Allegati D.Lgs. 626/94

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni

 

Allegato VIII bis
(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome agente EINECS (1) CAS (2) Valore liite di esposizione professionale Osservazioni Misure transitorie

(3) ppm(4)

Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1 (5) Pelle (6) Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (= 9,75 )

Cloruro di vinile monomero 200-831 75-01-4 7,77 (5) 3 (5) - -

Polveri di legno - - 5,00 (5) (7)

N.B.: Allegato aggiunto dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).

(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.

(3) = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).

(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ).

(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

Allegato VIII ter
(Art. 72 terdecies comma 2)

Valori limite di esposizione professionale

L'allegato VIII-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' stato sostituito

dall'allegato (di seguito riportato) al decreto 26 febbraio 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e

del Ministero della Salute (pubblicato sulla G. U. n. 58 del 10 marzo 2004) contenente "Definizione di una prima

lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici".

(Allegato VIII-ter al Decreto 26 febbraio 2004 - prima parte)
(Allegato VIII-ter al Decreto 26 febbraio 2004 - seconda parte)

Allegato VIII quater
(art. 72 ter, comma 1, lett. e)

Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria

Piombo e suoi composti ionici

1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.

2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:

- l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 ;

- nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pb/100 ml di sangue.

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N.B.: Allegato inserito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.

Allegato VIII quinquies
(art. 72 novies, comma 1)

Divieti

a) Agenti chimici

N. EINECS (1) N. CAS (2) Nome dell'agente Limite di concentrazione
per l'esenzione

202-080-4 91-59-8 2- naftilammina e suoi sali 0,1% in peso

202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile e suoi sali 0,1% in peso

202-199-1 92-87-5 Benzidina e suoi sali 0,1% in peso

202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenile 0,1% in peso

(1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance.

(2) CAS Chemical Abstracts Service.

b) Attività lavorative: Nessuna.

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N.B.: Allegato inserito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.

Allegato VIII sexies
(art. 72 sexies, comma 2)

UNI EN 481:994 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.

UNI EN 482:998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.

UNI EN 689 1997 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.

UNI EN 838 1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1076:999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1231 1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1232:1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1540:2001 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.

UNI EN 12919:2001 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.

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N.B.: Allegato inserito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.

Allegato IX

Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.