Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230
Attuazione
delle direttive Euratom nn. 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3
in materia di radiazioni ionizzanti
(G.U. 13 giugno 1995, n. 136).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 212, ed in particolare l'art. 4, recante
delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio nn. 80/836/Euratom,
84/467/Euratom e 84/466/Euratom in materia di tutela dalle radiazioni ionizzanti
per i lavoratori, la popolazione e le persone sottoposte ad esami e interventi
medici;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 41, recante
proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 4 della
citata legge n. 212 del 1990, nonchè delega al Governo per l'attuazione
della direttiva n. 89/618/Euratom in materia di informazione della popolazione
per i casi di emergenza radiologica;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 6, recante
proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 41 della
legge n. 142 del 1992, nonchè delega al Governo per l'attuazione
delle direttive del Consiglio nn. 90/641/Euratom e 92/3/Euratom, in materia,
rispettivamente, di protezione operativa dei lavoratori esterni dai rischi
di radiazioni ionizzanti e di sorveglianza e di controllo delle spedizioni
trasfrontaliere di residui radioattivi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'11 gennaio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome;
Sentiti l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Istituto
superiore di sanità (ISS), il Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR) e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);
Sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione
per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 marzo 1995;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica,
incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro
dei lavori pubblici e dell'ambiente e del Ministro della sanità,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Art. 1
(Campo di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti
nucleari;
b) alla produzione, importazione, esportazione, manipolazione, trattamento,
impiego, commercio, detenzione, deposito, trasporto, cessazione della detenzione,
raccolta e smaltimento di materie radioattive ed a qualsiasi altra attività
o situazione che comporti un rischio significativo derivante dalle radiazioni
ionizzanti, ivi comprese le attività con macchine radiogene, le attività
minerarie e le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni, quando ricorrano
le condizioni stabilite nell'allegato I.
2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto
definite nell'allegato I sono aggiornate, in relazione agli sviluppi della
tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, con decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente
e della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione
pubblica, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL),
l'Istituto superiore di sanità (ISS) e la Conferenza Stato Regioni.
Con gli stessi decreti sono altresì individuate, in relazione agli
sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea,
specifiche modalità di applicazione per attività e situazioni
particolari, tra le quali quelle che comportano esposizioni a sorgenti naturali
di radiazioni.
Art. 2
(Sistema di protezione radiologica)
1. Al fine di garantire nella maniera più efficace la protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori e la protezione dell'ambiente
dalle radiazioni ionizzanti, devono essere rispettati, nelle attività
soggette al presente decreto, i seguenti principi generali:
a) i tipi di attività che comportano esposizione alle radiazioni
ionizzanti debbono essere preventivamente giustificati e periodicamente
riconsiderati alla luce dei benefici che da essi derivano;
b) le esposizioni alle radiazioni ionizzanti debbono essere mantenute al
livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori
economici e sociali;
c) la somma delle dosi ricevute ed impegnate non deve superare i limiti
prescritti, in accordo con le disposizioni del presente decreto e dei relativi
provvedimenti applicativi.
Capo II
DEFINIZIONI
Art. 3
(Rinvio ad altre definizioni)
1. Per l'applicazione del presente decreto, valgono, in quanto nello stesso
o nei provvedimenti di applicazione non diversamente disposto, le definizioni
contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, comprese quelle
relative alla responsabilità civile, nonchè le definizioni
contenute negli articoli seguenti, e quelle di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 4
(Definizioni di termini fisici, tecnici, grandezze ed unità)
1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) radiazioni ionizzanti: radiazioni costituite da fotoni o da particelle
aventi la capacità di determinare, direttamente o indirettamente,
la formazione di ioni. Ai fini del presente decreto il termine "radiazioni"
deve intendersi sinonimo di "radiazioni ionizzanti";
b) attività (A): quoziente di dN diviso per dt, in cui dN è
il numero di trasformazioni nucleari spontanee di un radionuclide che si
producono durante il tempo dt;
c) bequerel (Bq): nome speciale dell'unità S.I. di attività
1 Bq = 1 s -1
I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività è
espressa in curie (Ci) sono i seguenti:
1 Ci = 3,7 x 10 10 Bq (esattamente)
1 Bq 0 2, 7027 x 10 -11 Ci
d) dose assorbita (D): quoziente di dE diviso per dm, in cui dE è
l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento
volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico;
e) gray (Gy): nome speciale dell'unità S.I. di dose assorbita
1 Gy = 1 J Kg
I fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita è
espressa in rad sono i seguenti:
1 rad 0 10-2 Gy
1 Gy = 100 rad
f) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti
(macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorchè contenuta in
apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione,
non si può trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi,
o l'emissione di radiazioni;
g) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente
incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro
inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni
normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori
stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili;
h) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche
o ai requisiti della sorgente sigillata;
i) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o più
radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare
l'attività o la concentrazione;
l) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente
presenti. Sono fatte salve le particolari definizioni per le materie fissili
speciali, le materie grezze, i minerali quali definiti dall'articolo 197
del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
e riportati alle lettere m), o) e p) e i combustibili nucleari;
m) materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito
in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più degli
isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite dal Consiglio
delle Comunità europee; il termine "materie fissili speciali"
non si applica alle materie grezze;
n) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia l'uranio
235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantità tali che
il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore
al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale;
o) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova
in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale,
il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe,
di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente
una o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione
definiti dal Consiglio delle Comunità europee;
p) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione
media definita dal Consiglio delle Comunità europee, sostanze che
permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati
le materie grezze;
q) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o destinate ad essere
impiegate in un impianto nucleare; sono inclusi l'uranio in forma di metallo,
di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio
in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia
fissile che sarà qualificata come combustibile con decisione del
Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
r) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorchè contenuta
in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto
il riutilizzo;
s) gestione dei rifiuti: insieme delle attività concernenti i rifiuti:
raccolta, cernita, trattamento e condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento
e smaltimento nell'ambiente;
t) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che può essere contaminato
da materie radioattive; sono ricompresi in tale definizione le matrici ambientali
e gli alimenti;
u) matrice ambientale: qualsiasi componente dell'ambiente, ivi compresi
aria, acqua e suolo;
v) apparecchiatura radiologica: ogni apparecchiatura per uso radiodiagnostico
o radioterapeutico.
Art. 5
(Definizioni di termini radiologici)
1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni
di termini radiologici:
a) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti.
Si distinguono:
1) l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate all'esterno
dell'organismo;
2) l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell'organismo;
3) l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e dell'esposizione
interna;
b) esposizione globale: esposizione, considerata omogenea, del corpo intero;
c) esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una parte
dell'organismo o uno o più organi o tessuti, oppure esposizione del
corpo intero considerata non omogenea;
d) dose (H): grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la dose
assorbita (D) per fattori di modifica determinati a norma dell'art. 96,
al fine di qualificare il significato della dose assorbita stessa per gli
scopi della radioprotezione;
e) sievert (Sv): nome speciale dell'unità S.I. di dose. Se il prodotto
dei fattori di modifica è uguale a 1
1 Sv = 1J Kg-1
Quando l'equivalente di dose è espresso in rem valgono le seguenti
relazioni
1 rem = 10-2 Sv
1 Sv = 100 rem
f) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in un determinato
periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno o più radionuclidi;
g) contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di una superficie,
di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze
radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva
include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna,
per qualsiasi via essa si sia prodotta;
h) limiti di dose: limiti fissati per le dosi riguardanti l'esposizione
dei lavoratori esposti, degli apprendisti, degli studenti e delle persone
del pubblico, per le attività alle quali si applicano le disposizioni
del presente decreto. I limiti di dose si applicano alla somma delle dosi
ricevute per esposizione esterna nel periodo considerato e delle dosi impegnate
derivanti dall'introduzione di radionuclidi nello stesso periodo;
i) introduzione: attività introdotta nell'organismo dall'ambiente
esterno;
l) radiotossicità: tossicità dovuta alle radiazioni ionizzanti
emesse da un radionuclide introdotto e dai suoi prodotti di decadimento;
la radiotossicità dipende non soltanto dalle caratteristiche radioattive
di tale radionuclide, ma anche dal suo stato chimico e fisico, nonchè
dal metabolismo di detto elemento nell'organismo o nell'organo;
m) fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti
da sorgenti naturali, terresti e cosmiche, semprechè l'esposizione
che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività
umane;
n) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato per particolari
condizioni ai sensi del presente decreto, ai fini dell'applicazione del
principio di ottimizzazione.
Art. 6
(Definizione di altri termini di radioprotezione)
1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni
di altri termini di radioprotezione:
a) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori,
gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro attività;
b) gruppi di riferimento (gruppi critici) della popolazione: gruppi che
comprendono persone la cui esposizione è ragionevolmente omogenea
e rappresentativa di quella degli individui della popolazione maggiormente
esposti, in relazione ad una determinata fonte di esposizione;
c) lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività che svolgono,
a un'esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti
limiti fissati per le persone del pubblico. Sono lavoratori esposti di categoria
A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere
in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti
con il decreto di cui all'art. 82; gli altri lavoratori esposti sono classificati
in categoria B;
d) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per
motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate
possono essere zone controllate o zone sorvegliate. E' zona controllata
un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione
dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite
con il decreto di cui all'art. 82, ed in cui l'accesso è segnalato
e regolamentato. E' zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può
essere superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per
le persone del pubblico e che non è zona controllata;
e) livello di intervento: valore di dose assorbita, di dose oppure valore
derivato, fissato al fine di predisporre interventi di radioprotezione;
f) medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei
lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute
secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto:
g) esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento
necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni
di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il
corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte
le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza
fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione
è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;
h) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche
e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine
di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;
i) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni,
delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti
formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria
dei lavoratori e della popolazione;
l) incidente: evento imprevisto che provoca danni ad un'installazione o
ne perturba il buon funzionamento e può comportare, per una o più
persone, dosi superiori ai limiti;
m) esposizione accidentale: esposizione di carattere fortuito e involontario
che provoca il superamento di uno dei limiti di dose fissati per il lavoratore
esposto;
n) esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in condizioni particolari
per soccorrere individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran
numero di persone o salvare un'installazione di valore e che provoca il
superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;
o) esposizione eccezionale concordata: esposizione che comporta il superamento
di uno dei limiti di dose annuale fissati per i lavoratori esposti, ammessa
in via eccezionale solo nei casi indicati nel decreto di cui all'art. 82;
p) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia i lavoratori
esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico;
q) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante lavoratori
di categoria A, effettua prestazioni in una o più zone controllate
di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti
da terzi; non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attività
sia la sola a determinare la costituzione di una o più zone controllate
presso le installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le disposizioni
generali del presente decreto;
r) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che effettua prestazioni
in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori,
installazioni in genere gestiti da terzi in qualità sia di dipendente,
anche con contratto a termine, di una impresa esterna, sia di lavoratore
autonomo, sia di apprendista o studente.
Art. 7
(Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti relativi)
1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni
di particolari impianti nucleari, documenti e termini relativi:
a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi pacifici progettato
od usato per produrre una reazione nucleare a catena, capace di autosostenersi
in condizioni normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche;
b) complesso nucleare sottoscritico: ogni apparato progettato od usato per
produrre una reazione nucleare a catena, incapace di autosostenersi in assenza
di sorgenti di neutroni, in condizioni normali o accidentali;
c) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un
reattore nucleare, avente per scopo la utilizzazione dell'energia o delle
materie fissili prodotte a fini industriali;
d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore nucleare
in cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini
industriali;
e) impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati: ogni
impianto progettato o usato per trattare materiali contenenti combustibili
nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente
da laboratori per studi e ricerche che contengono meno di 37 TBq (1000 curie)
di prodotti di fissione e quelli a fini industriali che trattano materie
che non presentano un'attività di prodotti di fissione superiore
a 9,25 MBq (0,25 millicurie) per grammo di Uranio 235 ed una concentrazione
di Plutonio inferiore a 10-6 grammi per grammo di Uranio 235, i quali ultimi
sono considerati aggregati agli impianti di cui alla lettera f);
f) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili
speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato a preparare
o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili nucleari; sono inclusi
gli impianti di separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti
essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non contengono più
di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantità
totale equivalente;
g) deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari: qualsiasi
locale che, senza far parte degli impianti di cui alle lettere precedenti,
è destinato al deposito di materie fissili speciali o di combustibili
nucleari al solo scopo dell'immagazzinamento in quantità totali superiori
a 350 grammi di Uranio 235, oppure 200 grammi di Plutonio o Uranio 233 o
quantità totale equivalente;
h) rapporto preliminare, rapporto intermedio e rapporto finale di sicurezza:
documenti o serie di documenti tecnici contenenti le informazioni necessarie
per l'analisi e la valutazione della installazione e dell'esercizio di un
reattore o impianto nucleare, dal punto di vista della sicurezza nucleare
e della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i
pericoli delle radiazioni ionizzanti, e contenenti inoltre una analisi ed
una valutazione di tali pericoli. In particolare i documenti debbono contenere
una trattazione degli argomenti seguenti:
1) ubicazione e sue caratteristiche fisiche, meteorologiche, demografiche,
agronomiche ed ecologiche;
2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;
3) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei suoi sistemi
componenti ausiliari, inclusa la strumentazione nucleare e non nucleare,
i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione ed i sistemi di raccolta,
allontanamento e smaltimento (trattamento e scarico) dei rifiuti radioattivi;
4) studio analitico di possibili incidenti derivanti da mal funzionamento
di apparecchiature o da errori di operazione, e delle conseguenze previste,
in relazione alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria;
5) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione alla protezione
sanitaria, di scarichi radioattivi durante le fasi di normale esercizio
e in caso di situazioni accidentali o di emergenza;
6) misure previste ai fini della prevenzione e protezione antincendio.
Il rapporto è denominato preliminare se riferito al progetto di massima;
finale, se riferito al progetto definitivo. Il rapporto intermedio precede
il rapporto finale e contiene le informazioni, l'analisi e la valutazione
di cui sopra è detto, con ipotesi cautelative rispetto a quelle del
rapporto finale;
i) regolamento di esercizio: documento che specifica l'organizzazione e
le funzioni in condizioni normali ed eccezionali del personale addetto alla
direzione, alla conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare,
nonchè alle sorveglianze fisica e medica della protezione, in tutte
le fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento e disattivazione;
l) manuale di operazione: l'insieme delle disposizioni e procedure operative
relative alle varie fasi di esercizio normale e di manutenzione dell'impianto,
nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti, nonchè le procedure
da seguire in condizioni eccezionali:
m) specifica tecnica di prova: documento che descrive le procedure e le
modalità che debbono essere applicate per l'esecuzione della prova
ed i risultati previsti. Ogni specifica tecnica di prova, oltre una breve
descrizione della parte di impianto e del macchinario impiegato nella prova,
deve indicare:
1) lo scopo della prova;
2) la procedura della prova;
3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;
4) gli eventuali valori minimi e massimi previsti dalle variabili considerate
durante la prova;
n) prescrizione tecnica: l'insieme dei limiti e condizioni concernenti i
dati e i parametri relativi alle caratteristiche e al funzionamento di un
impianto nucleare nel suo complesso e nei singoli componenti, che hanno
importanza per la sicurezza nucleare e per la protezione sanitaria;
o) registro di esercizio: documento sul quale si annotano i particolari
delle operazioni effettuate sull'impianto, i dati rilevati nel corso di
tali operazioni, nonchè ogni altro avvenimento di interesse per l'esercizio
dell'impianto stesso;
p) disattivazione: insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali,
da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento
o della cessazione definitiva dell'esercizio nel rispetto dei requisiti
di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente,
sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da
vincoli di natura radiologica.
Capo III
ORGANI
Art. 8
(Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione)
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
un Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi
relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare, composto dal direttore
generale delle fonti di energia e delle industrie di base, con funzioni
di presidente, e da nove membri designati rispettivamente in rappresentanza
dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno,
dell'ambiente, della difesa, del lavoro e previdenza sociale, della sanità,
dei trasporti e della navigazione, della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e dell'ANPA.
2. I rappresentanti dei Ministeri debbono avere qualifica non inferiore
a dirigente.
3. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono esercitate da funzionari
della direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.
4. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, può delegare
l'esercizio delle funzioni al vice direttore generale delle fonti di energia
e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
5. I membri del Consiglio ed i segretari sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per la durata di quattro anni.
6. Il Consiglio esprime parere sui progetti di disposizioni legislative
e regolamentari in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare, anche
ai fini del coordinamento delle attività delle varie amministrazioni
in tale materia, ivi comprese quelle connesse con l'applicazione del presente
decreto.
7. Per l'esame di particolari problemi, il presidente può istituire
gruppi di lavoro e può chiamare a far parte del Consiglio esperti
designati da pubbliche amministrazioni.
8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sono determinate le modalità di funzionamento del Consiglio.
Art. 9
(Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria)
1. E' istituita presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
una Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria
dalle radiazioni ionizzanti composta da sedici esperti in questioni di sicurezza
nucleare o di protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti o di difesa
contro gli incendi, di cui:
a) dodici designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente, in numero di due
per ciascun Ministero;
b) due designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA);
c) due designati dall'ANPA.
2. Qualora gli impianti interessino il demanio marittimo ed i porti, alla
Commissione sono aggregati due esperti designati rispettivamente dal Ministero
dei trasporti e della navigazione e dal Ministero della difesa. Per le questioni
che interessano una specifica regione o provincia autonoma, alla Commissione
è altresì aggregato un esperto designato dalla regione o provincia
autonoma stessa.
3. Per le questioni relative alla applicazione della presente legge la cui
soluzione è connessa con altre di competenza dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro, dell'Istituto superiore di
sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Ministero della
difesa e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
il coordinamento della protezione civile è chiamato a far parte della
Commissione un esperto designato dalle rispettive amministrazioni.
4. La Commissione esprime i pareri previsti dalla presente legge ai fini
del rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII e della
predisposizione dei piani di emergenza di cui al capo X.
5. La Commissione, quando richiesto, esprime pareri e presta collaborazione
alle amministrazioni dello Stato sui problemi tecnici relativi alla sicurezza
nucleare e alla protezione dei lavoratori e delle popolazioni contro i rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
6. I membri della Commissione ed i componenti della relativa segreteria
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano
in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il presidente, scelto
tra i predetti membri, è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. Il presidente invita, per speciali problemi, a partecipare ai lavori
della Commissione, senza diritto di voto, altri esperti, italiani o stranieri,
qualificati in particolari settori.
8. Per la validità delle riunioni della Commissione occorre la presenza
di almeno dieci componenti.
9. Le spese relative al funzionamento della commissione sono poste a carico
dell'ANPA, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994,
n. 61.
Art. 10
(Funzioni ispettive)
1. Oltre alle competenze delle singole amministrazioni previste dalle disposizioni
in vigore, comprese quelle attribuite agli organi del Servizio sanitario
nazionale, ed a quelle stabilite nei capi IV, VIII e IX, le funzioni ispettive
per l'osservanza del presente decreto nonchè, per quanto attiene
alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria, della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, sono attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei propri
ispettori.
2. Gli ispettori di cui al comma 1 sono nominati con provvedimento del presidente
dell'ANPA stessa.
3. Gli ispettori dell'ANPA hanno diritto all'accesso ovunque si svolgano
le attività soggette alla loro vigilanza e possono procedere a tutti
gli accertamenti che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione
dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente. In particolare possono:
a) richiedere dati ed informazioni al personale addetto;
b) richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta la documentazione,
anche se di carattere riservato e segreto, limitatamente alla sicurezza
nucleare ed alla radioprotezione;
c) richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine e apparecchiature;
d) procedere agli accertamenti che si rendono necessari a loro giudizio
ai fini di garantire l'osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni
particolari formulate ai sensi del presente decreto.
4. Copia del verbale di ispezione deve essere rilasciata all'esercente o
a chi lo rappresenta sul posto, i quali hanno diritto di fare inserire proprie
dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello stesso verbale delle ragioni
dell'eventuale assenza della sottoscrizione da parte dell'esercente o del
suo rappresentante.
5. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori dell'ANPA sono ufficiali
di polizia giudiziaria.
6. L'ANPA informa gli organi di vigilanza competenti per territorio degli
interventi effettuati.
Capo IV
LAVORAZIONI MINERARIE
Art. 11
(Campo di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle lavorazioni minerarie
che si effettuano nell'area oggetto del permesso di prospezione, di ricerca
o della concessione di coltivazione e che espongono al rischio di radiazioni,
quando sussistono le condizioni indicate nell'allegato I. Le modalità
per verificare la sussistenza di tali condizioni sono stabilite con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità
e dell'ambiente, sentita l'ANPA.
2. La vigilanza per la tutela dai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti
dei lavoratori addetti alle attività di cui al comma 1 è affidata
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita
a mezzo dell'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per territorio,
avvalendosi, nell'ambito delle loro competenze, degli organi del servizio
sanitario nazionale competente per territorio, nonchè dell'ANPA.
3. Ove ricorrano le condizioni di applicabilità di cui al comma 1,
il decreto di concessione mineraria previsto dal regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, e successive modifiche ed integrazioni, è emanato
sentita l'ANPA per gli aspetti di protezione dei lavoratori e della popolazione
dal rischio di radiazioni ionizzanti.
4. Il decreto di concessione mineraria tiene luogo degli obblighi di cui
ai capi V, VI e VII del presente decreto, attinenti alle attività
di cui al comma 1.
5. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni
del capo VIII, estendendo all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente
per territorio la trasmissione della documentazione concernente la sorveglianza
fisica e medica cui sono tenuti, ai sensi del predetto capo VIII, i datori
di lavoro nei confronti degli organi di vigilanza.
Art. 12
(Competenze e mezzi - Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica)
1. Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo
di esperti qualificati a norma dell'art. 77.
2. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i mezzi ed assicurare le
condizioni necessarie all'esperto qualificato per lo svolgimento dei propri
compiti.
3. L'entità dei mezzi impiegati deve essere adeguata all'importanza
degli impianti e la loro scelta di tipo e qualità effettuata in funzione
dell'entità dei rischi connessi alle lavorazioni che espongono alle
radiazioni ionizzanti.
4. Avverso il giudizio di cui agli artt. 84 e 85 in materia di idoneità
medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso,
entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
stesso, all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per territorio,
che provvede su parere conforme dei sanitari di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, così come
modificato dall'art. 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221.
5. Decorsi i trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che
l'ingegnere capo abbia provveduto, il ricorso si intende respinto.
Art. 13
(Segnalazione di superamento dei limiti di dose)
1. Quando i risultati della valutazione della dose relativa ad ogni singolo
lavoratore superano i limiti di dose, il direttore deve darne immediata
notizia all'ingegnere capo per i provvedimenti di sua competenza.
Art. 14
(Decontaminazione e sorveglianza medica eccezionale)
1. Nel caso in cui il medico addetto alla sorveglianza medica decida l'allontanamento
del lavoratore dal posto di lavoro il direttore della miniera deve darne
notizia all'ingegnere capo competente per territorio.
Art. 15
(Limiti di dose)
1. Quando si riscontrano valori di grandezze derivate superiori ai limiti
pertinenti fissati con i provvedimenti di cui all'art. 96, il direttore
della miniera adotta le misure necessarie per riportare tali valori entro
i predetti limiti. In caso di impossibilità, il direttore ne dà
immediato avviso all'ingegnere capo che adotta i provvedimenti di competenza.
Art. 16
(Acque di miniera)
1. Il direttore della miniera deve curare che non sia impiegata per la perforazione
ad umido, per la irrorazione del minerale e per qualsiasi altra operazione
che favorisca la diffusione delle materie radioattive contenute nelle acque
stesse, acqua di miniera che presenti concentrazioni superiori ai valori
fissati con il decreto di cui all'art. 96.
2. Dette acque di miniera devono essere convogliate all'esterno per la via
più breve ed in condotta chiusa e scaricate nel rispetto delle disposizioni
di cui al capo IX del presente decreto.
Art. 17
(Obblighi particolari del direttore della miniera)
1. Il direttore della miniera è tenuto ad adottare le misure atte
a ridurre, per quanto possibile, il rischio di esposizioni interne. In particolare,
ove l'entità del rischio lo richieda, deve provvedere che:
a) la perforazione sia eseguita ad umido;
b) i lavoratori non consumino i pasti o fumino nel sotterraneo;
c) i lavoratori abbiano a disposizione e, ove necessario, utilizzino guanti,
maschere o indumenti contro il rischio di contaminazione;
d) gli indumenti di lavoro siano sottoposti ad adeguati processi di lavatura
e bonifica;
e) sul luogo della miniera siano predisposti locali adeguatamente attrezzati
ove, al termine del turno di lavoro, i lavoratori possano lavarsi e cambiarsi
d'abito.
Capo V
REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE
Art. 18
(Importazione e produzione a fini commerciali di materie radioattive)
1. L'attività di importazione a fini commerciali di materie radioattive,
di prodotti, apparecchiature e dispositivi in genere, contenenti dette materie,
è soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno sessanta giorni
prima dell'inizio dell'attività stessa.
2. La produzione a fini commerciali delle sorgenti di radiazioni di cui
al comma 1 è soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno
sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.
3. Ai fini delle presenti disposizioni, è da intendersi ricompresa
nella produzione qualsiasi manipolazione, o frazionamento, o diluizione
o altra operazione, effettuata sulle materie radioattive o sul dispositivo
che le contenga, che siano tali da comportare l'immissione sul mercato di
un prodotto, contenente la materia predetta, diverso da quello originario.
