Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241
"Attuazione
della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione
e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000 - Supplemento Ordinario
n. 140
(Rettifica Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in paricolare, l'articolo 19;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che
stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni
ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 18 febbraio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere
nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 26 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri
dell'ambiente, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria
del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, e dell'interno,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito
dal seguente:
"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom
e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.".
Art. 2.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni
ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale
nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per
le loro proprietà radioattive fissili o fertili e cioè:
1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto,
importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione,
raccolta e smaltimento di materie radioattive;
2) al funzionamento di macchine radiogene;
3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al
capo IV;".
b) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) alle attività lavorative diverse dalle pratiche di cui
ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni,
secondo la specifica disciplina di cui al capo III-bis;
b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in
caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure
di una pratica o di un'attività lavorativa non più in atto,
secondo la specifica disciplina di cui al capo X.";
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il presente decreto non si applica all'esposizione al radon
nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazioni, ossia non si applica
ne' ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, ne' alla radiazione
cosmica presente al livello del suolo, ne' all'esposizione in superficie
ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo
di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento
effettuate nel corso di attività agricole o di costruzione, fuori
dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell'ambito di interventi
per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive.";
d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2 le
condizioni di applicazione sono quelle fissate negli allegati I e I-bis.
2-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare
entro i termini di applicazione dell'articolo 10-ter, commi 1 e 3, secondo
la procedura di cui al comma 2, i valori dei livelli di azione di cui all'allegato
I-bis, paragrafo 4, sono aggiornati in base alle indicazioni dell'Unione
europea e agli sviluppi della tecnica.".
Art. 3.
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 2.
Principi concernenti le pratiche
1. Nuovi tipi o nuove categorie di pratiche che comportano un'esposizione
alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, anteriormente alla
loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali
o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare.
2. I tipi o le categorie di pratiche esistenti sono sottoposti a verifica
per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano
nuove ed importanti prove della loro efficacia e delle loro conseguenze.
3. Qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l'esposizione
al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei
fattori economici e sociali.
4. La somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare
i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli
studenti e gli individui della popolazione.
5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle seguenti esposizioni:
a) esposizione di pazienti nell'ambito di un esame diagnostico o di una
terapia che li concerne;
b) esposizione di persone che coscientemente e volontariamente collaborano
a titolo non professionale al sostegno e all'assistenza di pazienti sottoposti
a terapia o a diagnosi medica;
c) esposizione di volontari che prendono parte a programmi di ricerca medica
o biomedica, essendo tale esposizione disciplinata da altro provvedimento
legislativo;
d) esposizioni disciplinate in modo particolare dal presente decreto e dai
relativi provvedimenti applicativi.
6. In applicazione dei principi generali di cui ai commi 3 e 4, con i decreti
di cui all'articolo 1, comma 2, sono esentate dalle disposizioni del presente
decreto, senza ulteriori motivazioni, le pratiche che soddisfino congiuntamente
il principio di cui al comma 1, ed i seguenti criteri di base:
a) i rischi radiologici causati agli individui dalla pratica devono essere
sufficientemente ridotti da risultare trascurabili ai fini della regolamentazione;
b) l'incidenza radiologica collettiva della pratica deve essere sufficientemente
ridotta da risultare trascurabile ai fini della regolamentazione nella maggior
parte delle circostanze;
c) la pratica deve essere intrinsecamente senza rilevanza radiologica, senza
probabilità apprezzabili che si verifichino situazioni che possono
condurre all'inosservanza dei criteri definiti nelle lettere a) e b).".
Art. 4.
1. Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono sostituiti dal seguente:
"Art. 4.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle
e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega electron
volt (1 MeV);
b) apprendista: persona che riceve in un'impresa un'istruzione e una formazione
allo scopo di esercitare un mestiere specifico;
c) attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma
in radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o con raggi gamma
ad alta energia del materiale in cui e' contenuto;
d) attivita' (A): quoziente di dN diviso per dt in cui dN è il numero
atteso di transizioni nucleari spontanee di una determinata quantità
di un radionuclide da uno stato particolare di energia in un momento determinato,
nell'intervallo di tempo dt;
e) autorita' competente: quella indicata nelle specifiche disposizioni;
f) becquerel (Bq): nome speciale dell'unita' di attività (A); un
becquerel equivale ad una transizione per secondo.
-1
1Bq = 1s
I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività è
espressa in curie (Ci) sono i seguenti:
10
Ci = 3,7 x 10 Bq (esattamente)
-11
1Bq = 2,7027 x 10 Ci;
g) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o destinate ad essere
impiegate in un impianto sono inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega
o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma
di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile
che sarà qualificata come combustibile con decisione del Comitato
direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
h) contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di una superficie,
di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze
radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva
include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna,
per qualsiasi via essa si sia prodotta;
i) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante lavoratori
di categoria A, effettua prestazioni in una o più zone controllate
di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti
da terzi; non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attività
sia la sola a determinare la costituzione di una o piu' zone controllate
presso le installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le disposizioni
generali del presente decreto;
l) detrimento sanitario: stima del rischio di riduzione della durata e della
qualità della vita che si verifica in una popolazione a seguito dell'esposizione
a radiazioni ionizzanti. Essa include la riduzione derivante da effetti
somatici, cancro e gravi disfunzioni genetiche;
m) dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la dose assorbita
(D) per fattori di modifica determinati a norma dell'articolo 96, al fine
di qualificare il significato della dose assorbita stessa per gli scopi
della radioprotezione;
n) dose assorbita (D): energia assorbita per unità di massa e cioè
il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE e' l'energia media ceduta dalle
radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento volumetrico e dm la massa
di materia contenuta in tale elemento volumetrico; ai fini del presente
decreto, la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in organo.
L'unita' di dose assorbita e' il gray;
o) dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti nei diversi organi o
tessuti, ponderate nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione,
l'unita' di dose efficace e' il sievert;
p) dose efficace impegnata(E(t)): somma delle dosi equivalenti impegnate
nei diversi organi o tessuti H T(t) risultanti dall'introduzione di uno
o piu' radionuclidi, ciascuna moltiplicata per il fattore di ponderazione
del tessuto wT la dose efficace
impegnata E(t) e' definita da:
E(t) = SIGMA W H T(t)
T T
dove t indica il numero di anni per i quali e' effettuata l'integrazione;
l'unita' di dose efficace impegnata e' il sievert;
q) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in un determinato
periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno o piu' radionuclidi;
r) dose equivalente (H T): dose assorbita media in un tessuto o organo T,
ponderata in base al tipo e alla qualità della radiazione nel modo
indicato nei provvedimenti di applicazione; l'unità di dose equivalente
e' il sievert;
s) dose equivalente impegnata: integrale rispetto al tempo dell'intensità
di dose equivalente in un tessuto o organo T che sarà ricevuta da
un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito dell'introduzione di
uno o più radionuclidi; la dose equivalente impegnata e' definita
da:
(Vedere formula a pag. 79 della
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22-3-2001)
per una singola introduzione di attività al tempo t 0 dove t 0 e'
il tempo in cui avviene l'introduzione, HT (Tau) e' l'intensità di
dose equivalente nell'organo o nel tessuto T al tempo &greco;t,t e'
il periodo di tempo, espresso in anni, su cui avviene l'integrazione; qualora
t non sia indicato, si intende un periodo di 50 anni per gli adulti e un
periodo fino all'età di 70 anni per i bambini; l'unita' di dose equivalente
impegnata e' il sievert;
t) emergenza: una situazione che richiede azioni urgenti per proteggere
lavoratori, individui della popolazione ovvero l'intera popolazione o parte
di essa;
u) esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento
necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni
di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il
corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte
le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza
fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione
e' riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;
v) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti.
