ALLEGATO I - ELENCO DEI LAVORI
EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)
ALLEGATO II - ELENCO DEI LAVORI
COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1
ALLEGATO III - CONTENUTO DELLA
NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 11
ALLEGATO IV - Prescrizioni di sicurezza
e di salute per i cantieri
ALLEGATO V - CORSO DI FORMAZIONE
PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE

Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei
o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
di seguito denominato decreto legislativo n. 626 del 1994, e della
vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene
del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve
le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze
minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della
miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927,
n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura
dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali
prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio
degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici,
televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché
tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere
temporaneo o mobile. (le lettere e-bis ed e-ter sono state introdotte
dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 528 del 1999)
Art. 2. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere":
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria
civili il cui elenco è riportato all'allegato I;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente
è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo
alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato
dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del
controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto
di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile
unico del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale
concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione:
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione
dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa
esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 5;
f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata
dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche
autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di
lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
(modifiche e integrazioni introdotte dall'articolo 2 del decreto
legislativo n. 528 del 1999)
Art. 3. Obblighi del
committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione
dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle
operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626
del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione
in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si
devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente
o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali
lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo
4, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui à prevista la presenza di più
imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile
dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione,
designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti
casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore
a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati
nell’allegato II.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 10.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in
cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa,
l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una
o più imprese.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni
sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione
dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore
per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire
in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi
3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori a un’unica impresa:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare,
anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva. Tale certificato
può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per
quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali
stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine
del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio
dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione
della denuncia di inizio attivita', il nominativo dell'impresa esecutrice
dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e
b-bis).».
(modifiche e integrazioni introdotte dall'articolo 3 del decreto
legislativo n. 528 del 1999 e dall’art. 86 del D.L.vo 276/2003)
Art. 4. Obblighi del
coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica
e dell’allegato II al documento Ue 26/05/93. Il fascicolo non
è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria
di cui all’articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978,
n. 457.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene
del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal
decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata commissione
prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti del fascicolo
di cui al comma 1, lettera b).
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene
del lavoro di cui all’articolo 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato
dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata “commissione
prevenzione infortuni”, sono definiti i contenuti del fascicolo
di cui al comma 1, lettera b).
(modifiche e integrazioni introdotte dall'articolo 4 del decreto
legislativo n. 528 del 1999)
Art. 5. Obblighi del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori provvede a:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, assicurandone
la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza
e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 4, comma
1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi
tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati,
le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle
prescrizioni del piano di cui all’articolo 12 e proporre la
sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea
motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare
comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria
locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del
lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
1-bis. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore
per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma
1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il
fascicolo, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
2. (abrogato)
3. (abrogato)
(modifiche, integrazioni e abrogazioni operate dall'articolo 5 del
decreto legislativo n. 528 del 1999)
Art. 6. Responsabilità
dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità
connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico
conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore
per l’esecuzione, non esonera il committente o il responsabile
dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento
degli obblighi di cui all’articolo 4, comma 1, e 5, comma 1,
lettera a).
(articolo così sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo
n. 528 del 1999)
Art. 7. Obblighi dei
lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività
nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente
a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626 del
1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, ai fini della sicurezza.
Art. 8. Misure generali
di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione
dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo
3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per
la parte di competenza, in particolare:
(alinea così sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo
n. 528 del 1999)
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle
condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento
o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e
il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di
deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie
e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della
durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo,
all'interno o in prossimità del cantiere.
Art. 9. Obblighi dei
datori di lavoro
1. I datori di lavoro:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato
IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo,
se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei
lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente;
c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo
2, comma 1, lettera f-ter.
2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento
alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all’articolo
7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994.
(modifiche e integrazioni introdotte dall'articolo 8 del decreto
legislativo n. 528 del 1999)
Art. 10. Requisiti
professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione
dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze
agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di
datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di
attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno
un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l’espletamento di attività lavorative nel settore delle
costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico
nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in
possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di
sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche
operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale,
o, in via alternativa, dall'Ispesl, dall'Inail, dall'Istituto italiano
di medifica sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali,
dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel
settore dell'edilizia.
(modifiche e integrazioni introdotte dall'articolo 9 del decreto
legislativo n. 528 del 1999)
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare
almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti
in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito
delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro
che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica
in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni,
in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico
servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante
il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea,
equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di
cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma
2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento
dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico
dei partecipanti.
Art. 11. Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio
dei lavori, trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e
alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti
la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché
gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica,
ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti
sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
(modifiche e integrazioni introdotte dall'articolo 10 del decreto
legislativo n. 528 del 1999)
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso
il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente
competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni
in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del
1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso
gli organi di vigilanza.
Art. 12. Piano di sicurezza
e di coordinamento
1. Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti
e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori,
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi
che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi
risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più
imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine
di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione
di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica
e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera
da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del
cantiere interessato, i seguenti elementi:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli
accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti
dall’ambiente esterno;
c) servizi igienico - assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area
del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilità principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità,
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento
da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di
caduta dall’alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei
lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della
volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni
o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione
connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo
14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo
5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese
prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi
di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante
del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1
e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e
di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni
prima dell’inizio dei lavori.
5. L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare
al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche
o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori
la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti
imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.
(articolo così sostituito dall'articolo 11 del decreto legislativo
n. 528 del 1999)
Art. 13. Obbligo di
trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano
di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare
offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera
pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano
a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria
trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi.
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore
per l’esecuzione.
(articolo così sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo
n. 528 del 1999)
Art. 14 Consultazione
dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all’articolo 12 e delle modifiche significative apportate
allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta
il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti
sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può
formulare proposte al riguardo.
2. (abrogato)
(modifiche e abrogazioni ad opera dell'articolo 13 del decreto legislativo
n. 528 del 1999)
Art. 15. Coordinamento
della consultazione e partecipazione dei lavoratori
(abrogato dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 528 del 1999)
Art. 16. Modalità
di attuazione della valutazione del rumore
1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore
può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento
ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati
da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta
dalla commissione prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale
cui si è fatto riferimento.
(comma così sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo
n. 528 del 1999)
3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano
una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una
giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento,
ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione
settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione
nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto
previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277.
Art. 17. Modalità
attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore
ai 200 giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto dall’articolo
14 costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo
motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore
ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria
di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994,
la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri
aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo
stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può
essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con
l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono
la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
(commi così sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo
n. 528 del 1999)
3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 626 del
1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in
sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di
affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori
organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 4,
comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Art. 18. Aggiornamento
degli allegati
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro della sanità, sentita eventualmente
la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli
allegati I, II, III e IV in conformità a modifiche adottate
in sede comunitaria.
Art. 19. Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti
di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone
che alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento
in qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e
l'effettivo svolgimento di attività qualificata in materia
di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni,
rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati; l'attestazione
è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare
versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento
dell'attività;
b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di
direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti
pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che
hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di
cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60
ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve
essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente.
Art. 20. Contravvenzioni
commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli
3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell’articolo
3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13,
comma 1.
(articolo così sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo
n. 528 del 1999)
Art. 21. Contravvenzioni
commesse dai coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere
a), b) c) e) ed f) e comma 1-bis;
(lettera così sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo
n. 528 del 1999)
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma
1, lettera d).
Art. 22. Sanzioni relative
agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell’ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti
che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse,
sono tenuti all’osservanza delle pertinenti disposizioni del
presente decreto.
2. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da due
a quattro mesi o con l’ammenda da due a cinque milioni per la
violazione dell’articolo 14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli
9, comma 1, lettera a); 12, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire sei milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13,
commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con
l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3.
(articolo così sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo
n. 528 del 1999)
Art. 23. Contravvenzioni
commesse dai lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese
o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione e duecentomila
per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.
(articolo così sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo
n. 528 del 1999)
Art. 23-bis. Estinzione
delle contravvenzioni
1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere
a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma
1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758.
(articolo introdotto dall'articolo 20 del decreto legislativo n.
528 del 1999)
Art. 24. Oneri
1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di
bilancio di ciascuna amministrazione.
Art. 25. Entrata in
vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi
dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
ALLEGATO I
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO
2, LETTERA A)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo,
in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti
strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta
lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile
gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.
(modificato dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n.
528 del 1999)
ALLEGATO II
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o
di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di
zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa
in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori
nudi in tensione.
(modificato dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n.
528 del 1999)
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
ALLEGATO III
CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 11
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute
durante la progettazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute
durante la realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.
ALLEGATO 4- (Articolo
9)
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere
alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626 del
1994.
Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri
1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione
devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente
e a quelle indicate nelle Sezioni I e II.
Sezione I
Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali
1. Porte di emergenza.
· 1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale
da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona
che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte
di emergenza.
2. Areazione.
· 2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento
d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo
tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento
dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.
3. Illuminazione naturale e artificiale.
· 3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del
possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi
che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare
la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.
· 4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze,
cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi,
stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei
locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per
ottenere condizioni appropriate di igiene.
4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti
interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e
delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere
costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti
posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori
non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né‚
essere feriti qualora vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali.
· 5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione
devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori
in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati
in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi
che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano
questo lavoro nonché‚ per i lavoratori presenti.
6. Porte e portoni.
· 6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le
dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura
e dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere
dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e
dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è
da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un
portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro
lo sfondamento.
7. Vie di circolazione.
· 7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano
per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie
di circolazione deve essere messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.
· 8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare
in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili e accessibili.
Sezione II
Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali
1. Caduta di oggetti.
· 1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti
o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
· 2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura
può presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati
e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3. Paratoie e cassoni.
· 3.1. Paratoie e cassoni devono essere:
· a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati
di resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori
di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento
di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto
sotto la sorveglianza di una persona competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli
regolari da una persona competente.
ALLEGATO V - (Articolo
10)
1. Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo
di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri
e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei
DPI, ponteggi e opere provvisionali, etc.);
f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.
DECRETO LEGISLATIVO 19/11/1999, N. 528.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri
temporanei o mobili.
(ULTIMI ARTICOLI D’INTERESSE)
Art. 22.
1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e l'indicazione
della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento
previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994 e
successive modifiche.
Art. 23.
1. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dei lavori
pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono modificati i contenuti dell'allegato
V del decreto legislativo n. 494 del 1996 e sono definiti:
a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali
sono abilitati i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo n. 494 del 1996, come modificato dal presente decreto,
in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio;
b) i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per
la progettazione e per l'esecuzione di cui al decreto legislativo
n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere
nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione completati entro la
data di entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo.
Art. 25.
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente
decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata
in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase di progettazione.
2. Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva sia
stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa la fase
di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto,
si applica la normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico.
3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi I e 2 la fase di progettazione
si intende conclusa:
a) nel caso di appalti pubblici, con l'approvazione del progetto
esecutivo;
b) in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autorità
competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile,
delle prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori; nel caso di
lavori di manutenzione, alla data dell'atto di affidamento dei lavori
stessi.