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Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del
3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione
ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003,
n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia
di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare,
nel rispetto delle disposizioni relative alla liberta' e dignita' del lavoratore
di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni,
alla parita' tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
e successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita' tra
i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni
ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualita' e la
stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo
e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende
e le aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni
e per il loro personale. 3. Sono fatte salve le competenze riconosciute
alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento
alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le
parti in cui sono previste forme di autonomie piu' ampie rispetto a quelle
gia' attribuite.
Art. 2.Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale
di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo
20;
b) «intermediazione»: l'attivita' di mediazione tra domanda
e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili
e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della
raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione
di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda
e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente,
di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito
della attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale; della
progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento
lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di consulenza
di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione
committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire
una o piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su
specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto
organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione
delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di
capacita' della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma
di ricerca delle candidature attraverso una pluralita' di canali di reclutamento;
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione
ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione
dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attivita'
effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente,
anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel
mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente
considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento
lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa
nell'inserimento nella nuova attivita';
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato
abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie
per il lavoro», allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere
da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni
riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i
servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante
l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete
dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi
di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta
di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire
la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno
del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro,
soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di
incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una
o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato
del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualita';
l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione
di attivita' formative e la determinazione di modalita' di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro
la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu' svantaggiati; la
gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarita' o congruita'
contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul
lavoro; ogni altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del
lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio
2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa
intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali,
in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione
in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione
specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita
lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche'
le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi
della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute
e certificate; j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora
o che e' in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente
a una categoria che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato
del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della
occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre
1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con
strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti
i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attivita'; m)
«associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative.
Titolo II ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 3.F i n a l i t a'
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare
un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza
ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacita' di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione,
con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro. 2.
Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione
del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte
delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, per
realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che
svolgono attivita' di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca
e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di
accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono
servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche
a supporto delle attivita' di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori,
pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del
lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione
di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione
del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo I Regime autorizzatorio e accreditamenti
Art. 4. Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle
attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo
e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte
le attivita' di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate
a svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di cui all'articolo
20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta
giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti
giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attivita' per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione,
provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.
Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta
giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente
alla verifica del corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti,
la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende
accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente, nonche'
alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed
hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente tutte le informazioni
da questa richieste. 5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, stabilisce le modalita' della presentazione
della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica
del corretto andamento della attivita' svolta cui e' subordinato il rilascio
della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalita' di
revoca della autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla organizzazione
e alle modalita' di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1,
comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui
alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo
di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della
agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essere oggetto
di transazione commerciale.
Art. 5.Requisiti giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4
sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali ovvero
cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro
della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa
anche la forma della societa' di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro
Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e di
adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche
esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali,
secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti
di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche
non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti
contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia
pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale,
o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti
da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni
caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza,
altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto
sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con
strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti
i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali,
nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione strategica
per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto
del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi
indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti
di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero
la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve
indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma coo- perativa;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi
due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato
membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione,
in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non
inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000
euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente
lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per
le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della Unione
europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati
al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e
tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui alle lettere
da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero
la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve
indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi
due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato
membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione,
in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non
inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000
euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente
lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per
le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della Unione
europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati
al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra
di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge
31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre ai requisiti
di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attivita' di intermediazione di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita' di ricerca e selezione del personale,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale,
anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita' di supporto alla ricollocazione professionale,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di supporto alla ricollocazione professionale
come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Art. 6. Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione
le universita' pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie
che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle
problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta
attivita' senza finalita' di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione
alla borsa continua nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto
al successivo articolo 17.
2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione,
secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente
articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria
di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta
attivita' senza finalita' di lucro e che siano rispettati i requisiti di
cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' l'invio
di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai
sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
3. Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali
di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di
rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza
delle attivita' imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e gli enti
bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere
c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione
all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto
giuridico dotato di personalita' giuridica costituito nell'ambito del Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale
di attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto
dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo
5, comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare
individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e
agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale,
l'attivita' di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo
2, comma 1, lettere b), c), d), puo' essere concessa dalle regioni e dalle
province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5,
fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera
b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al comma 6, provvedendo
contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale
nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta
del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione
rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica
del corretto andamento della attivita' svolta. 8. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce d'intesa
con la Conferenza unificata le modalita' di costituzione della apposita
sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure
ad essa connesse.