4. La notifica di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata nei confronti
del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
del Ministero della sanità, del Ministero dell'interno e dell'ANPA.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti gli altri Ministri di cui al comma 4, le altre amministrazioni eventualmente
interessate e l'ANPA, sono stabilite le modalità della notifica nonchè
le condizioni per l'eventuale esenzione da tale obbligo, nell'osservanza
delle disposizioni di cui all'art. 2.
6. Per l'esercizio delle attività di commercio restano ferme le disposizioni
di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
Art. 19
(Obbligo di informativa)
1. Chiunque importa o produce, a fini commerciali, o comunque commercia
materie radioattive, prodotti e apparecchiature in genere contenenti dette
materie, deve provvedere a che ogni sorgente immessa in commercio sia accompagnata
da una informativa scritta sulle precauzioni tecniche da adottare per prevenire
eventuali esposizioni indebite, nonchè sulle modalità di smaltimento
o comunque di cessazione della detenzione.
2. Con il decreto di cui all'art. 18 sono stabilite le modalità di
attuazione dell'obbligo di informativa, nonchè le eventuali esenzioni
nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2.
Art. 20
(Registro delle operazioni commerciali e riepilogo delle operazioni effettuate)
1. Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque esercita commercio
di materie radioattive, è tenuto a registrare tutti gli atti di commercio
relativi alle stesse, con l'indicazione dei contraenti.
2. Il riepilogo degli atti di commercio effettuati deve essere comunicato
all'ANPA.
3. Ai fini delle presenti disposizioni, per atto di commercio si intende
qualsiasi cessione, ancorchè gratuita, operata nell'ambito dell'attività
commerciale.
4. Con il decreto di cui all'art. 18 sono indicate le modalità di
registrazione, nonchè le modalità ed i termini per l'invio
del riepilogo. Particolari disposizioni possono essere formulate per le
materie di cui all'art. 23.
5. La registrazione di cui al comma 1, ove contenga anche le informazioni
richieste per quella prevista all'art. 22, comma 3, è sostitutiva
di quest'ultima. A tale fine, con il decreto di cui al comma 4, sono indicate
le modalità di registrazione per questi casi.
Art. 21
(Trasporto di materie radioattive)
1. Per il trasporto delle materie di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, effettuato in nome
proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorchè
avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilità
e disponibilità, restano ferme le disposizioni ivi contenute. Nelle
autorizzazioni previste da dette disposizioni, rilasciate sentiti l'ANPA
e il Ministero dell'interno, possono essere stabilite particolari prescrizioni
definite dall'ANPA.
2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA,
sono emanate le norme regolamentari per i diversi modi di trasporto, anche
in attuazione delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea e degli
accordi internazionali in materia di trasporto di merci pericolose.
3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti
ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione
delle materie trasportate. Con il decreto di cui all'art. 18 sono stabiliti
i criteri applicativi di tale disposizione, le modalità, i termini
di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonchè gli eventuali
esoneri.
Art. 22
(Detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modificazioni e integrazioni, chiunque detiene
a qualsiasi titolo sorgenti di radiazioni, ivi comprese le macchine radiogene,
deve farne denuncia entro dieci giorni agli organi del Servizio sanitario
nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei vigili del
fuoco e all'ANPA, nonchè, ove di loro competenza, all'Ispettorato
del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima,
indicando i mezzi di protezione posti in atto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) ai combustibili nucleari e alle materie fissili speciali, utilizzati
o destinati ad impianti di cui al capo VII, ancorchè in corso di
trasporto;
b) alle sorgenti di radiazioni trasportate, nonchè a quelle depositate
nel corso del trasporto per un periodo non superiore a dieci giorni;
c) alle materie radioattive estratte nel corso delle lavorazioni minerarie,
depositate nell'area oggetto del permesso di ricerca o della concessione
della coltivazione.
3. I detentori delle sorgenti di cui al comma 1 devono provvedere alla registrazione
delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico e dello
scarico delle stesse, per decadimento, per smaltimento nell'ambiente o conferimento
di rifiuti e comunque per cessazione della detenzione.
4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro
e della previdenza sociale e dell'interno, sentita l'ANPA, sono stabiliti
i modi, le condizioni e le quantità ai fini della denuncia di materie
radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della denuncia delle macchine
radiogene e le modalità di registrazione.
Art. 23
(Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili
nucleari)
1. I detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali
e di combustibili nucleari debbono farne denuncia, ai sensi dell'art. 3
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e, inoltre, tenerne la contabilità
nei modi e per le quantità che sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA.
Art. 24
(Cessazione della detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti)
1. Chiunque abbia detenuto sorgenti di radiazioni ai sensi degli artt. 22
e 23, deve comunicare, entro dieci giorni, alle amministrazioni previste
negli stessi articoli, l'avvenuta cessazione della detenzione delle sorgenti,
ivi incluso il conferimento di rifiuti a terzi.
2. La comunicazione di cui al comma 1 non è dovuta nel caso di smaltimento
nell'ambiente di rifiuti radioattivi effettuato in conformità alle
disposizioni del presente decreto o degli atti autorizzativi emanati in
applicazione di esso, nonchè del caso di somministrazione di materie
radioattive alle persone a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica
clinica.
3. La cessione di sorgenti a terzi, effettuata nell'ambito di attività
di commercio, non comporta l'obbligo della comunicazione di cui al comma
1.
4. Con il decreto di cui all'art. 22 sono fissati i modi e le condizioni
concernenti la comunicazione prevista dal presente articolo.
Art. 25
(Smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattive)
1. Il detentore, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita, per qualsiasi
causa, di materie radioattive, comunque confezionate, e di apparecchi contenenti
dette materie, deve darne immediatamente comunicazione agli organi del Servizio
sanitario nazionale e al Comando provinciale dei vigili del fuoco competenti
per territorio, alla più vicina autorità di pubblica sicurezza,
al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima, ove di
loro competenza, e all'ANPA.
2. Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui al comma 1 da
parte di chi ha effettuato la comunicazione deve essere immediatamente comunicato
alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.
3. Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti indicazioni o contrassegni
che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività deve
essere comunicato immediatamente alla più vicina autorità
di pubblica sicurezza.
Art. 26
(Sorgenti di tipo riconosciuto)
1. A particolari sorgenti o tipi di sorgenti di radiazioni, in relazione
alle loro caratteristiche ed all'entità dei rischi, può essere
conferita la qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentiti l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS,
vengono stabiliti i criteri e le modalità per il conferimento della
qualifica di cui al comma 1, nonchè eventuali esenzioni, in relazione
all'entità del rischio, dagli obblighi di denuncia, di autorizzazione
o di sorveglianza fisica di cui al presente decreto.
3. Il decreto di cui al comma 2 deve tenere conto della normativa comunitaria
concernente il principio di mutuo riconoscimento.
Capo VI
REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER
I RIFIUTI RADIOATTIVI
Art. 27
(Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni)
1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori,
adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione,
l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature
in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale
smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonchè l'utilizzazione di apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta
preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attività
di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di
sorgenti di radiazioni ionizzanti.
2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è classificato
in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, sono stabiliti
le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione
ai rischi per i lavoratori e per la popolazione connessi con tali attività,
i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio
del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonchè
gli organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate
tutte le competenze tecniche necessarie.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività
disciplinate ai capi IV e VII.
4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art.
13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 28
(Impiego di categoria A)
1. L'impiego di categoria A è soggetto a nulla osta preventivo da
parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, in relazione all'ubicazione
delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di
radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature
e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali
incidenti nonchè delle modalità dell'eventuale allontanamento
o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta
è inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ai Ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma
interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei vigili
del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per
gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonchè
per l'eventuale disattivazione degli impianti.
Art. 29
(Impiego di categoria B)
1. L'impiego di categoria B è soggetto a nulla osta preventivo in
relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione,
delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione
del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonchè
delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente
di rifiuti radioattivi.
2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 27,
sono stabilite le autorità competenti per il rilascio del nulla osta
di cui al comma 1, per le attività comportanti esposizioni a scopo
medico, nonchè le modalità per il rilascio medesimo, e sono
individuati o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del
rilascio di detto nulla osta; in tali organismi debbono essere rappresentate
le competenze necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei vigili
del fuoco. Negli altri casi il nulla osta è rilasciato dal prefetto,
sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale
dei vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA.
3. Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione tecnica presentata,
possono essere stabilite particolari prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.
Art. 30
(Autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti nell'ambiente)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
l'ANPA, vengono stabiliti i livelli di smaltimento nell'ambiente di rifiuti
radioattivi solidi, liquidi e aeriformi, per i quali, al di fuori dei casi
disciplinati nel presente capo, nel capo IV e nel capo VII, è richiesta
una autorizzazione.
2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, sono stabilite
le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione nonchè
le modalità per il rilascio medesimo, che dovranno prevedere la consultazione
degli organismi tecnici territorialmente competenti.
3. Nell'autorizzazione possono essere stabilite particolari prescrizioni,
anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolosità dei rifiuti,
diverse da quelle di natura radiologica. Copia dell'autorizzazione è
inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA.
Art. 31
(Attività di raccolta di rifiuti radioattivi per conto di terzi)
1. L'attività di raccolta, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi,
provenienti da terzi, allo scopo di conferire i medesimi ad installazioni
di trattamento o di deposito oppure di procedere allo smaltimento di essi
nell'ambiente ai sensi dell'art. 30, è soggetta ad autorizzazione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita l'ANPA, sono determinate le disposizioni procedurali per il rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonchè eventuali esenzioni
da essa.
Art. 32
(Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi)
1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri dell'Unione
europea o ad essi destinate, le importazioni e le esportazioni dei rifiuti
medesimi da e verso altri Stati, nonchè il loro transito sul territorio
italiano debbono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata da:
a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'art.
29 o dell'autorizzazione di cui all'art. 30, sentiti i competenti organismi
tecnici, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare
nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi
di cui agli stessi artt. 29 e 30 o nell'ambito di attività esenti
da detti provvedimenti;
b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
l'ANPA, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare
nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto,
nonchè nei casi di transito sul territorio italiano.
3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'unione europea e nei casi
di importazione o di esportazione da o verso altri Stati, l'autorizzazione
è soggetta all'approvazione da parte delle autorità competenti
degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal transito
sul loro territorio. L'approvazione è richiesta dall'autorità
di cui al comma 2, competente al rilascio dell'autorizzazione, e si intende
concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della
richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non richieda una
proroga, sino ad un mese, di tale termine o non abbia comunicato alla Commissione
europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione
automatica, ai sensi dell'art. 17 della direttiva n. 92/3/EURATOM.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono determinati i
criteri, le modalità, nonchè le disposizioni procedurali per
il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo. Tale decreto
può stabilire particolari esenzioni dagli obblighi e particolari
divieti per l'importazione e l'esportazione di rifiuti, anche in relazione
ai paesi di origine o di destinazione.
Art. 33
(Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi)
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di
compatibilità ambientale, la costruzione, o comunque la costituzione,
e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente,
nonchè di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento
nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni,
anche proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri dell'ambiente,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanità e di concerto
con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita
l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattività o di concentrazione
ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo,
nonchè le disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta,
in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto può
essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilità di
articolare in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il rilascio del
nulla osta nonchè di stabilire particolari prescrizioni per ogni
fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.
Art. 34
(Obblighi di registrazione)
1. Gli esercenti le attività disciplinate negli artt. 31 e 33 devono
registrare i tipi, le quantità di radioattività, le concentrazioni,
le caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonchè
tutti i dati idonei ad identificare i rifiuti medesimi ed i soggetti da
cui provengono.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA e alle regioni
o province autonome territorialmente competenti un riepilogo delle quantità
dei rifiuti raccolti e di quelli depositati, con l'indicazione degli altri
dati di cui al predetto comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita l'ANPA, sono stabilite le modalità di registrazione ed i
termini della relativa conservazione, nonchè le modalità ed
i termini per l'invio del riepilogo.
Art. 35
(Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi)
1. Fatti salvi i provvedimenti cautelari ed urgenti a tutela della salute
pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, le amministrazioni titolari del
potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di cui al presente capo,
quando siano riscontrare violazioni gravi o reiterate delle disposizioni
del presente decreto o delle prescrizioni autorizzatorie, possono disporre
la sospensione dell'attività per un periodo di tempo non superiore
a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, possono disporre
la revoca del provvedimento autorizzativo.
2. Ai fini della sospensione o della revoca di cui al comma precedente,
le amministrazioni incaricate della vigilanza comunicano alle amministrazioni
titolari del potere autorizzativo le violazioni gravi o ripetute risultanti
dalla vigilanza stessa.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, prima di disporre i provvedimenti
di sospensione o di revoca, contestano all'esercente le violazioni rilevate
e gli assegnano un termine di sessanta giorni per produrre le proprie giustificazioni.
4. In ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di sospensione o di
revoca, per quanto attiene alla fondatezza delle giustificazioni prodotte,
deve essere acquisito il parere degli organi tecnici intervenuti in fase
di emanazione dei provvedimenti autorizzativi.
5. I provvedimenti di sospensione o di revoca non possono essere adottati
decorsi sei mesi dalla presentazione delle giustificazioni da parte dell'esercente.
Capo VII
IMPIANTI
Art. 36
(Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria)
1. Il richiedente l'autorizzazione di cui all'art. 6 e seguenti della legge
31 dicembre 1962, n. 1860, per gli impianti di cui all'art. 7, lett. a),
c), d), e), f), ai fini dell'accertamento delle condizioni di sicurezza
nucleare e di protezione sanitaria, deve trasmettere, oltre che al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ANPA i seguenti documenti:
a) progetto di massima dell'impianto corredato dalla pianta topografica,
dai piani esplicativi, dai disegni e descrizioni dell'impianto e da uno
studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi;
b) rapporto preliminare di sicurezza, con l'indicazione delle previste misure
di sicurezza e protezione.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
è rilasciata previo l'espletamento della procedura di cui al presente
capo.
Art. 37
(Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge
31.12.1962, n. 1860)
1. Gli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica
compresi anche quelli non soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 6
e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, possono essere costruiti
solo a seguito del nulla osta alla costruzione, sotto il profilo della sicurezza
nucleare e della protezione sanitaria.
2. Il nulla osta è rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita l'ANPA, su domanda dell'interessato, corredata
dei documenti di cui al precedente articolo, secondo la procedura prevista
dal presente capo.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli impianti
di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni dello Stato.
Art. 38
(Istruttoria tecnica)
1. Sulle istanze di cui ai precedenti artt. 36 e 37 l'ANPA effettua un'istruttoria
tecnica e redige una relazione tecnica sul progetto di massima, nella quale
deve essere espresso l'avviso sulla ubicazione dell'impianto, sulle caratteristiche
di esso risultanti dal progetto di massima, e debbono essere indicati inoltre
tutti gli elementi atti a consentire una valutazione preliminare complessiva
sulle caratteristiche di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria dell'impianto
e sul suo esercizio.
2. L'ANPA, oltre alla documentazione rimessagli ai sensi degli artt. 36
e 37 può richiedere agli interessati ogni ulteriore documentazione
che ritiene necessaria alla istruttoria.
3. La relazione tecnica elaborata dall'ANPA deve contenere un esame critico
del rapporto preliminare di sicurezza e dello studio preliminare di smaltimento
dei rifiuti radioattivi.
Art. 39
(Consultazione con le Amministrazioni interessate)
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette
copia della relazione tecnica dell'ANPA ai Ministeri dell'interno, del lavoro
e della previdenza sociale, della sanità ed agli altri Ministeri
interessati.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e gli altri
Ministeri interessati possono richiedere all'ANPA ulteriori informazioni
ed i dati necessari per una completa valutazione della ubicazione dell'impianto
e del progetto di massima.
3. Tutti i ministeri interessati trasmettono all'ANPA non oltre sessanta
giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica, i rispettivi pareri
relativi al progetto di massima ed alla ubicazione dell'impianto.
Art. 40
(Parere dell'ANPA)
1. La Commissione tecnica di cui all'art. 9, tenuto conto delle eventuali
osservazioni dei vari Ministeri, esprime un parere tecnico finale, specificando
le eventuali prescrizioni da stabilire per l'esecuzione del progetto.
2. L'ANPA trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
il suo parere elaborato sulla base di quello della Commissione tecnica con
le eventuali osservazioni delle varie amministrazioni.
Art. 41
(Progetti particolareggiati di costruzione)
1. Il titolare della autorizzazione o del nulla osta di cui ai precedenti
articoli deve trasmettere all'ANPA i progetti particolareggiati di quelle
parti costitutive dell'impianto che sulla base della documentazione di cui
agli artt. 36 e 37 l'ANPA, sentita la Commissione tecnica, ritiene rilevanti
ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria. I progetti
relativi a dette parti, completati da relazioni che ne illustrano o dimostrano
la rispondenza ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria,
devono essere approvati dall'ANPA sentita la Commissione tecnica, prima
della costruzione e messa in opera.
2. L'esecuzione dei progetti relativi allo smaltimento dei rifiuti radioattivi
non può essere approvata dall'ANPA nei casi previsti dall'art. 37
del Trattato istitutivo della Comunità europea della energia atomica
se non ad avvenuta comunicazione da parte dell'Agenzia stessa alla Commissione
della predetta Comunità dei dati generali del progetto in questione.
3. La costruzione viene effettuata sotto il controllo tecnico dell'ANPA
che vigila sulla rispondenza della costruzione ai progetti approvati dall'ANPA
stessa.
Art. 42
(Collaudi)
1. Il collaudo degli impianti di cui al secondo comma dell'art. 7 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è eseguito con le modalità
di cui agli artt. 43, 44 e 45, per i tipi di impianti definiti all'art.
7, lett. a), c), d), e), f).
2. Con le norme di esecuzione del presente decreto sono stabilite le modalità
per l'esecuzione delle prove di collaudo per altri impianti nucleari. Dette
norme possono prevedere procedure semplificate rispetto a quelle previste
dal presente capo.
Art. 43
(Prove non nucleari)
1. Ultimata la costruzione delle parti nell'impianto, di cui all'art. 41,
o di qualunque altra parte ritenuta dall'ANPA rilevante ai fini della sicurezza
nucleare e della protezione sanitaria, il titolare dell'autorizzazione o
del nulla osta è tenuto ad eseguirne mediante prove non nucleari
la verifica. Copia dei verbali delle prove è trasmessa dal titolare
all'ANPA.
2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è altresì
tenuto a procedere all'esecuzione delle prove combinate dell'impianto antecedenti
al caricamento del combustibile e, ove trattisi di impianti di trattamento
di combustibili irradiati, antecedenti all'immissione di combustibile irradiato,
previa approvazione da parte dell'ANPA di un programma delle prove stesse.
Per le prove dichiarate dalla stessa ANPA rilevanti ai fini della sicurezza,
le specifiche tecniche di ogni singola prova devono essere approvate prima
della loro esecuzione. L'ANPA ha facoltà di introdurre, nelle specifiche
tecniche delle prove, opportune modifiche e prescrizioni aggiuntive attinenti
alla sicurezza. Delle modalità di esecuzione delle prove è
redatto apposito verbale. Copia del verbale delle prove è trasmessa
dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta all'ANPA.
3. L'ANPA ha facoltà di far assistere alle prove di cui ai commi
1 e 2 propri ispettori. In tal caso il verbale è redatto in contraddittorio.
4. L'esecuzione delle prove avviene sotto la responsabilità del titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta.
5. A compimento di tutte le prove antecedenti al caricamento del combustibile
e, ove si tratti di impianti di trattamento di combustibili irradiati, di
quelle antecedenti l'immissione di combustibile irradiato, l'ANPA rilascia
al titolare della autorizzazione o del nulla osta apposita certificazione
del loro esito attestante che l'impianto dal punto di vista della sicurezza
nucleare e della protezione sanitaria è idoneo al caricamento del
combustibile o, per gli impianti di trattamento di combustibile irradiato,
alla immissione di detto combustibile.
Art. 44
(Prove nucleari)
1. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta, prima di procedere
alla esecuzione di prove ed operazioni con combustibile nucleare ivi comprese
quelle di caricamento del combustibile stesso, ovvero qualora si tratti
di impianti di trattamento di combustibili irradiati, prima di procedere
all'esecuzione di prove con combustibile irradiato, ivi compresa quella
della sua immissione nell'impianto stesso, deve ottenere l'approvazione
del programma generale di dette prove da parte dell'ANPA ed il rilascio,
da parte dello stesso, di un permesso per l'esecuzione di ciascuna di esse.
2. Al fine di ottenere l'approvazione di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta è tenuto a presentare all'ANPA la seguente documentazione:
a) rapporto finale di sicurezza;
b) regolamento di esercizio;
c) manuale di operazione;
d) programma generale di prove con combustibile nucleare o con combustibile
irradiato;
e) certificato di esito favorevole delle prove precedenti al caricamento
del combustibile o alla immissione di combustibile irradiato comprese quelle
relative a contenitori in pressione destinati a contenere comunque sostanze
radioattive;
f) organigramma del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico
dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza
nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;
g) proposte di prescrizioni tecniche.
3. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta deve presentare, a richiesta
dell'ANPA, ogni altra documentazione ritenuta necessaria, concernente la
sicurezza e la protezione sanitaria dell'impianto.
4. L'ANPA, esaminata la documentazione esibita, sentita la Commissione tecnica,
provvede alla approvazione del programma generale di prove nucleari. L'approvazione
da parte dell'ANPA del programma generale di prove nucleari è subordinata
all'approvazione, da parte del prefetto, del piano di emergenza esterna,
con le modalità previste dal capo X.
5. Al fine di ottenere il permesso per l'esecuzione dei singoli gruppi o
di prove nucleari, il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è
tenuto a presentare all'ANPA le specifiche dettagliate di ciascuna di esse.
Le specifiche dettagliate devono contenere gli elementi atti ad accertare
che sono state adottate tutte le misure per garantire alle prove la maggiore
sicurezza e l'efficacia in relazione alle particolari caratteristiche dell'impianto
soggette al controllo.
6. L'ANPA rilascia il permesso per l'esecuzione dei singoli gruppi di prove
nucleari condizionandolo alla osservanza delle prescrizioni tecniche con
la possibilità di indicare a quali di esse si possa derogare con
la singola prova e quali ulteriori prescrizioni debbono invece essere eventualmente
adottate. L'ANPA ha anche facoltà di chiedere che siano studiate
ed eseguite prove particolari rilevanti ai fini della sicurezza nucleare
e protezione sanitaria.
7. L'ANPA può altresì concedere al titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta l'approvazione di singoli gruppi di prove nucleari anche
prima che sia intervenuta l'approvazione dell'intero programma generale;
in tal caso il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta non può
eseguire i detti singoli gruppi di prove fino a che non abbia ottenuto,
da parte dell'ANPA, l'approvazione del programma generale delle prove nucleari
stesse.
8. Le prove nucleari sono eseguite dal titolare dell'autorizzazione o del
nulla osta, che ne è responsabile a tutti gli effetti. Lo stesso
è responsabile della esattezza dei calcoli dei progetti e delle dimostrazioni
di sicurezza.
Art. 45
(Verbali, relazioni e certificazioni delle prove nucleari)
1. Per ogni prova nucleare il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta
è tenuto a misurare e registrare i dati come previsto dalle specifiche
approvate con la procedura dell'articolo precedente; copia di tali dati,
inclusa nel relativo verbale, è trasmessa all'ANPA al termine della
prova stessa.
2. Le modalità con le quali ciascuna prova nucleare è stata
eseguita ed il suo esito devono constare da apposita relazione predisposta
dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta. Copia della relazione
deve essere trasmessa dallo stesso all'ANPA.
3. L'ANPA ha comunque la facoltà di fare assistere propri ispettori
all'esecuzione delle prove nucleari ed in tal caso il verbale è redatto
in contraddittorio. L'ANPA rilascia al titolare dell'autorizzazione o del
nulla osta apposite certificazioni dell'esito dei singoli gruppi di prove
nucleari.
4. Nei casi in cui le modalità di esecuzione di una prova nucleare
non rispondano a quelle previste dalle specifiche tecniche e alle prescrizioni
aggiuntive di cui al quinto e sesto comma dell'articolo precedente, l'ispettore
dell'ANPA presente sul posto ha facoltà di sospendere lo svolgimento
della prova stessa, previa contestazione ed invito al titolare ad adeguare
le modalità di esecuzione a quelle previste dalle specifiche approvate.
Art. 46
(Regolamento di esercizio)
1. Il regolamento di esercizio, necessario per gli impianti di cui agli
artt. 36 e 37, è approvato dall'ANPA, sentita la Commissione tecnica.
Art. 47
(Manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali)
1. Il manuale di operazione di cui all'art. 44, comma 2, lett. c), deve
contenere in allegato un manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali,
che possono insorgere nell'impianto e che determinano la previsione o il
verificarsi di una emergenza nucleare.
2. Il manuale di operazione deve altresì contenere la identificazione
del personale addetto all'impianto, che, in caso di insorgenza di situazioni
eccezionali, deve essere adibito a mansioni di pronto intervento.
Art. 48
(Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi evenienza)
1. Dal momento in cui il combustibile nucleare è presente nell'impianto,
deve essere assicurata in ogni caso, ai fini della sicurezza nucleare e
della protezione sanitaria, la permanenza del personale indispensabile che
non può abbandonare il posto di lavoro senza preavviso e senza avvenuta
sostituzione.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio
decreto, d'intesa con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, sentita l'ANPA, stabilisce per ciascun impianto il
numero e la qualifica degli addetti soggetti all'obbligo di cui al comma
1.
3. In ottemperanza al decreto del Ministro il titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta, con ordine di servizio affisso nel luogo di lavoro, stabilisce
i turni nominativi del personale indispensabile, ai fini della sicurezza
nucleare e della protezione sanitaria, per le varie condizioni di funzionamento.