Si distinguono:
1) l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate all'esterno
dell'organismo;
2) l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell'organismo;
3) l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e dell'esposizione
interna;
z) esposizione accidentale: esposizione di singole persone a carattere fortuito
e involontario.
2. Inoltre si intende per:
a) esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in condizioni particolari
per soccorrere individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran
numero di persone o salvare un'installazione di valore e che può
provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori
esposti;
b) esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una parte
dell'organismo o uno o più organi o tessuti, oppure esposizione del
corpo intero considerata non omogenea;
c) esposizione potenziale: esposizione che, pur non essendo certa, ha una
probabilità di verificarsi prevedibile in anticipo;
d) esposizione soggetta ad autorizzazione speciale: esposizione che comporta
il superamento di uno dei limiti di dose annuale fissati per i lavoratori
esposti, ammessa in via eccezionale solo nei casi indicati nel decreto di
cui all'articolo 82;
e) fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti
da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempreché l'esposizione
che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività
umane;
f) gestione dei rifiuti: insieme delle attività concernenti i rifiuti:
raccolta, cernita, trattamento e condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento
e smaltimento nell'ambiente;
g) gray (Gy): nome speciale dell'unita' di dose assorbita
-1
1 Gy = 1 J Kg
i fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita e' espressa
in rad sono i seguenti:
-2
1 rad = 10 Gy
1 Gy = 100 rad;
h) gruppi di riferimento (gruppi critici) della popolazione: gruppi che
comprendono persone la cui esposizione e' ragionevolmente omogenea e rappresentativa
di quella degli individui della popolazione maggiormente esposti, in relazione
ad una determinata fonte di esposizione;
i) incidente: evento imprevisto che provoca danni ad un'installazione o
ne perturba il buon funzionamento e può comportare, per una o più
persone, dosi superiori ai limiti;
l) intervento: attività umana intesa a prevenire o diminuire l'esposizione
degli individui alle radiazioni dalle sorgenti che non fanno parte di una
pratica o che sono fuori controllo per effetto di un incidente, mediante
azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli individui stessi;
m) introduzione: attività dei radionuclidi che penetrano nell'organismo
provenienti dall'ambiente esterno;
n) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che effettua prestazioni
in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori,
installazioni in genere gestiti da terzi in qualità sia di dipendente,
anche con contratto a termine, di una impresa esterna, sia di lavoratore
autonomo, sia di apprendista o studente;
o) lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività che svolgono,
a un'esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti
limiti fissati per le persone del pubblico. Sono lavoratori esposti di categoria
A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere
in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti
con il decreto di cui all'articolo 82; gli altri lavoratori esposti sono
classificati in categoria B;
p) limiti di dose: limiti massimi fissati per le dosi derivanti dall'esposizione
dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico
alle radiazioni ionizzanti causate dalle attività disciplinate dal
presente decreto. I limiti di dose si applicano alla somma delle dosi ricevute
per esposizione esterna nel periodo considerato e delle dosi impegnate derivanti
dall'introduzione di radionuclidi nello stesso periodo;
q) livelli di allontanamento: valori, espressi in termini di concentrazioni
di attività o di attività totale, in relazione ai quali possono
essere esentati dalle prescrizioni di cui al presente decreto le sostanze
radioattive o i materiali contenenti sostanze radioattive derivanti da pratiche
soggette agli obblighi previsti dal decreto;
r) livello di intervento: valore di dose oppure valore derivato, fissato
al fine di predisporre interventi di radioprotezione;
s) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente
presenti. Sono fatte salve le particolari definizioni per le materie fissili
speciali, le materie grezze, i minerali quali definiti dall'articolo 197
del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
e cioè le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali
nonché i combustibili nucleari;
t) materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito
in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più degli
isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite dal Consiglio
delle Comunità europee; il termine "materie fissili speciali"
non si applica alle materie grezzo;
u) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova
in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale,
il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe,
di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente
una o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione
definiti dal Consiglio delle Comunità europee;
v) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che può essere contaminato
da materie radioattive; sono ricompresi in tale definizione le matrici ambientali
e gli alimenti;
z) matrice ambientale: qualsiasi componente dell'ambiente, ivi compresi
aria, acqua e suolo.
3. Inoltre, si intende per:
a) medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei
lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute
secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto;
b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione
media definita dal Consiglio delle Comunità europee, sostanze che
permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati
le materie grezze;
c) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori,
gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro attività
e gli individui durante l'esposizione di cui all'articolo 3, comma 5;
d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia i lavoratori
esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico;
e) pratica: attività umana che e' suscettibile di aumentare l'esposizione
degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale,
o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi naturali
siano trattati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili,
o da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette a disposizioni
del presente decreto ai sensi del capo III-bis. Sono escluse le esposizioni
dovute ad interventi di emergenza;
f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma
di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore
a 100 nm o con frequenza non minore di 3<$>\cdot<$>10<$>^{15<$>
Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente;
g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio
di pratiche di cui ai capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali
stessi attraverso lavorazioni;
h) riutilizzazione: la cessione deliberata di materiali ai soggetti di cui
alla lettera g) al fine del loro reimpiego diretto, senza lavorazioni;
i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta
in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non e' previsto il riciclo
o la riutilizzazione;
l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale: struttura riconosciuta
idonea alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica
individuale, o alla misurazione della radioattività nel corpo umano
o nei campioni biologici. L'idoneità a svolgere tali funzioni e'
riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;
m) sievert (Sv): nome speciale dell'unita' di dose equivalente o di dose
efficace. Se il prodotto dei fattori di modifica e' uguale a 1;
-1
1 Sv = 1 J kg
quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono
le seguenti relazioni:
-2
1 rem = 10 Sv
1 Sv = 100 rem;
n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo modalità idonee,
in un deposito, o in un determinato sito, senza intenzione di recuperarli;
o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti radioattivi
nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti
dal presente decreto;
p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalla sorgente naturale
di radiazioni;
q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti
(macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorché contenuta in
apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione,
non si può trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi
o l'emissione di radiazioni;
r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di radiazioni ionizzanti di
origine naturale, sia terrestre che cosmica;
s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche
o ai requisiti della sorgente sigillata;
t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente
incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro
inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni
normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori
stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili;
u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni,
delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti
formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria
dei lavoratori e della popolazione;
v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche
e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine
di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;
z) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o piu' radionuclidi
di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività
o la concentrazione.