Art. 7. Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, istituiscono appositi elenchi per
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio
territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni,
e dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di
operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda
espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento
di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al
monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione
delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro
di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni
informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di
formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano
altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati,
autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o
accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro
tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga
durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati,
sostegno alla mobilita' geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in
termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze professionali,
situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi
erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei
requisiti.
Capo II Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori
svantaggiati
Art. 8. Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta
di lavoro
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro
e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano
ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti
ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito
di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai
fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo
4 della Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nonche', ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalita'
di trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando,
fra gli altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori
che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta
di lavoro;
b) le modalita' attraverso le quali deve essere data al lavoratore la possibilita'
di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione
dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni
contenute nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in
possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza
in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli
elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
Art. 9. Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi
di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri
mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attivita'
di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione
o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici
o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta
di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito
riferimento ai soggetti in questione, o entita' ad essi collegate perche'
facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti,
in quanto potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti
qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare
ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale,
le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati
o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione
o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne
abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci
pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione elettronica,
e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano
il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile
e' conoscibile in modo agevole.
Art. 10. Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici
e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine
o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche
con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione
sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale,
allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap,
alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine
nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonche' ad eventuali
controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti
di caratteristiche che incidono sulle modalita' di svolgimento della attivita'
lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai
fini dello svolgimento dell'attivita' lavorativa. E' altresi' fatto divieto
di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti
alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai
soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni
mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca
di una occupazione.
Art. 11. Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque
di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore. 2.
I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al
comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente
professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati
o accreditati.
Art. 12. Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a
versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
per l'esercizio di attivita' di somministrazione. Le risorse sono destinate
per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione
anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego e a prevedere specifiche
misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresi'
tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per
cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto
a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito
dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine
lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione
di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro
di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese
di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative
nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale
appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti
il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo
36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo
12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle
competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo
2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 5. I fondi di cui al comma
4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle finalita'
istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture
di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilita'
finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi. 6. All'eventuale
adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa verifica con le
parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore del
presente decreto. 7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono
soggetti alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno
1997, n. 196. 8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di
cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre
al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione
amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi
delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui al comma 4. 9.
Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale puo' ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione
alla loro congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
Art. 13.Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del
lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare,
alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e' consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale
di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi
idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalita',
e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate
alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo in
caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo
del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito
dal lavoratore medesimo a titolo di indennita' di mobilita', indennita'
di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la
cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione,
e detraendo dai contributi dovuti per l'attivita' lavorativa l'ammontare
dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilita' e di indennita'
di disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al comma 1 decade dai
trattamenti di mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia
finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale,
o da altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e' collegata allo
stato di disoccupazione o in occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento
nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente,
fatti salvi i casi di impossibilita' derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente
sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attivita' lavorative
o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze
e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile
in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni
di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attivita' formativa
ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente
all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai
fini della cancellazione dalle liste di mobilita', i nominativi dei soggetti
che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito
di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione
del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni
alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono,
in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione
del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata al competente servizio
per l'impiego ed all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino
la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza
di una convenzione tra una o piu' agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio
delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento
ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali
in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro,
previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7. 8. Nella ipotesi di cui
al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono
gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia
stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere
alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilita'
finanziarie.
Art. 14. Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cosi' come modificato
dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo
8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono
essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione
di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni
ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro
alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate; b) i criteri
di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa;
l'individuazione dei disabili sara' curata dai servizi di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente
conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori
svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle
commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruita'
con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati
dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative
sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui
all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro
a supporto delle attivita' previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da
realizzare con lo strumento della convenzione. 3. Allorche' l'inserimento
lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtu' dei commi 1 e
2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche
e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla
esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura
della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono
tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa
e' dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso
per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali
massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti
percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da
15 a 35 dipendenti. La congruita' della computabilita' dei lavoratori inseriti
in cooperativa sociale sara' verificata dalla Commissione provinciale del
lavoro. 4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata
all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini
della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata
ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo III Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Art. 15. Principi e criteri generali
1.A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo
4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione
stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema
aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato
su una rete di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni
utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori
e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da
parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque
punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di inserire nuove
candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad
alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente
dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo
di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti,
in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e
a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale
del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi
di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima
efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di
lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni
di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve
in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione,
la piena operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in ambito
nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni
e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio
delle loro competenze.