4. Copia dell'ordine di servizio e delle eventuali variazioni deve essere
comunicata al prefetto, all'Ispettorato del lavoro competente per territorio,
agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio ed
all'ANPA.
Art. 49
(Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto)
1. Per gli impianti di cui all'art. 7, lett. a), b), c), d), e), f), deve
essere costituito un Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto.
2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto a sottoporre
all'approvazione dell'ANPA la composizione di detto Collegio.
3. Il Collegio è composto da almeno quattro membri prescelti fra
i tecnici che sovraintendono a servizi essenziali per il funzionamento dell'impianto;
di esso deve far parte l'esperto qualificato di cui all'art. 77. Il Collegio
ha funzioni consultive, con i seguenti compiti:
a) esprimere parere preventivo su ogni progetto di modifica dell'impianto
o di sue parti;
b) esprimere parere preventivo su ogni proposta di modifica alle procedure
di esercizio dell'impianto;
c) esprimere parere preventivo su programmi di esperienze, prove ed operazioni
di carattere straordinario da eseguire sull'impianto;
d) rivedere periodicamente lo svolgimento dell'esercizio dell'impianto,
esprimendo il proprio parere unitamente ad eventuali raccomandazioni relative
alla sicurezza e protezione;
e) elaborare il piano di emergenza interna dell'impianto e provvedere a
sue eventuali modifiche successive, d'intesa col comando provinciale dei
vigili del fuoco;
f) assistere il direttore responsabile di turno o il capo impianto nella
adozione delle misure che si rendono necessarie per fronteggiare qualsiasi
evento o anormalità che possa far temere l'insorgere di un pericolo
per la pubblica incolumità o di danno alle cose.
4. Nel caso previsto dalla lettera f) assiste alle riunioni del Collegio
di sicurezza dell'impianto un esperto nucleare designato dall'ANPA; negli
altri casi tale esperto ha la facoltà di intervenire alle riunioni.
Alle riunioni del Collegio di sicurezza dell'impianto possono inoltre partecipare
funzionari rappresentanti delle amministrazioni interessate.
5. Tra i componenti del Collegio di sicurezza devono essere designati due
tecnici incaricati di esplicare le funzioni di collegamento con le autorità
competenti per gli adempimenti relativi allo stato di emergenza nucleare
di cui al capo X.
Art. 50
(Licenza di esercizio)
1. La licenza di esercizio è accordata per fasi successive di esercizio,
correlative all'esito positivo di successivi gruppi di prove nucleari e
determina limiti e condizioni che l'esercente è tenuto ad osservare.
2. L'istanza intesa ad ottenere la licenza di esercizio di ciascuna fase
è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Ogni istanza deve essere corredata dei certificati di esito positivo del
gruppo di prove nucleari relative e della dimostrazione che le caratteristiche
dell'impianto consentono di prevedere una fase di esercizio sicuro entro
determinati limiti e condizioni. Copia dell'istanza, corredata della copia
della detta documentazione, deve essere contemporaneamente presentata all'ANPA.
3. L'ANPA, esaminata l'istanza e la documentazione, sentita, per gli impianti
di cui agli artt. 36 e 37, la Commissione tecnica, trasmesse al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio parere, prescrivendo
eventualmente l'osservanza di determinati limiti e condizioni per l'esercizio.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia
la licenza di esercizio, condizionandola all'osservanza delle eventuali
prescrizioni definite dall'ANPA che vigila sulla loro osservanza.
5. L'esercente deve tenere aggiornati in tutte le fasi, gli appositi registri
di esercizio. L'esercente è tenuto inoltre ad osservare le disposizioni
di cui agli artt. 46, 47, 48, 49 e gli obblighi di cui al capo X.
Art. 51
(Reattori di ricerca)
1. Per gli impianti con reattore di ricerca di potenza non superiore a 100
chilowatt termici non si applica la procedura prevista dagli artt. 38 e
39.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima
del rilascio della autorizzazione o del nulla osta, richiede il parere dell'ANPA,
che lo rilascia sentita la Commissione tecnica.
3. Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si applicano integralmente
le disposizioni previste dal presente capo.
Art. 52
(Depositi e complessi nucleari sottocritici)
1. L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili
nucleari di cui all'art. 7, lettera g) e quello dei complessi nucleari sottocritici
di cui all'art. 7, lett. b), sono subordinati all'autorizzazione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentito il parere dell'ANPA che lo rilascia sentita la Commissione tecnica
se si tratta di combustibili nucleari irradiati. Nel decreto di autorizzazione
possono essere stabilite speciali prescrizioni.
Art. 53
(Depositi temporanei ed occasionali)
1. Il deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali o di
combustibili nucleari non irradiati, purchè conservati negli imballaggi
di trasporto e nelle quantità autorizzate per le singole spedizioni,
può essere costituito per non oltre trenta giorni con il nulla osta
del prefetto che lo rilascia secondo le procedure del decreto di cui all'art.
27, ferme tutte le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
sull'obbligo della garanzia finanziaria per la responsabilità civile
di cui agli artt. 19, 20 e 21 della stessa legge. Per i depositi di zona
portuale e aeroportuale il nulla osta è rilasciato dal comando di
porto, sentito il dirigente dell'ufficio di sanità marittima, o dal
direttore della circoscrizione aeroportuale.
2. Del deposito temporaneo ed occasionale deve essere data preventiva comunicazione
all'ANPA ed al comando provinciale dei vigili del fuoco e nei casi di deposito
in zona portuale o aeroportuale, anche al prefetto.
3. La sosta tecnica in corso di trasporto effettuata per non oltre ventiquattro
ore non è soggetta alle disposizioni del presente articolo.
Art. 54
(Sorveglianza locale della radioattività ambientale)
1. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e l'esercente sono tenuti
a provvedere alle attrezzature per la sorveglianza permanente del grado
di radioattività dell'atmosfera, delle acque, del suolo e degli alimenti
nelle zone sorvegliate e nelle zone limitrofe ed alle relative determinazioni.
Art. 55
(Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari)
1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto
nucleare è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri dell'ambiente,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA, su istanza del titolare
della licenza. Detta autorizzazione è rilasciata, ove necessario,
per singole fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto.
2. La suddivisione in fasi intermedie deve essere giustificata nell'ambito
di un piano globale di disattivazione, da allegare all'istanza di autorizzazione
relativa alla prima fase.
3. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di autorizzazione deve essere inviata
alle amministrazioni di cui al comma 1 e all'ANPA, unitamente al piano delle
operazioni da eseguire, a una descrizione dello stato dell'impianto, comprendente
anche l'inventario delle materie radioattive presenti, all'indicazione dello
stato dell'impianto stesso al termine della fase, alle analisi di sicurezza
concernenti le operazioni da eseguire e lo stato dell'impianto a fine operazioni,
all'indicazione della destinazione dei materiali radioattivi di risulta,
ad una stima degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma di radioprotezione
anche per l'eventualità di un'emergenza. Nel piano il titolare della
licenza di esercizio propone altresì i momenti a partire dai quali
vengono meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni
del presente decreto e delle prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.
Art. 56
(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione -
Svolgimento delle operazioni)
1. Le Amministrazioni di cui all'art. 55 trasmettono all'ANPA, non oltre
sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prevista allo stesso
art. 55, le proprie eventuali osservazioni.
2. L'ANPA, esaminata l'istanza di autorizzazione e la relativa documentazione
e tenendo conto delle osservazioni delle amministrazioni di cui al comma
1, predispone e trasmette alle stesse amministrazioni una relazione con
le proprie valutazioni e con l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni
da osservare.
3. Le amministrazioni di cui al comma 2, non oltre trenta giorni dal ricevimento
della relazione trasmettono le loro osservazioni finali all'ANPA la quale,
sentita la Commissione tecnica, predispone e trasmette al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato il proprio parere con l'indicazione delle
eventuali prescrizioni.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilascia
l'autorizzazione di cui all'art. 55, condizionandola all'osservanza delle
eventuali prescrizioni definite dall'ANPA.
5. L'esecuzione delle operazioni avviene sotto la vigilanza dell'ANPA che,
in relazione al loro avanzamento e sulla base di specifica istanza del titolare
dell'autorizzazione, verifica l'effettivo venir meno dei presupposti tecnici
per l'osservanza delle singole disposizioni del presente decreto e delle
prescrizioni emanate.
Art. 57
(Rapporto conclusivo)
1. Il titolare dell'autorizzazione, al termine delle operazioni di cui all'art.
56, trasmette all'ANPA uno o più rapporti atti a documentare le operazioni
eseguite e lo stato dell'impianto e del sito.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite
le amministrazioni interessate e l'ANPA, emette, con proprio decreto, le
eventuali prescrizioni connesse con lo stato dell'impianto e del sito al
termine delle operazioni.
Art. 58
(Inosservanza delle prescrizioni - Sospensioni - Revoche)
1. Il titolare dei provvedimenti autorizzativi di cui al presente capo è
tenuto alla esecuzione dei progetti come approvati dall'ANPA. Egli deve
altresì osservare le prescrizioni impartite con detti provvedimenti.
2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione,
nel nulla osta o nella licenza di esercizio, oppure di difformità
della esecuzione dai progetti approvati dall'ANPA, il Ministro dell'industria
e del commercio e dell'artigianato contesta all'interessato l'inosservanza.
Quest'ultimo può fornire le proprie giustificazioni entro il termine
di trenta giorni. Decorso tale termine, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentita l'ANPA, può
imporre al titolare delle autorizzazioni, del nulla osta o all'esercente
di adempiere, in un termine stabilito, alle modifiche delle opere di esecuzione,
ovvero alla osservanza delle prescrizioni.
3. Nel caso di inottemperanza agli adempimenti suddetti da parte del titolare
delle autorizzazioni, del nulla osta o da parte dell'esercente, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora ricorrano motivi
di urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria
dei lavoratori e della popolazione, può sospendere con proprio decreto,
per una durata di tempo non superiore a sei mesi, l'autorizzazione, il nulla
osta o la licenza di esercizio.
4. Nei casi di constatata grave o ripetuta inottemperanza agli adempimenti
di cui al comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
revoca con proprio decreto l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza
di esercizio.
5. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve sentire la Commissione
tecnica, di cui all'art. 9, per gli impianti di cui agli artt. 36 e 37,
e nei casi di revoca deve procedere di intesa con i Ministri dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e le altre amministrazioni
interessate, sentita l'ANPA.
6. Nei provvedimenti di sospensione o di revoca devono essere indicate,
ove necessario, le disposizioni per assicurare la sicurezza nucleare e la
protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.
Capo VIII
PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI
Art. 59
(Attività disciplinate - Vigilanza)
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività di cui all'art.
1 alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai
sensi dell'art. 60, ivi comprese le attività esercitate dallo Stato,
dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del servizio
sanitario nazionale, dagli istituti di istruzione, dalle università
e dai laboratori di ricerca.
2. La vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei lavoratori addetti
alle attività di cui al comma 1 è affidata, oltre che all'ANPA,
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo
dell'Ispettorato del lavoro e, nel caso di macchine radiogene, agli organi
del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.
3. E' fatta salva l'apposita disciplina prevista per le attività
di cui al capo IV.
4. Il rispetto delle norme del presente capo non esaurisce gli obblighi
cui sono tenuti i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori
e i medici competenti, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, per il quale restano altresì ferme le attribuzioni in ordine
alle funzioni di vigilanza stabilite ai sensi dello stesso decreto.
Art. 60
(Definizione di lavoratore subordinato)
1. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 59 per lavoratore subordinato
si intende ogni persona che presti il proprio lavoro alle dipendenze di
un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari,
con rapporti di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci
lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti
dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e
professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare
le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi
degli istituti di istruzione e universitari, e i partecipanti ai corsi di
formazione professionale, nonchè coloro i quali, a qualsiasi titolo,
prestino presso terzi la propria opera professionale.
2. E' vietato adibire alle attività disciplinate dal presente decreto
i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877.
Art. 61
(Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti)
1. I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente eserciscono e dirigono
le attività disciplinate dal presente decreto ed i preposti che vi
sovraintendono devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,
attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dal presente capo
e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di cui al
comma 1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'art. 77
una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione
inerenti alle attività stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono
all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie.
La relazione costituisce il documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi
da radiazioni ionizzanti.
3. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente
di quelle di cui all'art. 80, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
devono in particolare:
a) provvedere affinchè gli ambienti di lavoro in cui sussista un
rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni contenute
nel decreto di cui all'art. 82, individuati, delimitati, segnalati, classificati
in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato;
b) provvedere affinchè i lavoratori interessati siano classificati
ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni contenute
nel decreto di cui all'art. 82;
c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio
di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi
frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate;
d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica
e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;
e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione
finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono
addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione
sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni
mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne
di cui alla lettera c);
f) provvedere affinchè i singoli lavoratori osservino le norme interne
di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino
le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e);
g) provvedere affinchè siano indicate, mediante appositi contrassegni,
le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate
in corso di manipolazione;
h) fornire al lavoratore i risultati relativi alla sorveglianza dosimetrica
che lo riguardano direttamente.
4. Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli previsti
alla lettera f), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica
ai sensi dell'art. 75, i datori di lavoro, dirigenti e preposti di cui al
comma 1 devono avvalersi degli esperti qualificati di cui all'art. 77 e,
per gli aspetti medici, dei medici di cui all'art. 83; nei casi in cui non
occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi sono tenuti comunque ad
adempiere alle disposizioni di cui alle lettere c), e), f), nonchè
a fornire i mezzi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera
d).
5. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e medica
della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.
Art. 62
(Obblighi delle imprese esterne)
1. Il datore di lavoro di impresa esterna di cui all'art. 6, lettera q)
assicura, direttamente o mediante accordi contrattuali con i terzi, la tutela
dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità
alle disposizioni del presente capo ed a quelle emanate in applicazione
di esso.
2. In particolare il datore di lavoro dell'impresa esterna è tenuto
a:
a) assicurare per quanto di propria competenza il rispetto dei principi
generali di cui all'art. 2, lett. a) e b) e dei limiti di esposizione di
cui all'art. 96;
b) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione
finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e
delle altre informazioni di cui all'art. 61, lett. e), fatto salvo l'obbligo
dei terzi di informazione specifica sui rischi di cui all'art. 63;
c) curare che vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale
e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali di
cui all'art. 81;
d) curare che i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza medica e
che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento
sanitario personale di cui all'art. 90;
e) istituire per ogni lavoratore e consegnare al medesimo, prima di ogni
prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 3
ed assicurarsi della sua compilazione.
3. Con il decreto di cui all'art. 81, comma 6, sono stabilite le modalità
di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione di
cui al comma 2, lett. e); il libretto deve in particolare contenere i dati
relativi alla valutazione delle dosi inerenti all'attività svolta,
nonchè i giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni
di validità.
4. L'attività di datore di lavoro delle imprese esterne è
soggetta a notifica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o
ad autorizzazione rilasciata dallo stesso Ministero, in relazione all'entità
dei rischi cui i lavoratori possono essere esposti, nei casi e con le modalità
stabilite con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministero della sanità, sentita l'ANPA.
5. Gli obblighi di notifica o di autorizzazione non si applicano alle amministrazioni
che esercitano la vigilanza ai sensi del presente decreto.
Art. 63
(Obblighi degli esercenti zone controllate che si avvalgono di lavoratori
esterni)
1. Gli esercenti una o più zone controllate, i quali si avvalgono
di lavoratori esterni, sono tenuti ad assicurarne la tutela dai rischi da
radiazioni ionizzanti, direttamente o mediante accordi contrattuali con
l'impresa esterna da cui detti lavoratori dipendono oppure con il lavoratore
stesso, se autonomo, e rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente
collegati con il tipo di zona controllata e di prestazione richiesta ai
lavoratori esterni.
2. In particolare, per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni
in zona controllata l'esercente la zona controllata è tenuto a:
a) accertarsi, tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all'art.
62, che il lavoratore, prima di effettuare la prestazione nella zona controllata,
sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio
connesso con la prestazione stessa;
b) assicurarsi che il lavoratore esterno abbia ricevuto o comunque riceva,
oltre alla informazione di cui all'art. 62, lett. b), una formazione specifica
in rapporto alle caratteristiche particolari della zona controllata ove
la prestazione va effettuata;
c) assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di protezione
individuale, ove necessari;
d) accertarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di sorveglianza
dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione e che fruisca della
sorveglianza dosimetrica ambientale eventualmente necessaria;
e) curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi generali
di cui all'art. 2, lett. a) e b) e dei limiti di esposizione di cui all'art.
96;
f) adottare le misure necessarie affinchè vengano registrate sul
libretto individuale di radioprotezione le valutazioni di dose inerenti
alla prestazione.
Art. 64
(Obblighi dei lavoratori autonomi)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 62 e 63
i lavoratori autonomi i quali svolgano presso terzi attività che
comportino la classificazione come lavoratori di categoria A sono tenuti
ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente
decreto.
Art. 65
(Altre attività presso terzi)
1. Fuori dei casi previsti negli artt. 62, 63 e 67, il datore di lavoro
per conto del quale lavoratori subordinati o ad essi equiparati prestano
la propria opera presso uno o più impianti, stabilimenti, laboratori
o sedi gestiti da terzi, ove vengono svolte attività disciplinate
dal presente decreto tali da comportare per i lavoratori anzidetti la classificazione
di lavoratori esposti, è tenuto ad assicurare la tutela dei lavoratori
dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del
presente capo ed alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in relazione
all'entità complessiva del rischio.
2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti le azioni
necessarie affinchè venga comunque assicurato il rispetto di quanto
disposto al comma 1, anche ai fini del coordinamento delle misure da adottare,
fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti dalle
disposizioni del presente capo, per gli aspetti operativi della radioprotezione
direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta
e dell'intervento che i lavoratori sono chiamati a compiere.
Art. 66
(Molteplicità di datori di lavoro)
1. Nel caso di lavoratori i quali svolgono per più datori di lavoro
attività che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun
datore di lavoro è tenuto a richiedere agli altri datori di lavoro
ed ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni necessarie
al fine di garantire il rispetto delle norme del presente capo e, in particolare,
dei limiti di dose.
Art. 67
(Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito
aziendale)
1. I datori di lavoro e i dirigenti che eserciscono e dirigono le attività
indicate nell'art. 59 ed i preposti che vi sovraintendono, devono rendere
edotti, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori autonomi
e quelli dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito aziendale attività
diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da
radiazioni esistenti nei luoghi in cui siano chiamati a prestare la loro
opera. Essi devono inoltre fornire ai predetti lavoratori i necessari mezzi
di protezione ed assicurarsi dell'impiego di tali mezzi.
2. E' vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad attività
che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli
stessi ai sensi dell'art. 96.
Art. 68
(Obblighi dei lavoratori)
1. I lavoratori devono:
a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati,
ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda
delle mansioni alle quali sono addetti;
b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i
mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti
dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e
di sorveglianza dosimetrica, nonchè le eventuali condizioni di pericolo
di cui vengono a conoscenza;
d) non rimuovere nè modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione,
i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione
e di misurazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono
di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;
f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.
2. I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività
che li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto
ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri,
ai fini di quanto previsto al precedente art. 66. Analoga dichiarazione
deve essere resa per eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni
sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente
le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono
stati chiamati.
Art. 69
(Disposizioni particolari per le lavoratrici)
1. Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela
delle lavoratrici madri, le donne gestanti non possono svolgere attività
che le espongono al rischio di superare i limiti di dose stabiliti per i
lavoratori non esposti ai sensi dell'art. 96.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il
proprio stato di gestazione, non appena accertato.
3. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività
comportanti un rischio di contaminazione.
Art. 70
(Apprendisti e studenti)
1. Ai fini del presente capo gli apprendisti e gli studenti sono suddivisi
nelle categorie definiti ai sensi dell'art. 82.
Art. 71
(Minori)
1. I minori di anni diciotto non possono esercitare attività proprie
dei lavoratori esposti.
2. Gli apprendisti e gli studenti, ancorchè minori di anni diciotto,
possono ricevere dosi superiori ai limiti previsti per le persone del pubblico
in relazione alle specifiche esigenze della loro attività di studio
o di apprendistato, secondo le modalità di esposizione stabilite
ai sensi dell'art. 96.
Art. 72
(Ottimizzazione della protezione)
1. In conformità ai principi generali di cui al capo I del presente
decreto, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 59 il datore
di lavoro è tenuto ad attuare tutte le misure di sicurezza e protezione
idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso
ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, gli impianti, le apparecchiature,
le attrezzature, le modalità operative concernenti le attività
di cui all'art. 59 debbono essere rispondenti alle norme specifiche di buona
tecnica, ovvero garantire un equivalente livello di radioprotezione.
Art. 73
(Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di esposizione)
1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, devono adottare i provvedimenti idonei ad evitare
che vengano superati i limiti di dose fissati, per le diverse modalità
di esposizione, con il decreto di cui all'art. 96, per:
a) i lavoratori esposti;
b) gli apprendisti e studenti;
c) i lavoratori non esposti;
d) i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi di cui al precedente art.
67.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono altresì adottare i provvedimenti
idonei ad assicurare il rispetto dei limiti e delle condizioni di esposizione
fissati con il decreto di cui all'art. 96 per le lavoratrici, le apprendiste
e le studentesse in età fertile.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di cui all'art.
96, comma 5.
Art. 74
(Esposizioni accidentali o di emergenza)
1. Dopo ogni esposizione accidentale o di emergenza i datori di lavoro,
i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,
devono acquisire dall'esperto qualificato una apposita relazione tecnica,
dalla quale risultino le circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa
per quanto riscontrabili dall'esperto qualificato, nonchè la valutazione
delle dosi relativamente ai lavoratori interessati. Resta fermo quanto disposto
dall'art. 91.
2. Alle esposizioni di emergenza possono essere sottoposti soltanto i soccorritori
di protezione civile ed i volontari. Costoro devono essere preventivamente
resi edotti dei rischi e dotati di adeguati mezzi di protezione, in relazione
alle circostanze in cui avviene l'esposizione.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per il coordinamento
della protezione civile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sono stabilite le modalità ed i livelli di esposizioni di emergenza
dei soccorritori di protezione civile e dei volontari.
4. Per le attività estrattive gli interventi di soccorso sono effettuati
da personale volontario appositamente addestrato.
Art. 75
(Sorveglianza fisica)
1. La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione
deve essere effettuata ove le attività svolte comportino la classificazione
degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate,
ovvero comportino la classificazione degli addetti come lavoratori esposti.
2. I datori di lavoro esercenti le attività disciplinate dal presente
decreto devono provvedere ad assicurare la sorveglianza fisica, effettuata
ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'art. 82, sulla
base delle indicazioni della relazione di cui all'art. 61, comma 2, e, successivamente,
di quella di cui all'art. 80, comma 1.
Art. 76
(Servizi di dosimetria)
1. Ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa, chiunque
svolge attività di servizio di dosimetria individuale, anche per
le attività disciplinate al capo IV, è soggetto alla vigilanza
dell'ANPA e, a tale fine, comunica all'ANPA medesima, entro trenta giorni,
l'avvenuto inizio delle attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'ISPESL e all'ANPA, con le
modalità da questa specificate, i risultati delle misurazioni effettuate,
ai fini del loro inserimento in un archivio nazionale dei lavoratori esposti,
da istituire con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanità, sentita l'ANPA.
Art. 77
(Esperti qualificati)
1. Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo
di esperti qualificati.
2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro
competente per territorio e, per le attività estrattive, anche all'ingegnere
capo dell'ufficio periferico competente per territorio, i nominativi degli
esperti qualificati prescelti, allegando altresì la dichiarazione
di accettazione dell'incarico.
3. E' consentito che mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza
fisica della protezione contro le radiazioni, siano affidate dal datore
di lavoro a personale non provvisto dell'abilitazione di cui all'art. 78,
scelto d'intesa con l'esperto qualificato e che operi secondo le direttive
e sotto la responsabilità dell'esperto qualificato stesso.
4. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i mezzi e le informazioni,
nonchè ad assicurare le condizioni necessarie all'esperto qualificato
per lo svolgimento dei suoi compiti.
5. Le funzioni di esperto qualificato non possono essere assolte dalla persona
fisica del datore di lavoro nè dai dirigenti che eserciscono e dirigono
l'attività disciplinata, nè dai preposti che ad essa sovrintendono,
nè dagli addetti alla vigilanza di cui all'art. 59, comma 2.
Art. 78
(Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanità, è istituito, presso l'Ispettorato
medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli esperti qualificati,
ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:
a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti
costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione
massima applicata al tubo, inferiore a 400 kV;
b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti
costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati
compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti
di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido,
sia non superiore a 104 neutroni al secondo;
c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti
come definiti all'art. 7 del capo II del presente decreto e delle altre
sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
2. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti
i titoli di studio e la qualificazione professionale, nonchè le modalità
per la formazione professionale, per l'accertamento della capacità
tecnica e professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco di cui al
comma 1 e per l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo
restando quanto stabilito all'art. 93 per i casi di inosservanza dei compiti.
Art. 79
(Attribuzioni dell'esperto qualificato)
1. L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto
del datore di lavoro deve:
a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'art. 61 e dare
indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti di cui al predetto
articolo ad esclusione di quelli previsti alle lettere f) e h);
b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi
e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal
punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni
che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno
dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonchè delle modifiche
alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni,
dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica,
di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle
tecniche di radioprotezione;
4) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento
degli strumenti di misurazione;
c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone
controllate e sorvegliate;
d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi
relativamente ai lavoratori esposti;
e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro
nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di
incidente.
2. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A
derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita, a norma dell'art.
75, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonchè
in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lett.
c).
3. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A
derivanti da esposizioni interne deve essere eseguita in base ad idonei
metodi fisici e/o radiotossicologici.
4. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai
commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente,
la valutazione di essa può essere effettuata sulla scorta dei risultati
della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali
compiute su altri lavoratori esposti.
5. La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti
che non sono classificati in categoria A può essere eseguita sulla
scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro.
6. L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno
ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori
di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico addetto
alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti.
In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle
valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario,
tempestivamente aggiornata.
7. L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni
necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione
secondo i principi di cui al capo IX del presente decreto; in particolare
deve effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante
dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate
dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali, nonchè
la valutazione delle esposizioni in caso di incidente. A tal fine i predetti
gruppi di riferimento debbono essere identificati sulla base di valutazioni
ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano
conto delle diverse vie di esposizione.
Art. 80
(Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti)
1. In base alle valutazioni relative all'entità del rischio, l'esperto
qualificato indica, con apposita relazione scritta, al datore di lavoro:
a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio
da radiazioni;
b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte
del datore di lavoro delle attività che questi debbono svolgere;
c) la frequenza delle valutazioni di cui all'art. 79;
d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di
assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'art. 75, dei lavoratori esposti
e della popolazione;
e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori
esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza
stabilita ai sensi della lett. c).
2. Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base delle
indicazioni di cui al comma 1; si assicura altresì che l'esperto
qualificato trasmetta al medico addetto alla sorveglianza medica i risultati
delle valutazioni di cui alla lettera e) del comma 1 relative ai lavoratori
esposti, con la periodicità prevista all'art. 79, comma 6.
3. Il datore di lavoro garantisce le condizioni per la collaborazione, nell'ambito
delle rispettive competenze, tra l'esperto qualificato e il servizio di
prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626. L'esperto qualificato è in particolare chiamato a partecipare
alle riunioni periodiche di cui all'art. 11 del decreto legislativo predetto.
Art. 81
(Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione)
1. L'esperto qualificato deve provvedere, per conto del datore di lavoro,
ad istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:
a) la relazione di cui all'art. 61, comma 2 e all'art. 80, comma 1, relativa
all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonchè
le valutazioni di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), n. 1;
b) le valutazioni di cui all'art. 79, comma 1, lett. c), e comma 5, nonchè
i verbali di controllo di cui allo stesso articolo, comma 1, lett. b), nn.
3) e 4);
c) i verbali dei controlli di cui al comma 1, lett. b), n. 2, dello stesso
art. 79 e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti,
nonchè copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli
organi di vigilanza divenute esecutive;
d) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle
valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le
dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza o da altre
modalità di esposizione debbono essere annotate, separatamente, in
ciascuna scheda;
e) le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni
accidentali o di emergenza di cui all'art. 74, comma 1, nonchè alle
altre modalità di esposizione.
2. Per i lavoratori di cui agli artt. 62 e 65 nelle schede personali devono
essere annotati tutti i contributi alle esposizioni lavorative individuali.
3. Il datore di lavoro deve conservare:
a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di
cui al comma 1, lett. b);
b) sino a cinque anni dalla cessazione dell'attività di impresa che
comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui
al comma 1, lett. a) e c);
c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attività dell'impresa
comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente
copia per almeno cinque anni, la documentazione di cui al comma 1, lett.
d) ed e).
4. Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività
d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la documentazione
di cui al comma 1, lett. d) ed e) va consegnata al medico addetto alla sorveglianza
medica che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui
all'art. 90, all'Ispettorato medico centrale, che assicurerà la loro
conservazione nel rispetto dei termini previsti dall'art. 90, comma 3.
5. In caso di cessazione definitiva dell'attività di impresa, i documenti
di cui al comma 1, lett. a), b) e c), sono consegnati entro sei mesi all'Ispettorato
provinciale del lavoro competente per territorio che assicurerà la
loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti
nel presente articolo.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti
l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate le modalità di tenuta della documentazione
e sono approvati i modelli della stessa.
Art. 82
(Modalità di classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori
ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica)
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, sentita l'ANPA, vengono stabiliti e aggiornati:
a) i criteri per la classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai
fini della radioprotezione;
b) i criteri per l'adozione della sorveglianza fisica e per la classificazione
dei lavoratori in categorie;
c) le categorie di classificazione, ai fini della radioprotezione, degli
apprendisti e studenti di cui all'art. 70.
2. Con lo stesso decreto sono disciplinate particolari modalità di
esposizione cui i lavoratori possono essere eventualmente soggetti.
3. I criteri, le categorie e le modalità di cui al comma 1 devono,
nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive
del Consiglio delle Comunità europee, garantire comunque, con la
massima efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti
e degli studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Art. 83
(Sorveglianza medica)
1. Il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante uno o più
medici la sorveglianza medica dei lavoratori esposti e degli apprendisti
e studenti in conformità alle norme del presente capo ed alle disposizioni
contenute nel decreto di cui all'art. 82. Tale sorveglianza è basata
sui principi che disciplinano la medicina del lavoro.
2. La sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati
in categoria A è assicurata tramite medici competenti o medici autorizzati.
La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A è assicurata
tramite medici autorizzati.
3. Il datore di lavoro non può assegnare le persone di cui al comma
1 ad alcuna attività che le esponga al rischio di radiazioni ionizzanti
qualora le conclusioni mediche vi si oppongano.
4. Il datore di lavoro deve assicurare ai medici di cui al comma 1 le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
5. Il datore di lavoro deve consentire ai medici di cui al comma 1 l'accesso
a qualunque informazione o documentazione che questi ritengano necessaria
per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti, e delle
condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di
idoneità dei lavoratori.
6. Le funzioni di medico autorizzato e di medico competente non possono
essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro nè dai dirigenti
che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata, nè dai
preposti che ad essa sovrintendono, nè dagli addetti alla vigilanza
di cui all'art. 59, comma 2.
Art. 84
(Visita medica preventiva)
1. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e gli
apprendisti e studenti di cui all'art. 70, prima di essere destinati ad
attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti, siano sottoposti
a visita medica a cura del medico addetto alla sorveglianza medica.
2. ll datore di lavoro deve altresì rendere edotto il medico, all'atto
della visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonchè
dei rischi, ancorchè di natura diversa da quella radiologica, connessi
a tale destinazione.
3. La visita medica preventiva deve comprendere una anamnesi completa, dalla
quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle
mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici, e un esame clinico
generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio,
per valutare lo stato generale di salute del lavoratore.
4. In base alle risultanze della visita medica preventiva i lavoratori vengono
classificati in:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei.
5. Il medico comunica per iscritto al datore di lavoro il giudizio di idoneità
ed i limiti di validità del medesimo.
6. Il medico, nell'ambito della visita preventiva nonchè in occasione
delle visite previste dall'art. 85, illustra al lavoratore il significato
delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici
e radiotossicologici e gli comunica i risultati dei giudizi di idoneità
che lo riguardano.
7. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ISPESL, l'ISS e l'ANPA,
sono definiti criteri indicativi per la valutazione dell'idoneità
all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Art. 85
(Visite mediche periodiche e straordinarie)
1. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e gli
apprendisti e studenti di cui all'art. 70 siano sottoposti, a cura del medico
addetto alla sorveglianza medica, a visita medica periodica almeno una volta
all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa
o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La visita medica per
i lavoratori di categoria A e per gli apprendisti e studenti ad essi equiparati
deve essere effettuata almeno ogni sei mesi. Le visite mediche, ove necessario,
sono integrate da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.
2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'art. 59 possono
disporre che dette visite siano ripetute con maggiore frequenza in tutti
i casi in cui le condizioni di esposizione e lo stato di salute dei lavoratori
lo esigano.
3. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2, i
lavoratori sono classificati in:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei;
d) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione del lavoro
che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.
4. Il datore di lavoro ha l'obbligo di disporre la prosecuzione della sorveglianza
medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico, nei confronti
dei lavoratori allontanati dal rischio perchè non idonei o trasferiti
ad attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico formulerà il giudizio
di idoneità ai sensi del comma 3, al fine di un loro eventuale reinserimento
in attività con radiazioni.
5. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve
provvedere a che il lavoratore sia sottoposto a visita medica. In tale occasione
il medico deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare.
6. Ferma restando la periodicità delle visite di cui al comma 1,
nel periodo necessario all'espletamento e alla valutazione delle indagini
specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il giudizio di
idoneità, di cui al comma 3, in precedenza formulato conserva la
sua efficacia.
Art. 86
(Allontanamento dal lavoro)
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di allontanare immediatamente dal lavoro
comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i
lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del medico, non
idonei.
2. Detti lavoratori non possono proseguire l'attività cui erano adibiti,
nè altre attività che li espongano ai rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti nuovamente
idonei dal medico.
3. Il medico deve richiedere l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori
non idonei e proporre il reinserimento di essi quando accerti la cessazione
dello stato di non idoneità.
Art. 87
(Sorveglianza medica effettuata da medici autorizzati)
1. Il datore di lavoro deve far eseguire da medici autorizzati la sorveglianza
medica dei lavoratori classificati in categoria A e degli apprendisti e
studenti di cui all'art. 70, ad essi equiparati ai sensi del decreto di
cui all'art. 82.
2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro
competente per territorio i nominativi dei medici autorizzati prescelti,
con la dichiarazione di accettazione dell'incarico.
Art. 88
(Elenco dei medici autorizzati)
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
è istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un
elenco nominativo dei medici autorizzati.
2. All'elenco possono essere iscritti, su domanda, i medici competenti ai
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che
abbiano i requisiti stabiliti ai sensi del comma 3 e che dimostrino di essere
in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per
lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza medica della protezione
dei lavoratori di categoria A.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti
i requisiti per l'iscrizione all'elenco e le modalità per la formazione
professionale, per l'accertamento della capacità tecnica e professionale
e per l'iscrizione all'elenco stesso, nonchè per l'eventuale sospensione
o cancellazione da esso, fermo restando quanto stabilito all'art. 93 per
i casi di inosservanza dei compiti.
Art. 89
(Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica)
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza
medica dei lavoratori esposti è tenuto in particolare ai seguenti
adempimenti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti nel presente
capo:
a) analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa
e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche
e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche
attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
b) istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e loro consegna
all'Ispettorato medico centrale del lavoro con le modalità previste
all'art. 90 del presente decreto;
c) consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali di cui
alla lett. b), nel caso di cessazione dall'incarico;
d) consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture
e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti,
sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali
o di emergenza.
Art. 90
(Documento sanitario personale)
1. Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica
deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale
in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche,
straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essa connessi e i successivi
mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali,
sia da esposizioni accidentali o di emergenza, utilizzando i dati trasmessi
dall'esperto qualificato.
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni
di dose, delle introduzioni e degli esami medici e radiotossicologici, nonchè
ai risultati delle valutazioni di idoneità, che li riguardano, e
di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione.
Copia del documento sanitario personale deve essere consegnata dal medico
all'interessato alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il documento sanitario personale deve essere conservato sino alla data
in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno
di età, ed in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione
del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.
4. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività
di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare
i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'art.
81, comma 1, lett. d) ed e) all'Ispettorato medico centrale del lavoro,
che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle
modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del
medico e valutate le circostanze dei singoli casi, l'Ispettorato medico
centrale del lavoro può concedere proroga ai predetti termini di
consegna.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti
l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari modalità di tenuta
e di conservazione della predetta documentazione e approvati i modelli della
stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti
e ad altri fattori di rischio.
Art. 91
(Sorveglianza medica eccezionale)
1. Il datore di lavoro deve provvedere affinchè i lavoratori che
hanno subito una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di decontaminazione.
2. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a che siano sottoposti a
visita medica eccezionale, da parte di un medico autorizzato, i lavoratori
che abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento dei
valori stabiliti ai sensi dell'art. 96. Deve altresì provvedere a
che i lavoratori in questione siano sottoposti a sorveglianza medica eccezionale,
comprendente in particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico
e gli esami, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a seguito
dei risultati della visita medica. Le successive condizioni di esposizione
devono essere subordinate all'assenso del medico autorizzato.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza medica eccezionale di
cui al comma 2, il medico autorizzato decida l'allontanamento di un lavoratore
dal lavoro cui era assegnato, il datore di lavoro deve darne notizia all'Ispettorato
del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per
territorio.
Art. 92
(Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali)
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo e comunque
entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato provinciale del lavoro ed agli
organi del servizio sanitario nazionale, competenti per territorio, gli
incidenti verificatisi nelle attività previste dall'art. 59, nonchè
le esposizioni che abbiano comportato il superamento di valori stabiliti
ai sensi dell'art. 96.
2. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi il
medico deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi
del servizio sanitario nazionale competenti per territorio i casi di malattia
professionale.
3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè gli
istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano
casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle
radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione
clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
4. L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'art. 71, comma
2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i casi di neoplasia
di cui al comma 3.
Art. 93
(Provvedimenti a carico dell'esperto qualificato e del medico autorizzato)
1. Su segnalazione degli organismi di vigilanza il capo dell'Ispettorato
medico centrale può disporre, previa contestazione degli addebiti,
senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la sospensione,
non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle funzioni dell'esperto qualificato
o del medico autorizzato, in caso di accertata inosservanza dei rispettivi
compiti.
2. Nei casi più gravi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
su proposta del capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro, con le
modalità stabilite al comma 1, può disporre la cancellazione
dell'esperto qualificato o del medico autorizzato dagli elenchi previsti
rispettivamente dagli artt. 78 e 88.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere adottati dopo che
sia stato assegnato all'interessato un termine di sessanta giorni per presentare
le proprie controdeduzioni sugli addebiti contestati. Tali provvedimenti
non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle controdeduzioni
da parte dell'interessato.
4. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 o 2 viene
iniziata d'ufficio in caso di condanna definitiva a pena detentiva del medico
autorizzato o dell'esperto qualificato per reati inerenti alle funzioni
attribuite. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma
1 viene iniziata d'ufficio anche in caso di sentenza non passata in giudicato
con condanna a pena detentiva.
Art. 94
(Ricorsi)
1. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di protezione
sanitaria dei lavoratori sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso
deve essere inoltrato al Ministro per il tramite dell'Ispettorato del lavoro
competente per territorio. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo i
casi in cui la sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro
competente per territorio o dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 95
(Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica)
1. Avverso il giudizio in materia di idoneità medica all'esposizione
alle radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all'Ispettorato
medico centrale del lavoro.
2. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che
l'Ispettorato abbia provveduto, il ricorso si intende respinto.
Art. 96
(Limiti di esposizione)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, del
lavoro e della previdenza sociale e della protezione civile, sentiti il
CNR, l'ANPA, l'ENEA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento alle
diverse modalità di esposizione di cui al decreto ai sensi dell'art.
82:
a) limiti di dose per:
1) lavoratori esposti;
2) apprendisti e studenti;
3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;
4) lavoratori non esposti.
b) i valori di dose che comportano la sorveglianza medica eccezionale e
l'obbligo di cui agli artt. 91 e 92
2. Il decreto di cui al comma 1 può altresì stabilire particolari
limiti di dose o condizioni di esposizione per le lavoratrici in età
fertile, nonchè per le apprendiste e studentesse in età fertile,
di cui all'art. 70.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e
della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati
i limiti di dose per le persone del pubblico.
4. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite le specifiche grandezze
radioprotezionistiche, come mezzo per garantire l'osservanza dei limiti
di dose, con i relativi criteri di utilizzazione, anche per i casi di esposizione
esterna e interna concomitante.
5. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere stabiliti particolari
casi per i quali non si applicano i limiti di dose di cui agli stessi decreti.
6. Nel decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i valori
di concentrazione di radionuclidi nelle acque di miniera ai fini dell'art.
16, comma 1, nonchè i valori di dose di cui agli artt. 101, comma
3, e 115, comma 1.
7. I limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3 nonchè le specifiche
grandezze ed i criteri di cui al comma 4 debbono essere fissati ed aggiornati
nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive
dell'Unione europea.
Capo IX
PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
Sezione I
PROTEZIONE GENERALE DELLA POPOLAZIONE
Art. 97
(Attività disciplinate - Vigilanza)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività che
comunque espongono la popolazione ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero della sanità
che si avvale degli organi del servizio sanitario nazionale.
3. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si esercita su
tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di prevenire, secondo
i principi generali di cui all'art. 2, esposizioni della popolazione e contaminazioni
delle matrici ambientali, delle sostanze alimentari e delle bevande, ad
uso sia umano che animale, o di altre matrici rilevanti.
4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata attraverso gli organi
del servizio sanitario nazionale competenti per territorio e attraverso
l'ANPA, che riferisce direttamente ai Ministeri della sanità, dell'ambiente
e della protezione civile, per quanto di competenza.
Art. 98
(Divieti)
1. E' vietato mettere in circolazione, produrre, importare, impiegare, manipolare
o comunque detenere, quando tali attività siano svolte a fini commerciali,
i seguenti prodotti o manufatti, ove agli stessi siano state deliberatamente
aggiunte materie radioattive, sia direttamente, sia mediante attivazione:
a) prodotti per l'igiene e cosmesi;
b) oggetti di uso domestico o personale, ad eccezione di quelli destinati
ad uso medico o paramedico;
c) giocattoli;
d) derrate alimentari e bevande;
e) dispositivi antifulmine.
2. Il divieto, di cui al comma 1, non si applica alle sorgenti di tipo riconosciuto
di cui all'art. 26.
3. E' vietato l'uso sulle persone di sorgenti di radiazioni ionizzanti che
non sia effettuato a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca clinica
in conformità alle norme vigenti.
4. E' altresì vietato produrre, importare, impiegare o comunque mettere
in circolazione apparati elettronici di visione a distanza o comunque idonei
alla riproduzione elettronica di immagini, che emettano radiazioni ionizzanti
a livelli superiori a quelli stabiliti con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e con le altre amministrazioni interessate, sentita l'ANPA.
5. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro della
sanità sono concesse deroghe specifiche ai divieti di cui ai commi
1 e 4, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2.
Art. 99
(Norme generali di protezione - Limitazione delle esposizioni)
1. Chiunque pone in essere le attività disciplinate dal presente
decreto deve attuare le misure necessarie al fine di evitare che le persone
del pubblico siano esposte al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori
a quelle fissate con il decreto di cui all'art. 96, anche a seguito di contaminazione
di matrici.
2. Chiunque pone in essere le attività disciplinate deve inoltre
adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre al livello
più basso ragionevolmente ottenibile, secondo le norme specifiche
di buona tecnica, i contributi alle dosi ricevute o impegnate dai gruppi
di riferimento della popolazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di cui all'art.
96, comma 5.
Art. 100
(Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e
di esposizione delle persone)
1. Qualora si verifichi, nelle aree all'interno del perimetro di una installazione
o nel corso di un'operazione di trasporto, una contaminazione radioattiva
non prevista o, comunque, un evento accidentale che comporti un significativo
incremento del rischio di esposizione delle persone, l'esercente, ovvero
il vettore, richiedendo ove necessario tramite il prefetto competente per
territorio l'ausilio delle strutture di protezione civile, deve prendere
le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio.
2. Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di diffusione della
contaminazione o comunque di esposizione delle persone all'esterno del perimetro
dell'installazione l'esercente deve darne immediata comunicazione al prefetto
e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio
che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ANPA.
3. Fermo restando quanto disposto all'art. 25, le disposizioni previste
ai commi 1 e 2 si applicano anche alle installazioni e alle operazioni di
trasporto non soggette alle disposizioni del presente decreto, all'interno
o nel corso delle quali l'esercente o il vettore venga a conoscenza di eventi
accidentali che coinvolgano materie radioattive, e determinino le situazioni
di cui agli stessi commi.
Art. 101
(Situazioni eccezionali)
1. Qualora, nel corso delle attività soggette al presente decreto
che implicano delle operazioni con materie radioattive si verifichino eventi
che possono comportare rilevante contaminazione dell'aria, delle acque,
del suolo e di altre matrici in zone esterne al perimetro di uno stabilimento,
gli esercenti che effettuano dette operazioni sono tenuti:
a) ad informare immediatamente il prefetto, il comando provinciale dei vigili
del fuoco, gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio
e l'ANPA nel caso si tratti delle attività di cui agli artt. 29 e
30, gli stessi nonchè il comandante del compartimento marittimo e
l'ufficio di sanità marittima quando gli eventi stessi interessino
gli ambiti portuali e le altre zone di demanio marittimo e di mare territoriale,
nel caso di tratti delle attività soggette ad altri provvedimenti
autorizzativi previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962,
n. 1860;
b) a prendere tutte le misure atte a ridurre la contaminazione radioattiva
nelle zone esterne al perimetro dello stabilimento in modo da limitare il
rischio alla popolazione.
2. Il prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma 1, ne dà
immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per il coordinamento della protezione civile.
3. Gli impianti e le situazioni, previsti dal presente decreto, diversi
da quelli di cui alla sezione I del capo X, che possono determinare per
il gruppo di riferimento della popolazione il superamento dei valori di
dose stabiliti dal comma 6 dell'art. 96, sono oggetto di valutazione secondo
le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini della loro
eventuale inclusione nei piani di intervento previsti da detta legge.
4. Agli impianti e alle situazioni di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
della sezione II del capo X.
5. I livelli di rilevante contaminazione, nonchè altre condizioni,
per i quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo sono
stabiliti, per l'aria, le acque ed il suolo, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno, sentita l'ANPA;
per le sostanze alimentari e le bevande, sia ad uso umano che animale, e
per altre matrici, con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA.
Art. 102
(Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi)
1. Chiunque esercita un'attività soggetta al presente decreto deve
adottare le misure necessarie affinchè la gestione dei rifiuti radioattivi
avvenga nel rispetto delle specifiche norme di buona tecnica e delle eventuali
prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti autorizzativi, al fine
di evitare rischi di esposizione alle persone del pubblico.
2. Fermi restando i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della
salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente è facoltà
dei Ministeri dell'ambiente e della sanità, nell'ambito delle rispettive
competenze e fornendosi reciproche informazioni, sentita l'ANPA, nonchè
delle autorità individuate agli artt. 29, comma 2, e 30, comma 2,
nel caso delle attività di cui agli stessi articoli 29 e 30, di prescrivere
l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonchè di ulteriori
mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari ai fini della protezione
sanitaria, specie nelle località ove coesistono più fonti
di rifiuti radioattivi.
Art. 103
(Norme generali e operative di sorveglianza)
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti all'art. 99, chiunque,
nell'ambito delle attività disciplinate dal presente decreto che
comportano l'obbligo della sorveglianza fisica, produce, tratta, manipola,
utilizza, ha in deposito, materie radioattive o comunque detiene apparecchi
contenenti dette materie, o smaltisce rifiuti radioattivi ovvero impiega
apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, è tenuto a provvedere
affinchè vengano effettuate e registrate per iscritto le valutazioni
preventive di cui all'art. 79, comma 7.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere, a seconda del
tipo o della entità del rischio, affinchè vengano effettuate:
a) la verifica delle nuove installazioni dal punto di vista della protezione
contro esposizioni o contaminazioni che possano interessare l'ambiente esterno
al perimetro dell'installazione, tenendo conto del contesto ambientale in
cui le installazioni si inseriscono;
b) la verifica dell'efficacia dei dispositivi tecnici di protezione;
c) la verifica delle apparecchiature di misurazione della esposizione e
della contaminazione;
d) la valutazione delle esposizioni che interessano l'ambiente esterno,
con l'indicazione della qualità delle radiazioni;
e) la valutazione delle contaminazioni radioattive e delle dosi connesse,
con indicazione della natura, dello stato fisico e chimico delle materie
radioattive e della loro concentrazione nelle matrici ambientali.
3. In particolare, le valutazioni di cui al comma 2, lett. e), devono comportare:
a) la stima dell'impegno di dose relativo allo smaltimento nell'ambiente
dei rifiuti radioattivi, solidi, liquidi o aeriformi;
b) la predisposizione degli opportuni mezzi di rilevamento e sorveglianza,
atti a consentire la verifica del rispetto dei livelli di smaltimento definiti
con lo studio di cui al comma 2, lett. a), delle eventuali prescrizioni
autorizzative o dei livelli di esenzione di cui all'art. 30;
c) la registrazione dei rilevamenti di cui alla lett. b).
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 che abbiano carattere di periodicità
devono avere frequenza tale da garantire il rispetto delle disposizioni
di cui agli artt. 99, 100, 101 e 102.
Art. 104
(Controllo sulla radioattività ambientale)
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 54, nonchè le competenze
in materia delle regioni, delle province autonome e dell'ANPA, il controllo
sulla radioattività ambientale è esercitato dal Ministero
dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano ed
animale è esercitato dal Ministero della sanità. I Ministeri
si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli effettuati. Il
complesso dei controlli è articolato in reti di sorveglianza regionale
e reti di sorveglianza nazionale.
2. La gestione delle reti uniche regionali è effettuata dalle singole
regioni, secondo le direttive impartite dal Ministero della sanità
e dal Ministero dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi
e delle misure, debbono avvalersi, anche attraverso forme consortili tra
le regioni stesse, delle strutture pubbliche idoneamente attrezzate. Le
direttive dei Ministeri riguardano anche la standardizzazione e l'intercalibrazione
dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura.
3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure effettuati
da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati.
