Titolo VII bis D.Lgs. 626/94

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni
TITOLO VII bis - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI.
(1)
(1) Titolo inserito dall’art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 25.
Art. 72 bis - Campo di applicazione.
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano,
o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo
di lavoro o come risultato di ogni attivita' lavorativa che comporti
la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti
gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro,
fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali
valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal
decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni
del presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute
nel titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato
dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresi' al trasporto
di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche
contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997,
28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di
attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice
IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo
2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili
interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose
sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle
istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate
alla data del 25 maggio 1998.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attivita'
comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla
normativa specifica.
Art. 72 ter - Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da
soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati
o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi
attivita' lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e
siano immessi o no sul mercato
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche,
nonche' gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione
come sostanze pericolose di cui al predetto decreto.
Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi
del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche,
nonche' gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come
preparati pericolosi di cui al predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi,
in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza
e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta' chimico-fisiche
chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti
sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato
un valore limite di esposizione professionale
c) attivita' che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivita'
lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione,
la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione
e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita' lavorativa
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente
specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo
di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione
di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento
un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato VIII-ter
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo
agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato
mezzo biologico un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato
VIII-quater
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del
singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici
sul luogo di lavoro
g) pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente chimico di poter
produrre effetti nocivi
h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo
nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
Art. 60 quater - Valutazione dei rischi.
1. Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina,
preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi
sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo
in considerazione in particolare:
a) le loro proprieta' pericolose
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore
o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta
ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio
1998, n. 285 e successive modifiche
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali
agenti, compresa la quantita' degli stessi
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici di cui un primo elenco e' riportato negli allegati VIII-ter
ed VIII-quater
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza
sanitaria gia' intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali
misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 60-quinquies e,
ove applicabile, dell'articolo 60-sexies. Nella valutazione medesima
devono essere incluse le attivita', ivi compresa la manutenzione,
per le quali e' prevedibile la possibilita' di notevole esposizione
o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute
e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure
tecniche.
3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione
a piu' agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al
rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio
1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il
fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a
fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni
necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che
la natura e l'entita' dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi
rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata
dei rischi.
6. Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la presenza di agenti
chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e
l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente.
Tale attivita' comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione
dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e,
comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla
resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica
ne mostrino la necessita'.
Art. 72 quinquies - Misure e principi generali
per la prevenzione dei rischi.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono essere
eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti
al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul
luogo di lavoro
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative
procedure di manutenzione adeguate
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero
essere esposti
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita' dell'esposizione
e) misure igieniche adeguate
f) riduzione al minimo della quantita' di agenti presenti sul luogo
di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono
la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto
sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche' dei rifiuti
che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in
relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso
e alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente
sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza
e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono
sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni
degli articoli 60-sexies, 60-septies, 60-decies, 60-undecies.
Art. 72 sexies - Misure specifiche di protezione
e di prevenzione.
1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivita' e della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 60-bis, provvede affinche' il rischio
sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura
dell'attivita' lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle
condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei
lavoratori. Quando la natura dell'attivita' non consente di eliminare
il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce
che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti
misure nell'indicato ordine di priorita':
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici,
nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla
fonte del rischio
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 60-decies
e 60-undecies.
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento
di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di
lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni
che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione
degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con
metodiche standardizzate di cui e' riportato un elenco non esaustivo
nell'allegato VIII-sexties o in loro assenza, con metodiche appropriate
e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale
e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
3. Se e' stato superato un valore limite di esposizione professionale
stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e
rimuove le cause dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate
di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati
ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle
misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli
obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo
60-quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi
generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le
misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni,
compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti
chimici incompatibili fra di loro in particolare, il datore di lavoro
previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose
di sostanze infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente
instabili.
5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non consenta di prevenire
sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili,
il datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar
luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse
che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze
o miscele di sostanze chimicamente instabili
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative
previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla
salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione
dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi
derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro
ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi
alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare
per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente
esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente
controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo
a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione
del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione
delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori
limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle
misure di prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione
all'organo di vigilanza.
Art. 72 septies - Disposizioni in caso di incidenti
o di emergenze.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e
al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere
la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti
o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi
sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da
attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni
di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione
di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare,
di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori.
Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio
alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai
lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle
attivita' necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi
di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che
devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare
sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare
tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui
al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano
vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attivita' pericolose, sugli agenti
chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi,
sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti
per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie
procedure e misure precauzionali
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici
derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni
di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in
base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono
immediatamente abbandonare la zona interessata.
Art. 72 octies - Informazione e formazione per
i lavoratori.
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore
di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano
di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori
informazioni ogni qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro
determinino un cambiamento di tali dati
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo
di lavoro, quali l'identita' degli agenti, i rischi per la sicurezza
e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale
e altre disposizioni normative relative agli agenti
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da
intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo
di lavoro
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione
dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio
di cui all'articolo 60-quater. Tali informazioni possono essere costituite
da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali
con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e
del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi
utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di
sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinche' la natura del
contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi
connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro
tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti
o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio
1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
Art. 72 novies - Divieti.
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti
chimici sul lavoro e le attivita' indicate all'allegato VIII-quinquies.
2. Il divieto non si applica se un agente e' presente in un preparato,
o quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione individuale
sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate,
previa autorizzazione, le seguenti attivita':
a) attivita' a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica,
ivi comprese le analisi
b) attivita' volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti
sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come
intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei
casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione
dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso piu' rapido possibile
degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso
dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura
necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del
sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di cui
al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero
della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione
e' corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente
c) il numero dei lavoratori addetti
d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire
l'esposizione dei lavoratori.