Art. 16. Standard tecnici e flussi informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione e
della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province autonome, gli
standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonche'
le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento
del sistema a livello nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio
tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite nell'Accordo
Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle disposizioni
di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 17.Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale
del lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori
di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attivita' poste
in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate nella
scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica
omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai
sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi
ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono
effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative
in questione, nonche' di quelle in essere presso gli Enti previdenziali
in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle
esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo
rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonche' di quesiti
specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai
sensi e con le modalita' dei commi successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del
decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e
6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la definizione di
tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua
nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali,
sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto
conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT
e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce
inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie
direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni
di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro
e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire
presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle
regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL
e del Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti
delle parti sociali, e' inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla
attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente
legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza unificata,
costituiranno linee guida per le attivita' di monitoraggio e valutazione
condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni
e dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e in
particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, uno o piu' modelli di rilevazione da somministrare
alle agenzie autorizzate o accreditate, nonche' agli enti di cui all'articolo
6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente e' valutata
ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee
guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche' della formulazione
di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati
annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione
di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL,
predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata,
che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche
esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente
decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi
e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi
di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero,
le regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del
disegno o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
7. Le attivita' di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia
delle politiche attive per il lavoro, nonche' delle misure contenute nel
presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunita' e, in
particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.
8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, e' istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione
di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta
Commissione e' composta da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente,
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalle regioni
e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La
Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via
preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per
la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento
il Rapporto annuale di cui al comma 6 dovra' farsi carico e puo' commissionare
valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli
studi valutativi commissionati nonche' delle informazioni contenute nel
Rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potra' annualmente
formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione
del presente decreto, la Commissione predisporra' una propria Relazione
che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi
le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresi' le possibili
modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione
derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori.
Capo IV Regime sanzionatorio
Art. 18. Sanzioni penali
1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma
1, e' punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attivita'
di intermediazione e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e
l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi e' scopo di lucro la pena
e' della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi e' sfruttamento dei minori,
la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino
al sestuplo. Nel caso di condanna, e' disposta in ogni caso la confisca
del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attivita'
di cui al presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti
ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori,
la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino
al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20, commi
1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonche' per il solo somministratore, la violazione
del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque
percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di
lavoro oggetto di somministrazione e' punito con la pena alternativa dell'arresto
non superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta
alla sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei casi
piu' gravi, l'autorita' competente procede alla sospensione della autorizzazione
di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto,
criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso
in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione
nei rapporti di lavoro.
Art. 19. Sanzioni amministrative
1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano
pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo
9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000
euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo
6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore
interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito
dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002,
e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, cosi'
come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297
del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500
euro per ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore
interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di
cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro
comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione
minima ridotta della meta' qualora l'adempimento della comunicazione venga
effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla
data di inizio dell'omissione.
Titolo III SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo
I
Somministrazione di lavoro
Art. 20. Condizioni di liceita'
1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso da ogni
soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto,
di seguito denominato somministratore, a cio' autorizzato ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria
attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore
per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore,
salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione
del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso a termine
o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa
la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet,
sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto
e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonche'
servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione
del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione della
funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni
o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attivita' produttive,
con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali
richiedano piu' fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera
diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali
o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte
di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
anche se riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. La individuazione,
anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della
somministrazione a tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente piu' rappresentativi
in conformita' alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. 5. Il contratto di somministrazione di lavoro
e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita' produttive
nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui
si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unita' produttive
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario,
con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modifiche.
Art. 21. Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in forma
scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrita' e la
salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni
lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche' del versamento
dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore
gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti
in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore
i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore,
dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico
nonche' del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto
di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire
le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la durata
prevedibile dell'attivita' lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere
comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore
all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio
presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione
e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze
dell'utilizzatore.