4. Per assicurare l'omogeneità dei criteri di rilevamento e delle
modalità di esecuzione dei prelievi e delle misure, relativi alle
reti nazionali ai fini dell'interpretazione integrata dei dati rilevati,
nonchè per gli effetti dell'art. 35 del Trattato istitutivo della
CEEA, sono affidate all'ANPA le funzioni di coordinamento tecnico. A tal
fine l'ANPA, sulla base delle direttive in materia, emanate dal Ministero
della sanità e dal Ministero dell'ambiente:
a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi di cui
sopra, riguardanti la radioattività dell'atmosfera, delle acque,
del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre matrici rilevanti,
seguendo le modalità di esecuzione e promuovendo criteri di normalizzazione
e di intercalibrazione;
b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di campioni e l'effettuazione
delle relative misure di radioattività, quando ciò sia necessario
per il completamento di un'organica rete di rilevamento su scala nazionale,
eventualmente contribuendo con mezzi e risorse, anche finanziarie;
c) trasmette, in ottemperanza all'art. 36 del Trattato istitutivo della
CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati.
5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA provvede inoltre alla
diffusione dei risultati delle misure effettuate.
6. La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno ai sensi della
legge 13 maggio 1961, n. 469, concorre autonomamente al sistema di reti
nazionali.
Art. 105
(Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel corpo umano)
1. I radionuclidi comunque presenti nel corpo umano non sono soggetti alle
disposizioni stabilite nei capi V e VI. Per tali radionuclidi le altre disposizioni
del presente decreto si applicano con le modalità ed a partire dalle
soglie di quantità o di concentrazione che, anche in relazione al
tipo di sorgente radioattiva, sono stabilite con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita l'ANPA.
2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 deve essere,
comunque, garantita la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.
Art. 106
(Esposizione della popolazione nel suo insieme)
1. L'ANPA, in collaborazione con l'ISPESL e con l'Istituto superiore di
sanità, anche sulla base dei dati forniti dagli organi del servizio
nazionale competenti per territorio, effettua la stima dei diversi contributi
all'esposizione della popolazione derivanti dalle attività disciplinate
dal presente decreto, dandone annualmente comunicazione al Ministero della
sanità.
2. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea i
risultati delle stime di cui al comma 1.
Art. 107
(Taratura dei mezzi di misura - Apparecchi di misura individuali)
1. La determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre grandezze
tramite le quali possono essere valutati le dosi ed i ratei di dose nonchè
delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche
o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura,
adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti
di certificati di taratura. Con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita
l'ANPA e l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti,
sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio di detti certificati,
nel rispetto delle disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 273, che
definisce l'attribuzione delle funzioni di istituto metrologico primario
nel campo delle radiazioni ionizzanti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai mezzi radiometrici
impiegati per:
a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi di lavoro, di
cui all'art. 79, comma 1, lett. b), n. 3);
b) la sorveglianza ambientale di cui all'art. 103, comma 2, lett. c), d)
ed e), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'art. 79, comma 5;
c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientale volti a verificare i livelli
di smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente, il rispetto delle
eventuali prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo
o dei livelli di esenzione di cui all'art. 30;
d) il controllo sulla radioattività ambientale e sugli alimenti e
bevande per consumo umano e animale, di cui all'art. 104;
e) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al capo X.
3. Gli apparecchi di misura individuali utilizzati per la rilevazione delle
dosi debbono essere dichiarati di tipo riconosciuto da istituti previamente
abilitati. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'interno e della sanità, sentiti l'ANPA, l'Istituto di metrologia
primaria delle radiazioni ionizzanti e l'ISPESL, sono disciplinate le modalità
per l'abilitazione dei predetti istituti.
Art. 108
(Ricerca scientifica clinica)
1. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono
essere effettuate soltanto con il consenso scritto delle persone medesime,
previa informazione sui rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni
ionizzanti e solo nell'ambito di programmi approvati dal Ministro della
sanità, che può stabilire, in relazione ai programmi stessi,
specifiche procedure e vincoli di dose per le persone esposte.
2. Nei casi in cui i programmi di ricerca non siano suscettibili di produrre
benefici diretti sulla persona esposta si applicano comunque le disposizioni
di cui all'art. 99.
3. In caso di minori o di soggetti con ridotta capacità di intendere
e di volere, il consenso di cui al comma 1 deve essere espresso da coloro
che ne hanno la rappresentanza.
4. La ricerca scientifica clinica non può essere condotta su donne
sane in età fertile, salvo i casi in cui la gravidanza possa essere
sicuramente esclusa.
Sezione II
PROTEZIONE DEI PAZIENTI
Art. 109
(Principi generali - Vigilanza)
1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano l'utilizzazione delle
radiazioni ionizzanti in campo medico per la radioprotezione delle persone
per qualsiasi motivo sottoposte a prestazioni curative o a indagini diagnostiche
individuali o collettive che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti.
2. In applicazione dei principi di cui all'art. 2, lett. a) e b), i tipi
di utilizzazione considerati nella presente sezione devono essere giustificati
dai vantaggi che ne possono derivare dal punto di vista medico, e le corrispondenti
esposizioni devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente
ottenibile compatibilmente con le esigenze diagnostiche e terapeutiche.
3. La vigilanza sull'applicazione della presente sezione spetta in via esclusiva
agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.
Art. 110
(Titoli e qualificazioni professionali)
1. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della
radioterapia e della medicina nucleare è di competenza dei medici
muniti dei rispettivi diplomi di specializzazione ovvero di quelli ad essi
equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B
e successive integrazioni e modificazioni. Per i sanitari predetti è
necessaria la conoscenza e la preparazione specifica in radioprotezione.
Con decreti dei Ministri della sanità e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti ed aggiornati, in
relazione all'evoluzione tecnico-scientifica ed alle direttive e raccomandazioni
comunitarie, i titoli di studio, le qualificazioni professionali richieste
per l'esercizio professionale specialistico di cui sopra, nonchè
per le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico
e per quelle di competenza del fisico specialista.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai medici che, per periodi
limitati ed a scopo di apprendimento o perfezionamento professionale, operino
in strutture specialistiche di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina
nucleare, sotto la responsabilità dei rispettivi dirigenti.
3. L'attività radiodiagnostica in ambito odontoiatrico, complementare
all'esercizio clinico, è consentita ai laureati in medicina e chirurgia
che ai sensi della normativa vigente esercitano la professione di odontoiatra
e ai laureati in odontoiatria, anche non in possesso del diploma di specializzazione
in radiodiagnostica. Tali laureati devono possedere le necessarie competenze
in radioprotezione e devono osservare, nell'ambito delle proprie competenze,
le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 111.
4. Il personale, anche non specialista o non laureato, continuativamente
operante nelle aree, pubbliche o private, di radiodiagnostica, di radioterapia
e di medicina nucleare, deve essere istruito sulle tecniche applicate, nonchè
sulle regole di radioprotezione adeguate agli specifici compiti professionali.
5. Con decreto del Ministro della sanità, entro un anno dalla entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le linee guida
per l'accertamento e l'acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche
per il personale medico di cui al presente articolo.
6. I Ministri della sanità e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, stabiliscono le modalità per l'acquisizione
di adeguate conoscenze radioprotezionistiche nell'ambito dei corsi di laurea
in medicina e chirurgia e in odontoiatria, nonchè dei corsi di specializzazione
di cui al comma 1.
Art. 111
(Criteri e modalità di impiego delle radiazioni in campo medico)
1. L'impiego delle radiazioni ionizzanti in campo medico è consentito,
tranne nei casi previsti dall'art. 110, comma 3 e dal comma 6 del presente
articolo, solo a seguito di motivata richiesta medica rivolta al medico
specialista nelle competenze di cui all'art. 110, comma 1, da qui in avanti
definito "medico specialista".
2. Il medico specialista sulla base della richiesta di cui al comma 1:
a) valuta preliminarmente la possibilità di utilizzare tecniche sostitutive
a quelle espletate con radiazioni ionizzanti che siano almeno altrettanto
efficaci dal punto di vista diagnostico e terapeutico e comportino un rischio
minore per la persona;
b) sceglie le metodologie idonee ad ottenere il massimo beneficio clinico
con il minimo detrimento sanitario e costo economico;
c) osserva particolare cautela nell'attività diagnostica, sia radiologica
che di medicina nucleare, quando agli accertamenti siano sottoposti soggetti
in età pediatrica o donne in età fertile;
d) si assicura, al fine di evitare esami radiologici superflui, di non essere
in grado di procurarsi le informazioni necessarie in base ai risultati di
esami precedenti. Ciò vale in particolare per le procedure con fini
medico-legali o di assicurazione.
3. Nelle donne con gravidanza dichiarata non è consentito alcun impiego
a scopo diagnostico delle radiazioni ionizzanti che comporti l'esposizione
dell'embrione o del feto salvo situazioni di urgenza oppure casi di necessità
accertata da parte del medico curante. In tale secondo caso, il medico specialista
effettua l'esame diagnostico previa, quando possibile, valutazione dosimetrica
da parte del fisico specialista.
4. Nelle donne in periodo di allattamento sottoposte ad esami comportanti
la somministrazione di sostanze radioattive lo specialista prescrive, se
necessario, la sospensione dell'allattamento previo accordo con il medico
curante della madre e del bambino.
5. Gli esami radiologici individuali o collettivi effettuati a titolo preventivo,
inclusi gli esami di medicina nucleare, devono essere effettuati soltanto
se sono giustificati dal punto di vista sanitario. Tali esami devono essere
disposti dall'autorità sanitaria competente per territorio che ne
dà adeguata informazione ai gruppi di popolazione interessati.
6. Particolare attenzione deve essere posta nella giustificazione delle
indagini diagnostiche espletate su singole persone o su particolari gruppi
di persone con fini medico-legali o di assicurazione. Per questi esami e
per quelli di cui al comma 5 è escluso l'impiego della radioscopia
diretta.
7. Quando è possibile le indagini eseguite per le finalità
di cui al comma 5 vanno effettuate con tecniche sostitutive di quelle espletate
con radiazioni ionizzanti, che siano altrettanto efficaci e comportino un
rischio minore per la persona.
8. Gli esami di cui ai commi 5 e 6 vengono effettuati con il consenso della
persona interessata.
9. Sono vietati gli esami radioscopici diretti senza intensificazione di
brillanza, nonchè le indagini schermografiche comunque utilizzate.
10. Con decreto del Ministro della sanità, entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni atte a permettere
che i documenti radiologici e di medicina nucleare e i resoconti esistenti
siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche.
11. Negli impianti complessi di radioterapia e di medicina nucleare i medici
specialisti si devono avvalere, ai fini della radioprotezione del paziente,
della collaborazione del fisico specialista. Con decreto del Ministro della
sanità, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati gli impianti complessi soggetti alla disposizione del presente
comma e le modalità di detta collaborazione.
Art. 112
(Inventario delle apparecchiature)
1. Le regioni e le province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore
del presente decreto, effettuano l'inventario delle apparecchiature radiologiche
ad uso medico e odontoiatrico nonchè di quelle di medicina nucleare,
rilevandone caratteristiche tecniche, data di installazione, stato di conservazione.
Le regioni e le province autonome sono altresì tenute ad aggiornare
detto inventario con frequenza almeno biennale.
2. Le apparecchiature funzionanti di cui al comma 1 devono essere oggetto
di rigorosa sorveglianza. Le competenti autorità adottano i provvedimenti
necessari al fine di correggere le caratteristiche inadeguate o difettose
di dette apparecchiature. Esse provvedono, non appena possibile, affinchè
tutte le apparecchiature e gli impianti che non rispondono più ai
criteri prefissati di accettabilità siano messi fuori uso o sostituite.
3. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore
di sanità e l'ISPESL, entro un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri minimi di accettabilità per le apparecchiature
di cui al comma 1, nonchè le direttive per la predisposizione di
piani periodici di adeguamento delle apparecchiature e degli impianti alle
necessità di impiego o all'evoluzione tecnologica.
4. Le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere al Ministero
della sanità, nell'ambito del servizio informativo sanitario e con
cadenza almeno biennale, le informazioni rilevate ai sensi del presente
articolo ed a comunicare i provvedimenti adottati e programmati.
Art. 113
(Controllo di qualità)
1. Il responsabile delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare
funzionanti deve provvedere affinchè esse siano sottoposte a controllo
di qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato.
Il giudizio sulla qualità tecnica della prestazione diagnostica o
terapeutica è di competenza del medico specialista.
2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabiliti il tipo,
le modalità e la periodicità del controllo previsto al comma
1, in funzione della complessità delle apparecchiature radiologiche
e di medicina nucleare, nonchè gli eventuali casi di esenzione.
Art. 114
(Registrazioni - Libretto radiologico personale)
1. E' responsabilità del medico specialista in una delle branche
di cui all'art. 110, comma 1, e di coloro che esercitano le professioni
di cui all'art. 110, comma 4, provvedere affinchè le indagini e i
trattamenti con radiazioni ionizzanti vengano singolarmente registrati;
in dette registrazioni devono essere annotate le informazioni relative al
paziente e alla prestazione secondo le modalità stabilite con il
decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4. Tali registrazioni
devono essere trasmesse annualmente alla unità sanitaria locale competente
per territorio che ne predispone un riepilogo secondo le modalità
stabilite con il decreto di cui sopra.
2. Ciascuna unità sanitaria locale trasmette il riepilogo annuale
di cui al comma 1 all'autorità sanitaria della regione o della provincia
autonoma che, secondo le indicazioni di carattere generale emanate dal Ministro
della sanità, provvede a valutare l'esposizione a radiazioni a scopo
medico della popolazione e ad inoltrarne i risultati al Ministero della
sanità.
3. Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini
di un libretto radiologico personale. I medici di cui al comma 1 sono altresì
tenuti ad annotare le prestazioni sul libretto radiologico del paziente.
4. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore
di sanità e l'ISPESL, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono determinati:
a) il modello e le modalità di tenuta dei registri di cui al comma
1;
b) le modalità per la predisposizione del riepilogo annuale di cui
al comma 1;
c) il modello e le modalità di tenuta del libretto radiologico personale
di cui al comma 3;
d) i casi di esenzione dall'applicazione del presente articolo.
Capo X
STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
Sezione I
PIANI DI EMERGENZA
Art. 115
(Emergenza nucleare)
1. L'emergenza nucleare disciplinata nel presente capo è riferita
alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari
di cui agli artt. 36 e 37, nonchè da eventi incidentali che diano
luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattività nell'ambiente,
tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori
ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 6 dell'art. 96 e
che avvengano:
a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;
b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
ovvero
d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del
territorio nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, sentiti l'ANPA,
l'ISS, l'ISPESL e il CNR, sono stabiliti, in relazione agli orientamenti
comunitari ed internazionali in materia, valori dosimetrici di riferimento
per la pianificazione degli interventi in condizioni di emergenza. Sino
all'entrata in vigore del decreto i piani di cui al presente capo fanno
riferimento alle pertinenti raccomandazioni dei competenti organismi comunitari
ed internazionali.
Art. 116
(Piano di emergenza esterna)
1. Per assicurare la protezione, ai fini della pubblica incolumità,
della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da emergenza
nucleare, per ciascuno degli impianti previsti dagli artt. 36 e 37 del presente
decreto deve essere predisposto un piano di emergenza esterna.
2. Il piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato delle misure
da prendersi, con la gradualità che le circostanze richiedono, dalle
autorità responsabili in caso di incidente dell'impianto nucleare
che comporti pericolo per la pubblica incolumità.
Art. 117
(Presupposti del piano di emergenza esterna)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 44, comma 4, ai fini della
predisposizione del piano di emergenza esterna il titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta dell'impianto nucleare deve fornire all'ANPA un rapporto
tecnico contenente:
a) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni ambientali pericolose
per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli incidenti nucleari
ragionevolmente ipotizzabili, in relazione alle caratteristiche strutturali
e di esercizio dell'impianto, e delle prevedibili loro localizzazioni ed
evoluzioni nel tempo;
b) la descrizione dei mezzi predisposti per il rilevamento e la misurazione
della radioattività nell'ambiente circostante l'impianto, in caso
di incidente, e delle modalità del loro impiego.
2. Nel rapporto tecnico debbono essere evidenziati gli incidenti le cui
conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale
e quelli che possono invece richiedere misure protettive su un territorio
più ampio.
3. L'ANPA, esaminato il rapporto tecnico, redige una relazione critica riassuntiva,
che trasmette, unitamente al rapporto stesso, ai Ministeri dell'ambiente,
dell'interno e della sanità e alla Commissione tecnica di cui all'art.
9 del presente decreto.
4. Il rapporto, munito del parere della Commissione tecnica, viene trasmesso
dall'ANPA alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
il coordinamento della protezione civile che lo invia al prefetto competente
per territorio, unitamente ad uno schema contenente i lineamenti generali
del piano individuati sulla base dei criteri definiti dal Consiglio nazionale
della protezione civile di cui all'art. 8 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225.
Art. 118
(Predisposizione del piano di emergenza esterna)
1. Il prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli di cui all'art.
117, predispone il piano di emergenza esterna sul territorio della provincia.
2. Per l'attività di cui al comma 1 il prefetto si avvale di un Comitato
operante alle sue dipendenze e composto da:
a) il questore;
b) il comandante provinciale dei vigili del fuoco;
c) il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri;
d) un rappresentante dei competenti organi del servizio sanitario nazionale;
e) un rappresentante dei competenti organi veterinari;
f) un ispettore laureato in materie tecnico-scientifiche o in medicina e
chirurgia dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio;
g) un ingegnere capo del genio civile;
h) un rappresentante del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione;
i) un rappresentante del competente comando militare territoriale;
l) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
m) un ufficiale di porto designato dai capi dei compartimenti marittimi
interessati.
3. Sono chiamati a partecipare ai lavori del Comitato di cui al comma 2
esperti dell'ANPA, un rappresentante della regione o della provincia autonoma
e un rappresentante del titolare dell'autorizzazione o del nulla osta. Il
comando provinciale dei vigili del fuoco esplica i compiti di segreteria
e attua il coordinamento dei lavori. Per tali lavori il prefetto si avvale
altresì dei rappresentanti di enti, istituzioni ed altri soggetti
tenuti al concorso ai sensi dell'art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n.
225.
4. Nei casi in cui la localizzazione dell'impianto renda prevedibile l'estensione
a più province del pericolo per la pubblica incolumità e per
i beni, un piano di emergenza esterna deve essere contemporaneamente predisposto
per ciascuna provincia con le modalità previste ai commi 1 e 2, previa
intesa fra i prefetti delle province interessate. Il coordinamento dei piani
provinciali è demandato al prefetto della provincia ove ha sede l'impianto
cui si riferiscono i singoli piani provinciali.
Art. 119
(Approvazione del piano di emergenza esterna)
1. Il piano di emergenza esterna di cui all'art. 118 viene trasmesso dal
prefetto all'ANPA che, sentita la Commissione tecnica, lo restituisce al
prefetto, munito di eventuali osservazioni, ai fini dell'approvazione, nel
rispetto delle procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ai
relativi regolamenti di attuazione.
2. Il piano approvato viene trasmesso dal prefetto alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile
e al Ministero dell'interno, nonchè a ciascuno degli enti e delle
amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 118 e al titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta.
3. Il prefetto, entro trenta giorni dall'approvazione del piano, compie
tutti gli adempimenti necessari per assicurarne l'attuazione in caso di
emergenza.
Art. 120
(Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna)
1. Il piano di emergenza esterna deve essere riesaminato dal prefetto e
dal Comitato provinciale di cui all'art. 118 in caso di modifiche rilevanti
dei presupposti tecnici di cui all'art. 117, e comunque ogni triennio, in
relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate,
e particolarmente nell'ambiente fisico, demografico e nelle modalità
per l'impiego dei mezzi previsti, ed allo scopo di adeguarlo alle mutate
esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili.
Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure
di cui agli artt. 118 e 119.
2. In caso di disattivazione dell'impianto nucleare, il piano di emergenza
viene periodicamente riesaminato ed adeguato e, se del caso, revocato, in
relazione alle diverse fasi di cui all'art. 55, secondo le procedure di
cui all'art. 117, commi 1, 2 e 3, ed agli artt. 118 e 119.
Art. 121
(Piano nazionale di emergenza)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento
della protezione civile, d'intesa con il Ministero dell'interno, avvalendosi
degli organi della protezione civile secondo le disposizioni della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e dell'ANPA, predispone un piano nazionale delle
misure protettive contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento
della protezione civile, d'intesa con il Ministero dell'interno, include
nel piano di cui al comma 1, con le modalità di cui allo stesso comma,
ed entro sei mesi dalla data di ricezione del rapporto di cui al comma 4
dell'art. 117, le misure necessarie per fronteggiare le eventuali conseguenze
degli incidenti non circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale.
I pareri dell'ANPA sono espressi sentita la Commissione tecnica di cui all'art.
9. Il piano è trasmesso ai prefetti interessati affinchè sviluppino
la pianificazione operativa e predispongano i relativi strumenti di attuazione,
per quanto di loro competenza. Il piano è trasmesso altresì
a tutte le amministrazioni interessate all'intervento di emergenza.
3. Nel piano di cui ai commi 1 e 2 sono previste le misure protettive contro
le conseguenze radiologiche di incidenti che avvengono in impianti al di
fuori del territorio nazionale, nonchè per gli altri casi di emergenze
radiologiche che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica
area del territorio nazionale stesso. Per i casi di cui al presente comma,
i presupposti tecnici della pianificazione dell'emergenza sono proposti
dall'ANPA, sentita la Commissione tecnica.
4. Per i casi di cui al comma 3, nella pianificazione delle misure protettive
sono definiti gli obblighi per la comunicazione iniziale dell'evento che
potrebbe determinare l'attuazione delle misure protettive.
Art. 122
(Attuazione del piano di emergenza esterna)
1. Il piano di emergenza esterna e le misure protettive di cui all'art.
121 vengono attuati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e dei relativi regolamenti di attuazione.
2. Il direttore responsabile di un impianto nucleare ha l'obbligo di dare
immediata comunicazione al prefetto, alla regione o provincia autonoma interessata,
al comandante provinciale dei vigili del fuoco ed all'ANPA, nonchè
agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio,
di qualsiasi incidente nucleare che comporti pericolo per la pubblica incolumità
e per i beni, indicando le misure adottate per contenerlo e comunicando
ogni altro dato tecnico per l'attuazione del piano di emergenza esterna,
specificando l'entità prevedibile dell'incidente.
3. Lo stesso obbligo incombe al direttore responsabile dell'impianto per
qualsiasi evento o anormalità che possa far temere l'insorgenza di
un pericolo per la pubblica incolumità.
4. Il prefetto informa immediatamente la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e la direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero
dell'interno, nonchè il presidente della Giunta regionale e gli organi
del servizio sanitario nazionale competenti per territorio. Il prefetto
avvia le azioni previste dal piano di emergenza esterna, ovvero, se necessario,
quelle di cui all'art. 121, comma 2, di sua competenza.
5. Il Comandante provinciale dei vigili del fuoco attua i primi interventi
di soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di emergenza.
6. Nel caso in cui si preveda che il pericolo per la pubblica incolumità
o il danno alle cose possa estendersi a province limitrofe, il prefetto
ne dà immediato avviso agli altri prefetti interessati.
Art. 123
(Centro di elaborazione e valutazione dati)
1. Al fine di assicurare un comune riferimento tecnico nella gestione delle
emergenze radiologiche di cui al presente capo è istituito, presso
l'ANPA, il Centro di elaborazione e valutazione dati.
2. Il Centro costituisce struttura tecnica per il Ministro per il coordinamento
della protezione civile, anche ai fini del funzionamento del comitato operativo
della protezione civile di cui all'art. 10 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225.
3. Il Centro effettua le valutazioni in ordine all'andamento nel tempo e
nello spazio dei livelli di radioattività nell'ambiente nelle situazioni
di emergenza ed ai conseguenti livelli di esposizione, al fine di consentire
alle autorità responsabili della gestione dell'emergenza l'adozione
dei necessari provvedimenti di intervento sulla base delle valutazioni effettuate.
Tutti i centri e le reti di rilevamento, ivi comprese quelle regionali,
debbono far confluire ad esso i dati delle misure radiometriche effettuate
nel corso dell'emergenza. Il Centro, sulla base della situazione in atto,
può dare indicazione di specifiche modalità operative delle
reti e dei mezzi mobili di rilevamento disponibili sul territorio nazionale
e fornisce alle autorità preposte alla diffusione dell'informazione
alla popolazione i relativi elementi radiometrici. Le indicazioni formulate
dal Centro sono rese prescrittive da parte del Ministro per il coordinamento
della protezione civile ovvero dal prefetto nei confronti delle strutture
delle reti di sorveglianza regionali e delle reti di sorveglianza nazionale
di cui all'art. 104.
4. Il Centro viene attivato dal Ministro per il coordinamento della protezione
civile per ogni situazione che comporti l'adozione delle misure protettive
previste all'art. 121. Il suo intervento può inoltre essere richiesto
dal prefetto nelle situazioni che comportino l'attuazione dei piani di emergenza
di cui all'art. 116.
5. Il Centro è formato da quattro membri effettivi e quattro supplenti,
esperti di radioprotezione, designati rispettivamente dall'ANPA, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dall'Istituto superiore di sanità,
dall'ISPESL, e da due membri, di cui uno supplente, designati dal Servizio
meteorologico dell'aeronautica militare. Le funzioni di coordinamento sono
svolte dall'ANPA.
6. Possono essere chiamati a partecipare all'attività del Centro
esperti di radioprotezione designati dalle regioni eventualmente interessate.
Possono essere altresì chiamati esperti di altri enti o istituti
le cui competenze siano ritenute utili in relazione allo specifico problema
in esame.
Art. 124
(Aree portuali)
1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
di concerto con i Ministri dell'ambiente, della difesa, dell'interno, dei
trasporti e della navigazione e della sanità, sentita l'ANPA, sono
stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente
capo alle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione
nucleare.
Art. 125
(Trasporto di materie radioattive)
1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della difesa, della
sanità, dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti
i casi e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente
capo alle attività di trasporto di materie radioattive, anche in
conformità alla normativa internazionale e comunitaria di settore.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere i casi per
i quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione debbono essere
preventivamente comunicati alle autorità chiamate ad intervenire
nel corso dell'emergenza, nonchè le relative modalità di comunicazione.
Art. 126
(Esercitazioni)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento
della protezione civile ed il prefetto, ciascuno negli ambiti di propria
competenza, debbono effettuare esercitazioni periodiche al fine di verificare
l'adeguatezza dei piani di emergenza di cui al presente capo e dei relativi
strumenti di attuazione.
Sezione II
INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE
Art. 127
(Situazioni disciplinate)
1. Le norme della presente sezione disciplinano le attività e le
procedure di informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria
e sul comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica e si
applicano alle situazioni di emergenza di cui alla sezione I del presente
capo, nonchè ai casi previsti all'art. 101, comma 3.
Art. 128
(Definizioni)
1. Ferme restando le definizioni di cui al capo II, ai fini dell'applicazione
della presente sezione valgono le definizioni seguenti :
a) popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica:
qualsiasi gruppo di popolazione per il quale è stato stabilito un
piano di intervento in previsione di casi di emergenza radiologica;
b) popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi
gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di protezione
qualora sopravvenga un caso di emergenza radiologica;
c) piano di intervento: i piani di emergenza di cui alla sezione I del presente
capo, ovvero i piani di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, che tengano
conto delle situazioni previste all'art. 101, comma 3.
Art. 129
(Obbligo di informazione)
1. Le informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite
alle popolazioni definite all'art. 128 senza che le stesse ne debbano fare
richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in
condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica.
Art. 130
(Informazione preventiva)
1. La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica
viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria
ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonchè
sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica.
2. L'informazione comprende almeno i seguenti elementi:
a) natura e caratteristiche della radioattività e suoi effetti sulle
persone e sull'ambiente;
b) casi di emergenza radiologica presi in considerazione e relative conseguenze
per la popolazione e l'ambiente;
c) comportamento da adottare in tali eventualità;
d) autorità ed enti responsabili degli interventi e misure urgenti
previste per informare, avvertire, proteggere e soccorrere la popolazione
in caso di emergenza radiologica.
3. Informazioni dettagliate sono rivolte a particolari gruppi di popolazione
in relazione alla loro attività, funzione e responsabilità
nei riguardi della collettività nonchè al ruolo che eventualmente
debbano assumere in caso di emergenza.
Art. 131
(Informazione in caso di emergenza radiologica)
1. La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica
viene immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul comportamento
da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili
nella fattispecie.
2. In particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto informazioni
riguardanti:
a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue
caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;
b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta
ed eventuali suggerimenti di cooperazione;
c) le autorità e gli enti cui rivolgersi per informazione, consiglio,
assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono integrate, in funzione del tempo
disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla radioattività
ed i suoi effetti sull'essere umano e sull'ambiente.
4. Se l'emergenza è preceduta da una fase di preallarme alla popolazione
vengono fornite informazioni riguardanti le modalità ed i tempi con
cui vengono diffusi gli aggiornamenti sull'evoluzione della situazione.
5. Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di preallarme, a
particolari gruppi di popolazione, in relazione alla loro attività,
funzione ed eventuale responsabilità nei riguardi della collettività
nonchè al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare
occasione.
Art. 132
(Informazione delle persone che possono intervenire nella organizzazione
dei soccorsi per i casi di emergenza radiologica)
1. I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei
soccorsi in caso di emergenza radiologica devono ricevere un'informazione
adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento può
comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso
simile; tale informazione deve tener conto dei vari casi di emergenza radiologica
prevedibili.
2. Dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in funzione
del caso in concreto verificatosi.
Art. 133
(Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi
da radiazioni ionizzanti)
1. E' istituita presso il Ministero della sanità una commissione
permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni
ionizzanti, con il compito di:
a) predisporre ed aggiornare le informazioni preventive di cui agli artt.
130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione,
nonchè la frequenza della diffusione stessa;
b) predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso
di emergenza di cui all'art. 131 e indicare i criteri per l'individuazione
degli idonei mezzi di comunicazione;
c) fornire consulenza agli organi di cui all'art. 134;
d) studiare le modalità per la verifica che l'informazione preventiva
sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio
sanitario nazionale ed il sistema informativo sanitario.
2. La commissione è nominata con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con i Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione
civile e dell'ambiente, sentita l'ANPA. La commissione è composta
da quindici esperti in materia di radioprotezione, protezione civile e comunicazioni
di massa. Con il medesimo decreto sono stabilite le norme di funzionamento
della commissione stessa.
Art. 134
(Procedure di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri
dell'interno, per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente,
sentita l'ANPA e le altre amministrazioni interessate, sono individuati
le autorità e gli enti che provvedono o concorrono alla diffusione
dell'informazione di cui all'art. 130, i relativi compiti e le modalità
operative in funzione dei destinatari dell'informazione stessa.
2. Le modalità operative per la definizione e per la diffusione delle
informazioni di cui all'art. 131 vengono stabilite nei piani di intervento.
A tal fine i prefetti e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per il coordinamento della protezione civile predispongono, nell'ambito
dei piani di intervento di rispettiva competenza, i piani di informazione
della popolazione, sulla base degli schemi predisposti dalla commissione
permanente di cui all'art. 133.
Art. 135
(Diffusione dell'informazione nell'Unione europea)
1. L'informazione diffusa ai sensi dell'art. 131 viene comunicata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento
della protezione civile alla Commissione europea ed agli Stati membri interessati
o che rischiano di essere interessati, secondo quanto previsto all'art.
10, comma 2, della direttiva del Consiglio del 27 novembre 1989, n. 89/618/Euratom,
concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione
sanitaria applicabili e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza
radiologica.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento
della protezione civile comunica alla Commissione europea, su richiesta
di quest'ultima, le informazioni di cui agli artt. 130 e 132.
Capo XI
NORME PENALI
Art. 136
(Contravvenzioni al capo V)
1. Chiunque viola gli obblighi di notifica, d'informativa, di registrazione
o di riepilogo, di denunzia, di comunicazione e di tenuta della contabilità
di cui al capo V è punito con l'arresto sino a quindici giorni o
con l'ammenda da un milione a cinque milioni.
2. Chiunque viola le particolari prescrizioni di cui all'art. 21, comma
1, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da cinque
a venti milioni.
Art. 137
(Contravvenzioni al capo VI)
1. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A senza il nulla-osta
di cui all'art. 28, comma 1, è punito con l'arresto da due a sei
mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; chi non osserva le particolari
prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.
2. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza il nulla-osta
di cui all'art. 29, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari
prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto fino a quindici
giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
3. Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione
di cui all'art. 30, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari
prescrizioni di cui all'autorizzazione è punito con l'arresto fino
a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
4. Chi effettua le attività di cui agli artt. 31, comma 1, e 32,
comma 1, senza le richieste autorizzazioni è punito con l'arresto
da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
5. Colui il quale effettua una delle attività di cui all'art. 33,
comma 1, senza il preventivo nulla-osta è punito con l'arresto da
sei mesi a tre anni e l'ammenda da venti a cento milioni; chi non osserva
le particolari prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2, è punito
con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
6. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo di cui all'art.
34, commi 1 e 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o
con l'ammenda da uno a cinque milioni.
Art. 138
(Contravvenzioni al capo VII)
1. Chi pone in esercizio gli impianti di cui all'art. 37, comma 1, senza
la relativa licenza è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni
e con l'ammenda da venti a cento milioni.
2. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860 e il titolare del nulla-osta di cui all'art. 37 della presente
legge che mettono in esecuzione progetti particolareggiati di impianti nucleari
senza l'approvazione di cui all'art. 41, comma 1, sono puniti con l'arresto
da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
3. Chiunque viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel nulla-osta
e nella licenza di esercizio, o contravviene agli obblighi di cui agli artt.
46, 48, comma 1, 53, 54, 55 e 57 è punito con l'arresto da due a
sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; la violazione degli
adempimenti di cui all'art. 48, commi 3 e 4, è punita con l'arresto
sino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
Art. 139
(Contravvenzioni ai capi IV e VIII)
1. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori
delle miniere:
a) chi viola gli artt. 12, 13, 15, 16, 17, 61, comma 3; 62, commi 2 e 4;
63, comma 2; 65, 67, 69, commi 1 e 3; 71, 73, 74, 75, 77, 83, 84, commi
1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2; 87, 91, 92, comma 1, è
punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da tre a otto milioni;
b) chi viola gli artt. 14, 61, commi 2 e 4; 66, 72, 80, commi 2 e 3; 81,
commi 3, 4 e 5, è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da uno a cinque milioni.
2. Contravvenzioni commesse dai preposti:
a) chi viola gli artt. 61, commi 3 e 4; 67, 73, 74, è punito con
l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.
3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori:
a) chi viola gli artt. 64, 68, 69, comma 2, è punito con l'arresto
fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.
4. Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici addetti
alla sorveglianza medica:
a) l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti qualificati e dei medici
autorizzati ad opera di soggetti non legittimati è punito con l'arresto
da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni;
b) chi viola gli artt. 79, 80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi 5 e 6; 85,
comma 5; 86, comma 3; 89, 90, 92, commi 2 e 3, è punito con l'arresto
fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
5. Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi di dosimetria:
a) chi viola gli obblighi di cui all'art. 76 è punito con l'arresto
fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
Art. 140
(Contravvenzioni al capo IX)
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 98, 99, 102, 103 e 108,
è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti
a ottanta milioni; nei casi di grave o continuato superamento dei limiti
di cui all'art. 96, il contravventore è punito con l'arresto da sei
mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni.
2. L'esercente ed il vettore che omettono di effettuare gli adempimenti
di cui all'art. 100 sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda
da lire cinque a venti milioni.
3. Gli esercenti che omettono di effettuare gli adempimenti di cui all'art.
101 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
venti a ottanta milioni.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 107; 111, commi 6 e
9; 113, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
da lire uno a cinque milioni.
Art. 141
(Contravvenzioni al capo X)
1. Il direttore responsabile che omette gli adempimenti di cui all'art.
122, commi 2 e 3, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e
con l'ammenda da lire venti a cento milioni. La stessa pena si applica al
comandante della nave ed al trasportatore nelle ipotesi di cui agli artt.
124 e 125.
Art. 142
(Contravvenzioni al capo XII)
1. Chiunque viola l'obbligo di registrazione di cui all'art. 154, comma
3, o contravviene all'art. 157, commi 1 e 2, è punito con l'arresto
fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
Art. 143
(Prescrizione)
1. Alle contravvenzioni di cui ai capi IV e VIII del presente decreto si
applica l'istituto della prescrizione di cui agli artt. da 19 a 25 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Capo XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 144
(Industria estrattiva)
1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 11, comma 1, continuano
ad avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e il Ministro della sanità, del 13 maggio
1978.
Art. 145
(Materie fissili speciali, materie grezze minerali e combustibili)
1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 23 continuano ad avere
efficacia le disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato del 4 novembre 1982.
Art. 146
(Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui al capo VI)
1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore dei decreti di cui all'art.
27, comma 2, all'art. 30, comma 2, all'art. 31, comma 1, e all'art. 33,
comma 2, svolgono le attività ivi previste debbono presentare, entro
sei mesi, domanda di autorizzazione, salvo quanto stabilito al comma 2.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano già in possesso di
provvedimenti autorizzativi ai sensi delle disposizioni precedentemente
vigenti, debbono chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida
dei provvedimenti medesimi alle amministrazioni titolari della potestà
autorizzativa secondo le norme del presente decreto.
3. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di cui al
comma 2 prevedano il rinnovo, la richiesta di conversione deve essere presentata
nei termini previsti dai provvedimenti in questione.
4. In attesa dei provvedimenti di conversione, di convalida, di nulla osta
o di autorizzazione di cui ai commi precedenti, è consentita la prosecuzione
dell'esercizio delle attività, nel rispetto delle modalità,
limiti e condizioni con cui la stessa veniva svolta.
5. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per
il rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nel presente articolo.
6. Sino all'entrata in vigore delle leggi di cui all'art. 29, comma 2, e
all'art. 30, comma 2, il nulla osta per l'impiego di categoria B e l'autorizzazione
allo smaltimento di rifiuti nell'ambiente di cui allo stesso art. 30 sono
rilasciate secondo le disposizioni vigenti in ogni regione o provincia autonoma.
7. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 4, valgono
le disposizioni di cui all'all. II.
Art. 147
(Provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII)
1. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati nonchè
tutti gli atti già emanati per gli impianti di cui al capo VII del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, conservano
a tutti gli effetti la loro efficacia. Per gli impianti considerati all'art.
55 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 146.
Art. 148
(Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso)
1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che siano in corso al momento dell'applicazione
del presente decreto, continuano, con esclusione di quelli inerenti alla
disattivazione degli impianti nucleari, ad essere disciplinati dal predetto
decreto; ai relativi provvedimenti di autorizzazione conclusivi si applicano
le disposizioni dell'art. 146, a decorrere dalla data di emanazione di tali
provvedimenti.
Art. 149
(Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica)
1. Sino a quando non saranno aggiornate le norme regolamentari relative
al riconoscimento dell'idoneità alla direzione ed alla conduzione
degli impianti nucleari, ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1962,
n. 1860, il comma 2 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1970, n. 1450, è così modificato:
"La Commissione è composta:
a) da un ispettore medico del lavoro, designato dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che la presiede;
b) da uno specialista in psichiatria, o specializzazione equipollente, e
da uno specialista in neurologia, o specializzazione equipollente, designati
dal Ministero della sanità;
c) da un medico iscritto nell'elenco di cui all'art. 88 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230".
2. Inoltre, in attesa dell'aggiornamento delle norme regolamentari di cui
al comma 1, l'art. 35 del presente decreto è così modificato:
"Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al presente
capo sono a carico dell'ANPA, il cui consiglio di amministrazione delibererà
anche in ordine al trattamento economico da corrispondere. L'ANPA fornirà
agli ispettorati provinciali del lavoro gli stampati per il rilascio delle
patenti".
Art. 150
(Esperti qualificati, medici autorizzati e medici competenti -Documentazione
relativa alla sorveglianza fisica e medica)
1. Sino all'emanazione dei decreti di cui agli artt. 78 e 88 valgono le
disposizioni di cui all'allegato V.
2. Le iscrizioni negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei
medici autorizzati istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tempo indeterminato la loro validità,
numero progressivo e, se presenti, le loro limitazioni all'attività
in campo sanitario.
3. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione presentate entro il
31 dicembre 1995 vengono esaminate e portate a termine secondo le modalità
indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n.
1150.
4. Le commissioni di cui agli articoli 16 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, rimangono in carica fino al
termine di validità previsto dal relativo decreto ministeriale di
nomina.
5. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui agli artt. 81, comma 6,
e 90, comma 5, la documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica
della radioprotezione dei lavoratori esposti è tenuta e conservata
secondo le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 13 luglio 1990, n. 449, che stabilisce altresì
i modelli di tale documentazione.
6. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 81, comma 6, gli
obblighi di cui all'art. 62, comma 2, lett. e) e comma 3, sono adempiuti
mediante prospetti, sottoscritti dall'esperto qualificato, compilati in
base alla documentazione di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 13 luglio 1990, n. 449.
Art. 151
(Classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori - Particolari
modalità di esposizione)
1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 82 valgono le disposizioni
stabilite nell'allegato III.
Art. 152
(Prima applicazione delle disposizioni concernenti i limiti di esposizione)
1. Sino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 96, commi 1 e 3, al fine
di garantire comunque con la massima efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori
e della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, valgono
i limiti, i valori, le grandezze ed i criteri stabiliti dell'allegato IV
del presente decreto.
Art. 153
(Guide tecniche)
1. L'ANPA, sentiti gli altri enti ed organismi interessati, può elaborare
e diffondere, a mezzo di guide, anche in relazione agli standard internazionali,
norme di buona tecnica in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
Art. 154
(Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità - Radionuclidi
a vita breve)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta formulata
d'intesa dai Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono
definiti i criteri e le modalità da rispettare per la gestione dei
rifiuti radioattivi che presentano anche caratteristiche di pericolosità
diverse dal rischio da radiazioni, nonchè per il loro smaltimento
nell'ambiente.
2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento nell'ambiente,
nonchè al conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, dei rifiuti
contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque
giorni e che non abbiano concentrazione superiore ai valori determinati
ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sempre che lo smaltimento avvenga
nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, e successivi provvedimenti.
3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento a terzi di
rifiuti, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, che dimostrino
il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere registrati e
trasmessi, su richiesta, all'Agenzia regionale o della Provincia autonoma,
di cui all'art. 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli organi del servizio
sanitario nazionale competenti per territorio ed all'ANPA.
Art. 155
(Consultazione del comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione
dei lavoratori e delle popolazioni)
1. Il Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione
dei lavoratori e delle popolazioni, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, viene consultato dai Ministri dell'ambiente
e dalla sanità ai fini dell'emanazione dei decreti applicativi di
loro competenza previsti dal presente decreto, nonchè ai fini della
predisposizione dei pareri che i Ministri suddetti sono chiamati a dare
su schemi di decreti applicativi la cui emanazione sia competenza di altri
Ministri.
2. Nei casi di cui al comma 1, per le materie di competenza anche del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, ai lavori del Comitato è chiamato
a partecipare un rappresentante del Ministero stesso.
Art. 156
(Specifiche modalità applicative per il trasporto)
1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'interno, sentita
l'ANPA, possono essere indicate specifiche modalità di applicazione
delle disposizioni del presente decreto alla attività di trasporto
di materie radioattive, anche al fine di un'armonizzazione con le norme
internazionali in materia.
Art. 157
(Sorveglianza radiometrica su materiali)
1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni
di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti
ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami,
al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse.
Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto dall'art. 25, comma
3.
2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresì tenuti i soggetti
che esercitano attività, a scopo commerciale, comportanti la raccolta
ed il deposito dei predetti materiali e rottami. Sono escluse le attività
che comportano esclusivamente il trasporto.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono stabilite le condizioni di
applicazione del presente articolo, indipendentemente dal verificarsi delle
condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, e le eventuali
esenzioni.
Art. 158
(Semplificazione dei procedimenti amministrativi)
1. Ai provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto non si applicano
le disposizioni previste dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
Art. 159
(Altre disposizioni per impianti e laboratori nucleari)
1. Ai fini del coordinamento delle norme del presente decreto con quelle
contenute in altre disposizioni di legge, ed in particolare nel decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per impianti e laboratori nucleari
si intendono gli impianti e le installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33
del presente decreto.
Art. 160
(Termini per l'applicazione)
1. Ove non diversamente previsto ai commi successivi, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire al 1° gennaio dell'anno successivo
alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui agli artt. 18, 19, 20, 21, comma 3, 22, 24, 26,
27, 30, 31, 33, 34, 98, 101 e 105, secondo periodo, si applicano tre mesi
dopo l'entrata in vigore dei decreti previsti negli stessi articoli.
3. Le disposizioni di cui al capo VIII relative alla sorveglianza medica
dei lavoratori non classificati in categoria A si applicano dal 1° luglio
dell'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla
Gazzetta Ufficiale.
4. Le disposizioni di cui all'art. 107 si applicano tre anni dopo la data
di entrata in vigore dei decreti previsti in tale articolo; nelle more,
le attività continuano a svolgersi secondo le condizioni già
in atto. All'ANPA e all'ISPESL sono attribuite le funzioni di istituti abilitati
di cui all'art. 107, comma 3.
5. Sino alle date a partite dalle quali si applicano le disposizioni richiamate
ai commi 1, 2 e 3 conservano efficacia le corrispondenti disposizioni stabilite
dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con
le relative modalità e soglie di applicazione.
Art. 161
(Decreti di attuazione)
1. Le norme di attuazione previste dal presente decreto devono essere emanate
entro il 31 dicembre 1995. Tali norme saranno informate ai principi del
sistema di protezione radiologica di cui all'art. 2, al fine di garantire
con la massima efficacia la protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori e la protezione dell'ambiente, e terranno conto delle indicazioni
comunitarie e di quelle delle altre competenti organizzazioni internazionali
in materia.
2. I pareri previsti per l'emanazione delle norme di attuazione di cui al
comma 1 debbono essere trasmessi entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso
tale termine i pareri si intendono favorevoli.
3. Sulle norme di attuazione di cui al comma 1 è sentita la Conferenza
Stato-Regioni ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
Art. 162
(Disposizioni particolari per il Ministero della difesa)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro della difesa, sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento
e consultazione, è emanato il regolamento di sicurezza nucleare e
protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa.
2. Il regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti
istituzionali delle forze armate in tempo di pace, si uniformerà
ai principi di radioprotezione fissati nel presente decreto e nella normativa
comunitaria cosicchè sia garantita la protezione della popolazione
e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Art. 163
(Abrogazione)
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n. 185.
2. I riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185, contenuti in leggi, decreti, regolamenti, circolari, si intendono
riferiti ai corrispondenti istituti del presente decreto legislativo.
Allegato I
Determinazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni del presente
decreto per le materie radioattive e per le macchine radiogene
1. Materie radioattive
1.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto, salvo quanto
diversamente disposto ai paragrafi 3 e 4, le attività indicate al
comma 1, lett. b) dell'art. 1 allorchè si verifichino congiuntamente
le condizioni di cui ai punti 1.2 e 1.3.
1.2. La quantità totale di radioattività è uguale o
superiore a:
a) 5 103 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 1 di radiotossicità;
b) 5 104 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 2 di radiotossicità;
c) 5 105 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 3 di radiotossicità;
d) 5 106 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 4 di radiotossicità.
1.3. La concentrazione media dei radionuclidi, intesa come rapporto tra
le quantità di radioattività dei radionuclidi e la massa di
materiale in cui esse sono disperse, è uguale o superiore a 1 Bq/g.
1.4. La suddivisione dei principali radionuclidi nei quattro gruppi di radiotossicità
è riportata nella Tabella I-1 ed è aggiornata nelle forme
e nei modi di cui all'art. 1, comma 2. In attesa dell'aggiornamento i radionuclidi
non riportati nella tabella devono essere considerati appartenenti al Gruppo
2, ovvero al Gruppo 1 se emettitori di radiazioni alfa, a meno che la loro
appartenenza non sia altrimenti nota sulla base delle indicazioni dell'Unione
europea o di competenti organismi internazionali.
1.5. Ove siano presenti più radionuclidi appartenenti a gruppi diversi
di radiotossicità, le condizioni previste nel punto 1.2 si intendono
verificate allorchè sia uguale o superiore a 1 la somma dei rapporti
tra quantità di radioattività di ciascun radionuclide e quantità
di radioattività relativa al Gruppo di radiotossicità di cui
al punto 1.2 stesso.
1.6. Nel caso di radionuclidi in equilibrio secolare con i loro prodotti
di decadimento, le quantità di radioattività di cui al punto
1.2 e le concentrazioni medie di cui al punto 1.3 sono quelle del radionuclide
capostipite. Alcuni radionuclidi ai quali si applica tale disposizione sono
riportati in Tabella I-2.
2. Definizione di materie radioattive naturali
2.1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono considerate materie
radioattive naturali l'Uranio naturale (U nat) ed il Torio naturale (Th
nat), con i loro prodotti di decadimento.
2.2. L'Uranio naturale è formato da una miscela di U235, con concentrazione
ponderale come si trova in natura (0,72% circa), di U238 e dei prodotti
di decadimento di tali radioisotopi. Il Torio naturale è formato
da Th232 e dai relativi prodotti di decadimento. Le miscele di Uranio contenenti
U235 in percentuale ponderale minore di quella sopra definita sono denominate
Uranio impoverito.
2.3. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, per capostipiti dell'U
nat e del Th nat devono intendersi rispettivamente l'U238 ed il Th232.
3. Coltivazioni minerarie - Operazioni con minerali
3.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto le lavorazioni
minerarie di cui all'art. 11, in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il minerale grezzo coltivato, nella sua composizione media, abbia un
tasso di Uranio e/o Torio uguale o superiore all'1 per cento in peso;
b) la concentrazione media annua di materie radioattive nell'aria inalata
dai lavoratori risulti, in condizioni normali di ventilazione, uguale o
superiore a 1/10 dei valori di concentrazione di cui alla tabella IV-3 dell'allegato
IV;
c) l'intensità media di equivalente di dose nell'ambiente di lavoro,
a distanza non inferiore a 0,1 m dal minerale in posto o abbattuto, sia
uguale o superiore a 0.5 microSv/h.
3.2. Negli impianti di arricchimento di minerali e negli impianti in cui
comunque si effettua una manipolazione di minerale, ivi inclusa la mera
detenzione, le norme di cui al presente decreto di applicano, indipendentemente
dal verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente, allorquando
si raggiunga, in uno stadio qualsiasi del processo, un tasso di sostanze
radioattive superiore all'1 per cento in peso di Uranio e/o di Torio.
4. Particolari attività
4.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto, anche per quantità
di radioattività o concentrazioni inferiori ai valori stabiliti nel
paragrafo 1, le attività comportanti:
a) la somministrazione di materie radioattive alle persone a scopo diagnostico,
terapeutico, di ricerca scientifica;
b) l'aggiunta di materie radioattive, mirante a sfruttare la radioattività
delle stesse, nelle attività di cui all'art. 98, comma 1, e nei medicinali
nonchè l'importazione di tali beni;
c) lo smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi provenienti dalle
installazioni di cui ai Capi VI e VII;
d) il riciclo di materiali contenenti sostanze radioattive dalle installazioni
di cui ai Capi VI e VII. Ai fini delle presenti disposizioni, per riciclo
si intende la cessione deliberata dei materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio
di attività di cui ai predetti Capi VI e VII, al fine del riutilizzo
dei materiali stessi, anche attraverso lavorazioni.