Art. 72 decies - Sorveglianza sanitaria.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60-quinquies, comma
2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo
16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute
che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici,
tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo
riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' diversa
decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del
rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione
il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori esposti
agli agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico.
Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato.
I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati
al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il
lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori
sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo
le procedure dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi,
in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga
ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la
salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore
limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori
interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a
norma dell'articolo 60-quater
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre
i rischi
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio
d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica
straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione
simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre
contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi rispetto
a quelli definiti dal medico competente.
Art. 72 undecies - Cartelle sanitarie e di rischio.
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo
60-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio
custodita presso l'azienda, o l'unita' produttiva, secondo quanto
previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore
interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f)
dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro,
indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti
dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti
di cui al comma 1.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie
e di rischio sono trasmesse all'ISPESL.
Art. 72 duodecies - Consultazione e partecipazione
dei lavoratori.
- 1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al
Titolo I, Capo V.
Art. 72 terdecies - Adeguamenti normativi.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali
e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e' istituito senza
oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e
l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei
valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato
e' composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia
tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero
della salute su proposta dell'Istituto superiore di sanita', dell'ISPESL
e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza
della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su proposta
dell'Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale
del supporto organizzativo e logistico della direzione generale della
tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti
il Ministro per le attivita' produttive il Comitato di cui al comma
1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale
e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono
altresi' stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei
valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e
sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e sexies
in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e
specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore
degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il rischio
moderato di cui all'articolo 60-quinquies, comma 2, in relazione al
tipo, alle quantita' ed alla esposizione di agenti chimici, anche
tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea
e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con
uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali
e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i parametri per l'individuazione del rischio moderato di
cui all'articolo 60-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle
associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente
il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio
moderato e' comunque effettuata dal datore di lavoro".
Note:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom
in materia di radiazioni ionizzanti) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136.
- Le norme contenute nel titolo VII del gia' citato decreto legislativo
n. 626 del 1994 (articoli da 60 a 72) riguardano la protezione da
agenti cancerogeni mutageni.
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66 (Attuazione delle
direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE,
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2000, n. 70.
- Il decreto ministeriale 4 novembre 1996 (Attuazione della direttiva
94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada)
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2
dicembre 1996, n. 282.
- Il decreto ministeriale 15 maggio 1997 (Attuazione della direttiva
96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso
tecnico la direttiva 94/55/CE) e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1997, n. 128.
- Il decreto ministeriale 28 settembre 1999 (Attuazione della direttiva
1999/47/CE della Commissione dell'Unione europea, che adegua per la
seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE) e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999,
n. 249.
- Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 (Attuazione delle
direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose
per ferrovia) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 27 febbraio 1999, n. 48.
- La direttiva 94/55/CE, del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose su strada, e' pubblicata nella G.U.C.E.
12 dicembre 1994, n. L319.
- L'art. 2 della direttiva n. 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre
1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette
a porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano
merci pericolose o inquinanti, cosi' recita:
"Art. 2. - Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) "operatore : il proprietario, il noleggiatore, l'imprenditore
o l'agente marittimo della nave;
b) "nave : qualsiasi nave da carico, petroliera, chimichiera
o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunita' o
che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, alla rinfusa
o in colli;
c) "merci pericolose : quelle merci classificate nel codice
IMDG, inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF; nel
capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC;
d) "merci inquinanti :
idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato l;
sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato
2;
sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato 3;
e) "MARPOL : la Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978,
in vigore il 1 gennaio 1998;
f) "codice IMDG : il codice marittimo internazionale per il
trasporto delle merci pericolose vigente il 1 gennaio 1997;
g) "codice IBC : il codice internazionale OMI per la costruzione
e l'armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose
alla rinfusa, in vigore il 1 luglio 1998;
h) "codice IGC : il codice OMI internazionale per la costruzione
e l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti
alla rinfusa, in vigore il 1 luglio 1998;
i) "raccolta INF : il corpus delle norme di sicurezza IMO per
il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di
scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi, in vigore al
1 gennaio 1998;
j) "risoluzione IMO A.851(20) : la risoluzione 851(20) dell'Organizzazione
marittima internazionale, adottata dall'assemblea nella 20a sessione
il 27 novembre 1997, avente per titolo "General principles for
ship reporting systems and ship reporting requirements, including
guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful
substances and/or marine pollutants (Principi generali dei sistemi
di notifica e norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti
per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose,
sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino);
k) "autorita' competenti : le autorita' e le organizzazioni
designate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 3;
l) "spedizioniere/caricatore : una persona che ha stipulato
un contratto per il trasporto di merci via mare, o la persona nel
cui nome o per conto della quale, viene stipulato il contratto.".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della
direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura
delle sostanze pericolose) e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58.
- Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 (Attuazione di direttive
comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura
dei preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile
1998, n. 128) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998,
n. 191.
- Il decreto ministeriale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7
aprile 1998, n. 81.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della
direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica
di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n.
223.
- L'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione
delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE
e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro, a norma dell'art 7 della legge 30 luglio 1990,
n. 212) cosi' recita:
"Art. 8 (Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici). - 1. Nel caso in cui il lavoratore per
motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi all'esposizione
ad un agente chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente
da un'attivita' comportante esposizione ad un agente, in conformita'
al parere del medico competente e' assegnato, in quanto possibile,
ad un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Avverso
il parere del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza.
Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti
effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate
nei confronti dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni
inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente
svolte, nonche' la qualifica originaria. Si applicano le norme di
cui all'art. 13 della 1egge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore
venga adibito a mansioni equivalenti o superiori.
3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale,
dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo
dell'allontamento temporaneo agli effetti del comma 2.".