Art. 22. Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro
tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina
generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro
tra somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile,
e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in
ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto,
nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal
somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato
a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura della indennita'
mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore
al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa
di assegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal contratto
collettivo applicabile al somministratore e comunque non e' inferiore alla
misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura e' proporzionalmente
ridotta in caso di assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale
anche presso il somministratore. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa
dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.
223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi
alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione
l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore
di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non
e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione
di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle
relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui
all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non
si applicano in caso di somministrazione.
Art. 23. Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare
e regime della solidarieta'
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento
economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti
di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Restano
in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997,
n. 196. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con
riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati
autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento
e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati,
in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di
cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere
ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalita'
e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori
dipendenti dal somministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti
i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore
addetti alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia
condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al
conseguimento di una determinata anzianita' di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e
la salute connessi alle attivita' produttive in generale e li forma e addestra
all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attivita'
lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformita' alle disposizioni
recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
ed integrazioni. Il contratto di somministrazione puo' prevedere che tale
obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione
nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito
il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino
rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente
a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresi', nei confronti
del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti
dei propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi
di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque
a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore
deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone
copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione,
l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti
al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento
del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al somministratore,
l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto
della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato e' nulla ogni
clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore
di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in
cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita', secondo quanto
stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Art. 24. Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa,
ai lavoratori delle societa' o imprese di somministrazione e degli appaltatori
si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore,
per tutta la durata della somministrazione, i diritti di liberta' e di attivita'
sindacale nonche' a partecipare alle assemblee del personale dipendente
delle imprese utilizzatrici. 2. Ai prestatori di lavoro che dipendono da
uno stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete
uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le
modalita' specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero
alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali
di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima
della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate
ragioni di urgenza e necessita' di stipulare il contratto, l'utilizzatore
fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori
di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi
dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi,
il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 25.Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali,
previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore
che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e' inquadrato nel settore terziario. Sulla indennita' di disponibilita'
di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo
ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale
contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota contributiva
di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo
e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati
in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attivita'
svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni
svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso
medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa
utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici
trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali
previsti dai relativi settori.
Art. 26. Responsabilita' civile
1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti
dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio
delle sue mansioni.
Art. 27. Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e
delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), il lavoratore puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a
norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche
soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione
di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio
della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore,
a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare
il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito
corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti
gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione
del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto
luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente
utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi
3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale
e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non
puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte
tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.
Art. 28. Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione
di lavoro e' posta in essere con la specifica finalita' di eludere norme
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore,
somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per
ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo II Appalto e distacco
Art. 29. Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo,
il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per
la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo'
anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti
in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti
dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte
del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di
lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno
dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di
subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce
trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Art. 30. Distacco
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare
un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu' lavoratori a disposizione
di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
2 . In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento
economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il
consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a
una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore
e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
Titolo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO
D'AZIENDA
Art. 31. - Gruppi di impresa 1.
I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare
lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società
controllate e collegate.
2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di società
cooperativa di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti
di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una società
consorziata.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione
del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo
alle singole società datrici di lavoro.
Art. 32. - Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento
d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in
materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del codice civile è sostituito
dal seguente: "Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito
a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità
di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento
sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto
o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata
come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".
2. All'articolo 2112 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma: "Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto
di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto
di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà
di cui all'articolo 1676".
Titolo V - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo I - Lavoro intermittente
Art. 33. - Definizione e tipologie
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il
quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne
può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo
34.
2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche
a tempo determinato.
Art. 34. - Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo
svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo
le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto
da adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente può essere
altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato
di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori
con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo
produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.
3. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni.
Art. 35. - Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta
ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste
dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente
garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore
che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione
eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista,
nei limiti di cui al successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro
è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro,
nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della
indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al
tipo di attività dedotta in contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire
le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi,
il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza
annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento
del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Art. 36. - Indennità di disponibilità
1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della
indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie,
corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce
la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione.
La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi
e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata
periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i contributi
sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente
normativa in materia di minimale contributivo.
3. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo
di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile
rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente
il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo
di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità
di disponibilità.
5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che precede,
perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo
di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi
in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata
del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere
alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione
della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo
successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento
del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza,
dal contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la misura
della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori
assunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare la differenza contributiva
per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto
a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di
disponibilità fino a concorrenza della medesima misura.
