Allegati D.Lgs. 626/94

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni
Allegato I
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
(art. 10)
1. Aziende artigiane e industriali (1)......... fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche ........... fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca ........................... fino a 20 addetti
4. Altre aziende ...... ............................. fino a 200 addetti
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N.B.: Allegato così modificato dall’art. 26, D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242.
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt.
4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti
ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività
minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato
di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura
sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.
Allegato II
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
1. Rilevazione e lotta antincendio
A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature
presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze
presenti, nonché del numero massimo di persone che possono
essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi
adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di
incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente
accessibili e utilizzabili. Essi devono essere oggetto di una segnaletica
conforme alla normativa vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed
essere durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi
svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere
uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi
e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente
accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa
vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in
tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere
facilmente accessibile.
Allegato III
Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego
di attrezzature di protezione individuale
Allegato IV
Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione
individuale
Dispositivi di protezione della testa
- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri
di lavori pubblici, industrie varie);
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie,
retine con o senza visiera);
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata,
ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).
Dispositivi di protezione dell'udito
- Palline e tappi per le orecchie;
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria;
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di
intercomunicazione.
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
- Occhiali a stanghette;
- Occhiali a maschera;
- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni
ultraviolette, infrarosse, visibili;
- Schermi facciali;
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia
o adattabili a caschi protettivi).
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;
- Apparecchi isolanti a presa d'aria;
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
- Scafandri per sommozzatori.
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
- Guanti:
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni,
ecc.);
contro le aggressioni chimiche;
per elettricisti e antitermici;
- Guanti a sacco;
- Ditali;
- Manicotti;
- Fasce di protezione dei polsi;
- Guanti a mezze dita;
- Manopole.
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido;
- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
- scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
- stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
- zoccoli;
- ginocchiere;
- dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
- ghette;
- suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
- ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
Dispositivi di protezione della pelle
- Creme protettive/pomate.
Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni
meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
- giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni
chimiche;
- giubbotti termici;
- giubbotti di salvataggio;
- grembiuli di protezione contro i raggi X;
- cintura di sicurezza del tronco.
Dispositivi dell'intero corpo
- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti
tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica"
(attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari
al funzionamento);
- dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
Indumenti di protezione
- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi
e tute);
- indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni,
tagli, ecc.);
- indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
- indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di
raggi infrarossi;
- indumenti di protezione contro il calore;
- indumenti di protezione contro il freddo;
- indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
- indumenti antipolvere;
- indumenti antigas;
- indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.), fluorescenza
di segnalazione, catarifrangenti;
- coperture di protezione.
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N.B.: Allegato così modificato dall’art. 27, D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242.
Allegato V
Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori
di attività per i quali può rendersi necessario mettere
a disposizione attrezzature di protezione individuale
1. Protezione del capo (protezione del cranio)
Elmetti di protezione
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità
di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio
di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni
di demolizione;
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio
di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio,
altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte,
caldaie e centrali elettriche;
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
- Lavori in terra e in roccia;
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di
spostamento di ammassi di sterile;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Brillatura mine;
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento,
gru e nastri trasportatori;
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta,
in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti
di fucinatura a maglio e a stampo, nonchè in fonderie;
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge
e condotte;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario;
- Macelli.
2. Protezione del piede
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
- Lavori su impalcature;
- Demolizioni di rustici;
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio
e smontaggio di armature;
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
- Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza,
piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in
acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi
condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;
- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento
e di aerazione, nonchè montaggio di costruzioni metalliche;
- Lavori di trasformazione e di manutenzione;
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e
laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio
e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;
- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di
discarica;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione
e finitura;
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica;
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria
della ceramica;
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei
materiali da costruzione;
- Movimentazione e stoccaggio;
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici
di conserve;
- Costruzioni navali;
Smistamento ferroviario.
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola
imperforabile
- Lavori sui tetti.
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante
- Attività su e con masse molto fredde o ardenti.
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.
3. Protezione degli occhi o del volto
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale
che producono trucioli corti;
- Fucinatura a stampo;
- Rimozione e frantumazione di schegge;
- Operazioni di sabbiatura;
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi;
- Impiego di pompe a getto liquido;
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità
delle stesse;
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante;
- Impiego di laser.
4. Protezione delle vie respiratorie
Autorespiratori
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali
riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da
gas o di carenza di ossigeno;
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno;
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture
di gas di altoforno;
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia
prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti;
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile
la formazione di polveri;
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito
della rete fognaria;
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio
di fuoriuscita del refrigerante.
5. Protezione dell'udito
Otoprotettori
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;
- Attività del personale a terra negli aeroporti;
- Battitura di pali e costipazione del terreno;
- Lavori nel legname e nei tessili
6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani
Indumenti protettivi
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi;
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro
vicinanza o comunque un'esposizione al calore;
- Lavorazione di vetri piani;
- Lavori di sabbiatura;
- Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti.
Grembiuli imperforabili
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli;
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi
siano mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio
- Saldatura;
- Fucinatura;
- Fonditura.
Bracciali
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
Guanti
- Saldatura;
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui
sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine;
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.
Guanti a maglia metallica
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli;
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti
di produzione e macellazione;
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
7. Indumenti di protezione contro le intemperie
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.
8. Indumenti fosforescenti
- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza
dei lavoratori.
9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)
- Lavori su impalcature;
- Montaggio di elementi prefabbricati;
- Lavori su piloni.
10. Attacco di sicurezza con corda
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori;
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione;
- Lavori in pozzi e in fogne.
11. Protezione dell'epidermide
- Manipolazione di emulsioni;
- Concia di pellami.
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N.B.: Allegato così modificato dall’art. 28, D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242.
Allegato VI
Elementi di riferimento
1. Caratteristiche del carico
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio
tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto
o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o
inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza,
comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare
nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione
del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità
di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente
per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo
o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la
movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona
posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano
la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono
inadeguate.
4. Esigenze connesse all'attività
L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare
se comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale,
troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato
dal lavoratore.
Fattori individuali di rischio
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati
dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
Allegato VII
Prescrizioni minime
Osservazione preliminare
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine
di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano
sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche
intrinseche della mansione.
1. Attrezzature
a) Osservazione generale
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte
di rischio per i lavoratori.
b) Schermo
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una
forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio
adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento
o da altre forme d'instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo
devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del
videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente
per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un
piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare
molestia all'utilizzatore.
c) Tastiera
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per
consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e
tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire
un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono
tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere
leggibili dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere
di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile
dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve
essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi
della testa e degli occhi.
E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una
posizione comoda.
e) Sedile di lavoro
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore
una certa libertà di movimento ed una posizione comoda. I sedili
debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo
desiderino.
2. Ambiente
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo
che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione
e di movimenti operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade
di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto
appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche
del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature
devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del
posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale
e delle loro caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose
quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide,
nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano
riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura
regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di
lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione
del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione
e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre
un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccenzion fatta per la parte visibile dello
spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili
dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo da ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.
3. Interfaccia elaboratore/uomo
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software,
o allorché questo viene modificato, come anche nel definire
le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali,
il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile
a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun
dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere
utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul
loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un
ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare
all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.
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N.B.: Allegato così modificato dall’art. 29, D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242.
Allegato VIII
(art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera
a)
ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI
1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti
nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante
il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro (1).
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N.B.: Allegato così sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs.
25 febbraio 2000, n. 66.
(1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie
sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood
Dust and Formaldehyde" pubblicato dal Centro internazionale di
ricerca sul cancro, Lione 1995.