extra-aziendale.
Il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza
con i profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome,
con il supporto tecnico del Repertorio delle Professioni. In attesa di una
regolamentazione a livello nazionale le Regioni e le Province autonome potranno
autonomamente attivarsi per l'individuazione dei profili formativi.
In considerazione della difficoltà di prevedere percorsi formativi
precisi, in particolare nelle ipotesi di contratti di apprendistato di lunga
durata, il piano formativo individuale sarà seguito da un piano individuale
di dettaglio, elaborato con l'ausilio del tutor, nel quale le parti indicheranno
con maggiore precisione il percorso formativo dell'apprendista.
Spetta alle Regioni ed alle Province autonome definire le modalità
per lo svolgimento, la valutazione, la certificazione e la registrazione
sul libretto formativo delle competenze acquisite mediante percorso di apprendistato.
7. Contenuto formativo in caso di
prestazioni erogate a distanza
Quando l'azienda opera per l'erogazione "a distanza" di comunicazioni/informazioni
ai clienti e/o al mercato attraverso l'utilizzo di strumenti informatici
e telematici in rete, è possibile superare il concetto di unità
produttiva localmente individuata. Infatti in questi casi le funzioni produttive
sono virtualizzate e sono oggetto di concomitanti attività di controllo,
monitoraggio, addestramento e formazione che si svolgono secondo i sistemi
e-learning anche attraverso tele-affiancamento e video-comunicazione da
remoto.
Di conseguenza, qualora in azienda sia presente un idoneo numero di specializzati,
non è rilevante la loro localizzazione nella unità produttiva
ove operano gli apprendisti stante la peculiarità degli strumenti
adottati. Per l'effetto, analoga soluzione può essere adottata per
l'attività di tutoraggio il cui svolgimento, in questi casi, non
può prescindere dalle modalità e dagli strumenti tecnologici
sopradescritti.
8. Disciplina sanzionatoria
L'articolo 53, comma 3, del d.lgs. 276 del 2003, così come modificato
dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, introduce
una severa disciplina sanzionatoria comune alle tre tipologie di apprendistato.
A tutela del rispetto dell'obbligo formativo che il contratto di apprendistato
fa sorgere in capo al datore di lavoro si prevede infatti che in caso di
inadempimento all'obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al
datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da
parte dell'apprendista, il datore è tenuto a versare all'Inps, a
titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella
dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore
che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato,
maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude
l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
L'inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro sarà valutato
sulla base del percorso di formazione previsto all'interno del piano formativo
e di quanto regolamentato dalla disciplina regionale. Tale inadempimento
potrà configurarsi in presenza di uno dei suddetti elementi: quantità
di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo
o dalla regolamentazione regionale; mancanza di un tutor aziendale avente
competenze adeguate o di ogni altro elemento che provi una grave inadempienza
del datore di lavoro nell'obbligo formativo.
In caso di inadempimento dell'obbligo formativo, e conseguente applicazione
della suddetta misura sanzionatoria, al datore di lavoro sarà preclusa
la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo
stesso soggetto e per l'acquisizione della medesima qualifica o qualificazione
professionale.
Firmato IL MINISTRO
Roberto Maroni