Art. 37. - Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della
settimana, del mese o dell'anno
1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine
settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze
natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità di cui all'articolo
36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva
chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Art. 38 - Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti
dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere,
per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente
meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità
di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente
è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente
eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione
globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e
dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,
maternità, congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile
a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di
alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità
di cui all'articolo 36.
Art. 39. - Computo del lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico
dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione
all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Art. 40. - Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto
collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali
interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di
promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro
i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni
contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86,
comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti
interessate, i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente
ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo
37, comma 2.
Capo II - Lavoro ripartito
Art. 41. - Definizione e vincolo di solidarietà
1. Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro
mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una
unica e identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta
salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta
personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera
obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti
o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facoltà di determinare
discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché
di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro,
nel qual caso il rischio della impossibilità della prestazione per
fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità
di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere
ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di
uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo
contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta
del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile
ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel
qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto
di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.
6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori
coobbligati è disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del codice
civile.
Art. 42. - Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro ripartito è stipulato in forma scritta
ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei
lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando
la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente,
in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione
consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo
spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al
tipo di attività dedotta in contratto.
2. Ai fini della possibilità di certificare le assenze, i lavoratori
sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza
almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti
coobbligati.
Art. 43. - Disciplina applicabile
1. La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione
collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel
presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore
di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in
quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Art. 44. - Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti
dalla legislazione vigente, il lavoratore coobbligato deve ricevere, per
i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente
meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità
di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati è
riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente
eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione
globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e
dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,
congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni
assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro
il previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico
verrà ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione
lavorativa effettivamente eseguita.
Art. 45. - Disposizioni previdenziali
1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria
per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della indennità
di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e
delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale,
mensile o annuale della prestazione lavorativa i lavoratori contitolari
del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo
parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà tuttavia
effettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine
anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Capo
III - Lavoro a tempo parziale
Art. 46. - Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
61, e successive modifiche e integrazioni
''1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale
minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;";
b) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie
possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa
del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali
possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali
modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla
contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.";
c) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001,
n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo
parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.";
d) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre
2001, n. 368, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento
di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi
2, 3 e 4.";
e) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo
1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare
effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di
richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare,
nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare
consentite dai contratti collettivi stessi.";
f) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede
il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata
dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può
integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.";
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, è soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche
a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative
straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale
vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di
lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.";
i) all'articolo 3, il comma 6 è abrogato;
j) all'articolo 3, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti
del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto
previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili
relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione
stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto
possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione
in aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi,
stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro
può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro
può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della
prestazione lavorativa.";
k) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare
in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare
la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore
di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due
giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni,
nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3.";
l) all'articolo 3, il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro
a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore
formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al
contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza
di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore
medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento.";
m) all'articolo 3, il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole
flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 è possibile anche nelle
ipotesi di contratto di lavoro a termine.";
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;
o) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). - 1.
Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro
a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro
a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato
motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto,
convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio,
è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante
dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto
legislativo.
2. Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione
di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori
assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive
site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista
l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro
è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive
site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta
in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione
le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei
dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1,
comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo
a tale disposizione.
4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche
a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del
sistema degli incentivi all'occupazione.";
p) il comma 2 dell'articolo 6 è soppresso;
q) l'articolo 7 è soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle
indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità
del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la
durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può
essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a
tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora
invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario,
il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento
della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni
dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza,
con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità
familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione
del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento
di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore
di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza,
il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione
dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento
del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo
svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di
concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo
3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le controversie
di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante
le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.";
s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui
all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo
3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto,
in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno.
2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore
di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche
o flessibili ai sensi delle disposizioni che precedono.";
t) dopo l'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente:
"Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti
da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità
lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,
accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità
sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale
od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore
di lavoro.".
Titolo VI - APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I - Apprendistato
Art. 47. - Definizione, tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di
istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito
secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di
una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può
assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per
cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il
datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia
in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane
per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4
della legge 8 agosto 1985, n. 443.
3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi
del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.