5. Modalità di applicazioni specifiche
5.1. Con i decreti emanati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto
vengono stabilite condizioni ed eventuali modalità di applicazione
del decreto stesso, per i seguenti casi:
a) esposizioni al Radon ed ai suoi prodotti di decadimento, negli ambienti
di lavoro;
b) esposizioni alla radiazione cosmica;
c) esposizioni derivanti da radionuclidi naturali, ivi inclusi quelli di
cui al paragrafo 2, presenti in tracce significative in materiali e in prodotti;
d) radionuclidi derivanti dalla ricaduta di esplosioni nucleari nelle concentrazioni
in cui sono normalmente presenti nell'ambiente;
e) radionuclidi presenti nell'ambiente per effetto dello smaltimento o dell'immissione
in esso di effluenti o di rifiuti radioattivi o del riciclo di materiale;
restano fermi gli obblighi stabiliti dal presente decreto per quanti effettuano
lo smaltimento o il riciclo e quelli stabiliti all'art. 25 del decreto citato
per quanto attiene al ritrovamento di sorgenti; restano altresì fermi
i poteri e gli obblighi relativi agli eventuali interventi di recupero;
f) radionuclidi presenti in modo diffuso nell'ambiente a seguito di eventi
di natura radiologica, che avvengano anche al di fuori del territorio della
Repubblica;
g) esposizioni al Radon e ai suoi prodotti di decadimento in ambienti diversi
da quelli di cui alla lettera a).
5.2. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'art. 104 per i radionuclidi
previsti alle lettere d), e) ed f).
6. Esclusioni
6.1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione di quelle relative
al controllo sulla radioattività ambientale, di cui all'art. 104,
non si applicano ai radionuclidi derivanti da interazioni della radiazione
cosmica, quali H3, Be7, C14, Na22, nelle concentrazioni in cui sono presenti
in natura.
7. Macchine radiogene
7.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto le macchine radiogene
che abbiano una delle seguenti caratteristiche:
1) tubi, valvole e apparecchiature in genere, che accelerino particelle
elementari cariche con energie:
a) superiori a 20 KeV;
b) superiori a 5 KeV ed inferiori o eguali a 20 KeV, quando l'intensità
dell'equivalente di dose, in condizioni normali di funzionamento, sia eguale
o superiore a a una distanza di 0,1 m da qualsiasi punto della superficie
esterna dell'apparecchiatura;
2) tubi catodici in apparecchiature che forniscono immagini visive, quando
l'intensità dell'equivalente di dose, in condizioni normali di funzionamento,
sia eguale o superiore a a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della
superficie esterna dell'apparecchiatura.
Allegato II
Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi
1. Esenzioni
1.1. Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, del presente decreto non
si applicano:
a) ai rifiuti radioattivi nei quali la concentrazione di radionuclidi è
inferiore a 100 Bq/g, ovvero a 500 Bq/g nel caso di sostanze radioattive
naturali solide;
b) alle sorgenti sigillate che vengano rispedite dall'utilizzatore al fornitore
e che non contengano materie fissili speciali.
2. Invio di rifiuti radioattivi verso Stati membri dell'Unione europea
2.1. Il detentore di rifiuti radioattivi sul territorio italiano che intenda
spedirli o farli spedire in altro Stato membro dell'Unione europea deve
far pervenire all'Autorità competente di cui all'art. 32, comma 2,
la domanda di autorizzazione alla spedizione dei rifiuti utilizzando la
parte 1 del Documento uniforme riportato nell'Appendice 1 del presente Allegato.
Copia della domanda deve essere inviata anche all'ANPA.
2.2. L'Autorità competente italiana, acquisisce, ove previsto, il
parere dell'ANPA ed invia per l'approvazione la domanda alle Autorità
competenti del Paese di destinazione e degli eventuali Paesi di transito,
indicate nell'Appendice 2.
2.3. Se tutte le necessarie approvazioni previste per la spedizione sono
state concesse, l'Autorità competente italiana autorizza il detentore
dei rifiuti a procedere all'invio degli stessi, trasmettendogli la parte
3 del Documento uniforme succitato. Copia di detto documento viene trasmessa
dalla Autorità competente italiana alle Autorità che hanno
comunicato la loro approvazione, nonchè all'ANPA e ai Ministeri dell'interno,
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'ambiente
e dell'industria, commercio e artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorità
competente italiana.
2.4. L'Autorità competente italiana invia copia dell'attestato di
ricevimento dei rifiuti radioattivi, trasmessogli dalla Autorità
competente del Paese di destinazione, al detentore che ha proceduto all'invio
degli stessi.
3. Ricevimento di rifiuti radioattivi da Stati membri della Unione europea
3.1. L'Autorità competente italiana che ha ricevuto dall'Autorità
competente di un Paese membro dell'Unione europea la richiesta per la spedizione
o il transito sul territorio nazionale di rifiuti radioattivi, sentita ove
previsto l'ANPA, comunica all'Autorità competente del Paese richiedente
la propria approvazione, con eventuali condizioni, oppure il diniego motivato
di approvazione, trasmettendole la parte 2 del Documento uniforme. Copia
dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministeri dell'interno,
della sanità, del lavoro e previdenza sociale, dell'ambiente e dell'industria,
commercio e artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente
italiana.
3.2. Entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti radioattivi il destinatario
sul territorio italiano trasmette all'Autorità competente italiana
e all'ANPA l'attestato di ricevimento, utilizzando il modello di cui alla
parte 5 del Documento uniforme.
3.3. L'Autorità competente italiana invia copia dell'attestato alle
Autorità degli altri Paesi coinvolti nell'operazione.
4. Transito per spedizioni tra Stati membri dell'Unione europea
4.1. Nel caso di transito sul territorio italiano di rifiuti radioattivi
oggetto di spedizione tra Stati membri dell'Unione europea, il Ministero
dell'industria, commercio e artigianato sentita l'ANPA, trasmette all'Autorità
competente del paese membro dell'Unione europea che ne ha fatto richiesta
la propria approvazione, con eventuali condizioni, oppure il diniego motivato,
utilizzando la parte 2 del Documento uniforme.
4.2. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministeri
dell'interno, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale
e dell'ambiente.
5. Importazione di rifiuti radioattivi nell'Unione europea
5.1. Per l'importazione sul territorio italiano di rifiuti radioattivi provenienti
da un Paese esterno all'Unione europea, si segue la procedura indicata al
paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. Il destinatario sul territorio
italiano deve agire come se fosse il detentore di detti rifiuti.
5.2. L'Autorità competente italiana verifica preventivamente che
il destinatario dei rifiuti radioattivi abbia negoziato una clausola con
il detentore nel Paese terzo, la quale obblighi il detentore stesso a riprendere
i rifiuti qualora la spedizione non possa essere ultimata.
6. Esportazione di rifiuti radioattivi dall'Unione europea
6.1. Per l'esportazione di rifiuti radioattivi dal territorio italiano verso
un Paese esterno all'Unione europea, il detentore presenta domanda di autorizzazione
alla spedizione all'Autorità competente italiana, utilizzando la
parte 1 del Documento uniforme. L'Autorità italiana, acquisito, ove
previsto, il parere dell'ANPA, trasmette la domanda all'Autorità
del Paese di destinazione e alle Autorità degli eventuali Paesi di
transito.
6.2. L'Autorità competente italiana verifica preventivamente che
il detentore dei rifiuti abbia negoziato con il destinatario degli stessi
una clausola contrattuale che obblighi quest'ultimo a rendere tempestivamente
una dichiarazione o un attestato dell'avvenuto arrivo dei rifiuti indicante
altresì il valico di frontiera d'ingresso nel Paese di destinazione.
6.3. Acquisite le approvazioni degli eventuali Paesi di transito, l'Autorità
competente italiana autorizza il detentore ad effettuare la spedizione,
trasmettendogli la parte 3 del Documento uniforme e invia copia di detto
documento all'Autorità del Paese di destinazione e alle Autorità
degli eventuali Paesi di transito. Copia dello stesso documento viene trasmessa
all'ANPA e ai Ministeri dell'interno, della sanità, del lavoro e
previdenza sociale, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato,
ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.
6.4. Entro due settimane a decorrere dalla data di arrivo a destinazione
dei rifiuti radioattivi, il detentore iniziale dei rifiuti stessi, utilizzando
la parte 5 del Documento uniforme, notifica all'Autorità competente
italiana che detti rifiuti hanno raggiunto la loro destinazione, indicando
l'ultimo valico di frontiera dell'Unione europea attraversato.
7. Transito di rifiuti radioattivi provenienti e destinati a un Paese non
facente parte dell'Unione europea
7.1. Per il transito sul territorio italiano di rifiuti radioattivi provenienti
e destinati verso un Paese non facente parte dell'Unione europea, per i
quali l'Italia è il Paese d'ingresso nell'Unione va seguita la procedura
indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. E' considerato detentore
il responsabile della spedizione sul territorio italiano.
7.2. Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato verifica preventivamente
che il detentore dei rifiuti radioattivi con sede nel Paese esterno all'Unione
europea si sia impegnato formalmente, mediante una dichiarazione, a riprendere
i rifiuti qualora la spedizione non possa essere ultimata.
8. Documentazione di accompagnamento delle spedizioni di rifiuti radioattivi
8.1. Il detentore di rifiuti radioattivi, prima di ciascuna spedizione,
compila un elenco dei colli oggetto della spedizione stessa, utilizzando
la parte 4 del Documento uniforme. Detto elenco deve accompagnare, insieme
alle parti 1 e 3 del Documento uniforme, i rifiuti radioattivi durante la
spedizione e dovrà essere allegato all'attestato di ricevimento.
9. Criteri per le autorizzazioni
9.1. Non possono essere autorizzate esportazioni di rifiuti radioattivi:
a) con destinazione a sud della latitudine 60° sud;
b) verso uno Stato che non sia membro dell'Unione europea e che sia parte
della quarta Convenzione ACP-CEE, salvo quanto previsto al punto 9.2, lett.
a) e b);
c) verso un paese esterno all'Unione europea che, in base ai criteri definiti
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 20 della direttiva 92/3/Euratom,
non possegga risorse tecniche, giuridiche o amministrative atte a garantire
una gestione sicura dei rifiuti.
9.2. Se sono rispettate le disposizioni di legge applicabili, le autorizzazioni
di cui all'art. 32, comma 1, non possono essere rifiutate:
a) per il ritorno al paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti
a quelli che siano stati in precedenza spediti o esportati ai fini del loro
trattamento;
b) per il ritorno al paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri
materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile nucleare irradiato
che sia stato effettuato in un paese diverso;
c) per il ritorno dei rifiuti al detentore che ha effettuato la spedizione,
nel caso in cui questa non possa essere ultimata.
9.3. Una domanda può riguardare più di una spedizione purchè:
a) i residui radioattivi a cui essa si riferisce presentino essenzialmente
le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive, e
b) si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario
e siano coinvolte le stesse autorità competenti, e
c) gli inoltri previsti, qualora le spedizioni interessino Paesi terzi,
siano effettuati attraverso lo stesso valico di frontiera di entrata e/o
di uscita dell'Unione europea e attraverso lo stesso valico di frontiera
del Paese terzo o dei Paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra
le autorità competenti interessate.
9.4. L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a tre
anni.
9.5. Le condizioni di cui ai punti 3.1 e 4.1 eventualmente definite dall'Autorità
competente italiana non possono essere più gravose di quelle previste
per analoghe spedizioni nazionali.
Allegato III
Determinazione, ai sensi dell'art. 82 del presente decreto, delle modalità
e dei criteri per la classificazione dei lavoratori, degli apprendisti e
degli studenti, nonchè delle aree di lavoro
0. Definizioni
0.1. Ai fini del presente Allegato valgono, oltre quelle di cui al Capo
II, le definizioni di cui al punto 0.1 dell'Allegato IV.
1. Classificazione dei lavoratori ai fini della radioprotezione
1.1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della
attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili
di una esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore ad uno qualsiasi
dei limiti fissati per le persone del pubblico dall'Allegato IV.
1.2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti sottoposti, in ragione
dell'attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, ad
una esposizione non superiore ad uno qualsiasi dei limiti fissati per le
persone del pubblico dall'Allegato IV.
2. Apprendisti e studenti
2.1. AI fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli
apprendisti e gli studenti esposti al rischio derivante dalle radiazioni
ionizzanti, in ragione della attività di studio o di apprendistato,
vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) apprendisti e studenti, di età non inferiore a 18 anni, che si
avviano ad una professione nel corso della quale saranno esposti alle radiazioni
ionizzanti, o i cui studi implicano necessariamente l'impiego di sorgenti
di radiazioni ionizzanti;
b) apprendisti e studenti di età compresa tra 16 e 18 anni, che si
trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a);
c) apprendisti e studenti di età non inferiore a 16 anni, che non
si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a);
d) apprendisti e studenti di età inferiore a 16 anni.
3. Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti
3.1. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base
degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo
5, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad
uno dei seguenti valori;
a) 6 mSv per esposizione globale o di equivalente di dose efficace;
b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose fissati al punto 2.1
dell'Allegato IV, per il cristallino, la pelle nonchè per le mani,
avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite
al predetto punto.
3.2. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del punto
3.1 sono classificati in Categoria B.
3.3. Agli apprendisti ed agli studenti di cui alla lettera a) del punto
2.1 si applicano le modalità di classificazione stabilite per i lavoratori
al paragrafo 1 e ai punti 3.1 e 3.2.
3.4. Sono classificati in Categoria A i prestatori di lavoro addetti alle
lavorazioni minerarie disciplinate dal Capo IV del presente decreto, salvo
esplicita dimostrazione di non necessità da parte di un esperto qualificato.
4. Classificazione e delimitazione delle aree di lavoro
4.1. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti compiuti
dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5 del presente Allegato,
sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di
uno qualsiasi dei valori di cui al precedente punto 3.1 è classificata
Zona Controllata.
4.2. Ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori in essa operanti
il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per le persone
del pubblico nell'Allegato IV, ma che non debba essere classificata Zona
Controllata ai sensi del punto 4.1, è classificata Zona Sorvegliata.
4.3. Le Zone Controllate e le Zone Sorvegliate sono segnalate utilizzando
la segnaletica definita dalle norme di buona tecnica o comunque in maniera
visibile e comprensibile. Le Zone Controllate sono delimitate e le modalità
di accesso ad esse sono regolamentate.
5. Accertamenti dell'esperto qualificato
5.1. L'accertamento delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 deve essere
effettuato da un esperto qualificato di cui all'art. 77 e da questi comunicato
al datore di lavoro ai sensi dell'art. 80.
5.2. Nell'accertamento di cui al punto 5.1 si deve tener conto:
a) del rischio di esposizione interna ed esterna, secondo le modalità
stabilite nell'Allegato IV;
b) del contributo delle esposizioni conseguenti a eventi anomali e malfunzionamenti
che, senza comportare esposizioni accidentali e di emergenza, siano suscettibili
di aumentare le dosi dei singoli derivanti dalla normale attività
lavorativa programmata.
6. Sorveglianza fisica della radioprotezione
6.1. La sorveglianza fisica della radioprotezione deve essere effettuata,
ai sensi dell'art. 75, ove le attività svolte comportino la classificazione
delle aree di lavoro in una o più Zone Controllate o in una o più
Zone Sorvegliate oppure comportino la classificazione degli addetti alle
attività come lavoratori esposti, anche di Categoria B, o come apprendisti
e studenti ad essi equiparati ai sensi dei punti 3.3 e 3.4.
6.2. La sorveglianza fisica deve comunque essere effettuata nelle seguenti
installazioni:
a) impianti nucleari di cui all'art. 7;
b) miniere di cui al Capo IV;
c) installazioni soggette all'autorizzazione di cui all'art. 33;
d) installazioni soggette al nulla osta di Categoria B ai sensi dell'art.
29;
e) installazioni soggette all'autorizzazione di cui all'art. 13 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860;
f) installazioni soggette al nulla osta di Categoria A ai sensi dell'art.
28.
6.3. Fermo restando quanto stabilito al punto 6.1, la sorveglianza fisica
può non essere effettuata per le installazioni di cui alle lettere
d) ed e) del punto 6.2, quando sia data esplicita dimostrazione di non necessità
da parte di un esperto qualificato nella relazione di radioprotezione di
cui al comma 2 dell'art. 61 del presente decreto.
7. Valutazione delle dosi
7.1. La valutazione delle dosi ricevute o impegnate deve essere effettuata,
in modo sistematico, dall'esperto qualificato mediante apparecchi o metodiche
di misura di tipo individuale per i lavoratori classificati in categoria
A.
7.2. Con motivata relazione, ai sensi dell'art. 80, l'esperto qualificato
indica, per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, se le valutazioni individuali
di cui al punto precedente siano impossibili o insufficienti, in quanto
tecnicamente non significative in relazione al tipo ed alle caratteristiche
delle sorgenti di radiazioni, alle specifiche modalità delle esposizioni
ed alla sensibilità delle metodiche di misura.
7.3. Nei casi in cui sia stata ritenuta la non significatività tecnica
delle valutazioni individuali, nella relazione di cui al punto 7.2 vengono
indicati i criteri e le modalità specifiche con cui sono utilizzati,
sempre ai fini delle valutazioni individuali di cui al punto 7.1, i dati
della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o quelli relativi a misurazioni
individuali su altri lavoratori esposti classificati in categoria A.
8. Sorveglianza fisica ambientale nelle Zone Controllate e nelle Zone Sorvegliate
8.1. L'esperto qualificato, nell'ambito della sorveglianza fisica della
protezione nelle Zone Controllate e nelle Zone Sorvegliate, deve effettuate
le seguenti valutazioni nell'ambiente di lavoro:
a) della concentrazione volumetrica o superficiale dei radionuclidi contaminanti
e della natura, stato fisico e forma chimica di essi;
b) della dose assorbita o della fluenza delle radiazioni, nonchè
della natura e del fattore di qualità di esse.
9. Esposizioni eccezionali concordate
9.1. In situazioni che si presentano nel corso di operazioni normali, quando
non si possano utilizzare altre tecniche che permettano di evitarlo, lavoratori
classificati in Categoria A possono essere sottoposti ad esposizioni eccezionali
concordate.
9.2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, possono adibire alle operazioni che comportano
l'esposizione eccezionale concordata soltanto lavoratori scelti tra quelli
preventivamente indicati dal medico autorizzato sulla base dell'età
e dello stato di salute.
9.3. Non possono essere in nessun caso sottoposti ad esposizioni eccezionali
concordate:
a) le donne in età fertile;
b) i lavoratori che abbiano subito, nei dodici mesi precedenti, per qualsiasi
motivo, esposizioni comportanti dosi superiori ai valori dei limiti stabiliti
ai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato IV.
9.4. Non possono altresì essere sottoposti ad esposizione eccezionale
concordata i lavoratori che non si siano volontariamente dichiarati disponibili,
dopo aver ricevuto dall'esperto qualificato un'informazione completa sui
rischi e sulle precauzioni da adottare nel corso delle operazioni in questione.
9.5. Le modalità tecniche dell'esposizione eccezionale concordata
debbono essere preventivamente approvate per iscritto dall'esperto qualificato
incaricato della sorveglianza fisica della protezione.
9.6. La dose ricevuta o impegnata a seguito di un'esposizione eccezionale
concordata non deve in ogni caso superare il doppio dei valori dei limiti
di dose fissati per anno solare ai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato IV.
9.7. Alle esposizioni eccezionali concordate si applicano le disposizioni
di cui all'art. 91 ed al paragrafo 8 dell'Allegato IV.
Allegato IV
Determinazione ai sensi dell’articolo 96, dei limiti di dose, per
i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico,
nonché dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze
radioprotezionistiche connesse.
0. Definizioni
0.1. Ai fini del presente allegato valgono, oltre a quelle di cui al Capo
II, le seguenti definizioni:
a) Equivalente di dose (H): grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando
la dose assorbita (D) per i fattori di modifica di cui al par. 12;
b) Equivalente di dose efficace (Dose Efficace, E): somma degli equivalenti
di dose medi nei diversi organi o tessuti, ponderati secondo quanto indicato
al par. 13;
c) Limite annuale di introduzione (ALI): attività che, introdotta
nell’organismo, comporta per l’individuo una dose impegnata
pari al limite annuale appropriato;
d) Limite derivato di concentrazione di un radionuclide in aria (DAC): concentrazione
media di un riadionuclide in aria, espressa in unità di attività
per unità di volume, che, in un determinato periodo di esposizione,
comporta un’introduzione per inalazione pari al limite di introduzione
annuale ovvero comporta per il cristallino o la pelle un equivalente di
dose pari al pertinente limite;
e) Dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto in un determinato
periodo di tempo, di regola cinquant’anni per i lavoratori, in seguito
all’introduzione di uno o più radionuclidi.
0.2. Il termine "dose", così come utilizzato nel presente
decreto, deve essere inteso come "equivalente di dose" o "equivalente
di dose efficace".
1. Limiti di equivalente di dose per esposizione globale e di equivalente
di dose efficace per i lavoratori esposti
1.1. Il limite di equivalente di dose per esposizione globale per i lavoratori
esposti è stabilito in 100 mSv in cinque anni solari consecutivi
qualsiasi, con ulteriore condizione che non venga superato il limite di
50 mSv in un anno solare.
1.2. I limiti per l’equivalente di dose efficace sono pari al limite
stabilito al punto 1.1 per l’esposizione globale.
2. Limiti di equivalente di dose per particolari organi o tessuti per i
lavoratori esposti
2.1. Fermo restando il rispetto dei limiti di cui al paragrafo 1, devono
altresì essere rispettati, in un anno solare, i seguenti limiti per
i lavoratori esposti:
a) 150 mSv per il cristallino;
b) 500 mSv per la pelle; se l’esposizione risulta da una contaminazione
radioattiva cutanea, tale limite si applica all’equivalente di dose
medio su qualsiasi superficie di 1 ;
c) 500 mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie.
3. Limiti di introduzione per inalazione per i lavoratori esposti
3.1. In caso di introduzione di radionuclidi per inalazione i limiti di
equivalente di dose per i lavoratori esposti di cui al paragrafo 1 sono
rispettati se le introduzioni di radionuclidi non superano, in cinque anni
solari consecutivi qualsiasi, il doppio dei valori riportati nella colonna
3 della Tabella IV - 1, con l’ulteriore condizione che, in un anno
solare, le introduzioni non superino i valori stessi.
3.2. Nel caso di miscele di radionuclidi in aria, i limiti di equivalente
di dose di cui al paragrafo 1 per i lavoratori esposti sono rispettati se
è verificata la seguente condizione, sia in cinque anni solari consecutivi
e qualsiasi, sia in un anno solare:
? j Ij ? 1
K ALIj
dove:
Ij è l’introduzione per inalazione in Bq del radionuclide j
nel periodo considerato, quinquennio o anno solare;
K è uguale rispettivamente a 2 se il periodo considerato è
un quinquennio o ad 1 se il periodo è un anno solare;
K ALIj è il valore di introduzione riportato per l’inalazione
del radionuclide j nella colonna 3 della Tabella IV-1.
4. Limiti derivati di concentrazione in aria
4.1. Nel caso di esposizione interna per inalazione, il rispetto dei limiti
di introduzione, stabiliti per i lavoratori esposti ai sensi del paragrafo
3, è dimostrato ove siano verificate, congiuntamente, le condizioni
seguenti, con le avvertenze di cui ai punti successivi:
a) le condizioni di lavoro o i dispositivi di protezione siano tali da assicurare
l’uniformità dell’esposizione;
b) la concentrazione di radionuclidi in aria, su cinque anni solari consecutivi
qualsiasi, non sia superiore a 2/5 dei valori riportati nella colonna 4
della Tabella IV-1, con l’ulteriore condizione che la concentrazione
in aria non sia superiore, su un anno solare, ai valori stessi.
4.2. Per gli isotopi radioattivi dei gas nobili e per il Tritio elemento,
i limiti stabiliti nei paragrafi nei paragrafi 1 e 2 per i lavoratori esposti
sono rispettati ove siano verificate le condizioni di cui alle lettere 1)
e b) del punto 4.1. Per quanto riguarda la condizione di cui alla lettera
b) fanno eccezione i radionuclidi AR39, Kr83m, Kr85 per i quali i limiti
per i i lavoratori esposti sono rispettati se non vengono superati, in ogni
anno solare, i valori delle concentrazioni in aria riportati nella colonna
4 della Tabella IV-1.
4.3. I valori delle concentrazioni riportate nella colonna 4 della Tabella
IV-1 si riferiscono ad un’esposizione di 2.000 ore per anno solare.
4.4. Ferma restando la regola relativa ai radionuclidi , , , di cui al punto
4.2, nel caso di esposizione a miscele di radionuciclidi in aria deve essere
verificata la condizione seguente, sia in cinque anni solari consecutivi
qualsiasi, sia in un anno solare:
? j Cj ? 1
K DACj
dove:
Cj è la concentrazione in aria in Bq/m3 del radionuclide, mediata
su cinque anni solari consecutivi oppure su un anno solare;
K è uguale rispettivamente a 2/5 se il periodo considerato è
un quinquennio o a 1 se il periodo è un anno solare;
K DACj è il valore della concentrazione in aria del radionuclide
j riportato nella colonna 4 della Tabella IV-1.
