Titolo VII D.Lgs. 626/94

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni
TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
MUTAGENI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 60. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività
nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni
o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attivita' disciplinate
dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto
alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica.
Art. 61. - Definizioni.
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione
quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una sostanza o piu' sostanze di cui al
punto 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2
in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997,
n. 52, e 16 luglio 1998,n. 285;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII,
nonche' una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto
dall'allegato VIII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione
nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una sostanza o piu' sostanze di cui al
punto 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in
base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997,
n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della
concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente
cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione
di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato
stabilito nell'allegato VIII-bis.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 62. - Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente
cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo,
sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza
o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene
utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente
alla sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno
o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione
o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un
sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile
il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione
dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente
possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente
stabilito nell'allegato VIII-bis.
Art. 63. - Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua
una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni ,
i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art.
4, comma 2.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche
delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi
di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della
loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare
nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione
al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in
massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti
in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione,
compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione
di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente
titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato
con i dati seguenti:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze
o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui
all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati
agenti cancerogeni o mutageni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni
prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o
sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti
ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della
stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi
di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati
come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui
al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso,
trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di
cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma
3.
Art. 64. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che
nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti
cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni
e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma
fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati
sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o
che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni anche
isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati
segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato
fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi
per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In
dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non
vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria.
Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione
degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino
possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata,
nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro
deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione
generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per
verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare
precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile
o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi
alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle
attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare
esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati,
manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento
degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni
o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive
particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione
a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente
elevati.
Art. 65. - Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati
ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale
siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 64, comma 1, lettera
b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi
destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici
Art. 66. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto
riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi,
la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego,
ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro
e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto
impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da
adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata
in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite
prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione
e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono
sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti,
i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni
siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile.
I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi
al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 67. - Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono
comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere
la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante
per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata,
cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione
ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi
e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, essi a loro disposizione
dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione
non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore,
è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di
vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce
sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
Art. 68. - Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di
manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure
di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione
rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette
aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento
delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione
individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle
suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti
è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità
delle lavorazioni.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 69. - Accertamenti sanitari e norme preventive
e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla
base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti in modo analogo ad un stesso agente, l'esistenza di un'anomalia
imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il
datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro
effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art.
63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione
dall'agente in aria, per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni
sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare
riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
Art. 70. - Registro di esposizione e cartelle
sanitarie.
1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti
in un registro nel quale e'
riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cancerogeno
o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale
agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro
il quale ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la
sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo
69, provvede ad istituire e ad aggiornare una cartella sanitaria e
di rischio, custodita presso l'azienda o l'unita' produttiva sotto
la responsabilita' del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta,
le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella
sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro
invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel
registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di
lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie
e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore
di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL
fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone
ad agenti cangerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle
sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia
del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad
agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo
di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni,
e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia
del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna copia
del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente
per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato
attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro
chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria
e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi
del comma 4.
9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle
sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati
di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed
a richiesta li rende disponibili alle regioni.
Art. 71. - Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché
gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano
casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa
ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente
l'anamnesi lavorativa.
2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio,
sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale
utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni
raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio
regionale, nonche' i dati di carattere occupazionale, anche a livello
nominativo, rilevati nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto
nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche.
L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanita' ed alle regioni
i risultati del monitoraggio con periodicita' annuale.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente,
sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in
funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta,
l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le
modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità
di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla
Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro
di cui al comma 1.
Art. 72. - Adeguamenti normativi.
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente
le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che,
pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti
e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanita', su richiesta, in tema di classificazione di agenti
chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente e la
Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso
tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali
e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione
effettuata ai sensi del comma 1.