Art. 48. - Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto
di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è
finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del
contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire,
del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché
del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego
o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti
formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione
lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché
della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto
di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di
cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di
lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato
in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda,
congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto
stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche
all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della
formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle
regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso
di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale
ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 49. - Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto
di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di
base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa
tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante
può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire,
la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni
caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a
sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato
in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione
oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della
eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto
di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di
cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di
lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito
del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato
professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al
comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato
in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante
è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,
d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti
criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla
azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze
di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche
all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e
della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende,
anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella
offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso
di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale
ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 50. - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto
di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario,
per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione,
nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa
tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di
cui al comma 1 può essere stipulato a partire dal diciassettesimo
anno di età.
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è
rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione,
in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.
Art. 51. - Crediti formativi
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato
costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione
e di istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
della università e della ricerca, e previa intesa con le regioni
e le province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei
crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle
regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza
unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001.
Art. 52. - Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali è
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio
delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno
parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca,
le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza
Stato-regioni.
Art. 53. - Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali
1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del
lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli,
alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato
il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo,
i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione,
restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione
sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta
secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In
caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente
responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione
delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50,
comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi
agevolati maggiorati del 100 per cento.
4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
Capo II - Contratto di inserimento
Art. 54. - Definizione e campo di applicazione
1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a
realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze
professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento
ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie
di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi
di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e
che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui
il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro
dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile
o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello
maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un
grave handicap fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui
al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento
dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei
diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che
si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine
del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso
o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti.
Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio
i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento
sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei
diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere
un solo contratto di inserimento.
5. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni
di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di
contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
Art. 55. - Progetto individuale di inserimento
1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la
definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale
di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali
del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie
determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità
di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento
alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali
per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle capacità
professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione
e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento
diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione
da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità
di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate
dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere
l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro
mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua
in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni
contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86,
comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti
interessate, le modalità di definizione dei piani individuali di
inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto
di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale
di inserimento il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei
contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
Art. 56. - Forma
1. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in
esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento
di cui all'articolo 55.
2. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore
si intende assunto a tempo indeterminato.
Art. 57. - Durata
1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e
non può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione
di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima
può essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali
periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile,
nonché dei periodi di astensione per maternità.
3. Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.
Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di
durata indicato al comma 1.
Art. 58. - Disciplina del rapporto di lavoro
1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero
dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali
massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Art. 59. - Incentivi economici e normativi
1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del
lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli,
alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato
il progetto di inserimento oggetto del contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori
assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione,
gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di
contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento
ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed
f).
Art. 60. - Tirocini estivi di orientamento
1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante
le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente
iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico
di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre
mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e
scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata è quella
massima in caso di pluralità di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare
l'importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti
limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio
estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998,
n. 142.
Titolo VII - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I - Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61. - Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio,
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n.
3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più
progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato,
nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente
dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta
giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il
compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore
a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute
nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni
intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione
in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività
di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a
fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.
I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro
che percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione
di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più
favorevoli per il collaboratore a progetto.
Art. 62. - Forma
1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta
e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione
di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata
nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché
i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla
esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso
non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione
lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore
a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
Art. 63. - Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato
alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere
conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro
autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Art. 64. - Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può
svolgere la sua attività a favore di più committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza
con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti
attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere,
in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti
medesimi.
Art. 65. - Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della
invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali,
compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni.
Art. 66. - Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto
non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso,
senza erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia
e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della
durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può
comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo
superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia
determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata
determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per
un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione
del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive
modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo
64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni,
ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si
applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto
legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando
la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente,
nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
71 del 26 marzo 2001.
Art. 67. - Estinzione del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento
della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che
ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta
causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso,
stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Art. 68. - Rinunzie e transazioni
1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono
essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione
del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.
Art. 69. - Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
atipici e conversione del contratto
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di
esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi
dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato,
esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla
tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è
limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase
di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito
valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al
committente.
Capo II - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari
soggetti
Art. 70. - Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative
di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione
sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in
procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione
di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o
caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato
per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità
o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore
di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale
e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il
lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel
corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo
a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.