5. Disposizioni particolare per le lavoratrici esposte in età fertile
5.1. Fermo restando il rispetto di quanto disposto per la esposizione globale
al paragrafo 1 e per l’esposizione a particolari organi e tessuti
al paragrafo 2, l’esposizione delle lavoratrici, nonché delle
apprendiste e delle studentesse di cui al punto 6.2, che siano in età
fertile, deve inoltre essere tale da assicurare che l’equivalente
dei dose all’addome ricevuto in un trimestre solare qualsiasi non
superi 13 mSv.
5.2. Ove sussista il rischio di introduzione di radionuclidi per inalazione
deve altresì essere assicurato che le concentrazioni di radionuclidi
in aria mediate su un trimestre solare qualsiasi non superino i valori riportati
nella colonna 4 della Tabella IV-1.
6. Limiti di esposizione per apprendisti e studenti
6.1. I limiti di equivalente di dose ed i limiti di introduzione per gli
apprendisti e per gli studenti di cui al paragrafo 2 dell’Allegato
III del presente decreto sono stabiliti ai punti seguenti, in relazione
alla suddivisione dei medesimi in ragione dell’età e del tipo
di attività lavorativa o di studio.
6.2. Per i soggetti di cui alla lettera a) del punto 2.1 dell’Allegato
III i limiti di equivalente di dose, di introduzione per inalazione o, se
del caso, di concentrazione in aria, sono uguali ai limiti fissati per i
lavoratori esposti ai sensi dei paragrafi da 1 a 5.
6.3. Per i soggetti di cui alla lettera b) del punto 2.1 dell’Allegato
III, i limiti sono fissati, in ogni anno solare:
1) per l’equivalente di dose in:
a) 6 mSv per esposizione globale; il limite per l’equivalente di dose
efficace, definito al paragrafo 13, è anch’esso pari a 6 mSv
per anno solare;
b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose fissati al punto 2.1
per il cristallino, la pelle nonché per le mani, avambracci, piedi
e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto
punto;
2) per le introduzioni per inalazione in 12/100 dei valori riportati nella
colonna 3 della Tabella IV-1; per l’esposizione a miscele di radionuclidi
deve essere verificata la relazione:
? j Ij INA ? 1
0,12 ALIj
3) per le concentrazioni in aria, in 12/100 dei valori riportati nella colonna
4 della Tabella IV-1; si applicano per le concentrazioni le particolari
condizioni di impiego stabilite nel paragrafo 4, escluse quelle che si riferiscono
al limite quinquennale e fatti salvi i limiti di concentrazione di cui al
n. 4);
4) per gli isotopi radioattivi sottoriportati i limiti di cui al n. 1) sono
rispettati se le concentrazioni in aria mediate su un anno solare non superano
i valori seguenti, espressi in Bq/m3
AR39 = 2x106
Kr83m = 1x108
Kr85m = 1x106
6.4. Per i soggetti di cui alle lettere c) e d) del punto 2.1 dell’Allegato
III, i limiti annuali di equivalente di dose e di introduzione, con riferimento
alla loro attività, sono eguali alla metà di quelli stabiliti
per le persone del pubblico nei paragrafi 14 e 15; per detti soggetti, inoltre,
ogni singola esposizione correlata alla loro attività non può
superare un ventesimo dei valori annuali di cui al par. 14 e un centesimo
dei valori annuali di cui al par. 15.
7. Esposizioni esterna ed interna concomitanti per lavoratori esposti, apprendisti
e studenti
7.1. Quando l’esposizione è totale, i limiti di equivalente
di dose fissati per i lavoratori esposti nel paragrafo 1, per le lavoratrici
esposte nel paragrafo 5 e per gli apprendisti e studenti nei punti 6.2 e
6.3, sono rispettati se è soddisfatta, sia in cinque anni solari
consecutivi qualsiasi per i lavoratori, sia in un anno solare per tutti
oltre a quanto disposto al punto 7.4, la condizione:
Hest ? j Ij INA ? 1
HL K ALIj
o, nei pertinenti casi di cui ai paragrafi 4 e 5, se è soddisfatta
l’analoga condizione relativa alle concentrazioni.
7.2. Nella relazione di cui al punto 7.1:
HL è il limite di equivalente di dose in mSv, globale o all’addome,
fissato ai sensi dei paragrafi 1 e 5 e ai punti 6.2 e 6.3, per i soggetti
e per i periodi di tempo previsti in tali disposizioni;
Hest è l’equivalente di dose in mSv ricevuto per esposizione
esterna globale o all’addome nei periodi di tempo di cui sopra;
Ij INA è l’introduzione in Bq per inalazione del radionuclide
j nei periodi di cui sopra;
ALIj è il valore di introduzione riportato nella colonna 3 della
Tabella IV-1.
7.3. Nella relazione di cui punto 7.1 K è uguale :
a) per il lavoratori esposti e per gli apprendisti e studenti di cui al
punto 6.2, a 2 se il periodo di esposizione è un quinquennio, a 1
se tale periodo è un anno solare;
b) per le lavoratrici esposte di cui al paragrafo 5, nonché le apprendiste
e le studentesse di cui al punto 6.2, a 1/4 riferito ad un periodo di un
trimestre;
c) per gli apprendisti e studenti di cui al punto 6.3, n. 2), a 12/100.
7.4. Resta fermo l’obbligo del rispetto dei limiti annuali di esposizioni
per particolari organi o tessuti, stabiliti nel paragrafo 2 e nel punto
6.3, n. 1) , lettere b) e c), 4).
8. Particolari condizioni di esposizione
8.1. Qualora per i lavoratori esposti e per gli apprendisti e gli studenti
ad essi equiparati ai sensi del punto 3.3 dell’Allegato III sia superato,
anche a seguito di esposizioni accidentali, di emergenza o, nel caso di
lavoratori classificati in categoria A, eccezionali concordate, il limite
annuale di esposizione globale ovvero di equivalente di dose efficace di
50 mSv di cui al paragrafo 1, le successive esposizioni devono essere limitate,
per anno solare, a 20 mSv sino a quando la media annuale delle esposizioni
stesse per tutti gli anni solari seguenti, compreso l’anno del superamento,
risulti non superiore a 20 mSv.
9. Sorveglianza medica eccezionale
9.1. L’obbligo della sorveglianza medica eccezionale previsto dall’articolo
91 del presente decreto sussiste per i lavoratori esposti, gli apprendisti
e gli studenti che, nel corso delle loro attività lavorative o di
studio, abbiano subito, in un anno solare:
a) un’esposizione maggiore del limite di 50 mSv fissato al paragrafo
1 per esposizione globale, oppure
b) un’esposizione maggiore di uno dei limiti fissati nel paragrafo
2, oppure
c) un’esposizione tale da comportare il superamento di uno dei limiti
annuali di introduzione di cui al paragrafo 3 con le modalità di
applicazione stabilite nel medesimo paragrafo, oppure
d) un’esposizione totale tale da comportare il mancato rispetto delle
condizioni di cui al punto 7.1, nella quale HLè pari a 50 mSv, ALIj
è il valore riportato nella colonna 3 della Tabella IV-1 e K è
uguale a 1.
9.2. L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 92 del presente
decreto sussiste ove si siano verificate le condizioni di cui al punto 9.1.
10. Lavoratori autonomi, dipendenti da terzi e lavoratori non esposti
10.1. I limiti di equivalente di dose ed i limiti di introduzione per i
lavoratori che, in relazione alle proprie occupazioni, sono considerati,
ai sensi del paragrafo 1 dell’Allegato III, lavoratori non esposti,
nonché per i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, che svolgano
nell’ambito aziendale attività diverse da quelle dei lavoratori
esposti, sono, con riferimento all’attività lavorativa di tali
soggetti, pari ai corrispondenti limiti fissati per le persone del pubblico
nei parr. 14 e 15.
11. Precedenti esposizioni lavorative
11.1. Ai fini dell’applicazione di quanto stabilito nel presente Allegato
non si tiene conto delle esposizioni anteriori alla data da cui hanno effetto
le disposizioni dell’Allegato stesso.
12. Equivalente di dose. Fattori di qualità e di conversione
12.1. L’equivalente di dose H si ottiene moltiplicando la dose assorbita
D per il fattore di qualità Q. i valori del fattore di qualità
nonchè del fattore di qualità efficace per i diversi tipi
di radiazione sono fissati nelle Tabelle IV-5, IV-6 e IV-7.
12.2. Il fattore di qualità Q è una funzione del trasferimento
lineare di energia impiegata per ponderare le dosi assorbite onde attribuire
loro significato ai fini della radioprotezione (Tabella IV-4).
12.3 Il fattore efficace di qualità è il valore medio del
fattore di qualità quando la dose assorbita è impartita da
particelle aventi diversi valori di . Tale fattore è calcolato secondo
la relazione:
12.4. Nelle figure da IV-1 a IV-5 sono riportati i valori dei fattori di
conversione (rateo di fluenza - rateo - di equivalente di dose) in funzione
dell’energia delle particelle, nonchè del fattore di qualità
Q e del fattore di qualità efficace in funzione dell’energia
delle particelle o di Loo in acqua, da utilizzare nel calcolo dell’equivalente
di dose.
13. Equivalente di dose efficace
13.1. L’equivalente di dose efficace, da utilizzare nel caso di esposizione
non omogenea, è definito come:
HE =? TW THT
dove:
HT è l’equivalente di dose medio all’organo o tessuto
T;
W è il fattore di ponderazione dell’equivalente di dose all’organo
o tessuto T.
13.2. I valori dei fattori di ponderazione sono i seguenti:
Gonadi 0,25
Mammelle 0,15
Midollo osseo rosso 0,12
Polmone 0,12
Tiroide 0,03
Ossa (superfici ossee) 0,03
Rimanenti organi e tessuti 0,30
13.3. Per determinare il contributo dei rimanenti organi o tessuti, si valuta
l’equivalente di dose medio per i 5 organi o tessuti più esposti
dei rimanenti organi o tessuti (eccettuati il cristallino, la pelle, gli
avambracci, le mani, i piedi e le caviglie) utilizzando per ognuno un fattore
di ponderazione 0,06. Si trascura in questo caso l’esposizione di
tutti gli altri organi o tessuti.
14. Limiti di equivalente di dose per esposizione globale e di equivalente
di dose efficace per le persone del pubblico
14.1. Il limite di equivalente di dose globale per le persone del pubblico
è stabilito in 1 mSv per anno solare.
14.2. Il limite di equivalente di dose efficace, definito al paragrafo 13,
è pari al limite stabilito al punto 14.1 per l’esposizione
globale.
15. Limite di equivalente di dose per particolari organi o tessuti per le
persone del pubblico
15.1. Fermo restando il rispetto dei limiti di cui al paragrafo 14, per
le persone del pubblico devono altresì essere rispettati in un anno
solare i seguenti limiti:
a) 15 mSv per lil cristallino;
b) 50 mSv per la pelle; se l’esposizione deriva da una contaminazione
cutanea, il limite si applica all’equivalente di dose medio su qualsiasi
superfice di ;
c) 50 mSv per mani, avanbracci, piedi e caviglie.
16. Limiti di esposizione interna per le persone del pubblico
16.1 In caso di esposizione interna i limiti di equivalente di dose di cui
al paragrafo 14 per le persone del pubblico sono rispettati se le introduzioni
di radionuclidi per inalazione o per ingestione non superano in un anno
solare i valori riportati rispettivamente nelle colonne 5 e 6 della Tabella
IV-1.
Tali valori si riferiscono agli adulti; per i bambini occorre tener conto
delle caratteristiche anatomiche e fisiologiche che possono comportare modificazioni
dei valori medesimi.
16.2. In caso di esposizione a miscele di radionuclidi per inalazione e
per ingestione, i limiti di equivalente di dose per le persone del pubblico
di cui al paragrafo 14, sono rispettati se è verificata, in un anno
solare, la seguente condizione:
? j Ij INA + ? j Ij ING ? 1
K ALIj K ALIj
dove:
Ij INA e Ij ING sono le introduzioni in Bq, in un anno solare del radionuclide
j, rispettivamente per inalazione e per ingestione;
ALIj INA e ALIj ING sono i valori di introduzione annuale del radionuclide
j, rispettivamente per inalazione e per ingestione, riportati nelle colonne
5 e 6 della Tabella IV-1.
17. Esposizioni esterna ed interna concomitanti per le persone del pubblico
17.1. Quando l’esposizione è totale, i limiti di equivalente
di dose fissati per le persone del pubblico nel paragrafo 14 sono rispettati
se è verificata, in un anno solare, la condizione
Hest +? j Ij INA + ? j Ij ING? 1
HL ALIj ALIj
dove:
Hest è l’equivalente di dose globale in mSv ricevuto per esposizione
esterna in un anno solare e
HL è il limite di dose per le persone del pubblico di cui al paragrafo
14;
gli altri simboli hanno il significato determinato nel paragrafo 16.
17.2 Resta fermo l’obbligo del rispetto dei limiti annuali di esposizione
per particolari organi o tessuti, stabiliti nel paragrafo 15.
18. Esposizione a Radon - Acque di miniera
18.1. Le disposizioni di cui al presente Allegato non si applicano alle
esposizioni a Rn222, Rn220 e relativi prodotti di decadimento ad essi associati,
salvo quanto stabilito al punto 18.2.
18.2. Ai fini di valutazione e di eventuali programmazioni delle esposizioni,
oltre che agli effetti di cui al Capo IV del presente decreto, sono assunti
come riferimento i valori di cui alla Tabella IV-3.
18.3. Il valore di cui all’articolo 16, comma 1, relativo alle acque
di miniera, è pari a 103
19. Casi di non applicazione
19.1. Ai sensi dell’articolo 96, comma 5, i limiti di dose di cui
al presente Allegato non si applicano:
a) all’esposizione degli individui a causa di esami e trattamenti
medici cui sono sottoposti;
b) alle esposizioni accidentali e di emergenza nonché alle esposizioni
eccezionali concordate di cui al punto 9.6 dell’Allegato III;
c) alle esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni;
d) alle esposizioni di persone che in modo consapevole e volontario e al
di fuori della loro occupazione prestino assistenza a pazienti sottoposti
a esami o trattamenti medici, sia all’interno, sia al di fuori di
strutture sanitarie;
e) alle esposizioni di volontari che partecipino a programmi di ricerca
scientifica clinica, al di fuori dei casi previsti all’articolo 108,
comma 2.
19.2. Con decreto del Ministero della Sanità, sentita l’ANPA,
possono essere stabilite specifiche procedure e vincoli di dose per le esposizioni
di cui al paragrafo 19.1 lettera d).
20. Situazioni eccezionali - Emergenza nucleare
20.1. Le disposizioni di cui agli articoli 101, comma 3, e 115 si applicano
alle situazioni suscettibili di comportare per il gruppo critico della popolazione,
nell’arco di un anno, un equivalente di dose efficace o un equivalente
di dose per irradiazione globale totale individuali superiori a 5 mSv.
Allegato V
Determinazione ai sensi degli artt. 78 e 88 delle modalità, titoli
di studio, accertamento della capacità tecnico-professionale per
l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati
1. Elenchi nominativi
1.1. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati
e dei medici autorizzati, incaricati rispettivamente della sorveglianza
fisica e della sorveglianza medica della radioprotezione, secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti in materia di radioprotezione dai rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti, si applicano le norme del presente allegato.
2. Requisiti per l'iscrizione
2.1. Agli elenchi nominativi di cui al precedente punto 1.1 possono essere
iscritti, su domanda diretta all'Ispettorato medico centrale del lavoro,
coloro che:
a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, ovvero
cittadini di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocità;
b) godano dei diritti politici e non risultino essere stati interdetti;
c) siano in possesso dei titoli previsti dal successivo punto 9, se aspiranti
all'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati, ovvero dei titoli
previsti dal successivo punto 14, se aspiranti all'elenco dei medici autorizzati;
d) siano dichiarati abilitati dalle competenti Commissioni di cui ai punti
3 e 4 allo svolgimento dei compiti di sorveglianza fisica e medica della
radioprotezione;
e) non siano stati cancellati dagli elenchi nominativi degli esperti qualificati
e dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni ai sensi del punto 15,
lett. a) e b).
3. Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati
3.1. Presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro è istituita
la Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati.
3.2. La Commissione è presieduta dal capo dell'Ispettorato medico
centrale del lavoro ed è composta da laureati in materie tecnico-scientifiche,
esperti in sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti,
di cui:
- uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra
i propri funzionari;
- uno designato dal Ministero della sanità tra i propri funzionari;
- uno designato dall'Istituto superiore di sanità;
- uno designato dall'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro;
- uno designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica tra i professori universitari di ruolo;
- due designati dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
di cui uno esperto in sorveglianza medica della radioprotezione.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da un funzionario
dell'Ispettorato medico centrale del lavoro.
3.3. I componenti della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica cinque
anni e possono essere riconfermati.
In corrispondenza di ogni membro effettivo è nominato un supplente.
4. Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati
4.1. Presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro è istituita
la Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati.
4.2. La Commissione è presieduta dal Capo dell'Ispettorato medico
centrale del lavoro ed è composta da laureati in medicina esperti
in materia di sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti
di cui:
- uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra
i propri funzionari;
- uno designato dal Ministero della sanità tra i propri funzionari;
- uno designato dall'Istituto superiore di sanità;
- uno designato dall'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro;
- uno designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica tra i professori universitari di ruolo;
- due designati dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
di cui uno laureato in materie scientifiche esperto in sorveglianza fisica
della radioprotezione.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da un funzionario
dell'Ispettorato medico centrale del lavoro.
4.3. I componenti della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica cinque
anni e possono essere riconfermati.
In corrispondenza di ogni membro effettivo è nominato un membro supplente.
5. Compiti e deliberazioni delle Commissioni
5.1. Alle Commissioni di cui ai punti 3 e 4 spettano le deliberazioni relative
all'iscrizione nell'elenco nominativo di rispettiva competenza.
5.2. Esse decidono, nel merito tecnico e scientifico, sulla validità
ed idoneità della documentazione comunque esibita dagli interessati
ai fini dell'iscrizione. Le Commissioni esprimono altresì proposte
o pareri nel merito della sospensione e della cancellazione dagli elenchi
e sottopongono all'esame di abilitazione i richiedenti che vi siano stati
ammessi.
5.3. Le deliberazioni delle Commissioni sono valide in presenza della metà
più uno dei componenti e sono adottate a maggioranza. In caso di
parità dei voti prevale il voto del presidente.
5.4. Le deliberazioni delle Commissioni sono definitive.
6. Accertamento della capacità tecnica e professionale
6.1. L'abilitazione, prevista al punto 2, lett. d), è conseguita
dal richiedente l'iscrizione con il superamento di un esame i cui contenuti
sono definiti nei successivi punti 10, 11 e 12 per l'iscrizione negli elenchi
degli esperti qualificati e nel punto 14 per l'iscrizione nell'elenco dei
medici autorizzati.
6.2. In base all'esito del predetto esame il richiedente viene considerato
"abilitato" o "non abilitato".
Limitatamente agli esperti qualificati, l'abilitazione può essere
riconosciuta per gradi inferiori a quello richiesto.
7. Modalità per l'ammissione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione
7.1. Con la domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione
negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati il candidato
dovrà dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite
dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, di tutti i requisiti previsti dal punto
2, lett. a), b) ed e) e dei titoli di studio indicati alla lett. c).
7.2. La frequenza delle sessioni di esame è annuale: ai predetti
esami vengono ammessi i richiedenti che abbiano prodotto domanda entro il
31 dicembre del precedente anno solare.
7.3. Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma; la relativa data e sede
saranno comunicati agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento
delle prove stesse.
7.4. Il candidato che non si presenti all'esame di abilitazione per giustificato
motivo da presentarsi entro 15 giorni dalla data dell'assenza sarà
riconvocato per una volta nella corrente sessione annuale.
7.5. L'esame di abilitazione per l'accertamento del possesso da parte del
richiedente l'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati dei requisiti
di preparazione, verte sui principi teorici delle materie indicate nei punti
10, 11 e 12 nonchè su argomenti concernenti l'applicazione pratica
dei principi e delle tecniche di radioprotezione e dosimetria.
7.6. L'esame di cui al punto 7.5 può essere completato a giudizio
della Commissione con l'effettuazione di prove pratiche e scritte.
7.7. L'esame di abilitazione per l'accertamento del possesso da parte del
richiedente l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati dei
requisiti di preparazione verte sulle materie ed argomenti relativi alle
attribuzioni e compiti del medico autorizzato ed indicate al successivo
punto 14.
8. Iscrizione negli elenchi
8.1. Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalle Commissioni di cui
ai punti 3 e 4 possono essere iscritti nei relativi elenchi previa domanda
redatta su carta legale e diretta all'Ispettorato medico centrale del lavoro.
8.2. Alla domanda di cui al punto 8.1 devono essere allegati:
a) certificati in bollo dei titoli di studio posseduti;
b) attestazione del versamento della relativa tassa di concessione governativa
nella misura prevista dalle norme in corso;
c) codice fiscale.
9. Requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione
nell'elenco degli esperti qualificati
9.1. Per l'accesso ai vari gradi di abilitazione previsti dall'art. 78 sono
richiesti:
a) per l'abilitazione di terzo grado il contestuale possesso di:
1. laurea in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;
2. diplomi, conseguiti mediante la frequenza di corsi universitari per laureati,
di specializzazione in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti.
La Commissione può riconoscere, come sostitutiva del diploma di specializzazione,
attività in ambito radioprotezionistico presso sorgenti ed impianti
per i quali sia prevista l'abilitazione di terzo grado che assicuri, a suo
giudizio, una preparazione equivalente;
b) per l'abilitazione di secondo e primo grado:
- laurea o diplomi universitari in fisica, o in chimica, o in chimica industriale
o in ingegneria.
10. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel primo grado di abilitazione
dell'elenco degli esperti qualificati
10.1. Il richiedente l'iscrizione al primo grado di abilitazione deve dimostrare
di possedere un'adeguata conoscenza in materia di:
- natura e proprietà della radiazione elettromagnetica ionizzante,
modalità di interazione con la materia;
- caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature emittenti raggi
X, parametri radioprotezionistici, carico di lavoro, barriere primarie e
secondarie, loro progettazione e verifica;
- rilevazione e dosimetria dei raggi X, principi teorici, grandezze, teoria
della cavità, metodi e strumenti di misura;
- dosimetria personale per esposizione a raggi X, dosimetri e principi di
funzionamento;
- effetti nocivi sull'uomo delle radiazioni ionizzanti;
- disposizioni legislative e normative tecniche sulla tutela contro il rischio
da radiazioni ionizzanti;
- protezione della popolazione;
- controlli di qualità di qualità su apparecchiature radiologiche.
11. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel secondo grado di abilitazione
dell'elenco degli esperti qualificati
11.1. Il richiedente l'iscrizione al secondo grado di abilitazione deve
dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti
indicati al precedente punto 10, in materia di:
- rilevazione e misura dei raggi X e gamma di energia fino a 10 Mev;
- rilevazione e misure di flusso delle particelle elementari cariche, dose
assorbita;
- principali impieghi delle sostanze radioattive nell'industria, nella ricerca
scientifica e nella medicina;
- manipolazione di materie radioattive, progettazione di laboratori e reparti
per impieghi medici e nella ricerca scientifica, contaminazione superficiale
ed interna, limiti derivati, sistemi di rilevazione e misura per i singoli
radioisotopi, calcolo della dose assorbita per contaminazione interna, trattamento
dei rifiuti radioattivi, trasporto di materiali radioattivi;
- cenni sulla radiazione neutronica;
- controlli di qualità su apparecchiature radiologiche e di medicina
nucleare.
12. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel terzo grado di abilitazione
dell'elenco degli esperti qualificati
12.1. Il richiedente l'iscrizione al terzo grado di abilitazione deve dimostrare
di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati
nei precedenti punti 10 e 11, anche in materia di:
- misura e rilevazione dei flussi di neutroni, spettrometria, principi e
strumenti di misura;
- dosimetria neutronica individuale, caratteristiche e modalità;
- radioprotezione nel campo dell'irradiazione neutronica, progettazione
di barriere;
- caratteristiche di installazione e di funzionamento, con particolare riferimento
al rischio da radiazioni ionizzanti, delle sorgenti emittenti neutroni;
- caratteristiche di installazione, autorizzazione e gestione, con riferimento
al rischio da radiazioni ionizzanti, degli impianti di cui all'art. 7;
- situazioni di emergenza nucleare.
13. Titoli di studio per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione
nell'elenco dei medici autorizzati
13.1. Per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco
nominativo dei medici autorizzati è richiesto il possesso della laurea
in medicina e chirurgia nonchè del titolo di medico competente ai
sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626.
14. Contenuto dell'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei
medici autorizzati
14.1. Il richiedente l'iscrizione deve dimostrare di possedere un'adeguata
conoscenza dei problemi generali di prevenzione, di diagnostica precoce
e di terapia, relativi alle malattie da lavoro, nonchè dei problemi
particolari riguardanti la patologia, la clinica, l'igiene del lavoro, la
radiobiologia e la radiopatologia, la radiotossicologia e la medicina legale
connesse con l'impiego delle radiazioni ionizzanti. E' richiesta altresì
un'adeguata conoscenza dei problemi particolari di igiene della popolazione
nei confronti dei rischi da radiazioni ionizzanti e delle disposizioni legislative
e regolamentari concernenti la relativa tutela.
Il richiedente deve altresì dimostrare di conoscere gli elementi
essenziali della sorveglianza fisica della protezione.
15. Cancellazioni
15.1. La cancellazione dagli elenchi nominativi degli esperti qualificati
e dei medici autorizzati si effettua:
a) per disposizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai
sensi dell'art. 93;
b) in caso di esercizio dell'attività durante periodi di sospensione
disposta dal Capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro ai sensi dell'art.
93;
c) su domanda dell'iscritto.