DECRETO LEGISLATIVO 26 FEBBRAIO 2001, N. 100
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, concernente l’attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/81/Ce, del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l’articolo 2 e l’allegato A, nonché l’articolo 1, comma 4, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive;
Visto l’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Art.
1
Modificazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
Al
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le seguenti
modificazioni:
all’articolo 1:
al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis)
per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" quello
che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate
nelle lettere c) e d).";
il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I contratti collettivi
nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi,
i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed
i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie,
con l’assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto
il contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni
e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di
cui al comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresì,
prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità
particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva
ai sensi del presente decreto.";
all’articolo 3:
al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il
numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d’anno;
il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I contratti collettivi
di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull’importo
della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro
supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall’articolo
4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono
anche stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari
sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente
mediante l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione
dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline
contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura
massima del 10 per cento previste dall’ultimo periodo del medesimo
comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.";
il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le ore di lavoro supplementare
di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma
2 comportano l’applicazione di una maggiorazione sull’importo
della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura
viene stabilita dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma
3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione
del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresì
stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo
parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario
di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via
non meramente occasionale.";
il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. L’esercizio
da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale
della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore
un preavviso di almeno 10 giorni. I contratti collettivi di cui all’articolo
1, comma 3, possono prevedere una durata del preavviso inferiore a dieci
giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti
collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone forme,
criteri e modalità. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale ai sensi del comma 7 comporta altresì in favore del lavoratore
il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto,
nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.";
il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Durante il corso
di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà
denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l’indicazione
di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario
pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa
subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente alle
causali di cui alle lettere a) e b) potrà essere effettuata quando
siano decorsi almeno 5 mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà
essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore
del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti collettivi di
cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai 5 mesi, prevedendo
la corresponsione di una indennità. I medesimi contratti collettivi
determinano i criteri e le modalità per l’esercizio della possibilità
di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono,
altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali
possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro
ha facoltà di rinunciare al preavviso.";
al comma 15 le parole: "comunque per un periodo non superiore ad un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 30
settembre 2001";
all’articolo 5:
al comma 2 le parole: "entro 100 Km dall’unità produttiva"
sono sostituite dalle seguenti: "entro 50 Km dall’unità
produttiva";
all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo,
si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico,
i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei
lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato
al tempo pieno così come definito ai sensi dell’articolo 1;
ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario
eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente
a unità intere di orario a tempo pieno.";
all’articolo 8, comma 2, le parole: "dei contratti collettivi
di cui all’articolo 3, comma 7," sono sostituite dalle seguenti:
"dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3,".
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori
entrate, a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 2001
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DINI, Ministro per gli affari esteri
FASSINO, Ministro della giustizia
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
BELLILLO, Ministro per le pari opportunità
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica