Titolo II D.Lgs. 626/94

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni
Titolo II - LUOGHI DI LAVORO
Art. 30 - (Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni
altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva
comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa
agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni
di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato
II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se
del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte,
le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti
di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori
di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di
lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono
essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione
dei servizi sanitari e di igiene personale.
Art. 31 - (Requisiti di sicurezza e di salute)
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti
e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti
o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto
devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di
cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento
concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente
iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare
agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore
di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza,
adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti
di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3.
Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo
di vigilanza competente per territorio.
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N.B.: Articolo così sostituito dall’art. 15, D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242.
Art. 32 - (Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite
o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo
scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti
a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più
rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare
la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti
a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione
o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione
e al controllo del loro funzionamento.
Art. 33 - (Adeguamenti di norme)
1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 13. (Vie e uscite di emergenza). 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente
alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un
luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi
al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni
di emergenza;
c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza
di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione
di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi
se incernierata (larghezza utile di passaggio) (1).
2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire
di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere
evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi
di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle
attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di
persone che possono essere presenti in detti luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di
m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia
antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono
essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono
poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura
delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è
richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi
o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati
specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del
fuoco competente per territorio (2).
7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a
chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità
competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è
vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche
a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse
centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione
e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti
in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da
apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole
e collocata in luoghi appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione
devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità
sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto
elettrico.
12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le
lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi
di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori
devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere
a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli
edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità,
quando non ne esista l'impossibilità accertata dall'organo
di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele
ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono
la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di
vigilanza (3)
13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1°
gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4,
ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite
di emergenza.".
2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1995, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 14. (Porte e portoni). 1. Le porte dei locali di lavoro
devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili
dall'interno durante il lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli
di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle
attività che si svolgono nel locale stesso più di 5
lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile
nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20 (4).
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle
previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 0,80 (5);
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato
di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso
dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato
di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente
larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo
(5);
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla
lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra
nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50
lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50,
calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può
anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non
risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima
di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque
per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza
minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2%
(due per cento) (6).
6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art.
13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.
7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono
ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli
su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno
del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla
circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio
dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono
essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti
o essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo
all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni
non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio
che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette
superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza
che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre
di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare
senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti
di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed
accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la
loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di
energia elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere
contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente
alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento,
dall'interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter
essere aperte.
17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio
1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed
ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente
apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono
essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti
commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima
del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2,
3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la
larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere
conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla
licenza di abitabilità (7).”.
3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e
passaggi). 1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse
e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in
modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente
in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i
lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione
non corrano alcun rischio.
2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone
ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti
e sul tipo di impresa.
3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto,
dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza
sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad
una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi
e scale.
5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano
per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie
di circolazione deve essere evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione
della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori
o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di
dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano
accedere a dette zone.
7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori
autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente
visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al
passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito
delle persone e dei mezzi di trasporto.
10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali
che ostacolano la normale circolazione.
11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente
eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono
un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere,
gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.".
4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:
"Titolo II
Disposizioni particolari".
5. L'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Altezza, cubatura e superficie). 1. I limiti minimi
per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da
destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più
di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni
indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m 3;
b) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di
una superficie di almeno mq 2.
2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono
lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti
fissi.
3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza
media della copertura dei soffitti o delle volte.
4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo
di vigilanza competente per territorio può consentire altezze
minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati
adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti
stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la
superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle
aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando
le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio
dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori
occupati.
5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente
dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti
di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente."
(8).
6. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). 1. Nei luoghi
di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto
dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti
i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente
anche ottenuta con impianti di areazione (9).
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere
sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato
da un sistema di controllo, quando ciò è necessario
per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori
non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo
immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria
respirata deve essere eliminato rapidamente.".
7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Temperatura dei locali). 1. La temperatura nei locali
di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo
di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi
fisici imposti ai lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve
tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il
grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale
di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di
pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di
questi locali.
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali
da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo
conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto
l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le
temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate
o mezzi personali di protezione.".
8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 10. (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi
di lavoro). 1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità
delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei,
i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In
ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere
dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale
adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere
di lavoratori (10).
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie
di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione
previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente
esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale,
devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale
devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia
e di efficienza.".
9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei
locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico). 1.
A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della
lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali
chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di
un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa
e dell'attività fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali
da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate
di igiene (11).
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità
o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento
sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie
unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente
i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio
si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti
o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature
impermeabili.
5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti
dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
6. La pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente
vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle
vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite
da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento,
ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione
succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto
con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi.
Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza
di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò
è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano
feriti qualora esse vadano in frantumi (12).
7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono
poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in
tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati
in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente
con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro
pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro
nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad
esso.
9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente
resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite
attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza,
devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono
possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili
ed accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni
dei carichi trasportati.
12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove
è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano
m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare
che i lavoratori possono cadere.
13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì
applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa,
alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle
vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza
degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico
(13).”.
10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 14. (Locali di riposo). 1. Quando la sicurezza e la salute
dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività,
lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di
riposo facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale
lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti
possibilità di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere
dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del
numero dei lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la
protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente
e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione
del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi
durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la
salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno
prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro
gli inconvenienti del fumo.
6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori
continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare
stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale
esecuzione del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità
di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.".
11. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 40. (Spogliatoi e armadi per il vestiario). 1. Locali
appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione
dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro
specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può
loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente
arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio
può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali
a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi,
secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario
di lavoro (14).
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità
sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati,
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione
fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono
a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante
il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose,
con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose
od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche,
corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli
indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti
privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter
disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i
propri indumenti.".
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 37. (Docce). 1. Docce sufficienti ed appropriate devono
essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività
o la salubrità lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e
donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi
devono comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere
a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate
di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda
e di mezzi detergenti e per asciugarsi (15).
Art. 39. (Gabinetti e lavabi). 1. I lavoratori devono disporre, in
prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo,
degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua
corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per
asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati;
quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o
architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso
in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione
separata degli stessi (16).”.
13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro
esterni). 1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente
difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza
dell'attività lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono
essere adottate altre misure o cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti
all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività
devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni
e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
4. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali
sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti
di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare
manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché
alle banchine di carico (17).
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di
cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia
ai luoghi di lavoro esterni (17).
6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati
con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi
devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo
tale che i lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario,
contro la caduta di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi,
quali gas, vapori, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di
pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
d) non possono scivolare o cadere.".
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore
tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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(1) Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 2, lett. a), D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
(2) Comma così modificato dall'art. 16, comma 2, lett. b),
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(3) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 2, lett. c),
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(4) Comma così modificato dall'art. 16, comma 3, lett. a),
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(5) Comma così modificato dall'art. 16, comma 3, lett. b),
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(6) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 3, lett. c),
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(7) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 3, lett. d),
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(8) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 4, D.Lgs. 19
marzo 1996, n. 242.
(9) Comma così modificato dall'art. 16, comma 6, D.Lgs. 19
marzo 1996, n. 242.
(10) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 7, D.Lgs. 19
marzo 1996, n. 242.
(11) Comma così modificato dall'art. 16, comma 5, lett. a),
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(12) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 5, lett. b),
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(13) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 5, lett. c), D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
(14) Comma così modificato dall'art. 16, comma 11, D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242.
(15) Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 8, D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242.
(16) Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 10, D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242.
(17) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 19
marzo 1996, n. 242.