Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 257
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio
2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia
di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 1, che
consente l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in
vigore della legge, di disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che
stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni
ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della sanita', dell'ambiente,
del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo l'articolo 10-octies e' inserito
il seguente:
"Art. 10-novies (Disposizioni particolari per taluni tipi di prodotti).
- 1. In applicazione dei principi generali di cui agli articoli 2 e 115-bis,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'interno e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita l'ANPA, e sulla base delle eventuali segnalazioni della
sezione speciale della commissione tecnica di cui all'articolo 10-septies,
nonche' degli organismi della pubblica amministrazione interessati all'applicazione
del presente capo, possono essere disposte particolari limitazioni, o la
soggezione ai divieti di cui all'articolo 98, comma 1, per le attivita'
volte a mettere in circolazione, produrre, importare, impiegare, manipolare
o comunque detenere, quando tali attivita' sono svolte a fini commerciali,
tipi di prodotti o singoli prodotti che contengano materie radioattive naturali
derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c)
e d).".
2. L'articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato
dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Comunicazione preventiva di cessazione di pratica). - 1.
Chiunque intenda cessare una pratica soggetta alle disposizioni di cui all'articolo
22 deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima della prevista cessazione,
alle amministrazioni competenti a ricevere la comunicazione di cui allo
stesso articolo 22.
2. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, sono fissate le condizioni
e le modalita' per la comunicazione di cui al comma 1.".
3. All'articolo 4, comma 3, lettera m), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
241, le parole: "Se il prodotto dei fattori di modifica e' uguale a
1; 1 Sv = 1 J kg elevato a -1" sono sostituite dalle seguenti: "Le
dimensioni del sievert sono J kg elevato a -1".
Art. 2.
1. Nell'articolo 68-bis, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,
le parole: "classificazione del lavoratore in categoria A sono sostituite
dalle seguenti: "classificazione del lavoratore come esposto".
2. Nell'articolo 81, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le
parole "all'Ispettorato medico centrale" sono sostituite dalle
seguenti: "all'ISPESL".
3. Nell'articolo 115-ter, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,
le parole: "Nel caso in cui lavoratori o individui" sono sostituite
dalle seguenti: "Nel caso in cui individui".
Art. 3.
1. Nell'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come
modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "di
cui ai capi IV e VIII" sono sostituite dalle parole: "di cui ai
capi III-bis, IV e VIII".
2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo l'articolo 144 e' inserito il seguente:
"Art. 144-bis (Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni
preventive di pratiche). - 1. Ferme restando le disposizioni di esonero
di cui all'articolo 22 le comunicazioni di detenzione effettuate, ai sensi
dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185, precedentemente alla data di applicazione delle disposizioni
di cui al medesimo articolo 22, sono considerate, a tutti gli effetti, come
comunicazione preventiva di pratiche di cui allo stesso articolo 22.
2. Le amministrazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, del
presente decreto si comunicano vicendevolmente, su richiesta, le informazioni
in loro possesso concernenti le comunicazioni di detenzione di cui all'articolo
92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
3. Le amministazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, non
sono tenuti alla comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo per
quanto concerne le sorgenti di taratura per la strumentazione di radioprotezione
impiegata nell'ambito delle proprie attivita'.".
3. Nell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo
le parole: "precedentemente vigenti" sono inserite le seguenti:
"ivi incluse quelle dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962,
n. 1860,".
4. L'articolo 146, comma 3-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,
e' sostituito dal seguente:
"3-quater. Coloro che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni
del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 esercitano le pratiche di
cui all'articolo 115-ter, comma 1, devono inviare, entro centottanta giorni
da tale data, alle autorita' di cui all'articolo 115-quater, comma 1, le
valutazioni di cui all'articolo 115-ter stesso. Restano ferme le particolari
disposizioni, di cui al comma 4 dello stesso articolo 115-ter, per le installazioni
soggette a nulla osta all'impiego di categoria B di cui all'articolo 29,
anche nel caso in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti, tali
installazioni fossero soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.".
5. Nell'articolo 148, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole; "decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185," sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 13
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,";
b) le parole: "dal predetto decreto;" sono sostituite con "dalle
stesse disposizioni;".
Art. 4.
1. Nell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come
modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, il paragrafo
1.1 e' sostituito dal seguente:
"1.1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione
della attivita' lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili
di superare in un anno solare uno o piu' dei seguenti valori:
a) 1 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2
qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
d) 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie.".
