Titolo III D.Lgs. 626/94

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art. 34. - Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono
per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile
od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di un'attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio
o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità
di un'attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore
a 2 m rispetto ad un piano stabile. (comma aggiunto dal D. Lgs. 235/2003)
Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee
ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative
adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per
le quali non sono adatte.
Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche'
durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni
di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di
lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto
conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili
in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché
le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo
la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate,
ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori
e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio
disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili
circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte
possano essere addotte o estratte in modo sicuro.
4-bis. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di attrezzature
di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per
attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori
a piedi si trovino nella zona di attivita' di attrezzature di lavoro
semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione
dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse
meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti
a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento,
la velocita' dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione,
siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata
una quantita' sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di attrezzature
di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi
da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle
condizioni atmosferiche, nonche' tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura; le combinazioni di piu' accessori di sollevamento
siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore
di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte
dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo
tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorche' due o piu' attrezzature di lavoro che servono al sollevamento
di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro
in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi
delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore
aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano
svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che
il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate
nonche' adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare
la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare
simultaneamente da due o piu' attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una
procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione
parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure
appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi;
i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il
caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico
sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f) allorche' le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto
tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo
cosi' i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature
di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa
e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e,
in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura
di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente,
provvede affinche' le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte
a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e
a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche",
al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater
sono tenuti a disposizione dell'autorita' di vigilanza competente
per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla
messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento
attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le
attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate."
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze
o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici,
il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori
all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore
interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere
tali compiti.
Art. 36. - Disposizioni concernenti le attrezzature
di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad
esse applicabili.
2. Le modalita' e le procedure tecniche delle verifiche seguono il
regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura
e' stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
stabilisce modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche
di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
[abrogato...].
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
[...].
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
[...].
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo
1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i commi seguenti:
[...].
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi
dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato
XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel
predetto allegato, gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data
del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione
di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo,
allorche' esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio
corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis
non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative
che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo
1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma
8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza
sempre che non comportino modifiche delle modalita' di utilizzo e
delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione
sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del
predetto decreto.
Art. 36-bis - Obblighi del datore di lavoro nell'uso
di attrezzature per lavori in quota.
(articolo aggiunto dal D. Lgs. 235/2003 - in vigore dal 19 luglio
2005)
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota
non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie
le attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e mantenere condizioni
di lavoro sicure, in conformita' ai seguenti criteri:
a) priorita' alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure
di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura
dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione
priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di accesso
ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza
di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema
di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo
imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala
a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso
di altre attrezzature di lavoro considerate piu' sicure non e' giustificato
a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego
oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore
e' direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito
della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo' essere effettuato
in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di
lavoro considerata piu' sicura non e' giustificato a causa della breve
durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non
puo' modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un
sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione
dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli
di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro
adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare
i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione,
prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione
contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione
ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi
di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali
lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro
le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui
sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di
natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo
di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza
equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione di
tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente
detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto
se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza
e la salute dei lavoratori.
Art. 36-ter - Obblighi del datore di lavoro
relativi all'impiego delle scale a pioli).
(articolo aggiunto dal D. Lgs. 235/2003 - in vigore dal 19 luglio
2005)
1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate
in modo da garantire la loro stabilita' durante l'impiego e secondo
i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile,
resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire
la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro
e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti
e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante
il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore
o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo,
o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere
a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi
garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da piu' elementi innestabili o a sfilo
devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco
dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima
di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate
in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento
di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto
a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa
sicura.
Art. 36-quater - Obblighi del datore di lavoro
relativi all'impiego dei ponteggi.
(articolo aggiunto dal D. Lgs. 235/2003 - in vigore dal 19 luglio
2005)
1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza
e di stabilita' e delle corrispondenti configurazioni di impiego,
se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili
specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui al comma 1,
se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformita' ai capi
IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164.
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente
un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita'
del ponteggio scelto. Tale piano puo' assumere la forma di un piano
di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati
per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione
del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e' impedito
tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo
antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita'
portante sufficiente;
c) il ponteggio e' stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario
dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un
ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate
ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori
e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire lo
spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonche' la presenza
di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati
e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio
non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento
di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso
alla zona di pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati
o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori
che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione
del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati
i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi
di validita' dei corsi.
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto
hanno svolto per almeno due anni attivita' di montaggio smontaggio
o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di
formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto
hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio
o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di
formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 36-quinquies - Obblighi dei datori di
lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi.
(articolo aggiunto dal D. Lgs. 235/2003 - in vigore dal 19 luglio
2005)
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi in conformita' ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una
per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra
con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). E' ammesso
l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda
fune rende il lavoro piu' pericoloso e se sono adottate misure adeguate
per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata
alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa
e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel
caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro
le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati
alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento
idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine
di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessita'.
Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie
operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e
le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori,
i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi
di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza
competente per territorio di compatibilita' ai criteri di cui all'articolo
36-bis, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia
di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi
necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche
tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno
individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validita' dei corsi.
5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto
hanno svolto per almeno 2 anni attivita' con impiego di sistemi di
accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi
di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 37. - Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura
di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni
informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla
sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base
delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite
nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori
sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro,
sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche' sui
cambiamenti di tali attrezzature.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili
ai lavoratori interessati.
Art. 38. - Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono
una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35,
comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta
in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche
in relazione ai rischi causati ad altre persone.
Art. 39. - Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento
ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o
al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle
attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.