Art. 71. - Prestatori di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei
sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro
accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego
delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati
di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati
allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie
spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Art. 72. - Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano
presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni
di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso presso uno o più enti o società concessionari di
cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario
della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni
buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione
fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore
di lavoro accessorio.
3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze
alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio,
registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo
conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL,
in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro,
a titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute
nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione
dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e
regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento
dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative
e previdenziali.
Art. 73. - Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento
delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive,
conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate
dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti
normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo
che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con
INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo
accessorio e ne riferisce al Parlamento.
Art. 74. - Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in
ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte
da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o
ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione
morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento
e di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII - PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo I - Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 75. - Finalità
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti
di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui
al presente decreto, nonché dei contratti di associazione in partecipazione
di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile, le parti possono ottenere
la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita
nel presente Titolo.
Art. 76. - Organi di certificazione
1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le
commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento
ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita
nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito
da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie,
registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti
di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro
di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università
sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione,
della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le
università sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e
ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali
di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di
lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere
convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria
di certificazione.
Art. 77. - Competenza
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della
procedura di certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76,
comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione
nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale
sarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare
l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite
a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni
costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro.
Art. 78. - Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente
a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione
delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici
di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale
del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità
pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato
a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni
alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine
e l'autorità cui è possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti,
civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le
parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione,
devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo
di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto
certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo
4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle
altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione
è destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto
codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili
in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento
ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono,
ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati
da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono
altresì definiti appositi moduli e formulari per la certificazione
del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli
orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del
contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse
tipologie di lavoro.
Art. 79. - Efficacia giuridica della certificazione
Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del
contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in
cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali
esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Art. 80. - Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui
sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono
proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo
413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto
oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria,
le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione
anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione
ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale.
L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma
negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento
in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione
del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla
commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del
lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai
sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente
alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione
per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del
codice di procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione
ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere
presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento
o per eccesso di potere.
Art. 81. - Attività di consulenza e assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni
di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione
alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale
sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate
in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento
alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti
di lavoro.
Capo II - Altre ipotesi di certificazione
Art. 82. - Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a),
del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare
le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma
della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.
Art. 83. - Deposito del regolamento interno delle cooperative
1. La procedura di certificazione di cui al capo I è estesa all'atto
di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia
dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa,
con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001,
n. 142, e successive modificazioni. La procedura di certificazione attiene
al contenuto del regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve essere
espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione
di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute
da un presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera
paritetica, da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, comparativamente più rappresentative.
Art. 84. - Interposizione illecita e appalto genuino
1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate,
sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice
civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche
ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto
ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di
buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita
e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale
organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico
di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono,
ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o
di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 85. - Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono
abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n.
25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente
alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000,
n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il
presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
61, le parole da: "Il datore di lavoro" fino a: "dello stesso"
sono soppresse.
Art. 86. - Norme transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della
disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a
una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni
caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni
coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno
essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo
regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze
aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul
piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto
collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza
una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore
ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti
dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto
nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività,
o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo
il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente,
o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni,
che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate
nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale
o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo,
o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni
di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole
dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo
1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse
intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via
contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione
di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono
la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o
recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile si
intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente
decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della legge
28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno
2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno
1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione
di cui al presente decreto.
6. Per le società di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, ricollocamento professionale già autorizzate
ai sensi della normativa previgente opera una disciplina transitoria e di
raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
In attesa della disciplina transitoria restano in vigore le norme di legge
e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del
decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese
di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore
del presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini della eventuale
predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo
27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni
cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto
attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente
disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei
confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di
cui all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;"; b)
dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale
certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL,
per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano
una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di
un documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori
oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della
denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice
dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).".
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione regionale per
l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non
si intende riferita alle regioni a statuto speciale per le quali non sia
effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro
ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al
Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere
sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle
informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica con le organizzazioni
sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle disposizioni in
esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della
valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la possibilità
di affidare a uno o più accordi interconfederali la gestione della
messa a regime del presente decreto, anche con riferimento al regime transitorio
e alla attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure
del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche
ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali
eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede
mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 2003
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