2. L'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato
dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' modificato come segue:
a) ai punti 2.7 e 2.16 sono soppresse le parole: "e dell'eventuale
accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica";
b) il punto 3.5 del paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3.5. In ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 24 del presente
decreto, l'intendimento di cessazione della pratica deve essere comunicato,
almeno trenta giorni prima, alle amministrazioni di cui al punto 3.1; alla
comunicazione e' allegata una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato
per gli aspetti di propria competenza, che descriva le operazioni previste
per la cessazione stessa, quali la destinazione prevista per le sorgenti
di radiazioni detenute e per gli eventuali rifiuti prodotti durante la gestione
della pratica e durante le operazioni connesse alla cessazione.";
c) dopo il punto 3.5 del paragrafo 3, e' aggiunto il seguente:
"3.6. Al termine delle operazioni di cessazione di una pratica con
materie radioattive l'esercente la pratica trasmette alle amministrazioni
di cui al punto 3.1 una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato
per gli aspetti di propria competenza, che attesti l'assenza di vincoli
di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica e' stata effettuata.
La pratica si considera cessata, a tutti gli effetti, trascorsi sessanta
giorni dall'invio, mediante raccomandata, della relazione.".
3. Nel punto 6.1 del paragrafo 6 dell'allegato VII del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio
2000, n. 241, le parole: "comunicazioni previste nel presente allegato
si utilizzano" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni
previste nel presente allegato da parte delle agenzie regionali e delle
province autonome di cui all'articolo 22, comma 1, nonche' da parte dei
soggetti di cui all'articolo 18 del presente decreto, si utilizzano.".
4. L'allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato
dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' modificato come segue:
a) il punto 1.2 del paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1.2. Fermo restando quanto disposto per le pratiche di cui al successivo
punto 1.3, sono soggette al nulla osta di cui all'articolo 27 del presente
decreto le pratiche comportanti l'impiego di:
a) macchine radiogene con caratteristiche costruttive tali che l'energia
massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV;
b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su
tutto l'angolo solido superiore a 104 al secondo;
c) materie radioattive allorche' il valore massimo della concentrazione
di attivita' per unita' di massa sia superiore ai valori indicati nella
tabella IX-1 ed inoltre si verifichi una delle seguenti condizioni:
1) l'attivita' totale presente nella installazione sia superiore per un
fattore 103 ai valori indicati nella tabella IX-1;
2) l'attivita' totale pervenuta o prodotta nell'installazione in ragione
d'anno solare sia superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto
l.2.c).l.";
b) dopo il punto 1.2 del paragrafo 1, e' aggiunto il seguente:
"1.3. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e
98 del presente decreto, le installazioni in cui vengano svolte le pratiche
di cui all'articolo 27, comma 2-bis, lettere a), c) e d) nonche' quelle
di cui all'articolo 98, per le quali sia stata concessa la deroga, sono
comunque soggette al nulla osta di cui allo stesso articolo 27 indipendentemente
dal verificarsi delle condizioni di cui al punto 1.2.";
c) nei punti 2.l.a).l.B e 2.l.a).2.B del paragrafo 2, le parole: "detenuta
in ragione d'anno solare" sono sostituite dalle seguenti:
"pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare";
d) al punto 2.1 del paragrafo 2, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ad eccezione delle macchine radiogene che accelerino elettroni
con energia massima di accelerazione inferiore o uguale a 25 MeV.";
e) al punto 2.1 del paragrafo 2, lettera c) le parole "uguale o superiore
a 20 MeV" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25 MeV.";
f) nel punto 2.4 del paragrafo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Ai fini della soggezione al nulla osta, la verifica delle condizioni
di cui al punto 1.2 per eventuali altre sorgenti di radiazioni e' effettuata
separatamente da quella relativa alle sorgenti di radiazioni contenute in
dette apparecchiature.";
g) nel punto 2.5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Detta
esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate a scopo di terapia
medica ne' alle sorgenti di radiazioni di cui all'articolo 27, comma 1-bis,
ed al paragrafo 7 del presente allegato che siano costituite da macchine
radiogene impiegate a scopo industriale o di ricerca scientifica.";
h) nel punto 3.3.a).2 del paragrafo 3 le parole: "detenuta in ragione
d'anno solare," sono sostituite dalle seguenti: "pervenuta o prodotta
in ragione d'anno solare,";
i) il punto 3.4.b).4 del paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"4 delle attivita' lavorative con materie radioattive naturali di cui
al capo III-bis.";
l) dopo il punto 3.4.b).4 del paragrafo 3 e' aggiunto il seguente:
"5 delle sorgenti di radiazioni di cui al punto 2.4.";
m) nei punti 5.2 e 5.9 del paragrafo 5 sono soppresse le parole: "e
dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della
pratica";
n) nel punto 6.1 del paragrafo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"tenendo altresi' conto delle particolari disposizioni di cui al punto
2.4 e delle modalita' di applicazione di cui al paragrafo 3.";
o) nel punto 10.1 del paragrafo 10 le parole: "comunicazioni previste
nel presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle seguenti:
"comunicazionipreviste nel presente allegato da parte delle amministrazioni
di cui all'articolo 29 del presente decreto, si utilizzano".
