Titolo VI D.Lgs. 626/94

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni
TITOLO VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Art. 50. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività
lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione
da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto
di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte
le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione
dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Art. 51. - Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere
dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite
di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema
di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina,
gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti
l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto
per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente
di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita
di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54.
Art. 52. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di
cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare
riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o
mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai
rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo
conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi
riscontrati.
Art. 53. - Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi
comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione
del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività
e la monotonia delle operazioni.
Art. 54. - Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno
quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione
collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione
di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa
di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa
al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere
stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente
ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi
di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono
considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore
non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno
di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Art. 55. - Sorveglianza sanitaria.
(articolo così modificato dall'art. 7 della L. 3 febbraio
2003 n.14)
1. I lavoratori [....], prima di essere addetti alle attività
di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per
evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli
occhi e della vista effettuati dal medico competente.
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità,
il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i
lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi
dell'articolo 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalita' di
cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicita' delle visite di controllo, fatti salvi i casi
particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico
competente, e' biennale per i lavoratori classificati come idonei
con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo
anno di eta'; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione
visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito
della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessita'.
5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi
speciali di correzione, in funzione dell'attivita' svolta, qualora
i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino
la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali
di correzione.
Art. 56. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare
per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi
dello stesso di cui all'art. 52;
b) le modalità di svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata
in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida
d'uso dei videoterminali. [(vedi nota)]
Art. 57. - Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il
rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano
mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività
di cui al presente titolo.
Art. 58. - Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma
1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di
cui all'allegato VII.
Art. 59. - Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche
in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere
tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della
evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle
conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.