4. Inoltre, si intende per:
a) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia l'uranio
235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantità tali che
il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore
al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale;
b) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato per particolari
condizioni ai sensi del presente decreto, ai fini dell'applicazione del
principio di ottimizzazione;
c) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per
motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate
possono essere zone controllate o zone sorvegliate. E' zona controllata
un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione
dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite
con il decreto di cui all'articolo 82 ed in cui l'accesso e' segnalato e
regolamentato. E' zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può
essere superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per
le persone del pubblico e che non e' zona controllata.".
Art. 5.
1. Dopo il capo III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito
il seguente:
"Capo III-bis
ESPOSIZIONI DA ATTIVITA' LAVORATIVE CON PARTICOLARI SORGENTI NATURALI
DI RADIAZIONI
Art. 10-bis
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative
nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un
significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico,
che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione.
Tali attività comprendono:
a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente,
persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o
del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari
luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque,
in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;
b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente,
persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o
del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di
lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate
o con caratteristiche determinate;
c) attività lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali
abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi
naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori
e, eventualmente, di persone del pubblico;
d) attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente
non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano
un aumento significativo dell'esposizione di persone del pubblico e, eventualmente,
dei lavoratori;
e) attività lavorative in stabilimenti termali o attività
estrattive non disciplinate dal capo IV;
f) attività lavorative su aerei per quanto riguarda il personale
navigante.
2. Le attività lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano
addetti i lavoratori di cui al capo VIII.
Art. 10-ter
Obblighi dell'esercente
1. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative
di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera a), l'esercente, entro ventiquattro
mesi dall'inizio dell'attività, procede alle misurazioni di cui all'allegato
I-bis, secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo
10-septies.
2. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative
di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), in zone o luoghi di lavoro
con caratteristiche determinate individuati dalle regioni e province autonome,
ai sensi dell'articolo 10-sexies, ad elevata probabilità di alte
concentrazioni di attività di radon, l'esercente procede, entro ventiquattro
mesi dall'individuazione o dall'inizio dell'attività, se posteriore,
alle misurazioni di cui all'allegato I-bis secondo le linee guida emanate
dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies e a partire dai locali
seminterrati o al piano terreno.
3. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative
di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c), d), limitatamente a quelle
indicate nell'allegato I-bis, ed e), l'esercente, entro ventiquattro mesi
dall'inizio della attività, effettua una valutazione preliminare
sulla base di misurazioni effettuate secondo le indicazioni e le linee guida
emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies. Nel caso in cui
le esposizioni valutate non superino il livello di azione di cui all'allegato
I-bis, l'esercente non e' tenuto a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione
delle valutazioni con cadenza triennale o nel caso di variazioni significative
del ciclo produttivo. Nel caso in cui risulti superato il livello di azione,
l'esercente e' tenuto ad effettuare l'analisi dei processi lavorativi impiegati,
ai fini della valutazione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei
lavoratori, ed eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione,
sulla base della normativa vigente, delle norme di buona tecnica e, in particolare,
degli orientamenti tecnici emanati in sede comunitaria. Nel caso in cui
risulti superato l'80 per cento del livello di azione in un qualsiasi ambiente
cui le valutazioni si riferiscano, l'esercente e' tenuto a ripetere con
cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni e le linee guida emanate
dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies.
4. Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2, l'esercente si avvale di
organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 107, comma 3, o, nelle more
dei riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati, che rilasciano
una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione.
5. Per gli adempimenti previsti dal comma 3, l'esercente si avvale dell'esperto
qualificato. L'esperto qualificato comunica, con relazione scritta, all'esercente:
il risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di esposizione dei
lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione,
dovuti all'attivita', le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle
esposizioni e le eventuali azioni correttive volte al controllo e, ove del
caso, alla riduzione delle esposizioni medesime.
Art. 10-quater
Comunicazioni e relazioni tecniche
1. In caso di superamento dei livelli di azione di cui all'articolo 10-quinquies,
gli esercenti che esercitano le attività di cui all'articolo 10-bis,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), inviano una comunicazione in cui
viene indicato il tipo di attività lavorativa e la relazione di cui
all'articolo 10-ter, commi 4 e 5, alle Agenzie regionali e delle province
autonome competenti per territorio, agli organi del Servizio sanitario nazionale
competenti per territorio e alla Direzione provinciale del lavoro.
2. La Direzione provinciale del lavoro trasmette i dati di cui al comma
1 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro inserimento
in un archivio nazionale che il Ministero stesso organizza avvalendosi delle
strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto
Ministero a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza
e ai ministeri interessati.
3. Le comunicazioni e le relazioni di cui al comma 1 sono inviate entro
un mese dal rilascio della relazione.
Art. 10-quinquies
Livelli di azione
1. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere a)
e b), le grandezze misurate non devono superare il livello di azione fissato
in allegato I-bis.
2. Nel caso in cui le grandezze di cui al comma 1 non superino il livello
di azione ma siano superiori all'80 per cento del livello di azione, l'esercente
assicura nuove misurazioni nel corso dell'anno successivo.
3. Nel caso di superamento del livello di azione di cui all'allegato I-bis,
l'esercente, avvalendosi dell'esperto qualificato, pone in essere azioni
di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto
livello, tenendo conto del principio di ottimizzazione, e procede nuovamente
alla misurazione al fine di verificare l'efficacia delle suddette azioni.
Le operazioni sono completate entro tre anni dal rilascio della relazione
di cui all'articolo 10-ter, comma 4, e sono effettuate con urgenza correlata
al superamento del livello di azione. Ove, nonostante l'adozione di azioni
di rimedio, le grandezze misurate risultino ancora superiori al livello
prescritto, l'esercente adotta i provvedimenti previsti dal capo VIII, ad
esclusione dell'articolo 61, commi 2 e 3, lettera g), dell'articolo 69 e
dell'articolo 79, commi 2 e 3, fintanto che ulteriori azioni di rimedio
non riducano le grandezze misurate al di sotto del predetto livello di azione,
tenendo conto del principio di ottimizzazione.
4. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 3 e le relative valutazioni
di dose sono effettuate con le modalità indicate nell'allegato I-bis
o nell'allegato IV, ove applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto
anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 1,
comma 1, le dosi dovute ai due diversi tipi di sorgenti sono registrate
separatamente, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 72, 73 e
96.