Art. 5.
1. Alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come
modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate
le seguenti correzioni:
a) nell'articolo 4, comma 3, lettera c), le parole: "di cui all'articolo
3, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo
2, comma 5, lettere a) e b)";
b) nell'articolo 22, comma 3, le parole: "al comma 1 e di quelli di
cui la legge" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1 e di
quelle per cui la legge";
c) nell'articolo 27, comma 2-bis, lettera d), le parole "fini di terapia
medica" sono sostitute dalle seguenti: "fini di terapia medica.";
d) nell'articolo 69, comma 1, le parole: "comunque, ad attivita' che"
sono sostituite dalle seguenti: "comunque, attivita' che";
e) negli articoli 127 e 128, comma 1, lettera c), le parole "articolo
101, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 115-ter,".
2. Nell'allegato I-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come
modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel paragrafo
4, lettera c), le parole: "e' fissato in termini in 0,3 mSv/anno"
sono sostituite dalle seguenti: "e' fissato in 0,3 mSv/anno".
3. Nell'allegato IV del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come
modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate
le seguenti correzioni:
a) nel paragrafo 8.1 le parole: "paragrafo 8" sono sostituite
dalle seguenti: "paragrafo 7";
b) nel paragrafo 11.1 le parole: "definito nel paragrafo 0.4."
sono sostituite dalle seguenti: "definito nel paragrafo 0.3.";
c) nel paragrafo 11.2 le parole: "definiti nel paragrafo 0.4"
sono sostituite dalle seguenti: "definiti nel paragrafo 0.3";
d) nell'intestazione della tabella IV.7, terza colonna, le unita' di misura
"(Sv.g elevato a -1/Bq.m elevato a -3)" sono sostituite da: "(Sv.giorno
elevato a -1/Bq.m elevato a -3)".
4. Nell'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come
modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel paragrafo
2.8, lettera a), leparole: "a seguito del consumo dell'impiego dei
beni di consumo;" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito dell'impiego
dei beni di consumo;".
5. Nell'allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come
modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel punto 2.l.a).l.B del paragrafo 2 le parole: "al punto 2.1.a).1.A.:"
sono sostituite dalle seguenti: "al punto 2.1.a).1.A.";
b) nel punto 2.l.b) del paragrafo 2 le parole: "al secondo,.."
sono sostituite dalle seguenti: "al secondo.";
c) nel punto 3.1 del paragrafo 3 le parole: "i valori forniti nella
tabella IX-2" sono sostituite dalle seguenti: "i valori forniti
nella tabella IX-1";
d) nel punto 5.3.d) del paragrafo 5 le parole: "per le pratiche di
cui alle lettere d) e e) dell'articolo 27 che siano classificate" sono
sostituite dalle seguenti: "per le pratiche di cui alle lettere c)
e d) del comma 2-bis dell'articolo 27 che siano classificate".
6. Nella tabella I-1 dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,
le righe:
In-113m 1-106
In-113m 5-104
Sono sostituite dalle seguenti:
In-113m 1-106
In-114m 5-104
7. Nell'allegato XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come
modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell'intitolazione le parole: "dell'articolo 91, comma 5, delle
modalita'" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 90,
comma 5, delle modalita'";
b) nel punto 1.1 del paragrafo 1 le parole: "al modello di cui all'allegato
A." sono sostituite dalle seguenti: "al modello A allegato.";
c) nel punto 1.3 del paragrafo 1 le parole: "L'organo di cui al punto
2.2" sono sostituite dalle seguenti: "L'organo di cui al punto
1.2".
Art. 6.
----> Vedere tabelle alle pagg. 13 - 14 <----
Art. 7.
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.