Allegati D.Lgs. 626/94

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni
Allegato VIII bis
(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Nome agente EINECS (1) CAS (2) Valore liite di esposizione professionale
Osservazioni Misure transitorie
(3) ppm(4)
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1 (5) Pelle (6) Sino al 31 dicembre
2001 il valore limite è di 3 ppm (= 9,75 )
Cloruro di vinile monomero 200-831 75-01-4 7,77 (5) 3 (5) - -
Polveri di legno - - 5,00 (5) (7)
N.B.: Allegato aggiunto dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio
2000, n. 66.
(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti
(European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti
a 760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ).
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento
di otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la
possibile esposizione cutanea.
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate
con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le
polveri di legno presenti nella miscela in questione.
Allegato VIII ter
(Art. 72 terdecies comma 2)
Valori limite di esposizione professionale
L'allegato VIII-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, e' stato sostituito
dall'allegato (di seguito riportato) al decreto 26 febbraio 2004
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
del Ministero della Salute (pubblicato sulla G. U. n. 58 del 10 marzo
2004) contenente "Definizione di una prima
lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli
agenti chimici".
(Allegato VIII-ter al Decreto 26 febbraio 2004 - prima parte)
(Allegato VIII-ter al Decreto 26 febbraio 2004 - seconda parte)
Allegato VIII quater
(art. 72 ter, comma 1, lett. e)
Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
Piombo e suoi composti ionici
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello
di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento
atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite
biologico è il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le
lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia
superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue
comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
- l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa
come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana,
è superiore a 0,075 ;
- nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo
nel sangue superiore a 40 mg Pb/100 ml di sangue.
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N.B.: Allegato inserito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 25.
Allegato VIII quinquies
(art. 72 novies, comma 1)
Divieti
a) Agenti chimici
N. EINECS (1) N. CAS (2) Nome dell'agente Limite di concentrazione
per l'esenzione
202-080-4 91-59-8 2- naftilammina e suoi sali 0,1% in peso
202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile e suoi sali 0,1% in peso
202-199-1 92-87-5 Benzidina e suoi sali 0,1% in peso
202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenile 0,1% in peso
(1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance.
(2) CAS Chemical Abstracts Service.
b) Attività lavorative: Nessuna.
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N.B.: Allegato inserito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 25.
Allegato VIII sexies
(art. 72 sexies, comma 2)
UNI EN 481:994 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle
frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.
UNI EN 482:998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali
per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.
UNI EN 689 1997 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione
dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto
con i valori limite e strategia di misurazione.
UNI EN 838 1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori
diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi
di prova.
UNI EN 1076:999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento
mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti
e metodi di prova.
UNI EN 1231 1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione
di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1232:1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1540:2001 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.
UNI EN 12919:2001 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti
e metodi di prova.
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N.B.: Allegato inserito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 25.
Allegato IX
Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono
comportare la presenza di agenti biologici
1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o
con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità
di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici,
esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta
di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di
scarico.