5. L'esercente non e' tenuto alle azioni di rimedio di cui al comma 3 se
dimostra, avvalendosi dell'esperto qualificato, che nessun lavoratore e'
esposto ad una dose superiore a quella indicata nell'allegato I-bis; questa
disposizione non si applica agli esercenti di asili-nido, di scuola materna
o di scuola dell'obbligo.
6. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c),
d) ed e), fermo restando l'applicazione dell'articolo 23, se dall'analisi
di cui all'articolo 10-ter risulta che la dose ricevuta dai lavoratori o
dai gruppi di riferimento della popolazione supera i rispettivi livelli
di azione di cui all'allegato I-bis, l'esercente adotta, entro tre anni,
misure volte a ridurre le dosi al di sotto di detti valori e, qualora, nonostante
l'applicazione di tali misure, l'esposizione risulti ancora superiore ai
livelli di azione, adotta le misure previste dal capo VIII e dal capo IX,
sulla base dei presupposti previsti negli stessi capi.
7. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 6 e le relative valutazioni
di dose sono effettuate con le modalità indicate nell'allegato I-bis
e nell'allegato IV, ove applicabile.
8. Nel caso in cui risulta che l'esposizione dei lavoratori o dei gruppi
di riferimento della popolazione non supera i livelli di azione di cui all'allegato
I-bis, l'esercente esegue un controllo radiometrico, qualora variazioni
del processo lavorativo o le condizioni in cui esso si svolge possano far
presumere una variazione significativa del quadro radiologico.
Art. 10-sexies
Individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni
di attività di radon
1. Sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione
di cui all'articolo l0-septies, le regioni e le province autonome individuano
le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità
di alte concentrazioni di attività di radon, di cui all'articolo
l0-ter, comma 2; a tal fine:
a) qualora siano già disponibili dati e valutazioni tecnico-scientifiche,
le regioni e le province autonome sottopongono alla Commissione i metodi
ed i criteri utilizzati per un parere sulla congruenza rispetto a quelli
definiti a livello nazionale;
b) in alternativa, le regioni e le province autonome effettuano apposite
campagne di indagine nei rispettivi territori.
2. La individuazione di cui al comma 1 e' aggiornata ogni volta che il risultato
di nuove indagini lo renda necessario.
3. L'elenco delle zone individuate ai sensi dei commi 1 e 2 è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10-septies
Sezione speciale della Commissione tecnica per le esposizioni a sorgenti
naturali di radiazioni
1. Nell'ambito della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 e' istituita
una sezione speciale per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni
con i seguenti compiti:
a) elaborare linee-guida sulle metodologie e tecniche di misura più
appropriate per le misurazioni di radon e toron in aria e sulle valutazioni
delle relative esposizioni;
b) elaborare criteri per l'individuazione di zone o luoghi di lavoro con
caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni
di attività di radon;
c) elaborare criteri per l'individuazione, nelle attività lavorative
di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 10-bis, delle situazioni
in cui le esposizioni dei lavoratori, o di gruppi di riferimento della popolazione,
siano presumibilmente più elevate e per le quali sia necessario effettuare
le misurazioni per la valutazione preliminare di cui all'articolo 10-ter,
comma 3, nonché linee guida sulle metodologie e tecniche di misura
appropriate per effettuare le opportune valutazioni;
d) formulare proposte di adeguamento della normativa vigente in materia;
e) formulare proposte ai fini della adozione omogenea di misure correttive
e di provvedimenti e volte ad assicurare un livello ottimale di radioprotezione
nelle attività disciplinate dal presente capo;
f) fornire indicazioni sui programmi dei corsi di istruzione e di aggiornamento
per la misura del radon e del toron e per l'applicazione di azioni di rimedio;
g) formulare indicazioni per la sorveglianza e per gli interventi di radioprotezione
ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti per il personale navigante.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Commissione ha accesso
e si avvale anche dei dati di cui all'articolo 10-quater, comma 1, nonché
delle comunicazioni e delle relazioni di cui all'articolo 10-octies, comma
2, lettera c). La Commissione, entro un anno dal proprio insediamento, emana
le linee guida ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), e, entro
due anni, i criteri e le linee guida di cui al medesimo comma, lettera c).
I criteri e le linee guida saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
3. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da ventuno esperti in materia,
di cui:
a) uno designato dal Ministero della sanità;
b) uno designato dal Ministero dell'ambiente;
c) uno designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
e) uno designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione;
f) uno designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
g) cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) due designati dall'ANPA;
i) due designati dall'ISPESL;
j) due designati dall'Istituto superiore di sanità;
l) uno designato dall'ENAC;
m) uno designato dall'ENEA in quanto Istituto della metrologia primaria
delle radiazioni ionizzanti;
n) uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile;
o) uno designato dal Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
4. Le spese relative al funzionamento della Sezione speciale di cui al comma
1 sono poste a carico dell'ANPA, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5,
della legge 21 gennaio 1994, n. 61, nei limiti delle risorse di bilancio
disponibili.
Art. 10-octies
Attività di volo
1. Le attività lavorative di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera
f), che possono comportare per il personale navigante significative esposizioni
alle radiazioni ionizzanti sono individuate nell'allegato I-bis.
2. Nelle attività individuate ai sensi del comma 1, il datore di
lavoro provvede a:
a) programmare opportunamente i turni di lavoro, e ridurre l'esposizione
dei lavoratori maggiormente esposti;
b) fornire al personale pilota istruzioni sulle modalità di comportamento
in caso di aumentata attività solare, al fine di ridurre, per quanto
ragionevolmente ottenibile, la dose ai lavoratori; dette istruzioni sono
informate agli orientamenti internazionali in materia;
c) trasmettere al Ministero della sanità le comunicazioni in cui
e' indicato il tipo di attività lavorativa e la relazione di cui
all'articolo 10-ter, il Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle
autorità di vigilanza e ai ministeri interessati.
3. Alle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del
capo VIII, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 61, comma 3, lettere
a) e g), all'articolo 62, all'articolo 63, all'articolo 79, comma 1, lettera
b), numeri 1) e 2), e lettera c), e commi 2, 3, 4 e 7, all'articolo 80,
comma 1, lettera a), e lettere d) ed e), limitatamente alla sorveglianza
fisica della popolazione, nonché all'articolo 81, comma 1, lettera
a). La sorveglianza medica dei lavoratori di cui al comma 1, che non siano
suscettibili di superare i 6 mSv/anno di dose efficace, e' assicurata, con
periodicità almeno annuale, con le modalità di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 settembre 1995, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre
1995, ed alla legge 30 maggio 1995, n. 204, con oneri a carico del datore
di lavoro.
