Titolo VIII D.Lgs. 626/94

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni
TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 73. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività
lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti
biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle
norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 91 è soppresso.
Art. 74. - Definizioni.
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe
provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare
o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule
derivate da organismi pluricellulari.
Art. 75. - Classificazione degli agenti biologici.
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi
a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità
di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare
malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori;
è poco probabile che si propaga nella comunità; sono
di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per
i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità,
ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può
provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio
di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione
non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra
i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio
più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati
nei gruppi 2, 3, 4.
Art. 76. - Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che
comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo
di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni,
almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio
di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico
del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta
si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione
significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque,
ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato
dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni
di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza
di microrganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II,
come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito
da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie
dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti
alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli
agenti biologici del gruppo 4.
Art. 77. - Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della
propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi
di autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità
sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha
la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir
meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta
la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al
comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente
biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati
dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza
competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni
sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4.
Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco
di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata
comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi
1 e 4.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 78. - Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio i cui all'art.
4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative
alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità
lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o
possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante
dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di
lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i
criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto
un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività
lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica,
ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive
e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui
al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e,
in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione
di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni
dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81,
commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione
dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato
dai dati seguenti:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio
di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera
a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le
misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro
i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del
gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione
della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di
cui al comma 5.
Art. 79. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui
all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore
di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per
evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di
attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti,
al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione
individuali qualora on sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione
accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato
X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare
campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al
di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente
realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento
e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante
l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente
dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni
di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.
Art. 80. - Misure igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui
all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore
di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti
di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di
lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri
indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati
e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far
riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati
da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona
di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati,
puliti e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione
è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi
destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici
Art. 81. - Misure specifiche per le strutture
sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie,
in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla
possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti
o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che
tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro
definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono
di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore
e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che
sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo
3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre
al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.
Art. 82. - Misure specifiche per i laboratori
e gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI,
punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei
gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei
locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati
con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento
in conformità all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia
eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento,
se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento,
se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione
da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad
animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore
di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo
livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici
non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio
grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della
sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, può
individuare misure di contenimento più elevate.
Art. 83. - Misure specifiche per i processi industriali.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI,
punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici
dei gruppi 2, 3 e 4, l datore di lavoro adotta misure opportunamente
scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto
dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso
può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori,
il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del
terzo livello di contenimento.
Art. 84. - Misure di emergenza.
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione
nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o
4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata,
cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi,
con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza
territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante
per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato
e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato,
per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo
all'uso di agenti biologici.
Art. 85. - Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art.
78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni
ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi
di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici
del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da
adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata
in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite
prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione,
e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta
si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla
natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli
su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio
od incidente.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 86. - Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione
dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti
alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali,
anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali
di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori
che non sono già immuni all'agente biologico presente nella
lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure
dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti in modo analogo a uno stesso agente, l'esistenza di anomalia
imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il
datore di lavoro.
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di
lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità
all'art. 78.
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni
sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici
individuati nell'allegato XI nonchè sui vantaggi ed inconvenienti
della vaccinazione e della non vaccinazione.
Art. 87. - Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti
del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati,
per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato
e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui
al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la
sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore
di sanità e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando
ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta,
le variazioni intervenute;
b) comunica all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma
1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano
e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di
rischio [....];
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna
all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui
al comma 1 ed all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio copia
del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio
[....];
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività
che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede
all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e
di rischio [....];
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati
le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio [....], ed al rappresentante
per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro
di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1 e le cartelle sanitarie e di rischio [....] sono conservate dal
datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL
fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone
ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto
che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno
luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che
possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è
di quaranta anni.
5. L documentazione di cui ai precedenti commi è custodita
e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al
comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con
decreto del Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale sentita la commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità
dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma
1.
Art. 88. - Registro dei casi di malattia e di
decesso.
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia
ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private,
che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma
1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati
il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma
1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione
di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE,
su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro
di cui al comma 1.
TITOLO VIII-bis - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
(Titolo aggiunto dal D. Lgs. 233/2003)
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 88-bis. - Campo di applicazione.
1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza
e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio
di atmosfere esplosive come definite all'articolo 88-ter.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove
e' presente un'area con atmosfere esplosive, oppure e' prevedibile,
sulla base di indagini geologiche, che tale area si
possa formare nell'ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti,
nel corso di esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed
al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale
e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi
internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze
pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN),
l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), nonche' la normativa comunitaria che
incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece
ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva.
Art. 88-ter. - Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: "atmosfera esplosiva"
una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili
allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione,
la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 88-quater. - Prevenzione e protezione contro
le esplosioni.
1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni,
sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di
tutela di cui all'articolo 3, il datore di lavoro adotta le misure
tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attivita'; in particolare
il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell'attivita' non consente di prevenire la formazione
di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo
da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e
integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono
riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino
cambiamenti rilevanti.
Art. 88-quinquies. - Valutazione dei rischi di
esplosione.
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore
di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive,
tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) probabilita' e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilita' che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche,
siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e
loro possibili interazioni;
d) entita' degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione
i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture,
con quelli in cui possono formarsi atmosfere
esplosive.
Art. 88-sexies. - Obblighi generali.
1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori,
e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli
di cui all'articolo 88-quater, il datore di lavoro prende i provvedimenti
necessari affinche':
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantita' tale
da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di
altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere
di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive
in quantita' tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute
dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza
dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante
l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.
Art. 88-septies. - Coordinamento.
1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di piu'
imprese, ciascun datore di lavoro e' responsabile per le questioni
soggette al suo controllo.
2. Fermo restando la responsabilita' individuale di ciascun datore
di lavoro e quanto previsto dall'articolo 7, il datore di lavoro che
e' responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte
le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica
nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo
88-novies, l'obiettivo, le misure e le modalita' di attuazione di
detto coordinamento.
Art. 88-octies. - Aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive
1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato
XV-bis, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1
siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
in quantita' tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute
dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato
XV-quater.
Art. 88-novies. - Documento sulla protezione contro
le esplosioni.
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 88-quinquies
il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un
documento, denominato: "documento sulla protezione contro le
esplosioni".
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi
del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui
all'allegato XV-bis;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime
di cui all'allegato XV-ter;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi
di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo
nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti
per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio
del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature
o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti
o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento
di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.
Art. 88-decies. - Termini per l'adeguamento.
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, gia' utilizzate o a disposizione dell'impresa
o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003,
devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di
cui all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni
che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello
stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare
i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno
2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente
titolo.
4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive gia' utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono
soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal
presente titolo.
5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche,
ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono
aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari
provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni
rispondano ai requisiti minimi di cui al presente titolo.
Art. 88-undecies. - Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede affinche' le installazioni elettriche
nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato
XV-bis siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del
decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.