4. Nei casi di cui al comma 1, la valutazione delle dosi viene effettuata
secondo le modalità indicate nell'allegato I-bis.".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
inserito il seguente:
"Art. 18-bis
Beni di consumo
1. L'aggiunta intenzionale, sia direttamente che mediante attivazione, di
materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo, nonché
l'importazione o l'esportazione di tali beni, e' soggetta ad autorizzazione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con i Ministeri della sanità, dell'ambiente, dell'interno, del lavoro
e della previdenza sociale, sentita l'ANPA.
2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 5, sono determinate le disposizioni
procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca dell'autorizzazione
di cui al comma 1.
3. Copia dei provvedimenti relativi al rilascio, alla modifica ed alla revoca
dell'autorizzazione e' inviata dall'amministrazione che emette il provvedimento
alle altre amministrazioni, agli organismi tecnici consultati nel procedimento
e all'ANPA.
4. Il provvedimento di autorizzazione può esonerare, in tutto o in
parte, il consumatore finale dagli obblighi previsti dal presente decreto.".
Art. 7.
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita l'ANPA, sono indicate le modalità di registrazione, nonché
le modalità ed i termini per l'invio del riepilogo, particolari disposizioni
possono essere formulate per le materie di cui all'articolo 23.";
b) il comma 5 e' soppresso.
Art. 8.
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il comma
3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti
ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione
delle materie trasportate. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabiliti i criteri applicativi
di tale disposizione, le modalità, i termini di compilazione e di
invio del riepilogo suddetto, nonché gli eventuali esoneri.".
Art. 9.
1. L'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 22.
Comunicazione preventiva di pratiche
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la
predetta legge o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi,
chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti
di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima
dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco,
agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza,
all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio
di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e delle
province autonome di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,
indicando i mezzi di protezione posti in atto. L'ANPA può accedere
ai dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle
agenzie predette.
2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 le pratiche
in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui
alle lettere seguenti:
a) le quantità di materie radioattive non superino in totale le soglie
di esenzione determinate ai sensi del comma 5;
b) la concentrazione di attività di materie radioattive per unità
di massa non superi le soglie determinate ai sensi del comma 5;
c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle
quantità o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b), purché
soddisfino tutte le seguenti condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;
2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate;
3) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza
di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio,
un'intensità di dose superiore a 1 &greco;mSv h<$>^{ -1<$>;
4) le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel provvedimento
di riconoscimento di cui all'articolo 26;
d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera e), che
soddisfino tutte le seguenti condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;
2) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza
di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio
un'intensità di dose superiore a 1 &greco;mSv h<$>^{ -1<$>;
e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini
visive, o di altri apparecchi elettrici che funzionano con una differenza
di potenziale non superiore a 30 kV, purché ciò, in condizioni
di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi
punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità
di dose superiore a 1 &greco;mSv h<$>^{ -1<$>;
f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti
autorizzati che siano stati dichiarati non soggetti a ulteriori controlli
dalle autorità competenti ad autorizzare lo smaltimento.
3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di cui al comma 1 e
di quelli per cui la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, o il presente decreto
prevedono specifici provvedimenti autorizzativi devono provvedere alla registrazione
delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico e dello
scarico delle stesse.
4. Con uno o più decreti del Ministro della sanità, di concerto
con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sentita l'ANPA, sono
stabiliti i modi, le condizioni e le quantità ai fini della registrazione
delle materie radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della registrazione
delle macchine radiogene.
5. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 5, sono determinate le quantità
e le concentrazioni di attività di materie radioattive di cui al
comma 2, lettere a) e b), e le modalità di notifica delle pratiche
di cui al comma 1.".
Art. 10.
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti
di radiazioni mobili, impiegate in piu' siti, luoghi o località non
determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la
pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione
alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità
di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi.";
b) al comma 2 dopo le parole "per il rilascio" sono inserite le
seguenti:
", la modifica e la revoca";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 e', in particolare, richiesto
per:
a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di
materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali
o di beni di consumo;
b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive
per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca;
c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi,
terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti
la radioprotezione di persone, ad animali;
d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive
per esposizione di persone a fini di terapia medica";
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche
disciplinate al capo IV ed al capo VII ed alle attività lavorative
comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al
capo III-bis, con esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette disposizioni
sia espressamente stabilito ai sensi del capo III-bis e relativi provvedimenti
di attuazione.";
e) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
pratiche di cui all'articolo 33 ed all'impiego di microscopi elettronici.
4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene luogo del nullaosta
all'impiego di categoria B.
4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari prescrizioni
per quanto attiene ai valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento
della popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli
aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché
per l'eventuale disattivazione delle installazioni.".
Art. 11.
1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, le parole: "sentita l'ANPA" sono sostituite dalle seguenti:
"sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti".
Art. 12.
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati
o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività
a cui non si applichino le norme del presente decreto, se non e' disciplinato
dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, e' comunque soggetto ad autorizzazione
quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento
fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore
ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1. I livelli di allontanamento
stabiliti negli atti autorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati
con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, che terrà conto anche
degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria.";
c) al comma 2, dopo la parola "autonome" sono soppresse le seguenti:
", entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 1,".
Art. 13.
1. All'articolo 61 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le lettere g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:
"g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino
il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio
e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni
ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate
dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché
assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica di cui all'articolo
81 concernente il lavoratore stesso.";
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente all'esperto
qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del
rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.".
Art. 14.
1. L'articolo 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 64
Protezione dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che svolgono attivita' che comportano la classificazione
come lavoratori esposti sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria
tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli
obblighi di cui agli articoli 63 e 67 gli esercenti di installazioni presso
cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono
degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo
di zona e di prestazione richiesta.".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
inserito il seguente:
"Art. 68-bis
Scambio di informazioni
"1. Su motivata richiesta di autorità competenti anche di altri
paesi appartenenti all'Unione europea o di soggetti, anche di detti paesi,
che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della radioprotezione
del lavoratore, il lavoratore trasmette alle autorità o ai soggetti
predetti le informazioni relative alle dosi ricevute. La richiesta delle
autorità o dei soggetti di cui sopra deve essere motivata dalla necessità
di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere
giudizi in ordine all'idoneita' a svolgere mansioni che comportino la classificazione
del lavoratore in categoria A oppure, comunque, di tenere sotto controllo
l'ulteriore esposizione del lavoratore.".
Art. 16.
1. All'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il periodo
dalle parole: "che le espongono" alla fine e' sostituito dal seguente:
"in zone classificate o, comunque, ad attività che potrebbero
esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo
della gravidanza.".
Art. 17.
1. All'articolo 74 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani di
cui al capo X devono essere preventivamente resi edotti, oltre che dei rischi
connessi all'esposizione, anche del fatto che, durante l'intervento possano
essere sottoposti ad esposizione di emergenza e, conseguentemente, dotati
di adeguati mezzi di protezione in relazione alle circostanze in cui avviene
l'intervento medesimo.";
b) nel comma 3 le parole: "le modalità e i livelli di esposizione
di emergenza dei soccorritori di protezione civile e dei volontari."
sono sostituite dalle seguenti: "le modalità e i livelli di
esposizione dei lavoratori e del personale di intervento.".
Art. 18.
1. All'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
comma 7;";
b) al comma 1, lettera b), le parole: "e comma 5," sono soppresse;
c) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "di emergenza" sono
inserite le seguenti: ", da esposizioni soggette ad autorizzazione
speciale";
d) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta, in fine, la seguente:
"e-bis) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro
che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori
esposti.";
e) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con le
modalità stabilite nel provvedimento di cui al comma 6";
f) al comma 3, lettera c), e al comma 4, le parole: "la documentazione
di cui al comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti:
"la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed e-bis)".
Art. 19.
1. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
dopo le parole: "Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma
2 dell'articolo 59" sono inserite le seguenti: "e i medici addetti
alla sorveglianza medica".
Art. 20.
1. All'articolo 89, comma 1, lettera b), e all'articolo 90, comma 4, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: "Ispettorato
medico centrale del lavoro" sono sostituite dalla seguente: "ISPESL".
2. All'articolo 90, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, dopo la parola "emergenza" sono inserite le seguenti:
"ovvero soggette ad autorizzazione speciale".
Art. 21.
1. Al comma 6 dell'articolo 96 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, le parole da: "nonché" alla fine del comma sono soppresse.
Art. 22.
1. Al comma 2 dell'articolo 99 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché a
realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente.".
Art. 23.
1. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, dopo le parole: "dandone annualmente comunicazione al Ministero
della sanità" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche
ai fini delle indicazioni da adottare affinché il contributo delle
pratiche all'esposizione dell'intera popolazione sia mantenuto entro il
valore più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori
economici e sociali.".
Art. 24.
1. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole: "Apparecchi di misura individuali"
sono sostituite dalle seguenti: "Servizi riconosciuti di dosimetria
individuale";
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma
3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi;
d-ter) rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza radiometrica
su rottami o altri materiali metallici di risulta, di cui all'articolo 157.";
c) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli
organismi che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale
e quelli di cui all'articolo 10-ter, comma 4, devono essere riconosciuti
idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente
abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di
apparecchi di misura e delle metodiche impiegate.".
Art. 25.
2. Dopo l'articolo 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il
titolo del capo X: "STATO DI EMERGENZA NUCLEARE" e' sostituito
dal seguente: "INTERVENTI".
Art. 26.
1. L'articolo 115 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituto
dal seguente:
"Art. 115.
Campo di applicazione Livelli di intervento - Livelli di intervento derivati
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle situazioni
determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari di cui agli articoli
36 e 37, negli altri impianti di cui al capo VII, nelle installazioni di
cui all'articolo 115-ter, comma 1, nonché da eventi incidentali che
diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattività
nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento della
popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al
comma 2 e che avvengano:
a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;
b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del
territorio nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, sentiti l'ANPA,
l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la sicurezza
sul lavoro e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono stabiliti, in relazione
agli orientamenti comunitari ed internazionali in materia, livelli di intervento
per la pianificazione degli interventi in condizioni di emergenza e per
l'inserimento nei piani di intervento di cui all'articolo 115-quater, comma
1.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanità e dell'interno, sentita l'ANPA, l''ISPESL e l'ISS, sono stabiliti
per l'aria, le acque ed il suolo, i livelli di riferimento derivati corrispondenti
ai livelli di riferimento in termini di dose stabiliti con il decreto di
cui al comma 2; i corrispondenti livelli derivati sono stabiliti per le
sostanze alimentari e le bevande, sia ad uso umano che animale, e per altre
matrici con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS.
4. Con i decreti di cui al comma 3 vengono anche stabiliti i valori di rilevanti
contaminazioni per le matrici di cui allo stesso comma per i quali si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 115-quinquies.".
Art. 27.
1. Dopo l'articolo 115 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 115-bis
Principi generali per gli interventi
1. Ai fini delle decisioni in ordine all'eventuale attuazione ed all'entità
di interventi in caso di emergenza radiologica, oppure in caso di esposizione
prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica
che non sia piu' in atto devono essere rispettati i seguenti principi generali:
a) un intervento e' attuato solo se la diminuzione del detrimento sanitario
dovuto alle esposizioni a radiazioni ionizzanti e' tale da giustificare
i danni e i costi, inclusi quelli sociali, dell'intervento;
b) il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento sono ottimizzati in modo
che sia massimo il vantaggio della riduzione del detrimento sanitario, dopo
aver dedotto il danno connesso con l'intervento;
c) alle operazioni svolte in caso di intervento non si applicano i limiti
di dose di cui all'articolo 96, commi 1, lettera a), e 3, salvo quanto previsto
nell'articolo 126-bis, in caso di esposizione prolungata;
d) i livelli di intervento in termini di dose, stabiliti ai sensi dell'articolo
115, comma 2, sono utilizzati ai fini della programmazione e dell'eventuale
attuazione degli interventi; detti livelli non costituiscono limiti di dose.
Art. 115-ter
Esposizioni potenziali
1. Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a provvedimenti
autorizzativi previsti nei capi IV, VI, ad eccezione di quelli previsti
dall'articolo 31, e nell'articolo 52 del capo VII, nonchè nell'articolo
13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, fatto salvo quanto previsto nel
presente articolo, i soggetti richiedenti l'emanazione di detti provvedimenti
provvedono ad eseguire, avvalendosi anche dell'esperto qualificato, le valutazioni
preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive
disperse o rilasciate, nonche' delle esposizioni potenziali relative ai
lavoratori e ai gruppi di riferimento della popolazione nei possibili casi
di emergenza radiologica.
2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono eseguite facendo riferimento alle
raccomandazioni in materia dei competenti organismi comunitari ed internazionali.
3. Le valutazioni di cui al comma 1 sono oggetto della registrazione di
cui all'articolo 81, comma 1, lettera e). Dette valutazioni sono altresi'
unite alla documentazione prodotta ai fini dell'emanazione dei provvedimenti
autorizzativi di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui lavoratori o individui dei gruppi di riferimento della
popolazione possano ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in installazioni
di cui all'articolo 29, dosi superiori ai livelli determinati ai sensi dell'articolo
115, comma 2, le amministrazioni competenti al rilascio del nulla osta di
cui all'articolo 29 stesso, dispongono l'inclusione della pratica nei piani
di cui all'articolo 115-quater, comma 1. Le predette amministrazioni inseriscono,
a tale scopo, apposite prescrizioni nel nulla osta e inviano copia del provvedimento
autorizzativo, insieme a tutte le valutazioni relative alle esposizioni
potenziali, alle autorita' di cui all'articolo 115-quater, ai fini della
predisposizione dei piani di intervento.
5. Ferma restando la disposizione di cui al comma 4, le installazioni soggette
agli altri provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 sono sempre incluse
nei piani di intervento. L'amministrazione che rilascia il provvedimento
di cui al comma 1 ne invia copia alle autorita' di cui all'articolo 115-quater,
ai fini della predisposizione dei piani stessi.
6. L'attivita' delle nuove installazioni per cui e' necessaria la predisposizione
di piani di intervento non puo' iniziare prima che le autorita' di cui all'articolo
115-quater abbiano approvato i piani stessi.
Art. 115-quater
Approvazione dei piani di intervento Preparazione degli interventi
1. I piani di intervento relativi alle installazioni di cui all'articolo
115-ter sono approvati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992,
n. 225.
2. I piani di intervento di cui al comma 1, sono elaborati, anche con riferimento
all'interno degli impianti, alla luce dei principi generali di cui all'articolo
115-bis, tenendo presenti i livelli di intervento stabiliti ai sensi dell'articolo
115, comma 2. Detti piani sono oggetto di esercitazioni periodiche la cui
frequenza e' stabilita nei piani predetti, in relazione alla tipologia delle
installazioni ed all'entita' delle esposizioni potenziali.
3. I piani di intervento di cui al comma 1 prevedono, ove occorra:
a) la creazione di squadre speciali di intervento in cui e' assicurata la
presenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico, medico o sanitario;
b) le modalita' per assicurare ai componenti delle squadre di cui alla lettera
a) una formazione adeguata agli interventi che esse sono chiamati a svolgere.
Art. 115-quinquies
Attuazione degli interventi
1. Qualora nelle installazioni di cui all'articolo 115-ter, comma 1, si
verifichino eventi che possano comportare emissioni e dispersioni di radionuclidi
all'esterno dell'installazione, che determinino rilevanti contaminazioni
dell'aria, delle acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al
perimetro dell'installazione, gli esercenti sono tenuti ad informare immediatamente:
a) il prefetto, il comando provinciale dei vigili del fuoco, gli organi
del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, le agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente e l'ANPA nel caso si tratti delle attivita'
di cui agli articoli 29 e 30;
b) le amministrazioni di cui alla lettera a), nonche' il comandante del
compartimento marittimo e l'ufficio di sanita' marittima quando gli eventi
stessi interessino gli ambiti portuali e le altre zone di demanio marittimo
e di mare territoriale, nel caso si tratti delle attivita' soggette ad altri
provvedimenti autorizzativi previsti nel presente decreto e nella legge
31 dicembre 1962, n. 1860.
2. Gli esercenti le installazioni di cui al comma 1 in cui si verifichino
gli eventi di cui allo stesso comma sono altresi' tenuti a prendere tutte
le misure atte a ridurre la contaminazione radioattiva nelle zone esterne
al perimetro dell'installazione in modo da limitare il rischio alla popolazione.
3. Il prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma 1, ne da' immediata
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile e al Presidente della Giunta regionale.
4. Nell'attuazione dei piani di intervento le decisioni rispettano i principi
generali di cui all'articolo 115-bis, tenendo conto delle caratteristiche
reali dell'emergenza radiologica in relazione ai livelli indicativi di intervento
di cui all'articolo 115, comma 2, con azioni relative:
a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la dispersione
di radionuclidi all'esterno dell'installazione, nonche' l'esposizione esterna
dovuta ai radionuclidi medesimi;
b) all'ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive agli
individui;
c) agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini della
riduzione della loro esposizione e dell'adozione di eventuali provvedimenti
sanitari nei loro confronti.
5. Le autorita' responsabili dell'attuazione dei piani di cui all'articolo
115-quater curano l'organizzazione degli interventi, nonche' la valutazione
e la registrazione dell'efficacia degli stessi e delle conseguenze dell'emergenza
radiologica.
6. Alle installazioni ed agli eventi di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni della sezione II del capo X.".
Art. 28.
1. Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 230, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 126-bis
Interventi nelle esposizioni prolungate
1. Nelle situazioni che comportino un'esposizione prolungata dovuta agli
effetti di un'emergenza radiologica oppure di una pratica non piu' in atto
o di un'attivita' lavorativa, di cui al capo III-bis, che non sia piu' in
atto, le autorita' competenti per gli interventi ai sensi della legge 25
febbraio 1992, n. 225, adottano i provvedimenti opportuni, tenendo conto
dei principi generali di cui all'articolo 115-bis, delle necessita' e del
rischio di esposizione, e, in particolare quelli concernenti:
a) la delimitazione dell'area interessata;
b) l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni;
c) l'attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche
reali della situazione;
d) la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area
delimitata, o della loro utilizzazione.
2. Per i lavoratori impegnati negli interventi relativi alle esposizioni
prolungate di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al capo
VIII.
Art. 126-ter
Collaborazione con altri Stati
1. Nella predisposizione dei piani di intervento di cui al presente capo
si tiene altresi' conto delle eventuali conseguenze di emergenze radiologiche
e nucleari sul territorio nazionale che possano interessare altri Stati,
anche non appartenenti all'Unione europea.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile stabilisce opportuni contatti di collaborazione con altri Stati,
anche non appartenenti all'Unione europea, che possano essere interessati
da eventuali emergenze verificatesi nel territorio nazionale, al fine di
agevolare la predisposizione e l'attuazione di misure di radioprotezione
di detti Stati.
Art. 126-quater
Particolari disposizioni per le attivita' di protezione civile e di polizia
giudiziaria
1. In casi di necessita' e di urgenza nel corso delle attivita' di protezione
civile svolte sotto la direzione dell'autorita' responsabile dell'attuazione
dei piani di intervento, nonche' nel corso delle attivita' di polizia giudiziaria
non si applicano gli obblighi di denuncia, di comunicazione, di autorizzazione
o di nulla osta previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre
1962, n. 1860, per le sorgenti di radiazioni ionizzanti.".
Art. 29.
1. All'articolo 146 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo
il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. I titolari di nulla osta o di autorizzazioni rilasciati ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, i quali esercitino pratiche esenti
da nulla osta o da autorizzazione ai sensi delle disposizioni del presente
decreto o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono tenuti, entro un anno
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, a comunicare
alle Amministrazioni che li avevano rilasciati il venir meno delle condizioni
di assoggettamento a tali provvedimenti. Le Amministrazioni provvedono alla
revoca dei provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza dei presupposti
per la revoca stessa.
3-ter. Le Amministrazioni competenti, ai sensi del comma 2, ad emettere
i provvedimenti di conversione o convalida inviano copia di detti provvedimenti
alle amministrazioni che avevano emesso gli atti autorizzatori convertiti
o convalidati; queste ultime provvedono alle revoche necessarie.
3-quater. Coloro che al momento della data di entrata in vigore delle disposizioni
del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 esercitano le pratiche di
cui all'articolo 115-ter devono inviare, entro centottanta giorni da tale
data, alle autorita' individuate nei piani di intervento di cui all'articolo
115-quater le valutazioni di cui all'articolo 115-ter stesso.
3-quinquies. I provvedimenti di conversione o di convalida di cui al comma
2 contengono anche le prescrizioni relative allo smaltimento dei rifiuti
eventualmente autorizzato ai sensi del previgente articolo 105 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
3-sexies. I titolari esclusivamente di provvedimenti autorizzativi rilasciati
ai sensi dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, ove non soggetti ad altri provvedimenti in materia
di nulla osta all'impiego ai sensi dell'articolo 27, devono richiedere l'autorizzazione
allo smaltimento ai sensi dell'articolo 30.
3-septies. Le autorita' competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi,
di convalida o di conversione, nonche' di revoca relativi all'impiego di
categoria B, inviano all'ANPA, secondo le modalita' indicate nei provvedimenti
applicativi di cui all'articolo 27, copia di tali provvedimenti.".
Art. 30.
1. All'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo
il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza
di disattivazione ai sensi dell'articolo 55, in attesa della relativa autorizzazione,
possono essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, particolari operazioni e specifici interventi, ancorche'
attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo piu' efficace la
radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.".
Art. 31.
1. All'articolo 149 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo
il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Negli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1970, n. 1450, sono soppresse le parole: "e non superato
45 anni di eta'.".
Art. 32.
1. All'articolo 150 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Negli elenchi istituiti ai sensi degli articoli 78 e 88 confluiscono
con le loro eventuali limitazioni anche i soggetti di cui al comma 2, nonche'
quelli che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 2000.".
b) i commi 5 e 6 sono soppressi.
Art. 33.
1. Dopo l'articolo 152 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
inserito il seguente:
"Art. 152-bis
Ulteriori allegati tecnici per la fase di prima applicazione
1. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1 valgono
le disposizioni dell'allegato I-bis.
2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 18 valgono
le disposizioni dell'allegato VII.
3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 valgono
le disposizioni dell'allegato VIII.
4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 valgono
le disposizioni dell'allegato IX, anche ai fini di cui al comma 2 dell'articolo
29.
5. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 31 valgono
le disposizioni dell'allegato X.
6. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 74 valgono
le disposizioni dell'allegato VI.
7. Fino all'adozione del decreto di cui agli articoli 62, comma 3, 81,comma
6, e 90, comma 5, valgono le disposizioni dell'allegato XI.
8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 115 valgono
le disposizioni dell'allegato XII.
9. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 115 valgono
le corrispondenti disposizioni emanate ai fini dell'attuazione dell'articolo
108 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.".
Art. 34.
1. All'articolo 154 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento
di rifiuti radioattivi nell'ambiente, ne' al loro conferimento a terzi ai
fini dello smaltimento, ne' comunque all'allontanamento di materiali destinati
al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti rifiuti o materiali contengano
solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque
giorni e in concentrazione non superiore ai valori determinati ai sensi
dell'articolo 1, sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento di rifiuti
a terzi, e ad ogni altro allontanamento di materiali, effettuati ai sensi
delle disposizioni di cui al comma 2, che dimostrino il rispetto delle condizioni
ivi stabilite, debbono essere registrati e trasmessi, su richiesta, all'Agenzia
regionale o della provincia autonoma, di cui all'articolo 03 del decreto-legge
4 dicembre 1993, convertito, con modiflcazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio
ed all'ANPA.";
b) dopo il comma 3, e' inserito, infine, il seguente:
"3-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'allontanamento da installazioni
soggette ad autorizzazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali contenenti
sostanze radioattive, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati
in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attivita' ai quali
non si applichino le norme del presente decreto, e' soggetto ad apposite
prescrizioni da prevedere nei provvedimenti autorizzativi di cui ai predetti
capi. I livelli di allontanamento da installazioni di cui ai capi IV, VI
e VII di materiali, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati
in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attivita' ai quali
non si applichino le norme del presente decreto debbono soddisfare ai criteri
fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, ed a tal fine tengono
conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici
forniti dall'Unione europea.".
Art. 35.
1. All'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, dopo le parole: "le particolari prescrizioni di cui" sono
inserite le seguenti: "all'articolo 18-bis, comma 1, e".
2. All'articolo 139, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, le parole: "61, commi 2 e 4" sono sostituite dalle
seguenti: "61, commi 2, 4 e 4-bis".
3. All'articolo 139, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, dopo il numero: "68" e' inserito il seguente: ",
68-bis e".
4. All'articolo 141 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo
il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 115-ter e
115-quater e' punita con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni.
1-ter. L'esercente che omette di informare le autorita' di cui all'articolo
115-quinquies, comma 1, lettere a) e b), o di prendere le misure di cui
all'articolo 115-quinquies, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi
a tre anni e con l'ammenda da lire venti milioni a lire cento milioni.".
5. Dopo l'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
inserito il seguente:
"Art. 142-bis
Contravvenzioni al capo III-bis
1. L'esercente che viola gli obblighi di cui agli articoli 10-ter, 10-quater
e 10-quinquies e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinque milioni a lire venti milioni.
2. Il datore di lavoro che viola gli obblighi di cui all'articolo 10-octies,
comma 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni.".
Art. 36.
1. Gli allegati I, III, IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, sono rispettivamente sostituiti dagli allegati al presente decreto
I, III, IV e V.
Art. 37.
1. La Sezione speciale della Commissione prevista dal comma 1 dell'articolo
10-septies del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo
5, comma 1, al presente decreto, si insedia entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente
decreto, si applica diciotto mesi dopo la data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 10-ter del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente
decreto, si applica trentasei mesi dopo la data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Per le attivita' di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 10-ter, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1,
al presente decreto, gia' esistenti alle date di applicazione degli stessi
commi, i termini ivi previsti decorrono rispettivamente da quelli previsti
ai commi 2 e 3.
5. La prima individuazione delle zone ad elevata probabilita' di alte concentrazioni
di attivita' di radon di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1,
al presente decreto, avviene comunque entro cinque anni dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.".
Art. 38.
1. Coloro che hanno prodotto domanda ai fini dell'accertamento della capacita'
tecnica e professionale per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli
78 e 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, hanno diritto a sostenere
le relative prove con le modalita' vigenti alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 39.
1. Le spese relative alle procedure concernenti le attivita' da effettuarsi,
ai sensi del presente decreto, da parte delle amministrazioni competenti,
sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, secondo quanto disposto
dall'articolo 5 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sulla base del costo
effettivo del servizio reso.
2. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinate le tariffe per le attivita' di cui al comma 1 e le relative
modalita' di versamento.
3. Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attivita' da effettuarsi
ai sensi del presente decreto, da parte delle regioni e delle province autonome,
sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, sulla base del costo
effettivo del servizio reso.
Art. 40.
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate per il bilancio dello Stato.
Art. 41.
1. E' abrogato l'articolo 101 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230.
Art. 42.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1°
gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo degli Allegati)